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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5667 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2314 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex artt. 281 sexies comma 3 e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lepore e dall'avv. Veronica CP_1 P.IVA_1
Liviero, del Foro di Como, PEC: e Email_1 Email_2
-ricorrente-
CONTRO
( , CP_2 P.IVA_2
-resistente contumace-
Conclusioni: parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 1.6.2023 da Controparte_ con per totale e grave inadempimento della seconda e, per conseguente effetto, condannare CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a quanto pagato in esecuzione del contratto pari a
[...] CP_1 complessivi € 39.088,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 dal 5.08.2024 sino al pagamento effettivo. Il tutto oltre alla liquidazione equitativa dei danni sofferti, pari ad € 10.000,00 o a quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia nei limiti di valore dello scaglione di causa. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a quanto pagato in esecuzione del contratto pari a CP_1 complessivi € 39.088,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 dal 5.08.2024 sino al pagamento effettivo. Il tutto oltre alla liquidazione equitativa dei danni sofferti, pari ad € 10.000,00 o a quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia nei limiti di valore dello scaglione di causa. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di causa, oltre 4% Cassa Forense, 15% rimborso forfettario spese, Iva come per legge”.
Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha evocato in giudizio CP_1 Controparte_2
deducendo, in sintesi, che: a) con contratto concluso in data 1.06.2023, commissionò alla resistente la fornitura e installazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile oltre alla predisposizione delle pratiche necessarie per il rilascio della dichiarazione di conformità; b) in conformità alla clausola 4 del contratto, eseguì, in data 19.06.2023, il pagamento di euro 17.101,35
e, in data 30.08.2023, il pagamento di euro 21.987,45; c) nonostante i pagamenti eseguiti e il tempo trascorso, la società non aveva ancora iniziato l'opera; anzi, quest'ultima, pur Controparte_2 riconoscendo con PEC del 16.01.2024 l'inadempimento e impegnandosi ad installare l'impianto
1 entro febbraio 2024, rimase totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte, atteso che non iniziò neppure l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
All'esito della udienza di comparizione, verificata la regolarità della notificazione, è stata dichiarata la contumacia di e la causa, di natura documentale, è stata rinviata per precisazione Controparte_2
delle conclusioni e discussione orale a norma degli artt. 281 sexies comma 3 e 281 terdecies c.p.c.
1. Il committente ha agito in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di CP_1
appalto, concluso con la società appaltatrice per la consequenziale restituzione Controparte_2 dell'importo di euro 39.088,80 pagato a titolo di corrispettivo, nonché per il risarcimento del danno
– quantificato nella somma di euro 10.000,00 - per l'omesso risparmio nella fornitura di energia oltre che per la mancanza di liquidità per acquistare un nuovo impianto da terzi.
Sulla base dei principi che governano l'onere della prova in materia contrattuale (cfr. Cass. S.U.
30.10.2001, n. 13533), il ricorrente ha prodotto sia la fonte negoziale rappresentata dal contratto di appalto concluso in data 1.06.2023, sia la prova del pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma di euro 39.088,80
A sostegno delle domande articolate, il ricorrente ha altresì specificatamente allegato che le opere non vennero, non solo, terminate, ma neanche iniziate dalla appaltatrice.
Nonostante la prova dell'adempimento gravasse sulla parte convenuta, la committente ha altresì prodotto una PEC del 16.01.2024 nella quale l'appaltatrice riconobbe di non aver ancora iniziato l'installazione dell'impianto, impegnandosi all'espletamento dell'attività entro febbraio.
Sennonchè, l'appaltatrice, optando per rimanere contumace, è decaduta dalle facoltà assertive e istruttorie: nello specifico, non ha allegato né provato, ex art. 2697 comma 2 c.c., fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto di credito azionato, ossia di aver installato, in adempimento all'impegno assunto nella PEC del 16.01.2024, l'impianto fotovoltaico nel mese di febbraio 2024.
Conseguentemente, la condotta dell'appaltatrice integra, di certo, un inadempimento di non scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c., non avendo la stessa nemmeno iniziato ad adempiere all'obbligazione primaria oggetto del contratto, circostanza che determina l'accoglimento della domanda costitutiva di risoluzione del contratto.
Difatti, l'obbligazione assunta dalla nel contratto di appalto aveva ad oggetto, da Controparte_2 un lato, la fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico con potenza di 19.80 kWp, dall'altro, la predisposizione della pratica per la denuncia all'ente competente e al gestore di rete (Terna –
GSE) e, da ultimo, il rilascio della dichiarazioni di conformità dell'impianto con relativo collaudo.
Non appare superfluo ricordare che nel caso in esame, trattandosi di opere neppure iniziate, devono trovare applicazione i principi generali in materia di inadempimento e non le disposizioni speciali dettate per la garanzia dei vizi e delle difformità, la cui applicazione presuppone il completamento
2 dell'opera: (Sez. 3 - , Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018 (Rv. 648467 - 01) “In tema di contratto
d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito
l'opera, si rifiuti di consegnarla;
sicché, in caso di ritardo nel completamento dell'opera, la domanda di pagamento della relativa penale non è assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi”.
Alla risoluzione del contratto di appalto – considerato che nessuna lavorazione venne eseguita e, quindi, alcun valore economico può essere riconosciuto all'opera non prestata dall'appaltatore – consegue l'accoglimento della domanda, a norma dell'art. 2033 c.c., di restituzione dell'acconto corrisposto, pari ad euro 39.088,80.
Trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore non è dovuta, a differenza da quanto richiesto dalla difesa del ricorrente, la rivalutazione monetaria;
mentre, devono essere riconosciuti gli interessi moratori dalla data del pagamento all'effettivo saldo.
Per contro, la domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro 10.000,00, deve essere rigettata per mancanza di prova del nesso di causalità giuridica.
Nello specifico, parte attorea non ha nemmeno allegato specificatamente, prima che provato, il danno subito, limitandosi a prospettare, nel ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., un generico mancato risparmio nella fornitura di energia - a seguito dell'omessa installazione dell'impianto fotovoltaico - oltre alla mancanza di liquidità per acquistare un nuovo impianto da terzi.
Non appare superfluo rammentare il nostro ordinamento non riconosce un danno in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Quel che rileva ai fini risarcitori è il c.d. danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato e non può considerarsi accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, perché ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi
3 l'inadempimento, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria.
Per le argomentazioni svolte, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al decisum (euro
39.088,80), con applicazione dei valori prossimi i medi delle fasi studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara, ex artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto del 1.06.2023 per fatto imputabile a Controparte_2
2) condanna a ripetere, a norma dell'art. 2033 c.c., a favore di la Controparte_2 CP_1 somma di euro 39.088,80 oltre interessi moratori dalla data del pagamento all'effettivo saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno articolata da CP_1
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_2 CP_1
liquidano in euro 545,00 per spese esenti ed euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano l'8 luglio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex artt. 281 sexies comma 3 e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lepore e dall'avv. Veronica CP_1 P.IVA_1
Liviero, del Foro di Como, PEC: e Email_1 Email_2
-ricorrente-
CONTRO
( , CP_2 P.IVA_2
-resistente contumace-
Conclusioni: parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 1.6.2023 da Controparte_ con per totale e grave inadempimento della seconda e, per conseguente effetto, condannare CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a quanto pagato in esecuzione del contratto pari a
[...] CP_1 complessivi € 39.088,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 dal 5.08.2024 sino al pagamento effettivo. Il tutto oltre alla liquidazione equitativa dei danni sofferti, pari ad € 10.000,00 o a quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia nei limiti di valore dello scaglione di causa. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, condannare ai sensi dell'art. 2041 c.c. Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a quanto pagato in esecuzione del contratto pari a CP_1 complessivi € 39.088,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 dal 5.08.2024 sino al pagamento effettivo. Il tutto oltre alla liquidazione equitativa dei danni sofferti, pari ad € 10.000,00 o a quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia nei limiti di valore dello scaglione di causa. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di causa, oltre 4% Cassa Forense, 15% rimborso forfettario spese, Iva come per legge”.
Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha evocato in giudizio CP_1 Controparte_2
deducendo, in sintesi, che: a) con contratto concluso in data 1.06.2023, commissionò alla resistente la fornitura e installazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile oltre alla predisposizione delle pratiche necessarie per il rilascio della dichiarazione di conformità; b) in conformità alla clausola 4 del contratto, eseguì, in data 19.06.2023, il pagamento di euro 17.101,35
e, in data 30.08.2023, il pagamento di euro 21.987,45; c) nonostante i pagamenti eseguiti e il tempo trascorso, la società non aveva ancora iniziato l'opera; anzi, quest'ultima, pur Controparte_2 riconoscendo con PEC del 16.01.2024 l'inadempimento e impegnandosi ad installare l'impianto
1 entro febbraio 2024, rimase totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte, atteso che non iniziò neppure l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
All'esito della udienza di comparizione, verificata la regolarità della notificazione, è stata dichiarata la contumacia di e la causa, di natura documentale, è stata rinviata per precisazione Controparte_2
delle conclusioni e discussione orale a norma degli artt. 281 sexies comma 3 e 281 terdecies c.p.c.
1. Il committente ha agito in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di CP_1
appalto, concluso con la società appaltatrice per la consequenziale restituzione Controparte_2 dell'importo di euro 39.088,80 pagato a titolo di corrispettivo, nonché per il risarcimento del danno
– quantificato nella somma di euro 10.000,00 - per l'omesso risparmio nella fornitura di energia oltre che per la mancanza di liquidità per acquistare un nuovo impianto da terzi.
Sulla base dei principi che governano l'onere della prova in materia contrattuale (cfr. Cass. S.U.
30.10.2001, n. 13533), il ricorrente ha prodotto sia la fonte negoziale rappresentata dal contratto di appalto concluso in data 1.06.2023, sia la prova del pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma di euro 39.088,80
A sostegno delle domande articolate, il ricorrente ha altresì specificatamente allegato che le opere non vennero, non solo, terminate, ma neanche iniziate dalla appaltatrice.
Nonostante la prova dell'adempimento gravasse sulla parte convenuta, la committente ha altresì prodotto una PEC del 16.01.2024 nella quale l'appaltatrice riconobbe di non aver ancora iniziato l'installazione dell'impianto, impegnandosi all'espletamento dell'attività entro febbraio.
Sennonchè, l'appaltatrice, optando per rimanere contumace, è decaduta dalle facoltà assertive e istruttorie: nello specifico, non ha allegato né provato, ex art. 2697 comma 2 c.c., fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto di credito azionato, ossia di aver installato, in adempimento all'impegno assunto nella PEC del 16.01.2024, l'impianto fotovoltaico nel mese di febbraio 2024.
Conseguentemente, la condotta dell'appaltatrice integra, di certo, un inadempimento di non scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c., non avendo la stessa nemmeno iniziato ad adempiere all'obbligazione primaria oggetto del contratto, circostanza che determina l'accoglimento della domanda costitutiva di risoluzione del contratto.
Difatti, l'obbligazione assunta dalla nel contratto di appalto aveva ad oggetto, da Controparte_2 un lato, la fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico con potenza di 19.80 kWp, dall'altro, la predisposizione della pratica per la denuncia all'ente competente e al gestore di rete (Terna –
GSE) e, da ultimo, il rilascio della dichiarazioni di conformità dell'impianto con relativo collaudo.
Non appare superfluo ricordare che nel caso in esame, trattandosi di opere neppure iniziate, devono trovare applicazione i principi generali in materia di inadempimento e non le disposizioni speciali dettate per la garanzia dei vizi e delle difformità, la cui applicazione presuppone il completamento
2 dell'opera: (Sez. 3 - , Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018 (Rv. 648467 - 01) “In tema di contratto
d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito
l'opera, si rifiuti di consegnarla;
sicché, in caso di ritardo nel completamento dell'opera, la domanda di pagamento della relativa penale non è assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi”.
Alla risoluzione del contratto di appalto – considerato che nessuna lavorazione venne eseguita e, quindi, alcun valore economico può essere riconosciuto all'opera non prestata dall'appaltatore – consegue l'accoglimento della domanda, a norma dell'art. 2033 c.c., di restituzione dell'acconto corrisposto, pari ad euro 39.088,80.
Trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore non è dovuta, a differenza da quanto richiesto dalla difesa del ricorrente, la rivalutazione monetaria;
mentre, devono essere riconosciuti gli interessi moratori dalla data del pagamento all'effettivo saldo.
Per contro, la domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro 10.000,00, deve essere rigettata per mancanza di prova del nesso di causalità giuridica.
Nello specifico, parte attorea non ha nemmeno allegato specificatamente, prima che provato, il danno subito, limitandosi a prospettare, nel ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., un generico mancato risparmio nella fornitura di energia - a seguito dell'omessa installazione dell'impianto fotovoltaico - oltre alla mancanza di liquidità per acquistare un nuovo impianto da terzi.
Non appare superfluo rammentare il nostro ordinamento non riconosce un danno in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Quel che rileva ai fini risarcitori è il c.d. danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato e non può considerarsi accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, perché ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi
3 l'inadempimento, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria.
Per le argomentazioni svolte, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al decisum (euro
39.088,80), con applicazione dei valori prossimi i medi delle fasi studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara, ex artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto del 1.06.2023 per fatto imputabile a Controparte_2
2) condanna a ripetere, a norma dell'art. 2033 c.c., a favore di la Controparte_2 CP_1 somma di euro 39.088,80 oltre interessi moratori dalla data del pagamento all'effettivo saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno articolata da CP_1
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_2 CP_1
liquidano in euro 545,00 per spese esenti ed euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano l'8 luglio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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