Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 301 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1433/2020(RG 3467/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall'avv. S. CAZZATO
- Appellante- contro
Controparte 1 in persona del
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. F. BIANCO
-Appellata-
OGGETTO: "malattia professionale"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 15/7/2020 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato interamente la domanda di riconoscimento della BPCO come malattia professionale e non ha riconosciuto la percentuale invalidante del 6% per la malattia placche pleuriche, in conformità all'esito dell'accertamento peritale disposto dal giudice stesso.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda e l'unificazione dei postumi delle suddette malattie con la ipoacusia già riconosciuta dall'CP_2
l'appellante ha dato atto di avere ottenuto con sentenza del Tribunale di Taranto-sezione Lavoro n
2124/2024 passata in cosa giudicata, il riconoscimento della BPCO come malattia professionale e innalzamento della percentuale invalidante complessiva nella misura del 16% di invalidità residuata(comprendente l'ipoacusia già riconosciuta nella misura dell'11%, le placche pleuriche riconosciute nella misura del 3% e la BPCO riconosciuta nella misura del 7%). Ha concluso dunque rinunciando alla domanda di riconoscimento della BPCO e insistendo sulla modifica della percentuale invalidante riconosciuta in favore delle placche pleuriche.
L'appello è fondato per quanto di ragione. In effetti in primo grado il ctu nominato ha valutato le placche pleuriche, in quanto aggravate da nodi e ispessimenti polmonari, nella misura del 6%. Non vi è stata sul punto alcuna specifica obiezione dell'CP_2 né in motivazione il giudice ha motivato il rigetto della domanda sul punto.
Deve pertanto accogliersi, in mancanza di valutazioni critiche di segno contrario, la domanda del ricorrente innalzando la percentuale di invalidità riconosciuta in relazione alle placche pleuriche da
3% al 6%. Ciò ovviamente incide sulla percentuale complessiva da riconoscere in favore del ricorrente, che deve essere elevata da 16% a 18% sempre applicando la formula di Balthazard.
Il fatto sopravvenuto che ha eliminato parzialmente la materia del contendere e la parziale fondatezza del ricorso di primo grado giustificano la conferma della sentenza di primo grado relativamente alla compensazione delle spese del giudizio. Le spese di questo grado invece seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, riconosce la domanda del ricorrente di attribuzione alla malattia placche pleuriche della percentuale invalidante del 6% con rideterminazione della percentuale invalidante complessiva nella misura del
18% e conseguente adeguamento della rendita. Compensa le spese del primo grado di giudizio.
Condanna l'CP_2 alla rifusione delle spese di questo grado, che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell' avvocato anticipante.
Taranto, 26/3/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella