Articolo 3 della Legge 12 agosto 1993, n. 313
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 settembre 1993
Art. 3. 1. Per i buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 5 settembre 1993