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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/11/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 495 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16/09/2025 e promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Varese, Parte_1 C.F._1
Piazza Giovine Italia n. 4, presso lo studio dell'avv. LANATA ANDREA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE - contro
C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Gallarate (VA), Via Puricelli n. 5, presso lo studio dell'avv.
SA LI, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTI CONVENUTE -
OGGETTO: giudizio di accertamento della consistenza del patrimonio ereditario e della quota di legittima.
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 16/09/2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale il fratello e la madre al fine di CP_1 Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: Nella denegata ipotesi in cui la costituzione dei convenuti sia ritenuta valida ed efficace,
- Previa collazione dei beni donati in vita da attuate le eventuali riduzioni Parte_2
delle stesse donazioni, ove eccedenti la quota disponibile, ricostruire l'asse ereditario del
Sig. , deceduto ad Ispra in data 25.02.2019 e, per l'effetto, individuare la Parte_2
quota di legittima spettante alla figlia come da testamento pubblico Parte_1
del 20.02.2012, e quantificare il valore della detta quota.
- con vittoria di spese e compensi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede sin d'ora di voler disporre idonei accertamenti, anche a mezzo della Polizia
Tributaria, presso in merito ai conti correnti e depositi amministrati di cui Controparte_3
ai docc. 6 e 8 prodotto a corredo dell'atto di citazione, al fine di verificare i movimenti successivi alla data del 17/11/10.
- Si chiede voler ordinare una indagine a mezzo della Polizia Tributaria al fine di reperire tutta la documentazione attestante i beni facenti capo a e gli atti dispositivi Parte_2
ad essi inerenti sino alla data del decesso”.
Si costituivano e contestando tutto quanto ex adverso CP_1 Controparte_2
affermato in fatto ed aderendo alla domanda di accertamento del compendio ereditario di con esatta quantificazione del valore della quota di legittima destinata Parte_2
all'attrice, previa eventuale collazione di tutto il donatum da quest'ultima ricevuto.
2 Nelle more, decedeva la parte e, in assenza di richiesta di interruzione Controparte_2
del giudizio, lo stesso proseguiva regolarmente.
Completata l'istruttoria, in data 14.03.2025, veniva emessa sentenza non definitiva n.
206/2025, con cui il Tribunale così statuiva:
“il Tribunale non definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare, rigetta l'eccezione relativa al conflitto di interessi tra i convenuti;
- dichiara aperta la successione di deceduto in Ispra (VA) in data Parte_2
25.02.2019;
- dichiara caduti nella successione di seguenti beni: Parte_2
1) Proprietà per la quota di ½ dell'immobile ad uso autorimessa in Lerici, via general
Ferrari 32 di cui al mappale 1044 sub. 9 del foglio 17 di Lerici, piano terra, censito in categoria C/6 classe 1^ mq. 36 Rendita € 353,26;
2) Piena proprietà dell'immobile ad uso autorimessa in Milano, via Marco Cremosano
6 di cui al mappale 207 sub. 40 del foglio 215 di Milano, piano terra, censito in categoria C/6 classe 7^ mq. 12 Rendita € 117,75;
3) Proprietà per la quota di ½ dell'immobile ad uso residenziale in Milano, via Marco
Cremosano 6 di cui al mappale 208 sub. 28 del foglio 215 di Milano, piano 9 – S1 censito in categoria A/3 classe 4^ vani 6,5 Rendita € 889,60;
4) Conto corrente n. 392 BNL filiale di Ispra, cointestato con;
Controparte_2
5) Conto corrente n. 32190 BNL filiale di Ispra, cointestato con . Parte_1
- Accerta e dichiara che il valore dei beni mobili e immobili relitti in natura è pari a euro
367.453,76;
- Accerta e dichiara, ai fini della successiva collazione, che in vita ha Parte_2
donato:
3 1) la piena proprietà dell'immobile in Lerici Via Gerini n. 45 di cui al mapp. 221 sub. 3 del valore di euro 251.900 per la quota di ½ ciascuno ai figli e Parte_1 [...]
CP_1
2) la quota di ½ di nuda proprietà dell'immobile in Ispra Via Milano n. 326 di cui al mapp. 7095 fg. 9 sez. Ispra sub. 101 e sub. 501 del valore di euro 57.500 a
[...]
CP_1
3) la quota di ½ di piena proprietà del dossier titoli come descritto in parte motiva del valore di euro 250.000 a CP_1
- rimette sul ruolo istruttorio per gli accertamenti delle eventuali donazioni monetarie come in parte motiva;
- spese al definitivo”.
Contestualmente la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio affinché l'indagine sulla documentazione bancaria svolta dal CTU - ed erroneamente limitata ai soli dieci anni antecedenti alla morte di potesse essere estesa “alla vita del donante”. Parte_2
In data 01.04.2025, parte attrice formulava riserva d'appello sulla sentenza non definitiva e, su concorde richiesta di parte convenuta e del CTU, l'udienza veniva rinviata.
In prossimità dell'udienza, parte convenuta depositava “documentazione bancaria non acquisita e nemmeno valutata dalla Ctu relativa al periodo escluso” chiedendone l'acquisizione (doc. da 12 a 14 fascicolo convenuti).
All'udienza del 29.04.2025, il Tribunale respingeva la richiesta di acquisire nuova documentazione rimettendo al CTU l'attività peritale al fine di analizzare le movimentazioni bancarie eseguite in vita dal de cuius verso i conti correnti intestati alle parti in causa (ivi compresa , sulla base della documentazione già in Controparte_2
atti, per dettagliare “le eventuali transazioni che possono celare una natura donativa”; il
CTU depositava, in data 08.8.2025, la relazione integrativa.
4 Successivamente, chiamata all'udienza del 16.09.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
La questione che resta da definire al Tribunale, a seguito dell'emissione della sentenza non definitiva n. 206/2025 attiene, quindi, all'accertamento di eventuali donazioni dirette o indirette compiute in denaro (o mediante operazioni finanziarie di giroconti e bonifici) dal de cuius in favore dei coeredi al fine di identificare il valore della massa ereditaria e della porzione idealmente spettante, per testamento, all'erede Parte_1
Alla luce di quanto già statuito con sentenza non definitiva che, in questa sede, viene completamente richiamata e confermata, si ribadisce che non vi sono spazi in sentenza per la “specifica individuazione di porzioni ereditarie né (per la) loro assegnazione non essendo stata avanzata la relativa domanda in questa sede.
Ugualmente, si chiarisce che l'accertamento demandato non è svolto per verificare
l'eventuale violazione della quota di riserva destinata all'attrice posto che non è mossa alcuna contestazione alle disposizioni testamentarie che, anzi, sono state puramente e semplicemente accettate da con atto notarile del 2020; pertanto, Parte_1
non si procederà nemmeno alla riduzione delle donazioni eccedenti come auspicato da parte attrice in comparsa conclusionale ma solo a quantificare il valore della quota spettante all'attrice in relazione all'asse ereditario”.
1. Sul contenuto della sentenza non definitiva.
D'altronde, con sentenza non definitiva è stata dichiarata aperta la successione di e, in base alla relazione peritale depositata in data 10.06.2025, sono Parte_2
stati dichiarati caduti in successione i diritti di proprietà (piena e pro quota) di n. 3 beni immobili siti in Lerici e in Milano (meglio descritti di seguito) nonché n. 2 conti correnti Cont aperti presso la filiale di Ispra di (il primo, il n. 392, cointestato con CP_2
ed il secondo, il n. 32190, cointestato con ).
[...] Parte_1
5 Successivamente, il valore dei beni immobili è stato valutato in base alla stima operata dal
CTU secondo il cd. metodo comparativo, respingendo le osservazioni dei CTP di parte attrice.
Il valore del compendio ereditario immobiliare e mobiliare di esistente Parte_2
in natura, al momento del decesso, è stato, quindi, determinato in euro 367.453,76, constatando l'assenza di debiti del de cuius e di debiti tra coeredi.
Non sono, invece, stati stimati i beni mobili costituenti gli arredi degli immobili avendo le parti rinunciato alla loro valutazione.
Si è, poi, accertato che aveva, in vita, beneficiato i propri eredi di Parte_2
donazioni, rendendosi necessaria la loro collazione ex art. 737 c.c. in assenza di dispensa.
In particolare, veniva accertata la donazione indiretta ad entrambi i figli dell'appartamento sito in Lerici, via Gerini n. 45, valutato in euro 251.900,00 alla morte del
6 donante, con conseguente conferimento alla massa ereditaria di euro 125.950,00 da di euro 125.950,00 da Parte_1 CP_1
Quanto al fabbricato in Ispra, via Milano n. 326 (ex 16), risultava pacifico che Pt_2
e avesse donato al figlio la quota di ½ di nuda proprietà, valutata nell'atto
[...] CP_1
notarile (non contestato sul punto) in euro 115.000,00, sicché veniva stabilito il conferimento alla massa da ella metà di tale valore (euro 57.500,00) CP_1
È, poi, pacificamente emerso che e avessero donato Parte_2 Controparte_2
a la piena proprietà dei titoli depositati in dossier aperti presso la BNL BNP CP_1
PARIBAS PRIVATE BANKING di Varese, per un valore totale (direttamente indicato nell'atto notarile) di euro 460.630,44, di cui euro 250.000 (valore attualizzato) donati dal Pt_2
.
[...]
Nel dettaglio, oggetto della donazione erano i seguenti titoli:
7 Quanto alle donazioni in denaro, invece, si è dato atto dell'esistenza di n. 3 conti correnti intestati a cioè: Parte_2
8 - il n. 3190 cointestato con e presso la filiale Parte_1 Controparte_2
“Centro comune di ricerca di Ispra” e chiuso in data 27.11.2013 (antecedentemente al decesso);
- il n. 392 cointestato con aperto presso BNL BNP PARIBAS presso la Controparte_2
filiale “Centro comune di ricerca di Ispra”;
- il n. 32190 cointestato con presso la filiale “Centro comune di Parte_1
ricerca di Ispra” ed è stata imputata al la quota di ½ di piena proprietà delle somme Parte_2
presenti nei conti correnti n. 392 e n. 32190 e la quota di 1/3 di piena proprietà delle somme presenti nel conto n. 3190.
Quanto sin qui statuito potrà trovare eventuale conferma o riforma solo in grado di appello (a tale proposito, si dà atto che l'attrice ha formulato riserva di appello a verbale del 01.04.2025).
2. Sulle donazioni monetarie.
Resta, quindi, da valutare sulla base anche dell'integrazione di perizia richiesto al CTU, se vi siano stati, nella vita di transazioni in denaro (anche compiute Parte_2
tramite operazioni finanziarie) in favore dei coeredi sorrette da un intento donativo.
Prima di procedere a tale valutazione, il Tribunale ritiene ribadire quanto già espresso nel verbale del 29.04.2025 che, qui, deve intendersi integralmente richiamato, e cioè che la documentazione relativa ai conti correnti offerta dal convenuto in data CP_1
28.04.2025 è “tardiva in quanto successiva al maturare delle preclusioni istruttorie” e non può essere acquisita successivamente stante il dissenso manifestato dall'attrice.
Nello stesso senso il Tribunale dovrà dichiarare la tardività ed inutilizzabilità della documentazione allegata alle osservazioni del CTP di parte attrice, come richiesto da parte convenuta in comparsa conclusionale.
9 Va, altresì, ribadito il rigetto della richiesta di parte attrice di demandare taluni accertamenti alla Polizia tributaria per la natura assolutamente esplorativa che tale indagine avrebbe, come già statuito in sentenza non definitiva (pag. 7).
Si deve, quindi, dare atto di quanto concluso dal CTU nella relazione integrativa
(depositata in data 08.08.2025).
Quanto al conto corrente n. 3190 (cointestato a , e Parte_2 Controparte_2
e da imputare per 1/3 ciascuno – chiuso 27.11.2013 Parte_1
antecedentemente al decesso), il CTU ha osservato (pag. 5):
- che le attività del conto “sono principalmente ascrivibili ad importi mensili in entrata a favore del Sig. e a spese di gestione familiare” nonché a “bonifici mensili Parte_2
in entrata a favore della Sig.ra eseguiti dall'ex coniuge Sig. Parte_1 CP_4
relativi al mantenimento […] e rigirati sul conto corrente 32190. Tali
[...]
movimentazioni non sono state ricomprese negli importi riconducibili a donazioni” e ciò è confermato anche rispetto al periodo tra il 2003 e il 2009 oggetto d'integrazione;
- che risultano, invece, “alcuni giroconti verso i conti 32190 cointestato Parte_2
ed , 392 cointestato ed e un piccolo Parte_1 Parte_2 Controparte_2
importo verso il 31571 intestato a ” nonché “giroconti per un importo CP_1
complessivo pari ad € 20.547,00 per i quali non è stato possibile verificare su quale conto corrente siano stati accreditati” mentre “l'importo di € 462,73 è relativo a spese per la proprietà di Lerici, via Ferrari e non quella di via Gerini e che quindi tale importo non è da considerarsi quale presunta donazione alla Sig.ra ; Parte_1
- che, inoltre, “esistono bonifici a favore di “Amm. – Studio Lozza” con Persona_1
causale “Affitto e spese ” per un importo complessivo di € 10.059,00 Parte_1
e bonifici a favore di “Condominio via Gerini” per un importo pari ad € 1.961,19”, dal
CTU ritenuti “presumibilmente riconducibili a donazioni” ad Parte_1
Quanto al conto corrente n. 32190 (cointestato a e e da Parte_2 Parte_1
imputare per 1/2 ciascuno), il CTU ha osservato che le attività “sono principalmente
10 ascrivibili ad importi mensili in entrata a favore della Sig.ra provenienti Parte_1
dal conto 3190”, versamenti di contanti e “dal gennaio 2013 il diretto versamento del mantenimento da parte dell'ex coniuge Sig. ”, mentre le uscite riguardano CP_4
spese di gestione corrente.
Il consulente ha, poi, riferito che “Non è stato possibile eseguire alcuna verifica integrativa in quanto non presente in atti alcuna documentazione”. L'indagine svolta, dunque, è contenuta tutta nella prima perizia del 10.06.2024.
Quanto, infine, al conto corrente n. 392 (cointestato ai coniugi – e da Pt_2 CP_2
imputare per 1/2 ciascuno), “le attività inizialmente risultano da giroconti effettuati dal conto 3190” (intestato ai genitori e alla figlia ) “e successivamente da bonifici Parte_1
a favore del Sig. , mentre le uscite riguardano “giroconti verso il conto Parte_2
32190 cointestato ed , assegni emessi e successivamente versati Parte_2 Parte_1
sempre sul conto 32190, giroconti a favore dei conti 2747 e 31571 intestati a e CP_1
a favore del conto 954 cointestato ai Sigg. e ”, oltre che Controparte_2 CP_1
spese di gestione corrente.
Il consulente ha, poi, riferito che “Non è stato possibile eseguire alcuna verifica integrativa in quanto il conto corrente risulta aperto nell'anno 2012 e quindi nel periodo già originariamente analizzato”. L'indagine svolta, dunque, è contenuta tutta nella prima perizia del 10.06.2024.
Al termine della sua verifica, il CTU ha individuato alcune transazioni che possono celare una finalità donativa;
nello specifico, si farà riferimento solo allo specchietto sub “Ipotesi
A” (pag. 7 relazione integrativa del 08.08.2025), escludendo, di conseguenza, quello sub.
“Ipotesi B”, in quanto nella sentenza non definitiva si è già detto quanto alla cointestazione dei conti.
11 Dovrà, pertanto, essere vagliata, in riferimento alle transazioni sopra indicate, la sussistenza dell'animus donandi del de cuius da intendersi quale “accertamento che il proprietario del denaro non aveva altro scopo che quello della liberalità” (Cassazione civile sez. II, 14/01/2010, n.468); l'onere di dimostrare lo spirito di liberalità che ha sorretto l'operazione economica grava sulla parte che ne ha sostenuto la natura donativa.
La valutazione concernerà, in particolare, i giroconti dal conto corrente n. 392 (cointestato tra il de cuius e la moglie) e n. 3190 (cointestato, lo si ribadisce tra Parte_2
e nei confronti dei conti correnti dei figli (ex. Controparte_2 Parte_1
31571 e n. 2747 intestato solo a o cointestati con i figli (ex. n. 32190 CP_1
cointestato tra e e n. 954 cointestato tra Parte_2 Parte_1
e ) oltre ai bonifici svolti in favore di terzi beneficiari con Controparte_2 CP_1
causale “Affitto e spese ”. Parte_1
12 Verranno, invece, esclusi i giroconti da conti cointestati tra il defunto e CP_2
(n. 3190, 392, 954) verso conti cointestati anche a (n. 3190,
[...] Controparte_2
392, 954) dovendosi, presumere, come già indicato in sentenza non definitiva, la contitolarità delle somme esistenti sui predetti conti correnti derivanti dalla cointestazione.
Tali trasferimenti di denaro (pari a euro 34.698,55 come da prospetto Ipotesi A relazione integrativa del CTU pag. 7), pertanto, non potranno essere considerati ai fini del presente giudizio quali donazioni da conferire alla massa.
a. Sulle asserite donazioni in denaro in favore di CP_1
Si inizierà, quindi, con le transazioni svolte in favore di CP_1
Parte attrice afferma, infatti, che le donazioni in moneta sono state compiute dal padre anche in favore del fratello convenuto.
Ancorché risultino dei giroconti dal conto corrente n. 392 (intestato a Parte_2
a quelli intestati o cointestati con (n. 31571, n. 954 e Controparte_2 CP_1
n. 2747) per euro 68.545,18 non risulta assolto l'onere della prova con riferimento al sotteso animus donandi; ed infatti, parte attrice non ha introdotto in giudizio alcuna prova o indizio per supportare l'esistenza della liberalità sottesa a tali elargizioni riferendo semplicemente che anche il fratello era stato aiutato dai genitori.
Tali trasferimenti di denaro (pari a euro 68.545, 10 come da prospetto Ipotesi A relazione integrativa del CTU pag. 7), pertanto, non potranno essere considerati ai fini del presente giudizio quali donazioni da conferire alla massa.
a. Sulle asserite donazioni in denaro in favore di . Parte_1
Per quanto riguarda, invece, le transazioni in denaro, direttamente o indirettamente, in favore di vale quanto di dirà di seguito. Parte_1
Al fine di dare la prova della sussistenza dello spirito di liberalità che ha sorretto le operazioni finanziarie, parte convenuta ha depositato, sub. doc. 2, una serie di lettere sottoscritte dal padre defunto e destinate alla figlia che l'attrice ha riferito di Parte_1
13 non avere mai ricevuto e di cui ha disconosciuto la firma ex art. 214 co. 2 c.p.c.; parte convenuta non ne ha, però, richiesto la verificazione e, pertanto, il loro contenuto non potrà essere utilizzato ai fini probatori.
Tuttavia, in sede di interrogatorio formale, (verbale del Parte_1
07.02.2023), ha riferito: “Mi hanno aiutato sicuramente all'inizio della separazione […]. Gli stessi aiuti che ho ricevuto io li ha ricevuti anche mio fratello.” confessando, quindi, di avere avuto un aiuto monetario dai propri genitori. Come noto, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della persona che la fa e può essere letta in uno con altra documentazione probatoria acquisita al processo;
nel caso di specie, tale confessione deve essere completata dalle causali dei bonifici e giroconti provenienti dal solo conto n.
392 dei genitori ed indirizzati a quello n. 32190 (cointestato anche con ) che Parte_1
riportano la locuzione “affitto milano”, “spese affitto”, “per affitto ad ”, Parte_1
“giroconto per affitto ale”, “spese di affitto di alessand” etc.
Il quadro probatorio sopra delineato porta a confermare che abbia Parte_2
voluto aiutare la figlia, successivamente alla sua separazione, fornendole la provvista necessaria al pagamento del canone e delle spese della casa da lei condotta in locazione in
Varese.
Se così è, quanto al conto cointestato n. 3190, dovranno essere, quindi, computati euro
3.353 (pari a euro 10.059,00/3) quale donazione di modico valore del padre Pt_2
girocontati sul conto n. 32190 in favore della figlia nel
[...] Parte_1
periodo tra il 2003-2009 (specchietto sub A – verifica integrativa).
Quanto, poi, ai giroconti indicati dal CTU quali “giroconti anonimi” per un importo pari
20.547,00, parte convenuta ha contestato “che le somme che il C.T.U. definisce essere
“bonifici anonimi” anonimi non sono e devono essere considerati ai fini degli
“…accertamenti delle eventuali donazioni monetarie come in parte motiva”; a tale fine, la parte ha individuato la possibile destinazione dei nn. 13 giroconti dando atto che solo due giroconti si riferirebbero ad importi di euro 1.400 imputabili alle spese di affitto della casa
14 in locazione all'attrice mentre gli altri importi sarebbero i giroconti del mantenimento dell'ex coniuge di , per i quali vale quanto si dirà Parte_1 CP_4
tra poco. Alle osservazioni dei CTP, però, il CTU, con ragionamento logico e motivato, ha risposto evidenziando “che da quanto esaminato esistono differenti diciture di “giroconto” ovvero alcune nella quali si legge “giroconto su 032190/7743” per le quali è quindi inequivocabile il conto di destinazione dello spostamento di denaro, ed altre nelle quali è indicato solo “giroconto”, la sottoscritta ha ritenuto di segnalare le operazioni non riconducibili con certezza ad alcun conto corrente come “ bonifici anonimi” non essendo certo possibile per il CTU operare supposizioni o attribuzioni non supportate da precisa documentazione. Si ritiene quindi che non sia accoglibile la richiesta operata dai CTP di considerare i suddetti movimenti “anonimi” quali donazioni alla Sig.ra Parte_1
(pag. 12 perizia integrativa). Tali conclusioni vengono integralmente accolte dal Tribunale non essendo emerse ragioni per discostarsene.
Non è, invece, provata che la differenza tra il mantenimento in entrata da CP_4
, ex coniuge dell'attrice, ed i trasferimenti in uscita sul conto n. 32190
[...]
cointestato con fossero sorretti da animus donandi. Pertanto, tali Parte_1
importi non potranno essere considerati ai fini del presente giudizio quali donazioni da conferire alla massa.
Seguendo il medesimo ragionamento poc'anzi espresso, si devono confermare come donazioni le uscite dal conto n. 392 (cointestato tra e Parte_2 CP_2
in favore di quello n. 32190 relative proprio alle spese della casa di Milano pari
[...]
a euro 14.969,65 (pari a euro 29.939,30/2). A ciò si aggiungano euro 9.800 (pari a euro
19.600/2) per n. 14 assegni versati dal conto corrente n. 392 e incassati su quello di
. 32190 con cadenza bimensile ed aventi l'importo di euro 1.400 in Parte_1
quanto da riferirsi al rimborso delle spese per l'affitto dell'abitazione (come si desume dell'importo dell'assegno e dalla cadenza temporale che coincide con quella dei giroconti).
15 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale accerta che a donato in vita alla Parte_2
figlia uro 28.122,65 Parte_1
Procedendo alla sommatoria delle donazioni complessivamente considerate, risulta che a donato in vita ai figli coeredi euro 587.522,65 (euro 251.900 + 57.500 Parte_2
+ 250.000 + 28.122,65)
3. Sulla determinazione dell'asse ereditario e della quota di spettanza di Parte_1
[...]
Potrà, infine, andarsi a definire il valore del patrimonio ereditario morendo dismesso da n: Parte_2
- valore del patrimonio ereditario in natura = euro 367.453,76.
- valore delle donazioni complessive = euro 587.522,65 per un totale complessivo di euro 954.976,41.
Su tale importo, potrà essere calcolata la quota spettante per testamento ad Parte_1
orrispondente alla sola quota di legittima di ¼; tale valore è di euro 238.744,10.
[...]
5. Sulle spese di lite.
Guardando all'esito finale del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. non essendovi una reale soccombenza di una parte nei confronti dell'altra né resistenze ingiustificate (Cass. civ. sez. II ord. n. 8578 Anno 2024). La mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte dei convenuti, infatti, considerando le questioni relative all'accertamento delle donazioni in vita, non può essere valorizzata ai fini del principio della soccombenza che sorregge il riparto delle spese di lite.
Nello stesso senso viene integralmente compensato, nei rapporti tra le parti in causa, il compenso del CTU la cui obbligazione è, nei rapporti esterni col consulente, invece, solidale.
P.Q.M.
16 Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- Accerta e dichiara, ai fini della successiva collazione, che in vita ha Parte_2
donato alla figlia uro 28.122,65; Parte_3
- accerta, quindi, che il patrimonio morendo dismesso da aveva un Parte_2
valore complessivo di euro 954.976,41 e, per l'effetto accerta che il valore della quota di legittima spettante a un valore di euro 238.744,10; Parte_1
- pone definitivamente in capo ad entrambe le parti solidalmente le spese per il compenso del CTU;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese, 14.11.2025
Il Giudice
Flaminia D'LO
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