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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11006/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11006/2023 tra
Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
appellati
Oggi 20 febbraio 2025, alle ore 12.10, innanzi al dott. Anna Lisa Marconi, sono comparsi:
Per l'avv. CAVALLO FRANCESCO GIUSEPPE e l'avv. TRENTINI Parte_1
ANTONELLA, oggi sostituito dall'avv. Simone Gargiulo, che rappresenta oralmente i motivi di appello e si riporta alle conclusioni già formulate nel ricorso d'appello. La produzione documentale in appello attiene a dati pubblici reperibili semplicemente sul sito internet dell'allegato mittente.
Per 'avv. TOMASSINI LORENZO e il l.r.p.t. sig. Controparte_1 CP_1
Bruno Canè. L'Avv. Tomassini contesta le avverse difese (anche evidenziando la tardività della produzione documentale dell'appellante, non accettando il contraddittorio sul punto, in quanto documentazione che era reperibile sin dal primo grado, v. inoltre Cass. 4951/17, non rientrando in fattispecie ex art. 116 c.p.c.) ed insiste nell'eccezione preliminare ed in via di merito come in atti, concludendo come da comparsa. Chiede il favore delle spese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.00, pronuncia sentenza definendo il giudizio, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, innanzi all'Avv CAVALLO FRANCESCO GIUSEPPE, per parte appellante, ed all'avv. TOMASSINI LORENZO, per parte appellata. Il Giudice, dott. Anna Lisa Marconi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al r.g. 11006/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cavallo Francesco Giuseppe e Trentini Parte_1
Antonella
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Tomassini Lorenzo Controparte_1
APPELLATO
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20/02/2025.
Concisa esposizione delle regioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in appello il ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
al fine di veder accolte le seguenti conclusioni nel merito: “Voglia l'ill.mo Controparte_2
Tribunale adito in funzione di Giudiced'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione del ricorso ai sensi dell'art. 435, co. 1 c.p.c., contrariis rejectis: -riformare e/o annullare la sentenza resa dal Giudice di Pace di Bologna n. 789/2023, pubblicata il 20 giugno 2023, accertando e dichiarando l'infondatezza del ricorso RG N 4611/2022 originariamente proposto dalla con Controparte_1 conseguente conferma dell'Ordinanza ingiunzione del n. 1261/2022; Con vittoria Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio di cui all'allegata nota di spese”;
In particolare, parte appellante lamenta l'illegittimità della sentenza resa dal Giudice di Pace di Pt_1
n. 789/2023, pubblicata il 20 giugno 2023, con la quale viene accolto il ricorso presentato dall'attuale appellato, con conseguente annullamento dell'ordinanza Controparte_2 ingiunzione n. 1261/2022, ritenendola immotivata, irragionevole e basata sull'erronea rappresentazione e/o travisamento dei presupposti di fatto posti a base della decisione.
Più specificatamente, parte appellante allega che:
- il Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
in data 20/05/2022, sulla base del verbale di contestazione n. 1110 del 28/04/2021 per
[...] la violazione dell'art. 43, co. 1, lett. A) del Regolamento Comunale sulla Gestione dei rifiuti, aveva notificato a ordinanza ingiunzione n. 1261/2022, sanzionandola, Controparte_2 in qualità di responsabile in solido ex art. 6 della L. 689/1981, per l'abbandono di un rifiuto.
pagina 2 di 6 - L'ordinanza ingiunzione veniva emessa a seguito di accertamento svolto in data 3/03/2021, ore 11:13, dal personale ispettivo del Corpo Guardie Ambientali Metropolitane durante l'ordinaria attività di controllo sul conferimento dei rifiuti nel territorio comunale.
- Nel caso di specie venivano rinvenuti su suolo pubblico, in prossimità di un'isola ecologica presente di fronte al civico n. 4 di Via Terracini, dei cartoni integri compatti, su uno dei quali era presente Pt_1 un documento di trasporto con l'etichetta postale riportante i dati, in qualità di destinatario, dell'odierna appellata. Quest'ultima, in virtù degli elementi documentali pervenuti, veniva allora individuata come proprietaria dei rifiuti.
- Conseguentemente, la veniva condannata al pagamento della sanzione Controparte_2 amministrativa pari a €104,00. Tuttavia, non essendo stato effettuato il pagamento della sanzione, come indicata nel Verbale n. 1110/2021, il notificava l'ordinanza – ingiunzione alla Parte_1 società, condannandola, quale obbligato in solido, al pagamento della sanzione amministrativa di € 130, oltre a 8,75 per spese di procedimento, per un totale di € 138,75.
- Avverso l'ordinanza ingiunzione la proponeva ricorso al Giudice di Pace di Bologna Controparte_2 sostenendo di non essere proprietaria del rifiuto in quanto l'indirizzo presente nell'etichetta apposta sul cartone, corrispondente alla sede della stessa, era relativo al soggetto che aveva effettuato la spedizione, non al destinatario ed, altresì, che la responsabilità solidale ex art. 6 L. 689/1981 non poteva fondarsi sulla presenza di una etichetta riportante i dati della dal momento che tale elemento Controparte_2 non sarebbe idoneo a dimostrare la proprietà del rifiuto.
- Il giudice di Pace, con l'impugnata sentenza n. 789/2023, aveva accolto il ricorso e annullato l'ordinanza ingiunzione, sostenendo che la responsabilità del ricorrente, con riferimento alla violazione, non era pienamente provata, anche alla luce del rilevamento sull'etichetta di spedizione di un ulteriore nominativo oltre a quello della Controparte_2
2. Nell'odierno giudizio, segnatamente, il lamenta il travisamento e/o l'erronea Parte_1 ricostruzione dei presupposti di fatto, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di prove, dell'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova, dell'art. 6 L. 689/1981 e dei principi in materia di proprietà dei rifiuti abbandonati. L'appellante sostiene, in particolare, che l'appellata sia l'effettiva proprietaria del rifiuto in quanto dall'etichetta di spedizione essa risulta la destinataria dello stesso, presunzione che si ricaverebbe dalla circostanza che sull'etichetta della spedizione è presente solo l'indirizzo della
[...]
la ragione sociale della stessa. Quest'ultimo elemento è, secondo parte appellante, Parte_2 elemento indispensabile per ricevere una spedizione e non per effettuarla.
In secondo luogo, il rileva che la motivazione del Giudice di Pace posta alla base Parte_1 della decisione è perplessa, insufficiente ed errata e perciò in contrasto con gli artt. 132, co.2 n.4 c.p.c. e
118 delle disp. Att. del c.p.c.;
3. Si è costituita parte appellata, rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - In via preliminare di merito, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 434, co. 1, c.p.c.
Nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto;
-Con vittoria di compensi e spese, oltre ad accessori di legge”;
4. La causa è stata discussa e le conclusioni precisate all'udienza del 20/02/2025.
5. La domanda di parte appellante deve essere accolta per i motivi che seguono.
La fattispecie dell'abbandono dei rifiuti trova la sua disciplina nel “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale”, PG. 483058/2018, il quale nel Titolo V – controlli, sanzioni e disposizioni finali, art. 42, punto 2, lett. a) specifica che: “È vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, cartacce o altri materiali minuti, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in generale materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, fatte salve le peculiari modalità di raccolta organizzate dal Gestore. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee (quali rii, canali, corsi d'acqua etc..), i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade” (doc. 5 di parte appellante).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie il notificava, in data 20/05/2022, ordinanza ingiunzione Parte_1 all'odierna appellata sanzionandola, in qualità di responsabile in solido ex art. 6 della legge 689/1981, per l'abbandono di rifiuti, specificatamente cartoni integri compatti, rinvenuti su un suolo pubblico, in prossimità di un'isola ecologica presente di fronte al civico n. 4 di Via Terracini, come Pt_1 risultante dal verbale di accertata violazione n. 1110 del 18/04/2021 (doc. 3 di parte appellante). All'interno dei rifiuti, infatti, venivano rinvenuti reperti cartacei intestati alla tra cui Controparte_2 un documento di trasporto con etichetta postale riportante i dati della stessa società. Conseguentemente, con il Verbale di accertata violazione n. 1110/22 veniva contestata la violazione dell'art. 14, co. 1, lett. A) del Regolamento Comunale sulla Gestione dei Rifiuti Pg. 483058/2018, in base al quale “il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento;
in particolare tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti. Vanno osservate le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di comportamento, riportate anche sui contenitori di raccolta e nei materiali informativi messi a disposizione dal Gestore”, violazione per la quale l'odierna parte appellata veniva condannata, in qualità di responsabile in solido ex art. 6 L. 689/81, al pagamento della sanzione amministrativa quantificata in €104,00. Il mancato pagamento della sanzione da parte della condannata, la quale presentava scritti difensivi chiedendo l'annullamento del verbale e affermando che nel luogo di rinvenimento del rifiuto non abitasse nessun dipendente della società, nonché che non fosse lì neanche la sede della stessa, ha condotto il alla notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 1261/2022 (doc. 6 di parte Parte_1 appellante). L'ordinanza ingiunzione si fonda, pertanto, sull'assunto che la sia additabile come Controparte_2 responsabile in solido ex art. 6 L. 689/81 in quanto proprietaria del cartone.
6. Il problema che si pone è quello di stabilire se il rinvenimento di tali dati sia sufficiente al fine di imputare la condotta illecita a parte appellata.
Al riguardo, il Giudice di Pace di nella sentenza di cui si chiede riforma, ha accolto Pt_1 l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da sulla base del fatto che la Controparte_2 responsabilità, con riferimento alla violazione, non risulta pienamente provata, evincendo tale conclusione dall'analisi dei documenti rinvenuti al momento dell'accertamento, nei quali sono indicati due diversi soggetti, e e dal ritrovamento del rifiuto a notevole Controparte_6 Controparte_2 distanza dalla sede dell'impresa.
7. La Cassazione pone a carico dell'Amministrazione l'onere probatorio relativo all'attribuzione della condotta illecita al suo autore. In sede di ricorso in opposizione, questa non può essere accolta se non quando vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, spettando all'autorità che ha emesso il provvedimento l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria avanzata, e restando a carico dell'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass. sent. n. 3741/99). La Cassazione, altresì, riconosce all'Amministrazione la possibilità di assolvere il proprio onere probatorio anche ricorrendo a presunzioni semplici (Cass. sent. n. 2363/2005).
Nel caso di specie, a sostegno della propria tesi il allega, nel doc. 2, le fotografie del Pt_1 Parte_1 rifiuto rinvenuto dalle quali è possibile individuare una etichetta di spedizione riportante i dati della società appellata, in base ai quali la stessa risulterebbe, presuntivamente, destinataria dell'involucro abbandonato. Tale presunzione si ricava dalla circostanza che è presente su tale etichetta l'indirizzo della
Via Nino Bixio Scota 6, collocato sotto la ragione sociale della stessa. Controparte_2 Pt_1
Questo dato appare sufficiente a legittimare la presunzione che la società appellata sia proprietaria del rifiuto, in quanto destinataria dello stesso, e responsabile solidale per la violazione in oggetto ai sensi dell'art. 6 L. 689/81 con l'autore materiale della violazione. In particolare, l'art. 6 della legge 689/1981 così recita: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua
pagina 4 di 6 volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento delle somme da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”. A tal proposito, si richiama il concetto giuridico di rifiuto, delineato dall'art. 183 del D. lgs. 152/2006, co. 1, lett. A), in base al quale si considera rifiuto qualunque sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi. Da tale definizione si ricava che un bene, indipendentemente dalla sua natura, diventa rifiuto nel momento in cui il suo detentore se ne disfa o manifesta l'intento inequivoco di disfarsene. La fattispecie di abbandono dei rifiuti consiste nell'atto di disfarsi del bene abbandonandolo in un luogo pubblico, per cui la cosa che è destinata a commettere la violazione, secondo quanto richiesto dall'art. 6 della legge 689/81, coincide con il bene oggetto dell'abbandono, che si qualifica quale rifiuto nel momento stesso in cui di esso ci si disfi. Con l'art. 6, la legge 689/81 detta una speciale disciplina per la responsabilità solidale riferita alle sanzioni pecuniarie amministrative, ponendola a carico di soggetti che, pur non figurando come autori o concorrenti delle violazioni accertate e sanzionate, sono legati a questi da particolari circostanze di fatto e di diritto. Il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo. Il fine della norma, infatti, è quello di evitare che, laddove non sia possibile individuare l'autore materiale dell'illecito, in questo caso dell'abbandono del rifiuto, l'illecito rimanga sistematicamente impunito.
8. Nel caso in esame, parte appellata non ha sufficientemente dimostrato di non essere proprietaria del rifiuto e di esserne, invece, mittente (in atti non ha neppure prodotto, ad es. ricevuta di spedizione effettuata tramite corriere GLS, rinvenibile per il tramite del numero dell'ordine indicato sull'etichetta stessa), né che il rifiuto sia stato abbandonato contro la sua volontà, essendo onerata della prova che il rifiuto era stato custodito con diligenza, al fine di evitare che altri lo abbandonassero impropriamente, secondo modalità diverse da quelle di un corretto smaltimento.
La presenza di nastro adesivo della appellata, lungi dal provare la qualità di mittente di quest'ultima, è ulteriore indizio della riferibilità e proprietà dei cartoni de quibus proprio in capo ad essa e, comunque, dell'omissione da parte dell'appellata delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per una efficace custodia.
Al riguardo, la Cassazione con ordinanza n. 14612/2020 ha, infatti, statuito che: “In tema di abbandono dei rifiuti, sussiste la responsabilità solidale, con l'autore del fatto, dei proprietari o dei titolari dei diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente lasciati o depositati detti rifiuti, purché la violazione sia agli stessi imputabili a titolo di dolo o colpa. Questo riferimento alla titolarità dei diritti personali o reali di godimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'immobile interessato in un rapporto, anche di mero fatto, che gli consenta – e. per ciò stesso, gli imponga – di esercitare, per la salvaguardia dell'ambiente, una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che il terreno possa essere adibito a discarica abusiva di rifiuti nocivi;
inoltre, il menzionato requisito della colpa può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per una efficace custodia. L'accertamento di tali presupposti (esercizio di fatto dei poteri sul terreno e corposità della condotta) è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità”.
9. Alla luce del quadro indiziario come sopra delineato si ritiene che parte appellata, Controparte_2 non abbia fornito evidenze idonee a superarlo, emergendo al contrario un insieme di indizi gravi, precisi pagina 5 di 6 e concordanti di un comportamento colposo da parte della società appellata, quale proprietaria, per non aver correttamente custodito il rifiuto, con culpa in vigilando: quest'ultima è idonea ad integrare la responsabilità solidale ex art. 6 della L. 689/81.
10. In riforma dell'impugnata sentenza n.789/23 del Giudice di Pace di il ricorso proposto da parte Pt_1 appellata deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione n.1261/2022 del
Parte_1
11. Le spese di lite del presente grado e del primo grado sono compensate, vista la novità della questione e il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Bologna n. 789/2023, pubblicata il 20 giugno 2023, accerta e dichiara l'infondatezza del ricorso di cui al procedimento rubricato, innanzi al predetto Giudice di Pace, sub RG N. 4611/2022, originariamente proposto dalla con conseguente conferma Controparte_2 dell'Ordinanza Ingiunzione del n. 1261/2022. Pt_1 Parte_1
Spese di lite compensate del presente grado e del primo grado di giudizio.
Bologna, 20.2.25
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11006/2023 tra
Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
appellati
Oggi 20 febbraio 2025, alle ore 12.10, innanzi al dott. Anna Lisa Marconi, sono comparsi:
Per l'avv. CAVALLO FRANCESCO GIUSEPPE e l'avv. TRENTINI Parte_1
ANTONELLA, oggi sostituito dall'avv. Simone Gargiulo, che rappresenta oralmente i motivi di appello e si riporta alle conclusioni già formulate nel ricorso d'appello. La produzione documentale in appello attiene a dati pubblici reperibili semplicemente sul sito internet dell'allegato mittente.
Per 'avv. TOMASSINI LORENZO e il l.r.p.t. sig. Controparte_1 CP_1
Bruno Canè. L'Avv. Tomassini contesta le avverse difese (anche evidenziando la tardività della produzione documentale dell'appellante, non accettando il contraddittorio sul punto, in quanto documentazione che era reperibile sin dal primo grado, v. inoltre Cass. 4951/17, non rientrando in fattispecie ex art. 116 c.p.c.) ed insiste nell'eccezione preliminare ed in via di merito come in atti, concludendo come da comparsa. Chiede il favore delle spese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.00, pronuncia sentenza definendo il giudizio, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, innanzi all'Avv CAVALLO FRANCESCO GIUSEPPE, per parte appellante, ed all'avv. TOMASSINI LORENZO, per parte appellata. Il Giudice, dott. Anna Lisa Marconi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al r.g. 11006/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cavallo Francesco Giuseppe e Trentini Parte_1
Antonella
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Tomassini Lorenzo Controparte_1
APPELLATO
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20/02/2025.
Concisa esposizione delle regioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in appello il ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
al fine di veder accolte le seguenti conclusioni nel merito: “Voglia l'ill.mo Controparte_2
Tribunale adito in funzione di Giudiced'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione del ricorso ai sensi dell'art. 435, co. 1 c.p.c., contrariis rejectis: -riformare e/o annullare la sentenza resa dal Giudice di Pace di Bologna n. 789/2023, pubblicata il 20 giugno 2023, accertando e dichiarando l'infondatezza del ricorso RG N 4611/2022 originariamente proposto dalla con Controparte_1 conseguente conferma dell'Ordinanza ingiunzione del n. 1261/2022; Con vittoria Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio di cui all'allegata nota di spese”;
In particolare, parte appellante lamenta l'illegittimità della sentenza resa dal Giudice di Pace di Pt_1
n. 789/2023, pubblicata il 20 giugno 2023, con la quale viene accolto il ricorso presentato dall'attuale appellato, con conseguente annullamento dell'ordinanza Controparte_2 ingiunzione n. 1261/2022, ritenendola immotivata, irragionevole e basata sull'erronea rappresentazione e/o travisamento dei presupposti di fatto posti a base della decisione.
Più specificatamente, parte appellante allega che:
- il Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
in data 20/05/2022, sulla base del verbale di contestazione n. 1110 del 28/04/2021 per
[...] la violazione dell'art. 43, co. 1, lett. A) del Regolamento Comunale sulla Gestione dei rifiuti, aveva notificato a ordinanza ingiunzione n. 1261/2022, sanzionandola, Controparte_2 in qualità di responsabile in solido ex art. 6 della L. 689/1981, per l'abbandono di un rifiuto.
pagina 2 di 6 - L'ordinanza ingiunzione veniva emessa a seguito di accertamento svolto in data 3/03/2021, ore 11:13, dal personale ispettivo del Corpo Guardie Ambientali Metropolitane durante l'ordinaria attività di controllo sul conferimento dei rifiuti nel territorio comunale.
- Nel caso di specie venivano rinvenuti su suolo pubblico, in prossimità di un'isola ecologica presente di fronte al civico n. 4 di Via Terracini, dei cartoni integri compatti, su uno dei quali era presente Pt_1 un documento di trasporto con l'etichetta postale riportante i dati, in qualità di destinatario, dell'odierna appellata. Quest'ultima, in virtù degli elementi documentali pervenuti, veniva allora individuata come proprietaria dei rifiuti.
- Conseguentemente, la veniva condannata al pagamento della sanzione Controparte_2 amministrativa pari a €104,00. Tuttavia, non essendo stato effettuato il pagamento della sanzione, come indicata nel Verbale n. 1110/2021, il notificava l'ordinanza – ingiunzione alla Parte_1 società, condannandola, quale obbligato in solido, al pagamento della sanzione amministrativa di € 130, oltre a 8,75 per spese di procedimento, per un totale di € 138,75.
- Avverso l'ordinanza ingiunzione la proponeva ricorso al Giudice di Pace di Bologna Controparte_2 sostenendo di non essere proprietaria del rifiuto in quanto l'indirizzo presente nell'etichetta apposta sul cartone, corrispondente alla sede della stessa, era relativo al soggetto che aveva effettuato la spedizione, non al destinatario ed, altresì, che la responsabilità solidale ex art. 6 L. 689/1981 non poteva fondarsi sulla presenza di una etichetta riportante i dati della dal momento che tale elemento Controparte_2 non sarebbe idoneo a dimostrare la proprietà del rifiuto.
- Il giudice di Pace, con l'impugnata sentenza n. 789/2023, aveva accolto il ricorso e annullato l'ordinanza ingiunzione, sostenendo che la responsabilità del ricorrente, con riferimento alla violazione, non era pienamente provata, anche alla luce del rilevamento sull'etichetta di spedizione di un ulteriore nominativo oltre a quello della Controparte_2
2. Nell'odierno giudizio, segnatamente, il lamenta il travisamento e/o l'erronea Parte_1 ricostruzione dei presupposti di fatto, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di prove, dell'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova, dell'art. 6 L. 689/1981 e dei principi in materia di proprietà dei rifiuti abbandonati. L'appellante sostiene, in particolare, che l'appellata sia l'effettiva proprietaria del rifiuto in quanto dall'etichetta di spedizione essa risulta la destinataria dello stesso, presunzione che si ricaverebbe dalla circostanza che sull'etichetta della spedizione è presente solo l'indirizzo della
[...]
la ragione sociale della stessa. Quest'ultimo elemento è, secondo parte appellante, Parte_2 elemento indispensabile per ricevere una spedizione e non per effettuarla.
In secondo luogo, il rileva che la motivazione del Giudice di Pace posta alla base Parte_1 della decisione è perplessa, insufficiente ed errata e perciò in contrasto con gli artt. 132, co.2 n.4 c.p.c. e
118 delle disp. Att. del c.p.c.;
3. Si è costituita parte appellata, rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - In via preliminare di merito, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 434, co. 1, c.p.c.
Nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto;
-Con vittoria di compensi e spese, oltre ad accessori di legge”;
4. La causa è stata discussa e le conclusioni precisate all'udienza del 20/02/2025.
5. La domanda di parte appellante deve essere accolta per i motivi che seguono.
La fattispecie dell'abbandono dei rifiuti trova la sua disciplina nel “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale”, PG. 483058/2018, il quale nel Titolo V – controlli, sanzioni e disposizioni finali, art. 42, punto 2, lett. a) specifica che: “È vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, cartacce o altri materiali minuti, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in generale materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, fatte salve le peculiari modalità di raccolta organizzate dal Gestore. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee (quali rii, canali, corsi d'acqua etc..), i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade” (doc. 5 di parte appellante).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie il notificava, in data 20/05/2022, ordinanza ingiunzione Parte_1 all'odierna appellata sanzionandola, in qualità di responsabile in solido ex art. 6 della legge 689/1981, per l'abbandono di rifiuti, specificatamente cartoni integri compatti, rinvenuti su un suolo pubblico, in prossimità di un'isola ecologica presente di fronte al civico n. 4 di Via Terracini, come Pt_1 risultante dal verbale di accertata violazione n. 1110 del 18/04/2021 (doc. 3 di parte appellante). All'interno dei rifiuti, infatti, venivano rinvenuti reperti cartacei intestati alla tra cui Controparte_2 un documento di trasporto con etichetta postale riportante i dati della stessa società. Conseguentemente, con il Verbale di accertata violazione n. 1110/22 veniva contestata la violazione dell'art. 14, co. 1, lett. A) del Regolamento Comunale sulla Gestione dei Rifiuti Pg. 483058/2018, in base al quale “il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento;
in particolare tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti. Vanno osservate le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di comportamento, riportate anche sui contenitori di raccolta e nei materiali informativi messi a disposizione dal Gestore”, violazione per la quale l'odierna parte appellata veniva condannata, in qualità di responsabile in solido ex art. 6 L. 689/81, al pagamento della sanzione amministrativa quantificata in €104,00. Il mancato pagamento della sanzione da parte della condannata, la quale presentava scritti difensivi chiedendo l'annullamento del verbale e affermando che nel luogo di rinvenimento del rifiuto non abitasse nessun dipendente della società, nonché che non fosse lì neanche la sede della stessa, ha condotto il alla notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 1261/2022 (doc. 6 di parte Parte_1 appellante). L'ordinanza ingiunzione si fonda, pertanto, sull'assunto che la sia additabile come Controparte_2 responsabile in solido ex art. 6 L. 689/81 in quanto proprietaria del cartone.
6. Il problema che si pone è quello di stabilire se il rinvenimento di tali dati sia sufficiente al fine di imputare la condotta illecita a parte appellata.
Al riguardo, il Giudice di Pace di nella sentenza di cui si chiede riforma, ha accolto Pt_1 l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da sulla base del fatto che la Controparte_2 responsabilità, con riferimento alla violazione, non risulta pienamente provata, evincendo tale conclusione dall'analisi dei documenti rinvenuti al momento dell'accertamento, nei quali sono indicati due diversi soggetti, e e dal ritrovamento del rifiuto a notevole Controparte_6 Controparte_2 distanza dalla sede dell'impresa.
7. La Cassazione pone a carico dell'Amministrazione l'onere probatorio relativo all'attribuzione della condotta illecita al suo autore. In sede di ricorso in opposizione, questa non può essere accolta se non quando vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, spettando all'autorità che ha emesso il provvedimento l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria avanzata, e restando a carico dell'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass. sent. n. 3741/99). La Cassazione, altresì, riconosce all'Amministrazione la possibilità di assolvere il proprio onere probatorio anche ricorrendo a presunzioni semplici (Cass. sent. n. 2363/2005).
Nel caso di specie, a sostegno della propria tesi il allega, nel doc. 2, le fotografie del Pt_1 Parte_1 rifiuto rinvenuto dalle quali è possibile individuare una etichetta di spedizione riportante i dati della società appellata, in base ai quali la stessa risulterebbe, presuntivamente, destinataria dell'involucro abbandonato. Tale presunzione si ricava dalla circostanza che è presente su tale etichetta l'indirizzo della
Via Nino Bixio Scota 6, collocato sotto la ragione sociale della stessa. Controparte_2 Pt_1
Questo dato appare sufficiente a legittimare la presunzione che la società appellata sia proprietaria del rifiuto, in quanto destinataria dello stesso, e responsabile solidale per la violazione in oggetto ai sensi dell'art. 6 L. 689/81 con l'autore materiale della violazione. In particolare, l'art. 6 della legge 689/1981 così recita: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua
pagina 4 di 6 volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento delle somme da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”. A tal proposito, si richiama il concetto giuridico di rifiuto, delineato dall'art. 183 del D. lgs. 152/2006, co. 1, lett. A), in base al quale si considera rifiuto qualunque sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi. Da tale definizione si ricava che un bene, indipendentemente dalla sua natura, diventa rifiuto nel momento in cui il suo detentore se ne disfa o manifesta l'intento inequivoco di disfarsene. La fattispecie di abbandono dei rifiuti consiste nell'atto di disfarsi del bene abbandonandolo in un luogo pubblico, per cui la cosa che è destinata a commettere la violazione, secondo quanto richiesto dall'art. 6 della legge 689/81, coincide con il bene oggetto dell'abbandono, che si qualifica quale rifiuto nel momento stesso in cui di esso ci si disfi. Con l'art. 6, la legge 689/81 detta una speciale disciplina per la responsabilità solidale riferita alle sanzioni pecuniarie amministrative, ponendola a carico di soggetti che, pur non figurando come autori o concorrenti delle violazioni accertate e sanzionate, sono legati a questi da particolari circostanze di fatto e di diritto. Il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo. Il fine della norma, infatti, è quello di evitare che, laddove non sia possibile individuare l'autore materiale dell'illecito, in questo caso dell'abbandono del rifiuto, l'illecito rimanga sistematicamente impunito.
8. Nel caso in esame, parte appellata non ha sufficientemente dimostrato di non essere proprietaria del rifiuto e di esserne, invece, mittente (in atti non ha neppure prodotto, ad es. ricevuta di spedizione effettuata tramite corriere GLS, rinvenibile per il tramite del numero dell'ordine indicato sull'etichetta stessa), né che il rifiuto sia stato abbandonato contro la sua volontà, essendo onerata della prova che il rifiuto era stato custodito con diligenza, al fine di evitare che altri lo abbandonassero impropriamente, secondo modalità diverse da quelle di un corretto smaltimento.
La presenza di nastro adesivo della appellata, lungi dal provare la qualità di mittente di quest'ultima, è ulteriore indizio della riferibilità e proprietà dei cartoni de quibus proprio in capo ad essa e, comunque, dell'omissione da parte dell'appellata delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per una efficace custodia.
Al riguardo, la Cassazione con ordinanza n. 14612/2020 ha, infatti, statuito che: “In tema di abbandono dei rifiuti, sussiste la responsabilità solidale, con l'autore del fatto, dei proprietari o dei titolari dei diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente lasciati o depositati detti rifiuti, purché la violazione sia agli stessi imputabili a titolo di dolo o colpa. Questo riferimento alla titolarità dei diritti personali o reali di godimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'immobile interessato in un rapporto, anche di mero fatto, che gli consenta – e. per ciò stesso, gli imponga – di esercitare, per la salvaguardia dell'ambiente, una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che il terreno possa essere adibito a discarica abusiva di rifiuti nocivi;
inoltre, il menzionato requisito della colpa può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per una efficace custodia. L'accertamento di tali presupposti (esercizio di fatto dei poteri sul terreno e corposità della condotta) è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità”.
9. Alla luce del quadro indiziario come sopra delineato si ritiene che parte appellata, Controparte_2 non abbia fornito evidenze idonee a superarlo, emergendo al contrario un insieme di indizi gravi, precisi pagina 5 di 6 e concordanti di un comportamento colposo da parte della società appellata, quale proprietaria, per non aver correttamente custodito il rifiuto, con culpa in vigilando: quest'ultima è idonea ad integrare la responsabilità solidale ex art. 6 della L. 689/81.
10. In riforma dell'impugnata sentenza n.789/23 del Giudice di Pace di il ricorso proposto da parte Pt_1 appellata deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione n.1261/2022 del
Parte_1
11. Le spese di lite del presente grado e del primo grado sono compensate, vista la novità della questione e il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Bologna n. 789/2023, pubblicata il 20 giugno 2023, accerta e dichiara l'infondatezza del ricorso di cui al procedimento rubricato, innanzi al predetto Giudice di Pace, sub RG N. 4611/2022, originariamente proposto dalla con conseguente conferma Controparte_2 dell'Ordinanza Ingiunzione del n. 1261/2022. Pt_1 Parte_1
Spese di lite compensate del presente grado e del primo grado di giudizio.
Bologna, 20.2.25
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
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