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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/11/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 2136/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. V. Basile) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall.'avv. E. ), avente ad oggetto: disabilità
[...] CP_2 gravissima;
lette le note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
rilevato
che la ricorrente deduce di avere infruttuosamente presentato in data 24 ottobre 2023 istanza ex D.M. 26 settembre 2016, in applicazione dell'art. 9 L.R. n. 8/2017 e D.P.R.S. n. 589/2018 per l'accesso al beneficio economico previsto in favore dei soggetti affetti da disabilità gravissima, sottolineando l'erroneità dell'operata valutazione medica;
che la ricorrente chiede dunque che il giudice adito voglia accertare la sussistenza del detto stato di disabilità gravissima, con conseguente condanna Contr dell resistente ad erogarle i consequenziali benefici di legge, oltre accessori;
che il designato c.t.u., ad esito di una indagine del tutto condivisibile in quanto immune da censure di ordine logico giuridico e fondata su corretti criteri, ha accertato che , è in possesso dei requisiti sanitari necessari Parte_1 ad integrare lo status di “disabile gravissima” a mente dell'art. 3, comma 2 del D.M del 26/02/16 - L.R. n. 8/2017, ciò con decorrenza dal 1° maggio 2025; che le considerazioni svolte determinano l'accoglimento del ricorso, dovendosi, più specificamente, dichiarare che la ricorrente risulta in condizioni di disabilità gravissima a mente del disposto normativo di cui innanzi, avendo dunque diritto al beneficio economico di cui trattasi;
che, stante la decorrenza del rilevato quadro patologico (successiva rispetto alla data di presentazione della domanda per l'accesso al suddetto beneficio), stimasi corretto compensare le spese di lite e porre a carico di parte resistente le spese relative alla compiuta c.t.u.;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che , nata a [...] in data [...], è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari necessari ad integrare la condizione di “disabile gravissima” ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M del 26/02/16 - L.R. n. 8/2017, con decorrenza dal 1° maggio 2025; condanna parte resistente all'erogazione del conseguenziale beneficio economico;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell le spese inerenti alla compiuta c.t.u., CP_1 liquidate come da separato decreto. Ragusa, 30 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 2136/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. V. Basile) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall.'avv. E. ), avente ad oggetto: disabilità
[...] CP_2 gravissima;
lette le note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
rilevato
che la ricorrente deduce di avere infruttuosamente presentato in data 24 ottobre 2023 istanza ex D.M. 26 settembre 2016, in applicazione dell'art. 9 L.R. n. 8/2017 e D.P.R.S. n. 589/2018 per l'accesso al beneficio economico previsto in favore dei soggetti affetti da disabilità gravissima, sottolineando l'erroneità dell'operata valutazione medica;
che la ricorrente chiede dunque che il giudice adito voglia accertare la sussistenza del detto stato di disabilità gravissima, con conseguente condanna Contr dell resistente ad erogarle i consequenziali benefici di legge, oltre accessori;
che il designato c.t.u., ad esito di una indagine del tutto condivisibile in quanto immune da censure di ordine logico giuridico e fondata su corretti criteri, ha accertato che , è in possesso dei requisiti sanitari necessari Parte_1 ad integrare lo status di “disabile gravissima” a mente dell'art. 3, comma 2 del D.M del 26/02/16 - L.R. n. 8/2017, ciò con decorrenza dal 1° maggio 2025; che le considerazioni svolte determinano l'accoglimento del ricorso, dovendosi, più specificamente, dichiarare che la ricorrente risulta in condizioni di disabilità gravissima a mente del disposto normativo di cui innanzi, avendo dunque diritto al beneficio economico di cui trattasi;
che, stante la decorrenza del rilevato quadro patologico (successiva rispetto alla data di presentazione della domanda per l'accesso al suddetto beneficio), stimasi corretto compensare le spese di lite e porre a carico di parte resistente le spese relative alla compiuta c.t.u.;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che , nata a [...] in data [...], è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari necessari ad integrare la condizione di “disabile gravissima” ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M del 26/02/16 - L.R. n. 8/2017, con decorrenza dal 1° maggio 2025; condanna parte resistente all'erogazione del conseguenziale beneficio economico;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell le spese inerenti alla compiuta c.t.u., CP_1 liquidate come da separato decreto. Ragusa, 30 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)