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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/09/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
r.g.n. 564/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 564 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Cristina Sgammeglia, giusta procura in atti,
[...]
, nato a [...], l' 1 agosto 1983, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
giusta procura in atti Controparte_1
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 9 settembre 2025
DEL PM: cfr. visto del 4 luglio 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 personalmente sottoscritto e depositato in data 8 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto con gli interessi dei minori, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore va ritenuto non necessario tenuto conto delle condizioni dell'accordo.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio a Canicattì, il 6 luglio 2013 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 2013 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili. Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18 settembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 564 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Cristina Sgammeglia, giusta procura in atti,
[...]
, nato a [...], l' 1 agosto 1983, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
giusta procura in atti Controparte_1
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 9 settembre 2025
DEL PM: cfr. visto del 4 luglio 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 personalmente sottoscritto e depositato in data 8 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto con gli interessi dei minori, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore va ritenuto non necessario tenuto conto delle condizioni dell'accordo.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio a Canicattì, il 6 luglio 2013 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 2013 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili. Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18 settembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa