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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 981/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5835/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250009737485000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata notificata il 10.09.2025 relativa a tassa auto anno 2020.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita anche la Regione Calabria che ha resistito al ricorso, deducendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta dalla Regione Calabria la regolare notifica in data 12.06.2023 a mani del destinatario dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella, sicchè alla data di notifica dell'atto impugnato, nessuna prescrizione è maturata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte costituita, in €150,00. Reggio Calabria, 27.01.2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5835/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250009737485000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 285/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata notificata il 10.09.2025 relativa a tassa auto anno 2020.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita anche la Regione Calabria che ha resistito al ricorso, deducendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta dalla Regione Calabria la regolare notifica in data 12.06.2023 a mani del destinatario dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella, sicchè alla data di notifica dell'atto impugnato, nessuna prescrizione è maturata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte costituita, in €150,00. Reggio Calabria, 27.01.2026