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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/10/2024, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 351/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 351/2024
Oggi 1 ottobre 2024, alle ore 11.17, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. LAGAZZO DANIELA oggi sostituito dall'avv. FRANCESCHI Parte_1
RICCARDO
Per l'avv. FALSO FRANCESCO CP_1
Parte ricorrente si riporta al ricorso e rileva che tra la data della scadenza del termine per l'adempimento relativo alla annualità 2016/2017 e l'accertamento pervenuto il 29.8.2018 sono decorsi i termini decadenziali e che tra la data di accertamento e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione sono intervenuti i termini prescrizionali;
nel merito, rileva che dall'esame dell'atto emesso non sia in grado di riscontrare la responsabilità dell'opponente avendo presentato le dimissioni in data 29.5.2017; insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Il difensore contesta quanto dedotto dalla controparte e si riporta alla memoria di costituzione;
segnala la sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Pistoia in tema di violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LAGAZZO DANIELA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO ) CP_1 C.F._3 P.IVA_1 C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'opposizione spiegata ex art. 6 d.lgs. 150/2011 dal ricorrente ha ad oggetto Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI–001290112, notificata il 14.03.2024, con la quale l' ha intimato al CP_1 predetto, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società il pagamento Parte_2 dell'importo complessivo di euro 6.580,50 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 11 L. 689/81, per l'anno 2016 ed art. 3 co. 6 D.lgs. 8/2016, oltre le spese di notifica, nonché l'ordinanza ingiunzione n. OI–
001290113, notificata il 18.03.2024, con la quale l' ha intimato al predetto, nella sua qualità di legale CP_1 rappresentante/responsabile della società il pagamento dell'importo complessivo di euro Parte_2
14.436,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 11 L. 689/81, per l'anno 2016 ed art. 3 co. 6 D.lgs.
8/2016, oltre le spese di notifica
I provvedimenti impugnato traggono origine, quanto all'ordinanza n. OI–001290112 notificata il
14.03.2024, dall'atto di accertamento n. 6300.30/08/2018.0098201 del 30.08.2018 riferito all'anno CP_1 2016 e quanto all'ordinanza n. OI–001290113 notificata il 18.03.2024, dall'atto di accertamento n. CP_1
6300.30/08/2018.0098204 del 30.08.2018 riferito all'anno 2017, con quali sono stati contestati il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti rispettivamente per l'anno 2016 e per l'anno 2017, in violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, conv. con modif. in.
L. 683/1983, così come sostituito dall'art. 3 D.LGS. 8/2016.
Occorre anzitutto rilevare che l'oggetto del presente giudizio è la fondatezza delle pretese sanzionatorie azionate dall'amministrazione convenuta, pretese da attribuirsi per competenza solo tabellare al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Giova premettere poi che, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass. 5122/2011).
2. Ciò premesso, va anzitutto esaminato il motivo di opposizione con il quale il ricorrente lamenta la
“inesistenza del fatto storico oggetto di contestazione a mezzo dell'ordinanza – ingiunzione impugnata attesa l'omessa notificazione di qualsiasi prodromico atto di accertamento da cui l' assume di aver CP_1 dedotto la illegittimità nel merito della condotta del ricorrente”.
Il motivo è infondato.
Invero, costituendosi in giudizio, l' ha prodotto documentazione comprovante la regolare notifica dei CP_1 prodromici atti di accertamento da cui sono scaturite le ordinanze ingiunzione opposte e, segnatamente, dell'atto di accertamento prot. 6300.30/08/2018.0098201 (cfr. doc. 1 fascicolo resistente), nonché CP_1 dell'atto di accertamento prot. 6300.30/08/2018.0098204 (cfr. doc. 2 fascicolo resistente), avvenute a CP_1 mani dello stesso ricorrente in data 28.09.2018 (cfr. doc.
1.a, 1.b, 2.a e 2.b fascicolo resistente).
Peraltro, si osserva che parte ricorrente non ha tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento dei summenzionati atti, nella prima difesa utile successiva alla loro produzione in giudizio ad opera della parte resistente, ossia all'udienza odierna.
3. Passando al merito della pretesa sanzionatoria si osserva quanto segue.
Come noto, il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 683/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a
10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro
(sanzionata modificata e mitigata ad opera dell'art. 23, d.l. n. 48 del 2023), salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
All'esito delle modifiche introdotte con il citato d. lgs. n. 8 del 2016 è stata emanata la circolare n. 121 del
2016 con la quale il Ministero del lavoro ha fornito una serie di chiarimenti ed indicazioni operative precisando, tra l'altro, che per le ordinanze ingiunzione emesse a seguito di omesso versamento delle ritenute previdenziali è applicabile la disciplina di cui alla l. n. 689 del 1981 ed il provvedimento è emesso dagli enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 35, comma 2, l. n. 689 del 1981).
Presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è, dunque, l'omesso versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dalla notifica della diffida di accertamento.
Nella specie, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria di cui è causa possono ritenersi pacifici e/o documentali.
In data 28.09.2018 l' ha notificato al ricorrente atto di accertamento prot. CP_1
6300.30/08/2018.0098201 (docc. 1 – 1b fascicolo resistente), relativamente all'omesso versamento CP_1 da delle ritenute previdenziali per i periodi 9/2016, 10/2016, 11/2016, (inadempienze , così CP_2 come denunciati dalla società n. 6305099653, di cui il predetto era legale Parte_3 rappresentante, per complessivi euro 4.387,00, così analiticamente dettagliati: a) euro 1.294,00 per il periodo 9/2016; b) euro 1.401,00 per il periodo 10/2016; c) euro 1.692,00 per il periodo 11/2016. Con tale atto l' ha contestato alla ricorrente la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del CP_1
1983 con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta, invitando la ricorrente a provvedere ai relativi versamenti entro tre mesi dalla notifica della diffida pena l'assoggettamento alla sanzione amministrativa.
Nella medesima diffida si avvisava la ricorrente che in difetto del pagamento nel suddetto termine di tre mesi sarebbe stata applicata la sanzione amministrativa facendo presente che, in questo caso, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689 del 1981, è ammesso il pagamento nel termine di giorni sessanta successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica della diffida.
Sempre in data 28.09.2018, l' ha notificato al ricorrente atto di accertamento prot. CP_1
6300.30/08/2018.0098204 (docc. 2 – 2b fascicolo resistente), relativamente all'omesso versamento CP_1 da delle ritenute previdenziali per i periodi 12/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 (inadempienze
, così come denunciati dalla società n. 6305099653, di cui il predetto era CP_2 Parte_3 legale rappresentante, per complessivi euro 7.218,00,00, così analiticamente dettagliati: a) euro 2.107,00 per il periodo 12/2016; b) euro 1.755,00 per il periodo 1/2017; c) euro 2.261,00 per il periodo 2/2017, d) euro
349,00 per il periodo 3/2017, e) euro 746,00 per il periodo 4/2017.
Occorre a questo punto rilevare come il ricorrente, né in ricorso né alla prima udienza di discussione odierna, abbia specificamente contestato il fatto dell'omesso il versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti relativamente ai periodi indicati nei richiamati atti di accertamento, così come è pacifico che non vi abbia provveduto successivamente alla loro notifica, né nei tre mesi successivi né tantomeno in seguito.
Quanto poi alla dedotta carenza di legittimazione passiva si osserva che gli illeciti amministrativi si riferiscono proprio al periodo durante il quale il ricorrente ammette di essere stato legale rappresentante della società ovverosia dall'ottobre 2016 al maggio 2017 (Cfr. doc. C fascicolo ricorrente). Parte_2
È da ritenere, pertanto, integrata la fattispecie costitutiva dedotta dall'ente previdenziale a sostegno della pretesa sanzionatoria di cui all'ordinanza ingiunzione opposta inerente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016. 3. Va ora esaminato l'ulteriore motivo di opposizione con il quale parte ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto dell'ente previdenziale di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata stante l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 28 l. 689/1981.
Il motivo è infondato.
L'art. 28, L. 689/1981 dispone che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell' art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo” (cfr. Cass. 25226/2023; si v. in tal senso anche Cass. 14886/2016; Cass.
28238/2008)
In particolare, secondo la Cassazione “atteso che l'ordinanza-ingiunzione ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la notificazione della stessa è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma tale efficacia va riconosciuta anche ad atti diversi (quali la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione) - comunque da individuarsi specificamente quanto a tutte le concrete caratteristiche e alla data - e in generale, in forza del rinvio operato dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, a tutti gli atti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ., con la conseguenza che la valida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non è indispensabile per interrompere la prescrizione” (Cass. 17054/2005).
Nel caso di specie, atteso che le violazioni contestate sono riferite alle annualità 2016 e 2017, la notifica dei sopra menzionati atti di accertamento, avvenuta in data 28.9.2018, ha integrato senz'altro un fatto interruttivo della prescrizione quinquennale.
Il termine di prescrizione non risulta essere decorso neanche successivamente alla notifica di tali atti di accertamento.
Anzitutto si osserva che nella fattispecie opera la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento) di cui all'art. 2 comma 1 quater del d.l. n. 463 del 1983 (“Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”). Pertanto il termine iniziale di decorrenza della prescrizione delle pretese sanzionatorie opposto è da individuarsi nella data del 28.12.2018.
Occorre poi tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 103 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)”, ha disposto al comma 6- bis.: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al
31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 98 giorni.
Dunque, poiché i crediti sanzionatori di cui alle ordinanze ingiunzione opposte si sarebbero estinti per prescrizione in data 28.12.2023, e cioè dopo entrambi i periodi di sospensione, alla detta data devono aggiungersi 98 giorni
Non si è verificato, pertanto, alcun effetto estintivo per intervenuta prescrizione dei crediti sanzionatori di cui è causa, perché il compimento della prescrizione (al 28.12.2023) è stato differito di 98 giorni per opera della normativa eccezionale sopra citata ed è stato nel frattempo interrotto dalla notificazione delle ordinanze ingiunzioni opposte avvenuta in data 14.3.2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono il diritto dell'ente previdenziale alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie in argomento non può ritenersi prescritto.
5. Va infine esaminata l'eccezione di l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per inosservanza del termine decadenziale di novanta giorni cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, decorrente dalla data di commissione degli illeciti di cui alle due ordinanze ingiunzione opposte, ossia rispettivamente 2016 e 2017.
Sul punto l' si è difeso affermando la non applicabilità del richiamato art. 14 alla fattispecie in esame CP_1 posto che la norma introduce una disciplina speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica che, dunque, prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della L. n. 689/1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). In particolare, l'ente ha dedotto che la particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, il quale dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della L. n. 689 solo “in quanto applicabili” (si v. in tal senso memoria difensiva p. 4). CP_1
La difesa dell'ente non è condivisa da questo giudicante.
Trattandosi di illecito commesso successivamente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016
(6.2.2016), occorre fare riferimento all'art. 6 del d. lgs. n. 8/2016 rubricato “Disposizioni applicabili”, il quale espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo
I della legge 24 novembre 1981 n.689”.
Nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981 risulta emanata una apposita circolare da parte dell' - la n.32 del 25.02.2022 - avente ad oggetto “l'articolo 3, comma 6, CP_1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza CP_3 ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della L. n. 689/1981. (in questi termini si v. Tribunale
Milano sez. lav., 13/12/2022, n.2732).
Mette conto evidenziare, infine, che la stessa giurisprudenza citata dall' a sostegno della propria tesi CP_1 difensiva (Corte App. Milano n. 927/23) in realtà conforta la ricostruzione operata da questo Giudice in termini di applicabilità dell'art. 14 cit. agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del citato
D. Lgs. n. 8/2016 (“.. Più nello specifico, nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14.” - cfr. sentenza cit. pag. 8).
Tanto appurato, osserva ulteriormente il Tribunale che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il dies a quo del termine previsto dall' articolo 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 , per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata.
Ciò osservato, occorre rilevare che l' non ha dimostrato di aver rispettato il termine di cui all'art.14 CP_1
L.689/1981, decorrente dalla scadenza del termine per il versamento delle ritenute previdenziali di cui ai due atti di accertamento, inerenti le annualità 2016 e 2017, essendo questi sono stati notificati solo in data
28.9.2018, ben oltre il termine prescritto dalla norma in parola
In particolare, l' nella propria memoria di costituzione, non ha indicato il momento nel quale ha CP_1 avuto conoscenza delle omissioni rilevanti né ha dedotto la sussistenza di particolari difficoltà riscontrate nella valutazione dei dati acquisiti ai fini dell'accertamento dell'esistenza della violazione segnalata.
Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione di pagare le somme dovute per la violazione accertata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 L.689/1981.
In conclusione, l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 deve essere accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali avuto riguardo alla non elevata complessità delle questioni in diritto trattate, esclusa la fase istruttoria (assenza di istruttoria orale).
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dal ricorrente le somme di cui alle ordinanze ingiunzione oggetto di causa;
- condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, oltre contributo unificato di euro 43,00, oltre rimborso spese forfetario, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Pistoia, 1 ottobre 2024
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 351/2024
Oggi 1 ottobre 2024, alle ore 11.17, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. LAGAZZO DANIELA oggi sostituito dall'avv. FRANCESCHI Parte_1
RICCARDO
Per l'avv. FALSO FRANCESCO CP_1
Parte ricorrente si riporta al ricorso e rileva che tra la data della scadenza del termine per l'adempimento relativo alla annualità 2016/2017 e l'accertamento pervenuto il 29.8.2018 sono decorsi i termini decadenziali e che tra la data di accertamento e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione sono intervenuti i termini prescrizionali;
nel merito, rileva che dall'esame dell'atto emesso non sia in grado di riscontrare la responsabilità dell'opponente avendo presentato le dimissioni in data 29.5.2017; insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Il difensore contesta quanto dedotto dalla controparte e si riporta alla memoria di costituzione;
segnala la sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Pistoia in tema di violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. LAGAZZO DANIELA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO ) CP_1 C.F._3 P.IVA_1 C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'opposizione spiegata ex art. 6 d.lgs. 150/2011 dal ricorrente ha ad oggetto Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI–001290112, notificata il 14.03.2024, con la quale l' ha intimato al CP_1 predetto, nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società il pagamento Parte_2 dell'importo complessivo di euro 6.580,50 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 11 L. 689/81, per l'anno 2016 ed art. 3 co. 6 D.lgs. 8/2016, oltre le spese di notifica, nonché l'ordinanza ingiunzione n. OI–
001290113, notificata il 18.03.2024, con la quale l' ha intimato al predetto, nella sua qualità di legale CP_1 rappresentante/responsabile della società il pagamento dell'importo complessivo di euro Parte_2
14.436,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 11 L. 689/81, per l'anno 2016 ed art. 3 co. 6 D.lgs.
8/2016, oltre le spese di notifica
I provvedimenti impugnato traggono origine, quanto all'ordinanza n. OI–001290112 notificata il
14.03.2024, dall'atto di accertamento n. 6300.30/08/2018.0098201 del 30.08.2018 riferito all'anno CP_1 2016 e quanto all'ordinanza n. OI–001290113 notificata il 18.03.2024, dall'atto di accertamento n. CP_1
6300.30/08/2018.0098204 del 30.08.2018 riferito all'anno 2017, con quali sono stati contestati il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti rispettivamente per l'anno 2016 e per l'anno 2017, in violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, conv. con modif. in.
L. 683/1983, così come sostituito dall'art. 3 D.LGS. 8/2016.
Occorre anzitutto rilevare che l'oggetto del presente giudizio è la fondatezza delle pretese sanzionatorie azionate dall'amministrazione convenuta, pretese da attribuirsi per competenza solo tabellare al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Giova premettere poi che, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass. 5122/2011).
2. Ciò premesso, va anzitutto esaminato il motivo di opposizione con il quale il ricorrente lamenta la
“inesistenza del fatto storico oggetto di contestazione a mezzo dell'ordinanza – ingiunzione impugnata attesa l'omessa notificazione di qualsiasi prodromico atto di accertamento da cui l' assume di aver CP_1 dedotto la illegittimità nel merito della condotta del ricorrente”.
Il motivo è infondato.
Invero, costituendosi in giudizio, l' ha prodotto documentazione comprovante la regolare notifica dei CP_1 prodromici atti di accertamento da cui sono scaturite le ordinanze ingiunzione opposte e, segnatamente, dell'atto di accertamento prot. 6300.30/08/2018.0098201 (cfr. doc. 1 fascicolo resistente), nonché CP_1 dell'atto di accertamento prot. 6300.30/08/2018.0098204 (cfr. doc. 2 fascicolo resistente), avvenute a CP_1 mani dello stesso ricorrente in data 28.09.2018 (cfr. doc.
1.a, 1.b, 2.a e 2.b fascicolo resistente).
Peraltro, si osserva che parte ricorrente non ha tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento dei summenzionati atti, nella prima difesa utile successiva alla loro produzione in giudizio ad opera della parte resistente, ossia all'udienza odierna.
3. Passando al merito della pretesa sanzionatoria si osserva quanto segue.
Come noto, il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 683/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a
10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro
(sanzionata modificata e mitigata ad opera dell'art. 23, d.l. n. 48 del 2023), salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
All'esito delle modifiche introdotte con il citato d. lgs. n. 8 del 2016 è stata emanata la circolare n. 121 del
2016 con la quale il Ministero del lavoro ha fornito una serie di chiarimenti ed indicazioni operative precisando, tra l'altro, che per le ordinanze ingiunzione emesse a seguito di omesso versamento delle ritenute previdenziali è applicabile la disciplina di cui alla l. n. 689 del 1981 ed il provvedimento è emesso dagli enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 35, comma 2, l. n. 689 del 1981).
Presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è, dunque, l'omesso versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dalla notifica della diffida di accertamento.
Nella specie, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria di cui è causa possono ritenersi pacifici e/o documentali.
In data 28.09.2018 l' ha notificato al ricorrente atto di accertamento prot. CP_1
6300.30/08/2018.0098201 (docc. 1 – 1b fascicolo resistente), relativamente all'omesso versamento CP_1 da delle ritenute previdenziali per i periodi 9/2016, 10/2016, 11/2016, (inadempienze , così CP_2 come denunciati dalla società n. 6305099653, di cui il predetto era legale Parte_3 rappresentante, per complessivi euro 4.387,00, così analiticamente dettagliati: a) euro 1.294,00 per il periodo 9/2016; b) euro 1.401,00 per il periodo 10/2016; c) euro 1.692,00 per il periodo 11/2016. Con tale atto l' ha contestato alla ricorrente la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del CP_1
1983 con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta, invitando la ricorrente a provvedere ai relativi versamenti entro tre mesi dalla notifica della diffida pena l'assoggettamento alla sanzione amministrativa.
Nella medesima diffida si avvisava la ricorrente che in difetto del pagamento nel suddetto termine di tre mesi sarebbe stata applicata la sanzione amministrativa facendo presente che, in questo caso, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689 del 1981, è ammesso il pagamento nel termine di giorni sessanta successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica della diffida.
Sempre in data 28.09.2018, l' ha notificato al ricorrente atto di accertamento prot. CP_1
6300.30/08/2018.0098204 (docc. 2 – 2b fascicolo resistente), relativamente all'omesso versamento CP_1 da delle ritenute previdenziali per i periodi 12/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 (inadempienze
, così come denunciati dalla società n. 6305099653, di cui il predetto era CP_2 Parte_3 legale rappresentante, per complessivi euro 7.218,00,00, così analiticamente dettagliati: a) euro 2.107,00 per il periodo 12/2016; b) euro 1.755,00 per il periodo 1/2017; c) euro 2.261,00 per il periodo 2/2017, d) euro
349,00 per il periodo 3/2017, e) euro 746,00 per il periodo 4/2017.
Occorre a questo punto rilevare come il ricorrente, né in ricorso né alla prima udienza di discussione odierna, abbia specificamente contestato il fatto dell'omesso il versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti relativamente ai periodi indicati nei richiamati atti di accertamento, così come è pacifico che non vi abbia provveduto successivamente alla loro notifica, né nei tre mesi successivi né tantomeno in seguito.
Quanto poi alla dedotta carenza di legittimazione passiva si osserva che gli illeciti amministrativi si riferiscono proprio al periodo durante il quale il ricorrente ammette di essere stato legale rappresentante della società ovverosia dall'ottobre 2016 al maggio 2017 (Cfr. doc. C fascicolo ricorrente). Parte_2
È da ritenere, pertanto, integrata la fattispecie costitutiva dedotta dall'ente previdenziale a sostegno della pretesa sanzionatoria di cui all'ordinanza ingiunzione opposta inerente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016. 3. Va ora esaminato l'ulteriore motivo di opposizione con il quale parte ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto dell'ente previdenziale di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata stante l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 28 l. 689/1981.
Il motivo è infondato.
L'art. 28, L. 689/1981 dispone che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell' art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo” (cfr. Cass. 25226/2023; si v. in tal senso anche Cass. 14886/2016; Cass.
28238/2008)
In particolare, secondo la Cassazione “atteso che l'ordinanza-ingiunzione ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale, la notificazione della stessa è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma tale efficacia va riconosciuta anche ad atti diversi (quali la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione) - comunque da individuarsi specificamente quanto a tutte le concrete caratteristiche e alla data - e in generale, in forza del rinvio operato dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, a tutti gli atti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ., con la conseguenza che la valida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non è indispensabile per interrompere la prescrizione” (Cass. 17054/2005).
Nel caso di specie, atteso che le violazioni contestate sono riferite alle annualità 2016 e 2017, la notifica dei sopra menzionati atti di accertamento, avvenuta in data 28.9.2018, ha integrato senz'altro un fatto interruttivo della prescrizione quinquennale.
Il termine di prescrizione non risulta essere decorso neanche successivamente alla notifica di tali atti di accertamento.
Anzitutto si osserva che nella fattispecie opera la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento) di cui all'art. 2 comma 1 quater del d.l. n. 463 del 1983 (“Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”). Pertanto il termine iniziale di decorrenza della prescrizione delle pretese sanzionatorie opposto è da individuarsi nella data del 28.12.2018.
Occorre poi tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 103 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)”, ha disposto al comma 6- bis.: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al
31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 98 giorni.
Dunque, poiché i crediti sanzionatori di cui alle ordinanze ingiunzione opposte si sarebbero estinti per prescrizione in data 28.12.2023, e cioè dopo entrambi i periodi di sospensione, alla detta data devono aggiungersi 98 giorni
Non si è verificato, pertanto, alcun effetto estintivo per intervenuta prescrizione dei crediti sanzionatori di cui è causa, perché il compimento della prescrizione (al 28.12.2023) è stato differito di 98 giorni per opera della normativa eccezionale sopra citata ed è stato nel frattempo interrotto dalla notificazione delle ordinanze ingiunzioni opposte avvenuta in data 14.3.2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono il diritto dell'ente previdenziale alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie in argomento non può ritenersi prescritto.
5. Va infine esaminata l'eccezione di l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per inosservanza del termine decadenziale di novanta giorni cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, decorrente dalla data di commissione degli illeciti di cui alle due ordinanze ingiunzione opposte, ossia rispettivamente 2016 e 2017.
Sul punto l' si è difeso affermando la non applicabilità del richiamato art. 14 alla fattispecie in esame CP_1 posto che la norma introduce una disciplina speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica che, dunque, prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della L. n. 689/1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). In particolare, l'ente ha dedotto che la particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, il quale dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della L. n. 689 solo “in quanto applicabili” (si v. in tal senso memoria difensiva p. 4). CP_1
La difesa dell'ente non è condivisa da questo giudicante.
Trattandosi di illecito commesso successivamente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016
(6.2.2016), occorre fare riferimento all'art. 6 del d. lgs. n. 8/2016 rubricato “Disposizioni applicabili”, il quale espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo
I della legge 24 novembre 1981 n.689”.
Nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981 risulta emanata una apposita circolare da parte dell' - la n.32 del 25.02.2022 - avente ad oggetto “l'articolo 3, comma 6, CP_1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza CP_3 ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della L. n. 689/1981. (in questi termini si v. Tribunale
Milano sez. lav., 13/12/2022, n.2732).
Mette conto evidenziare, infine, che la stessa giurisprudenza citata dall' a sostegno della propria tesi CP_1 difensiva (Corte App. Milano n. 927/23) in realtà conforta la ricostruzione operata da questo Giudice in termini di applicabilità dell'art. 14 cit. agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del citato
D. Lgs. n. 8/2016 (“.. Più nello specifico, nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14.” - cfr. sentenza cit. pag. 8).
Tanto appurato, osserva ulteriormente il Tribunale che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il dies a quo del termine previsto dall' articolo 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 , per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata.
Ciò osservato, occorre rilevare che l' non ha dimostrato di aver rispettato il termine di cui all'art.14 CP_1
L.689/1981, decorrente dalla scadenza del termine per il versamento delle ritenute previdenziali di cui ai due atti di accertamento, inerenti le annualità 2016 e 2017, essendo questi sono stati notificati solo in data
28.9.2018, ben oltre il termine prescritto dalla norma in parola
In particolare, l' nella propria memoria di costituzione, non ha indicato il momento nel quale ha CP_1 avuto conoscenza delle omissioni rilevanti né ha dedotto la sussistenza di particolari difficoltà riscontrate nella valutazione dei dati acquisiti ai fini dell'accertamento dell'esistenza della violazione segnalata.
Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione di pagare le somme dovute per la violazione accertata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 L.689/1981.
In conclusione, l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 deve essere accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali avuto riguardo alla non elevata complessità delle questioni in diritto trattate, esclusa la fase istruttoria (assenza di istruttoria orale).
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dal ricorrente le somme di cui alle ordinanze ingiunzione oggetto di causa;
- condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, oltre contributo unificato di euro 43,00, oltre rimborso spese forfetario, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Pistoia, 1 ottobre 2024
Il Giudice Emanuele Venzo