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Articolo 3 della Legge 12 agosto 1993, n. 313
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Legge 12 agosto 1993, n. 313
Articolo 3 della Legge 12 agosto 1993, n. 313
Versione
5 settembre 1993
Art. 3. 1. Per i buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 5 settembre 1993
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