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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/12/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 477/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 decies c.p.c. la seguente sentenza nella causa pendente tra rappresentata in forza di procura in atti, rilasciata in data 30/11/2018 a Parte_1 rogito del dott. , notaio in Pordenone, Rep. 300077 Fasc. 32828, registrata a Persona_1
Pordenone il 3/12/2018 al n. 16538 serie 1T da (già a Controparte_1 CP_2 seguito di variazione di denominazione sociale del 14/12/2018), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Stefano Menghini e dall'avv. Davide Sarina, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Giulio Ulacco, in NC, Salita Fenaroli n. 13;
-ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_1 domiciliato in NC alla via Dalmazia, 9/A-Galleria Imperiale, presso lo studio dell'avv.
OB BI, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti;
-resistente-
e
(C.F. , nata a [...] il [...]; Controparte_4 CodiceFiscale_2
-resistente contumace-
Svolgimento del processo
La ricorrente agendo in giudizio ha chiesto di accertare l'avvenuta accettazione Parte_1 tacita dell'eredità della sig.ra deceduta in NC il 24.01.2009, da parte dei Persona_2 convenuti e e di ordinare all'Agenzia delle Entrate - Servizi di Controparte_3 Controparte_4 Pubblicità AR (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari), competente la trascrizione dell'emananda sentenza, in assenza di un atto formale di accettazione dell'eredità trascrivibile.
Al fine di giustificare l'interesse ad ottenere tale pronuncia la società ricorrente ha dedotto di essere creditrice nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari site in NC (CH) Via Corso
Roma n. 7 A, già intestate alla defunta così censite al NCEU: Persona_2
1) foglio di mappa 25, particella 1053, sub 3, classe 2, cat. C2, mq 34, piano T, rendita 43,90;
2) foglio di mappa 25, particella 1053, sub 4, classe 3, cat. A4, vani 5, rendita 242,73.
Nel dettaglio la società ha esposto:
-di aver acquistato nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti da Banco di Napoli S.p.A., Cassa di Controparte_5 Controparte_6
Risparmio in Bologna S.p.A., Banca CR Firenze S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A.,
[...]
e Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8
pro soluto tutti i crediti dei cedenti derivanti, Controparte_9 per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, tra cui è ricompreso quello di cui al contratto di mutuo, con il quale
AN Imi s.p.a. (ora concedeva, ai sig.ri e Controparte_5 Parte_2 Persona_2 quali mutuatari e a anche quale datrice d'ipoteca, la somma di € 57.000,00; Controparte_4
-che in data 24.01.2009 decedeva in NC e si apriva la successione nei confronti Persona_2 dei chiamati all'eredità della medesima e Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
(quest'ultimo dichiarato interdetto ed avente quale tutore il figlio, ; Controparte_3
-che i chiamati all'eredità non provvedevano all'accettazione e/o rinuncia all'eredità, per cui la
Banca creditrice promuoveva la procedura ex art. 481 c.p.c., al fine di ottenere un termine entro il quale i suddetti avrebbero dovuto dichiarare di accettare o meno l'eredità stessa;
-che con provvedimento del 20.09.2013, emesso da questo Tribunale, veniva assegnato ai chiamati all'eredità termine di due mesi entro il quale gli stessi avrebbero dovuto dichiarare se accettare o meno l'eredità, ma che gli stessi non ritiravano la notifica del provvedimento che si perfezionava per compiuta giacenza e, quindi, non rendevano tale dichiarazione;
-che, a fronte di ciò, veniva depositata istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente, la quale assumeva il n. R.G. 98/2014 e, nell'ambito di detta procedura, veniva nominato Curatore il dott.
il quale accertava il possesso dei beni della de cuius in capo ai chiamati, in conseguenza Per_3 della registrazione di due contratti di locazione e concludeva che , in proprio e in Controparte_3 qualità di tutore di , e avevano accettato l'eredità della defunta Parte_2 Controparte_4 [...] ex art. 476 c.c.; Per_2
-che il Tribunale di NC dichiarava chiusa la curatela dell'eredità giacente, senza però indicare i nominativi degli eredi;
-che essa, quale cessionaria del credito, ignara della procedura di cui sopra, volendo recuperare il proprio credito, non avendo contezza dell'accettazione dell'eredità da parte di , e CP_3 Pt_2
e ritenendo l'eredità ancora giacente, depositava una nuova istanza per la nomina Controparte_4 del curatore speciale presso il Tribunale di NC che assumeva il n. RG VG 491/2023, nella quale veniva nominata quale curatrice la dott.ssa , che dava atto dell'esistenza e Persona_4 della chiusura della precedente procedura;
- che anche la procedura VG 491/2023 veniva chiusa non essendo giacente l'eredità di
[...]
individuando i nominativi degli eredi in e ma senza Per_2 Controparte_3 Controparte_4 indicarne i dati.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla osservando circa le avverse difese e Controparte_3 confermando di aver accettato l'eredità della madre Persona_2
Non si è costituita in giudizio l'altra convenuta ed è stata dichiarata la sua Controparte_4 contumacia.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è stata istruita con prove documentali.
E' stata, dunque, fissata l'udienza di decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c. a ritroso e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito telematico delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
La domanda è fondata.
La società ricorrente, agendo in giudizio, ha manifestato l'intenzione di recuperare il credito vantato e di promuovere esecuzione immobiliare sugli immobili ora di proprietà dei convenuti.
Il presente giudizio, dunque, trae origine dalla necessità della società ricorrente di far accertare la qualità di erede in capo ai convenuti e , nei cui confronti vanta un Controparte_3 Controparte_4 credito, in mancanza di un'accettazione espressa dell'eredità, e di trascrivere presso l'Agenzia del
Territorio competente l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.
Invero, l'art. 2648 c.c. consente che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Non vi sono dubbi, quindi, che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette.
Pertanto, qualora l'accettazione non sia stata trascritta dall'erede, il creditore in mancanza di un atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., ancor prima di avviare un'azione esecutiva o, eventualmente, prima dell'autorizzazione alla vendita, può fare accertare l'acquisto della qualità di erede del debitore instaurando un procedimento diretto a tal fine.
Chiarito quale sia l'interesse del creditore ricorrente ad azionare il presente giudizio, deve osservarsi che l'accettazione di eredità può avvenire, oltre che esplicitamente, anche per atti concludenti, cioè ponendo in essere atti di disposizione che il chiamato all'eredità non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede. Detti atti, tuttavia, per essere trascrivibili devono possedere i requisiti di forma previsti dal legislatore, devono cioè essere in forma di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate.
Nel caso di specie, la domanda si fonda sull'art. 476 c.c. secondo cui si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. Per il costante orientamento della
Suprema Corte, difatti, "l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale" (cfr. Cass.
n.14499 del 06.06.2018).
Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche al caso che occupa deve ritenersi che, da un lato, i convenuti concedendo in locazione, a seguito del decesso della madre gli Persona_2 immobili di proprietà della de cuius, abbiano adottato delle condotte che presuppongono la loro volontà di accettare l'eredità e, dall'altro, che la condotta che ha concretizzato l'accettazione tacita in questione non si sia sostanziata in un atto avente i requisiti di forma che ne consentano la trascrizione.
Difatti, risulta documentalmente che la Banca creditrice ha promosso la procedura, ex art. 481
c.p.c., al fine di ottenere un termine entro il quale i chiamati all'eredità avrebbero dovuto dichiarare di accettare o meno l'eredità stessa e che con provvedimento del 20.09.2013, emesso da questo
Tribunale, veniva assegnato ai chiamati termine di due mesi entro il quale gli stessi avrebbero dovuto dichiarare se accettare o meno l'eredità, ma che gli stessi non ritiravano la notifica del provvedimento che si perfezionava per compiuta giacenza e, quindi, non rendevano tale dichiarazione.
A fronte di ciò, veniva depositata istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente, la quale assumeva R.G. 98/2014 e, nell'ambito di detta procedura, veniva nominato Curatore il dott. Per_3
il quale accertava il possesso dei beni della de cuius in capo ai chiamati, in conseguenza della
[...] registrazione di due contratti di locazione:
a) Contratto di locazione ad uso abitativo, avente a oggetto l'immobile in NC, via Vico 8,
Corso Roma n. 15, stipulato in data 14.12.2014 tra , in proprio e in qualità di tutore Controparte_3 di , e , quali parti locatrici e quale Parte_2 Controparte_4 Persona_5 conduttore, con durata della locazione dal 15.12.2014 al 14.12.2016.
b) Contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, avente a oggetto l'immobile in NC,
Corso Roma n. 13 stipulato in data 01.6.2015 tra , in proprio e in qualità di tutore di Controparte_3
, e , quali parti locatrici e quale conduttrice, con Parte_2 Controparte_4 CP_10 durata della locazione dal 01.6.2015 al 31.5.2019.
Risulta documentalmente, inoltre, che la società ricorrente cessionaria del Parte_1 credito, ignara della procedura di cui sopra, volendo recuperare il proprio credito, ha depositato una nuova istanza per la nomina del curatore speciale presso il Tribunale di NC che assumeva VG
491/2023, nella quale veniva nominata curatrice la dott.ssa , che depositava la Persona_4 propria relazione, nella quale dava atto dell'esistenza e della chiusura della precedente procedura e che a fronte di ciò, il Giudice Tutelare, dott. Massimo Canosa, acquisiva il fascicolo della procedura
VG 98/2014 e, con provvedimento del 14.02.2014, rilevata la qualità di eredi di e Controparte_3
chiudeva la procedura non essendo giacente l'eredità di Controparte_4 Persona_2
Infine, va data rilevanza anche alle scelte processuali compiute dai convenuti nel presente procedimento.
Quanto al convenuto , occorre dare atto che lo stesso, costituendosi in giudizio, Controparte_3 nulla ha osservato circa le spiegate avverse difese, deducendo e confermando di aver accettato l'eredità della madre Persona_2
Quando alla posizione della convenuta contumace , il Tribunale ritiene che la sua Controparte_4 decisione di rimanere contumace sia comunque indicativa di un sostanziale disinteresse nei confronti della domanda spiegata dalla società ricorrente. Invero, nonostante la disciplina della contumacia non attribuisca a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, considerato tuttavia che in questo giudizio si sta discutendo della volontà del convenuto, il che richiede un accertamento che implica una valutazione delle scelte interiori dello stesso, deve prendersi atto che la scelta della convenuta non consenta al Tribunale di valutare elementi dimostrativi di un'eventuale volontà di rinunciare all'eredità, situazione del resto non prospettabile alla luce della oggettiva ed incontestabile documentazione versata agli atti del presente procedimento.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, in accoglimento della domanda dovrà essere, in definitiva, dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità di che trattasi ex art. 476 c.c. da parte dei convenuti.
Andrà, di conseguenza, ordinata ex art. 2648, III co., c.c. all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, considerato che il convenuto
, costituendosi in giudizio, nulla ha osservato circa le avverse difese e che la Controparte_3 convenuta , non costituendosi in giudizio, non si è opposta. Controparte_4
Né risulta, in ogni caso, che la società ricorrente in sede stragiudiziale abbia chiesto ai convenuti di provvedere con la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, sicché non vi sono elementi concreti per poter sostenere che l'introduzione del giudizio sia causalmente connesso al comportamento degli stessi.
p.q.m.
il Tribunale di NC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità della sig.ra deceduta in Persona_2
NC il 24.01.2009 e che gli eredi di quest'ultima sono (C.F. Controparte_3 C.F._1
) nato a [...] il [...] e (C.F. , nata a
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_2
NC (CH) il 22.11.1985;
b) ordina all'Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicità AR (ex Conservatoria dei
Registri Immobiliari), competente la trascrizione della presente sentenza;
c) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso l'11.12.2025.
Il Giudice
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 decies c.p.c. la seguente sentenza nella causa pendente tra rappresentata in forza di procura in atti, rilasciata in data 30/11/2018 a Parte_1 rogito del dott. , notaio in Pordenone, Rep. 300077 Fasc. 32828, registrata a Persona_1
Pordenone il 3/12/2018 al n. 16538 serie 1T da (già a Controparte_1 CP_2 seguito di variazione di denominazione sociale del 14/12/2018), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Stefano Menghini e dall'avv. Davide Sarina, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Giulio Ulacco, in NC, Salita Fenaroli n. 13;
-ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_1 domiciliato in NC alla via Dalmazia, 9/A-Galleria Imperiale, presso lo studio dell'avv.
OB BI, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti;
-resistente-
e
(C.F. , nata a [...] il [...]; Controparte_4 CodiceFiscale_2
-resistente contumace-
Svolgimento del processo
La ricorrente agendo in giudizio ha chiesto di accertare l'avvenuta accettazione Parte_1 tacita dell'eredità della sig.ra deceduta in NC il 24.01.2009, da parte dei Persona_2 convenuti e e di ordinare all'Agenzia delle Entrate - Servizi di Controparte_3 Controparte_4 Pubblicità AR (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari), competente la trascrizione dell'emananda sentenza, in assenza di un atto formale di accettazione dell'eredità trascrivibile.
Al fine di giustificare l'interesse ad ottenere tale pronuncia la società ricorrente ha dedotto di essere creditrice nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari site in NC (CH) Via Corso
Roma n. 7 A, già intestate alla defunta così censite al NCEU: Persona_2
1) foglio di mappa 25, particella 1053, sub 3, classe 2, cat. C2, mq 34, piano T, rendita 43,90;
2) foglio di mappa 25, particella 1053, sub 4, classe 3, cat. A4, vani 5, rendita 242,73.
Nel dettaglio la società ha esposto:
-di aver acquistato nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti da Banco di Napoli S.p.A., Cassa di Controparte_5 Controparte_6
Risparmio in Bologna S.p.A., Banca CR Firenze S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A.,
[...]
e Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8
pro soluto tutti i crediti dei cedenti derivanti, Controparte_9 per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, tra cui è ricompreso quello di cui al contratto di mutuo, con il quale
AN Imi s.p.a. (ora concedeva, ai sig.ri e Controparte_5 Parte_2 Persona_2 quali mutuatari e a anche quale datrice d'ipoteca, la somma di € 57.000,00; Controparte_4
-che in data 24.01.2009 decedeva in NC e si apriva la successione nei confronti Persona_2 dei chiamati all'eredità della medesima e Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
(quest'ultimo dichiarato interdetto ed avente quale tutore il figlio, ; Controparte_3
-che i chiamati all'eredità non provvedevano all'accettazione e/o rinuncia all'eredità, per cui la
Banca creditrice promuoveva la procedura ex art. 481 c.p.c., al fine di ottenere un termine entro il quale i suddetti avrebbero dovuto dichiarare di accettare o meno l'eredità stessa;
-che con provvedimento del 20.09.2013, emesso da questo Tribunale, veniva assegnato ai chiamati all'eredità termine di due mesi entro il quale gli stessi avrebbero dovuto dichiarare se accettare o meno l'eredità, ma che gli stessi non ritiravano la notifica del provvedimento che si perfezionava per compiuta giacenza e, quindi, non rendevano tale dichiarazione;
-che, a fronte di ciò, veniva depositata istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente, la quale assumeva il n. R.G. 98/2014 e, nell'ambito di detta procedura, veniva nominato Curatore il dott.
il quale accertava il possesso dei beni della de cuius in capo ai chiamati, in conseguenza Per_3 della registrazione di due contratti di locazione e concludeva che , in proprio e in Controparte_3 qualità di tutore di , e avevano accettato l'eredità della defunta Parte_2 Controparte_4 [...] ex art. 476 c.c.; Per_2
-che il Tribunale di NC dichiarava chiusa la curatela dell'eredità giacente, senza però indicare i nominativi degli eredi;
-che essa, quale cessionaria del credito, ignara della procedura di cui sopra, volendo recuperare il proprio credito, non avendo contezza dell'accettazione dell'eredità da parte di , e CP_3 Pt_2
e ritenendo l'eredità ancora giacente, depositava una nuova istanza per la nomina Controparte_4 del curatore speciale presso il Tribunale di NC che assumeva il n. RG VG 491/2023, nella quale veniva nominata quale curatrice la dott.ssa , che dava atto dell'esistenza e Persona_4 della chiusura della precedente procedura;
- che anche la procedura VG 491/2023 veniva chiusa non essendo giacente l'eredità di
[...]
individuando i nominativi degli eredi in e ma senza Per_2 Controparte_3 Controparte_4 indicarne i dati.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla osservando circa le avverse difese e Controparte_3 confermando di aver accettato l'eredità della madre Persona_2
Non si è costituita in giudizio l'altra convenuta ed è stata dichiarata la sua Controparte_4 contumacia.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è stata istruita con prove documentali.
E' stata, dunque, fissata l'udienza di decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189
c.p.c. a ritroso e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito telematico delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
La domanda è fondata.
La società ricorrente, agendo in giudizio, ha manifestato l'intenzione di recuperare il credito vantato e di promuovere esecuzione immobiliare sugli immobili ora di proprietà dei convenuti.
Il presente giudizio, dunque, trae origine dalla necessità della società ricorrente di far accertare la qualità di erede in capo ai convenuti e , nei cui confronti vanta un Controparte_3 Controparte_4 credito, in mancanza di un'accettazione espressa dell'eredità, e di trascrivere presso l'Agenzia del
Territorio competente l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.
Invero, l'art. 2648 c.c. consente che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Non vi sono dubbi, quindi, che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette.
Pertanto, qualora l'accettazione non sia stata trascritta dall'erede, il creditore in mancanza di un atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., ancor prima di avviare un'azione esecutiva o, eventualmente, prima dell'autorizzazione alla vendita, può fare accertare l'acquisto della qualità di erede del debitore instaurando un procedimento diretto a tal fine.
Chiarito quale sia l'interesse del creditore ricorrente ad azionare il presente giudizio, deve osservarsi che l'accettazione di eredità può avvenire, oltre che esplicitamente, anche per atti concludenti, cioè ponendo in essere atti di disposizione che il chiamato all'eredità non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede. Detti atti, tuttavia, per essere trascrivibili devono possedere i requisiti di forma previsti dal legislatore, devono cioè essere in forma di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate.
Nel caso di specie, la domanda si fonda sull'art. 476 c.c. secondo cui si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. Per il costante orientamento della
Suprema Corte, difatti, "l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale" (cfr. Cass.
n.14499 del 06.06.2018).
Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche al caso che occupa deve ritenersi che, da un lato, i convenuti concedendo in locazione, a seguito del decesso della madre gli Persona_2 immobili di proprietà della de cuius, abbiano adottato delle condotte che presuppongono la loro volontà di accettare l'eredità e, dall'altro, che la condotta che ha concretizzato l'accettazione tacita in questione non si sia sostanziata in un atto avente i requisiti di forma che ne consentano la trascrizione.
Difatti, risulta documentalmente che la Banca creditrice ha promosso la procedura, ex art. 481
c.p.c., al fine di ottenere un termine entro il quale i chiamati all'eredità avrebbero dovuto dichiarare di accettare o meno l'eredità stessa e che con provvedimento del 20.09.2013, emesso da questo
Tribunale, veniva assegnato ai chiamati termine di due mesi entro il quale gli stessi avrebbero dovuto dichiarare se accettare o meno l'eredità, ma che gli stessi non ritiravano la notifica del provvedimento che si perfezionava per compiuta giacenza e, quindi, non rendevano tale dichiarazione.
A fronte di ciò, veniva depositata istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente, la quale assumeva R.G. 98/2014 e, nell'ambito di detta procedura, veniva nominato Curatore il dott. Per_3
il quale accertava il possesso dei beni della de cuius in capo ai chiamati, in conseguenza della
[...] registrazione di due contratti di locazione:
a) Contratto di locazione ad uso abitativo, avente a oggetto l'immobile in NC, via Vico 8,
Corso Roma n. 15, stipulato in data 14.12.2014 tra , in proprio e in qualità di tutore Controparte_3 di , e , quali parti locatrici e quale Parte_2 Controparte_4 Persona_5 conduttore, con durata della locazione dal 15.12.2014 al 14.12.2016.
b) Contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, avente a oggetto l'immobile in NC,
Corso Roma n. 13 stipulato in data 01.6.2015 tra , in proprio e in qualità di tutore di Controparte_3
, e , quali parti locatrici e quale conduttrice, con Parte_2 Controparte_4 CP_10 durata della locazione dal 01.6.2015 al 31.5.2019.
Risulta documentalmente, inoltre, che la società ricorrente cessionaria del Parte_1 credito, ignara della procedura di cui sopra, volendo recuperare il proprio credito, ha depositato una nuova istanza per la nomina del curatore speciale presso il Tribunale di NC che assumeva VG
491/2023, nella quale veniva nominata curatrice la dott.ssa , che depositava la Persona_4 propria relazione, nella quale dava atto dell'esistenza e della chiusura della precedente procedura e che a fronte di ciò, il Giudice Tutelare, dott. Massimo Canosa, acquisiva il fascicolo della procedura
VG 98/2014 e, con provvedimento del 14.02.2014, rilevata la qualità di eredi di e Controparte_3
chiudeva la procedura non essendo giacente l'eredità di Controparte_4 Persona_2
Infine, va data rilevanza anche alle scelte processuali compiute dai convenuti nel presente procedimento.
Quanto al convenuto , occorre dare atto che lo stesso, costituendosi in giudizio, Controparte_3 nulla ha osservato circa le spiegate avverse difese, deducendo e confermando di aver accettato l'eredità della madre Persona_2
Quando alla posizione della convenuta contumace , il Tribunale ritiene che la sua Controparte_4 decisione di rimanere contumace sia comunque indicativa di un sostanziale disinteresse nei confronti della domanda spiegata dalla società ricorrente. Invero, nonostante la disciplina della contumacia non attribuisca a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, considerato tuttavia che in questo giudizio si sta discutendo della volontà del convenuto, il che richiede un accertamento che implica una valutazione delle scelte interiori dello stesso, deve prendersi atto che la scelta della convenuta non consenta al Tribunale di valutare elementi dimostrativi di un'eventuale volontà di rinunciare all'eredità, situazione del resto non prospettabile alla luce della oggettiva ed incontestabile documentazione versata agli atti del presente procedimento.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, in accoglimento della domanda dovrà essere, in definitiva, dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità di che trattasi ex art. 476 c.c. da parte dei convenuti.
Andrà, di conseguenza, ordinata ex art. 2648, III co., c.c. all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, considerato che il convenuto
, costituendosi in giudizio, nulla ha osservato circa le avverse difese e che la Controparte_3 convenuta , non costituendosi in giudizio, non si è opposta. Controparte_4
Né risulta, in ogni caso, che la società ricorrente in sede stragiudiziale abbia chiesto ai convenuti di provvedere con la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, sicché non vi sono elementi concreti per poter sostenere che l'introduzione del giudizio sia causalmente connesso al comportamento degli stessi.
p.q.m.
il Tribunale di NC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità della sig.ra deceduta in Persona_2
NC il 24.01.2009 e che gli eredi di quest'ultima sono (C.F. Controparte_3 C.F._1
) nato a [...] il [...] e (C.F. , nata a
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_2
NC (CH) il 22.11.1985;
b) ordina all'Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicità AR (ex Conservatoria dei
Registri Immobiliari), competente la trascrizione della presente sentenza;
c) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso l'11.12.2025.
Il Giudice
- dott.ssa Cristina Di Stefano -