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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1565/2025
Oggi 8 ottobre 2025, preso atto delle note sostitutive dell'udienza del
7.10.2025 depositate nell'interesse di dall'avv. Parte_1
OS AZ
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia RD, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1565/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NN ZZ ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2 dirigente pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario ministeriale dott.ssa Serena Montanti Email_2
RESISTENTE
E
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) giusta procura generale alle liti in notaio Email_3 Per_1
RZ HI
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Controparte_1 rappresentando di essere docente di ruolo assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza giuridica dal 01/09/1997 ed economica dal Controparte_1
01/09/1998, attualmente in servizio presso l'IC “Giuseppe di Matteo” di Castelvetrano e di aver svolto, prima dell'immissione a ruolo, servizio in diverse scuole statali, in virtù di Cont plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il .
Deduceva inoltre che, con decreto di ricostruzione di carriera del 29.3.2000, la P.A. resistente le aveva riconosciuto anzianità di servizio di anni 1.
Lamentava una non corretta ricostruzione della carriera anche in ordine alla rimodulazione delle posizioni stipendiali, in quanto contrastanti con il principio di non discriminazione posto dalla clausola 4 par. 1 della direttiva 1999/70/CE; chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di ” - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento, in applicazione della normativa di cui al D. Lgs 297/94 , per intero della pregressa anzianità di servizio maturata, ivi compreso l'anno 2013, sia ai fini giuridici che economici, durante i rapporti di lavoro a termine con l'Amministrazione convenuta;
-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento degli scatti di anzianità di servizio maturati con ricalcolo della retribuzione mensile;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del trattamento contributivo e previdenziale, oltre ai conseguenti diritti connessi al
TF derivanti dall'equiparazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato;
- per gli effetti condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento per intero del periodo pre -ruolo sia ai fini economici che giuridici, ivi compreso l'anno 2013, con corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta, oltre alla maggior somma per interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, oltre al trattamento contributivo, previdenziale e del TF . Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.”.
Il nel costituirsi chiedeva il rigetto del ricorso ed eccepiva la prescrizione CP_1 quinquennale.
L' si rimetteva al GL evidenziando la competenza di altro giudice per le questioni CP_3 pensionistiche.
La causa, istruita con la sola documentazione in atti, è stata decisa all'odierna udienza.
La presente controversia viene alla decisione del Tribunale al fine di accertare il diritto del ricorrente alla corretta ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero della pregressa anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che economici, compreso l'anno 2013. Per vagliare la fondatezza del ricorso – concernente la rideterminazione dell'anzianità pre- ruolo con contestuale correzione delle ricostruzioni di cui al decreto dirigenziale tacciato di illegittimità – è opportuno, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
Viene anzitutto in rilievo l'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994, a tenore del quale: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
Nell'analisi della normativa rilevante ai fini del decidere non può prescindersi inoltre dal successivo art. 570 del medesimo corpo normativo, il quale prevede che: “1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Infine l'art. 485 T.U. che dichiara: “il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici” . Il CCNI mobilità per il triennio 2022-2025
(doc. n. 5) nelle “Premesse” delle Note Comuni delle Tabelle per la valutazione del punteggio dei docenti (pag. 86), prevede: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) … b)... c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del
T.U.)”. Ed il comma 6 dell'art. 360 T.U., ancora, dispone: “
6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali.
Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate”.
Orbene, a fronte del chiaro tenore letterale delle norme in commento, il thema decidendum sottoposto a questo Tribunale consiste nel verificare se tale disciplina – che non prevede un riconoscimento integrale dell'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo bensì soltanto in misura parziale – sia conforme o meno alla regola prevista dall'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE secondo cui è vietata ogni discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato con specifico riferimento, tra l'altro, ai criteri di calcolo dell'anzianità.
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento è stato ricostruito puntualmente dal Tribunale di Velletri (cfr., Tribunale Velletri sez. lav., 19/03/2019 sent. n. 461, che si riporta).
Il nucleo fondante delle domande azionate dalla parte ricorrente, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quello di molteplici ricorsi proposti dal personale del precariato scolastico (docenti e ATA) su tutto il territorio nazionale, si individua nel principio di "non discriminazione" tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato (sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno
1999, n. 1999/70/CE) in virtù del quale chiede la disapplicazione dell'art. 485 del D.Lgs.
297/1974 (cd Testo Unico Scuola).
La norma, infatti, inserita nella "Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" e rubricata "Personale docente" così recita:
“1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni
e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali". In sintesi, quindi, secondo la prospettazione della docente, il riconoscimento parziale, nei limiti dei 2/3, del periodo eccedente i primi 4 anni di precariato, deve ritenersi illegittimo poichè, ripercuotendosi sulla corretta individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale successiva alla ricostruzione della carriera, comporta una disparità di trattamento tra il personale precario poi assunto in ruolo, e i docenti di pari anzianità di servizio assunti sin dall'inizio a tempo indeterminato.
E' noto, infatti, che i vari CCNL del comparto Scuola succedutisi negli anni prevedono che, al personale assunto a tempo indeterminato, compete una progressione economica conseguente alla maturazione dei periodi di anzianità di servizio (cd gradoni), con la precisazione che il disposto del CCNL del 4.8.2011, applicabile con decorrenza 1.9.2010, non pone alcuna distinzione tra i lavoratori con anzianità pari o inferiore a 8 anni, accorpando i primi due gradoni (da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni) in un unico gradone da 0 ad
8 anni.
Ciò detto, giova rammentare che la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE, così dispone: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
Nell'ordinamento italiano, il principio di non discriminazione è stato recepito, per il lavoro privato, nell'art. 6 del D.Lgs. 368/2001 che recita: "al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettivo, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine". La disposizione contiene, quindi, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TF), che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato
"ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili". La Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, 7.2006, C-212/04, Persona_2
AD - procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, , Persona_3 Persona_4 dopo avere affermato che le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche "ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico", ha delineato il significato da attribuirsi alle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 dell'Accordo stesso. Ha, quindi, precisato che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione".
Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, la CGUE ha affermato: "La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonchè la loro applicazione uniforme negli
Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione. talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari". La Corte di
Giustizia ha, infine, puntualizzato che la nozione di "ragioni oggettive" che, come si è detto, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, "non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando "la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia Idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria". In conclusione, secondo la
CGUE, la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro "dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa ... che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato".
In sintesi, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia, in assenza di giustificazioni obiettive, nell'accezione precisata, il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sè, una ragione oggettiva per legittimare una disparità di trattamento tra dipendenti di ruolo e dipendenti temporanei (sent.
8.9.2011, C-177/10, in quanto così argomentando il principio di non Persona_5 discriminazione sarebbe privato di qualsiasi contenuto, essendo, quindi, necessario
"prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale" ( punti 50 e 51), con la precisazione che (quanto alla procedura di stabilizzazione) il superamento del concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento, solo qualora "un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura"
(ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra il personale assunto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato potrebbe, quindi, ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di
"ragioni oggettive", che tuttavia - secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia - non possono consistere nè nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nè nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, nè, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Sulla base degli arresti della CGCE, così ripercorsi in sintesi per tappe, la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. ad es. Cass. sent. n. 22558/2016), si è attestata negli ultimi anni in senso favorevole ai docenti istanti, disapplicando l'art. 485 citato, in quanto non conforme alla Direttiva comunitaria n. 1999/70 (sicuramente self executing), nè suscettibile di un'interpretazione compatibile, con la conseguente condanna del al CP_5 riconoscimento integrale del pre-ruolo, almeno nei casi in cui i docenti provavano di avere svolto, per tutto il periodo del precariato, identiche mansioni e funzioni svolte dal personale di ruolo del medesimo profilo professionale, e di avere operato in ragione di contratti a termine di durata pressochè annuale susseguitisi senza soluzione di continuità.
In questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative
(nonchè la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto ab initio a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni, livello di professionalità, e bagaglio di esperienza acquisito (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, ; Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 . Persona_5
La Cassazione, in particolare, ha affermato che la normativa Europea sopra richiamata pone l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare al lavoratore a tempo determinato
"condizioni d'impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile" (a prescindere dalla questione della legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro e a prescindere dall'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine). Il giudice nazionale ha, quindi, l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, e poichè il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, gli ordinamenti nazionali non possono impedire a un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata (in base alla normativa nazionale) ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione. E infatti, le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono
"condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sopra ricordato, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva.
La questione che ci occupa è stata nuovamente affrontata dalla Corte di Giustizia nella recente causa C466/17 - (omissis...) OT contro avente Controparte_6 ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale di
Trento con ordinanza del (omissis...) 2017, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, per cui si impone di rivalutarla alla luce degli ulteriori principi dettati dalla CGCE.
E' utile rammentare, infatti, che la S.C. di Cassazione, -in applicazione del criterio ermeneutico dell'interpretazione del diritto nazionale in conformità con il diritto UE come interpretato dalla CGUE-, ha affermato che: "si devono considerare inclusi nell'ambito dello jus superveniens che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e che deve essere applicato nel giudizio di rinvio anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale" (si veda, per tutte: Cass. 9 ottobre 1998, n. 10035; Cass. 24 maggio 2005, n. 10939cass. 19301/14).
La decisione della Corte resa in sede di rinvio pregiudiziale, quindi, non solo è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto comunitario interpretata dalla Corte. Com'è noto, nell'ordinamento giuridico dei singoli Stati membri le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee hanno efficacia diretta (Cass. 9 ottobre 1998 n. 10035, Corte cost.16 giugno 1988 n. 681) e retroattiva in relazione ad ogni pur pregresso rapporto che non sia esaurito (Cass. 20 luglio 1998 n. 7105; Cass. 7 agosto 1999 n 8504)
In conclusione il "diritto comunitario vivente" sviluppato dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia CE è vincolante per il giudice nazionale, in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale, da cui deriva, per il giudice nazionale, l'obbligo di una interpretazione adeguatrice ( Cass. n. 19842/2003), per cui i principi enunciati dalla CGUE nella sentenza OT -costituendo ius superveniens- devono necessariamente essere applicati da questo giudicante alla fattispecie oggetto di decisione.
In specie, il Tribunale nazionale, ha chiesto alla CGCE di pronunciarsi sull'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro proprio in relazione al calcolo dell'anzianità di servizio della docente al momento della conclusione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente territoriale.
Va, infatti, precisato che l'art. 489 del D.Lgs. (rubricato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") prevede al primo comma che: "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione." La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 della legge
124/1999 che stabilisce: "il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."
Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 23.8.1988 n. 399 (intitolato "Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"): "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,
l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
Secondo la normativa vigente, quindi, ai docenti "stabilizzati" viene riconosciuto come
"anno di anzianità" il servizio prestato per almeno 180 giorni, ovvero dal mese di febbraio allo scrutinio finale se consecutivo, ed inoltre l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici
(1/3 degli anni eccedenti i primi 4) diviene interamente valida dopo 16, 18 o 20 anni di servizio, a seconda della qualifica professionale del docente.
In particolare, il Tribunale di Trento ha sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia tre questioni:
1. Se ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'Accordo Quadro la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione che possa far venire meno la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato, potendosi considerare una ragione oggettiva idonea a giustificare il diverso trattamento;
2. Se il principio di non discriminazione osti a una norma interna quale quella dettata dall'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riconosce ai lavoratori con contratto a tempo determinato solo parzialmente l'anzianità per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, in ragione della mancanza per i lavoratori a termine di un'iniziale verifica della professionalità mediante concorso pubblico;
3. Se il principio di non discriminazione osti a una norma interna quale quella dettata dall'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riconosce ai lavoratori con contratto a tempo determinato solo parzialmente l'anzianità per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico.
La Corte, esaminando congiuntamente le tre questioni, ha ribadito, in primo luogo, che la situazione del docente assunto con contratto a tempo determinato è equiparabile a quella del docente assunto a tempo indeterminato, con ciò respingendo parte della prima questione.
Ha, quindi, rilevato che, secondo quanto sostenuto dal Governo italiano, le differenze tra l'esperienza dei docenti assunti a seguito di concorso, e quella dei docenti assunti in base ai titoli sulla scorta della normativa nazionale, si sostanziano nei seguenti elementi di fatto:
- diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui i docenti a tempo determinato devono intervenire;
- diverso computo del tempo di lavoro posto che le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete;
- diverse modalità di accesso: la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso tenuto conto della particolare rilevanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale ai concorsi amministrativi (art. 97 Cost.) e ad un obiettivo legittimo.
Ciò posto, riaffermando che i criteri di valutazione del periodo di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro devono essere gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodi di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive, rileva che i predetti obiettivi invocati dal governo italiano possono essere considerati come configuranti una
"ragione oggettiva", ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'Accordo Quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito, e siano necessari a tale fine.
Afferma, quindi, che gli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, ossia tenere conto delle differenze dell'attività lavorativa svolta delle due categorie di dipendenti (in particolare, il fatto che i docenti a tempo determinato sono spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e ad insegnare svariate materie), e di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti assunti a seguito del superamento di un concorso generale (diverso sistema di computo del tempo di lavoro effettuato che differisce da quello dei docenti di ruolo), possono essere legittimamente considerati come rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
Conclude, pertanto, dichiarando che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente a concorrenza dei due terzi. In base al nuovo orientamento della giurisprudenza comunitaria, dunque, non può ritenersi che il sistema previsto dall'ordinamento italiano in materia di ricostruzione della carriera dei docenti stabilizzati violi il principio di non discriminazione, nè che sia un sistema irragionevole, giacchè la disciplina contenuta nell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, è bilanciata da quella di favore di cui agli artt. 489 del D.Lgs. n. 297/1994,11, co. 14, della L.
n. 124/1999 in quanto, ciò che l'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 "sottrae" ai docenti precari viene loro "restituito" da tali ultime disposizioni normative.
Ed infatti, a ben vedere, l'unico profilo di "novità" apportato dalla sentenza OT concerne proprio la valutazione del suddetto meccanismo compensatorio, in quanto, come già evidenziato, la stessa Corte Europea non sembra attribuire particolare rilevanza, almeno in astratto, alle modalità del reclutamento dei docenti stabilizzati laddove afferma
(paragrafi 33 e 34) che: "Si deve tuttavia considerare che il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 45)... L'ipotesi Per_6 secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore
a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato...Una situazione del genere, la cui verifica spetta al giudice del rinvio, sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso". Va, altresì considerato, (aspetto che non sembra essere stato portato all'attenzione della CGCE), che l'accesso ai ruoli avveniva, prima dalla legge n. 107/2015, per il 50% dei posti vacanti su organico di diritto mediante concorso per titoli ed esami - ovvero attingendo dalle graduatorie di merito del concorso
(D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399) - e, per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie permanenti (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401): sistema cd. del doppio canale. Del pari, il piano straordinario assunzionale previsto dalla legge n. 107/2015 non ha operato, di fatto, alcuna differenziazione tra i docenti vincitori di concorso e quelli iscritti nelle GAE in virtù dei titoli abilitanti posseduti.
Per quanto riguarda, invece, le concrete modalità d'impiego del docente (materie assegnate, condizioni, orari degli incarichi di supplenza), si tratta, come già rilevato, di elementi che la giurisprudenza di merito e legittimità formatasi negli anni ha sempre tenuto nella dovuta considerazione, in quanto le pronunce favorevoli ai docenti precari poi stabilizzati muovono dal presupposto della piena comparabilità tra la professionalità e l'esperienza da questi acquisite nel tempo, e quelle dei colleghi di pari anzianità assunti in ruolo sin ab initio (avere operato in virtù di più contratti succedutisi senza rilevante soluzione di continuità, avere avuto incarichi di durata pressochè annuale, avere svolto identiche mansioni e funzioni rispetto al personale di ruolo del medesimo profilo professionale).
Tutto ciò premesso, a parere di questo giudicante, la valutazione di non discriminatorietà della disciplina della ricostruzione della carriera del docente stabilizzato, non può essere operata in via generale e astratta e, quindi, condurre in ogni caso al rigetto della domanda dell'istante, dovendosi necessariamente verificare, poichè e la stessa CGCE a richiederlo
(paragrafi 48 e 49 "fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio" dirette ad accertare se tali fattori di giustificazione effettivamente sussistano nel caso concreto), se il singolo docente abbia, o meno, beneficiato, in riferimento alla propria specifica carriera, degli effetti compensativi previsti dagli artt. 489 del D.Lgs. n. 297/1994,11, co. 14 e della L. n.
124/1999 ovvero se, nel caso in specie, sussistano le altre "ragioni" che giustificano la non integrale valutazione, ai fini giuridici, del servizio di pre-ruolo. Inoltre, va verificato se il docente, al momento della ricostruzione della carriera, tenuto conto del riconoscimento del servizio pre-ruolo operato in conformità del disposto dell'art. 485 cit., abbia maturato, o meno, un'anzianità di servizio pari agli anni richiesti dall'art. 4, comma 3, del D.P.R.
23.8.1988 n. 399 per ottenere il riconoscimento del residuo terzo del pre-ruolo ai fini economici. In caso affermativo, infatti, l'unico aspetto pregiudizievole conseguente all'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 485, consisterebbe nel mancato riconoscimento del terzo dell'anzianità ai soli fini giuridici, aspetto che, in ogni caso, costituisce interesse concreto ed attuale ad adire l'A.G. ma non comporta il diritto a vedersi riconosciute differenze retributive.
Ed infatti, non si deve dimenticare che la disparità di trattamento di cui si tratta è prima giuridica che economica. Ne deriva che i lavoratori hanno interesse ad agire per ottenere l'accertamento del loro diritto al computo anche ai fini non retributivi dell'anzianità maturata durante rapporti di lavoro a termine: è dunque infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata da parte resistente per l'asserita carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente.
Venendo, quindi, al caso che ci occupa, e precisato che l'Amministrazione scolastica, ad oggi, non ha provveduto alla ricostruzione della carriera della ricorrente, malgrado formalmente diffidata, risulta provato per tabulas che , quale Controparte_7 docente di sostegno di scuola dell'infanzia, si è dedicata alle stesse attività rispetto ai colleghi già in ruolo.
Sotto il profilo della continuità didattica, si osserva che le supplenze risultano essere state conferite in ciascun anno scolastico per un numero di giorni superiore a 180 come risulta dalla documentazione depositata da parte resistente (cfr., doc. n. 3).
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, questo giudice
– al fine di evitare ogni forma di discriminazione – è chiamato ad accertare in concreto se per effetto dell'applicazione dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 si sia verificata o meno una discriminazione per l'odierno ricorrente.
A tale scopo è necessario procedere alla comparazione fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolti sino alla data dell'assunzione e il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, come desumibili dai decreti dirigenziali di “ricostruzione della carriera” allegati al ricorso.
Ciò premesso, dal decreto di ricostruzione della carriera il ha riconosciuto alla CP_1 stessa a decorrere dall'immissione la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni uno.
Alla luce delle superiori considerazioni va dunque ritenuta sussistente la discriminazione di cui trattasi ed accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo ai fini giuridici per tutti gli anni indicati tranne gli anni scolastici 1992/1993 e 1993/1994 per i quali non sussiste il requisito dell'annualità del servizio, risultando peraltro fondata l'eccezione di Cont prescrizione sollevata dal , in assenza di documentati atti interruttivi.
Vale infatti rammentare come in linea generale l'anzianità di servizio, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, configuri un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, non potendo essere considerata uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresentando piuttosto, nell'ambito della dimensione temporale del rapporto di lavoro, il presupposto per il conseguimento di determinati diritti (v. Cass. civ. - Sez. L, sentenza n. 12756/2003).
E' sotto quest'ultimo profilo, quindi, che devono ritenersi soggetti a prescrizione quinquennale i diritti di natura patrimoniale da tale anzianità nascenti, qual è per l'appunto il diritto di parte ricorrente a percepire le differenze retributive in ragione della progressione stipendiale rettamente computata alla stregua dei rilievi in precedenza esposti, (v. Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 8430 del 24.9.1996; id., Sentenza n. 8228 del
23.5.2003.
Quanto alla vexata quaestio relativa al computo, a fini giuridici ed economici, dell'anno
2013, la causa viene decisa sulla scorta della recente pronuncia della Corte di cassazione, sezione Lavoro n. 13619/2025 del 21.5.2025 che si condivide ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Occorre premettere che l'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 – disposizione prorogata sino al 31/12/2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) dpr 122 del 4/9/2013 - prevede che
“Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La norma fa tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14, dello stesso d.l., che prevede la possibilità per l'amministrazione, previo accordo con le OO.SS. di stanziare risorse al fine di neutralizzare gli effetti della norma stessa (“Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del di concerto con il Controparte_8
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”).
Il blocco della progressione economica per il personale scolastico (docente o amministrativo) di cui all'art. 9, comma 23 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010 deve ritenersi ormai superato - giusto decreto n. 3 del 14 Gennaio 2011 – limitatamente all'anno 2010, Contr riconosciuto ai fini della progressione economica;
il successivo accordo tra e l' Pt_2 del 13 marzo 2013 ha previsto il recupero anche dell'anno 2011 e, infine, l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recupero anche dell'anno 2012.
Rimane invece, in assenza di provvedimenti di recupero riferibili a tale annualità (e di allegazioni specifiche in senso contrario da parte dell'appellata) il blocco dell'anzianità per l'anno 2013.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U., del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante, fra l'altro, dall'art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo, del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013
(Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98 del
6.7.2011 convertito in legge 157. 2011 n. 11 ed altro.
“La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma
23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23,
l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ». É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del
2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha CP_1 comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la
Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l.
n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.»
(Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal
Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta
Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la
“supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di CP_1 sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
In conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, va accolta la domanda relativa al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata e rigettata quella volta alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013.
In ragione dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento del ricorso, nonché della peculiarità della questione giuridica sottesa e del recente pronunciamento dei Giudici di legittimità, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo ai fini giuridici per tutti gli anni indicati tranne gli anni scolastici 1992/1993 e 1993/1994 per i quali non sussiste il requisito dell'annualità del servizio, risultando peraltro fondata l'eccezione di prescrizione sollevata Cont dal;
2) condanna l'Amministrazione convenuta a provvedere in conformità;
3) rigetta le ulteriori domande relative agli aspetti economici in quanto prescritti o non dovuti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Marsala, 8.10.2025
IL GIUDICE
-C RD
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
RD in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.