Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1846/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
29.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1846/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al C.so Parte_1
Mediterraneo 489, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Perrotta C.F._1
ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
[... Umberto Ferrato e Marcello Carnovale, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per il riconoscimento della percentuale di invalidità pari al 100% al fine di ottenere il diritto alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, ed allo stato di portatore di handicap ex art. 3, comma 3,
L. 104/1992 all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono parzialmente fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella fase di A.T.P., Dott. , ha ritenuto la Persona_2 parte ricorrente affetta da “Dalla valutazione della documentazione medica e dai reperti obiettivi rilevati durante la presente visita si obiettiva che il Periziando presenta dei deficit neurologici compatibili con la diagnosi formulata di sclerosi multipla, tuttavia l'estrinsecazione sintomatologica della sindrome clinica rimane al momento abbastanza contenuta e controllata dalle cure praticate. La funzione motoria è lievemente compromessa, riesce a deambulare anche senza appoggio. Non si obiettivano deficit cognitivi. E' rilevabile una lieve sofferenza extrapiramidale.
I disturbi sono lievi e consentono al Periziato la guida dell'automobile.
La valutazione specialistica neurologica presentata nella documentazione sanitaria personale enuncia una condizione di malattia EDSS 5.5 che identifica “un paziente non del tutto autonomo, con evidenti limitazioni nell'attività completa quotidiana e deambulazione possibile, senza soste e senza aiuto, per circa 100 metri”.
Tale valutazione è stata in effetti sopravalutata in quanto, come dice il Neurologo curante, il paziente presenta “necessità di fermarsi dopo 300 metri”, pertanto un punteggio EDSS 5 sarebbe stato più obiettivo! Alla luce di tali riscontri si ritiene corretta la valutazione formulata dalla
Commissione . CP_1
Chiamato a rendere una relazione integrativa in questa fase di merito alla luce della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente unitamente al ricorso e ancora successivamente in corso di causa, il c.t.u. ha osservato, nella relazione integrativa depositata, che: “L'esame obiettivo eseguito per la valutazione peritale odierna ha dimostrato la progressione del deficit neurologico
a carico dell'arto superiore ed inferiore di sinistra, con limitazione severa della funzione deambulatoria per deficit di forza dell'arto inferiore sinistro.
Per la valutazione dell'invalidità si fa riferimento alla Scala EDSS Expanded Disability Status Scale
e questa consente di attribuire un grado EDSS pari a 7.5, riconoscendo che il paziente può solo muovere qualche passo, è obbligato all'uso della carrozzella e può avere bisogno di aiuto per trasferirsi dalla stessa Per tali riscontri si rivede il giudizio di invalidità formulato nella precedente operazione peritale dell'agosto 2023.
Dalla valutazione della documentazione medica e dai reperti obiettivi rilevati durante la presente visita si obiettiva che il Periziando presenta dei deficit neurologici compatibili con la diagnosi formulata di sclerosi multipla. Le manifestazioni cliniche a carico dell'arto superiore ed inferiore di sinistra della sindrome neurologica compromettono in modo severo la capacità motoria del
Periziato. Questi, a causa di un deficit di forza rilevante a carico dell'arto inferiore sinistro, ha difficoltà a mantenere la stazione eretta ed a deambulare in sicurezza, compiendo solo qualche passo per pochi metri.
In relazione alla documentazione sanitaria allegata ed ai dati anamnestici e clinici emersi nel corso della valutazione clinica d'ufficio eseguita sulla persona del Sig. ritengo di poter Parte_1
rispondere compiutamente ai quesiti medico legali posti dall'ill.mo Sig. Magistrato Dott.essa
Genduso.
Per come rilevato durante la visita, la Periziata risulta affetta da:
ICD9–CM 340 classe funzionale 5 Sclerosi multipla EDSS 7.5 100
Secondo la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti decreto ministeriale 5 febbraio 1992
Sulla base delle considerazioni clinico-diagnostiche suddette, ed in ottemperanza alla vigente normativa, posso concludere, in scienza e coscienza, affermando che il Sig. , nato Parte_1
a EL BORDUJ (MAROCCO) il 18/07/1991 e residente in [...]al C.so Mediterraneo 489, C.F.:
è affetto dalle patologie soprariportate. C.F._1
Tali patologie determinano una condizione di invalidità del 100%. Oltre a tale percentuale di invalidità, è possibile attribuire l'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508) in quanto il Ricorrente si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Le condizioni cliniche che lo caratterizzano pregiudicano la capacità di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita (ad esempio lavarsi, vestirsi, nutrirsi), abbisognando di assistenza continua.
In merito alla valutazione dell'handicap, si attribuisce un grado di handicap grave (art. 3 comma
3. L. 05/02/1992 n. 104).
Per la decorrenza di entrambi i giudizi si indica la data riferita della progressione della malattia riconducibile al mese di novembre 2023..”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che parte opponente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 a partire dal mese di novembre 2023, decorrenza così individuata dal CTU.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa.
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente è invalida civile nella misura del 100% con necessità di accompagnamento, nonché portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal mese di novembre, decorrenza così determinata dal C.T.U.;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Paola, 30.01.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso