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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2613/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di NC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2613/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 39.426,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) CP_1 Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 26.116,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Silvia Cicognani presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Cluj Napoca (Romania) il 6-1-2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bertinoro (FC) al Numero 8, Parte II, Serie C, anno 2007)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 30-1-2010. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) I coniugi vivranno separatamente impegnandosi al reciproco rispetto, il NO
, trasferirà altrove la propria residenza impegnandosi a reperire altra Parte_1
e diversa abitazione ove trasferirsi alla data dell'omologa del presente ricorso, mentre la signora continuerà a risiedere unitamente alla Parte_3 figlia nella casa coniugale sita in 45030 Occhiobello (RO), Via Bassa, 21; Per_1
2) Tra i coniugi non è dovuto alcunché a titolo di mantenimento reciproco ed essi rinunciano vicendevolmente a qualsiasi provvidenza in merito essendo ambedue economicamente autosufficiente la IG , è dipendente Persona_2 con contratto a tempo indeterminato presso CIDAS Ferrara – Cooperativa Sociale, Via Bologna 389, con uno stipendio medio mensile di circa Euro 2.000,00 (duemila) mentre il NO , è dipendente con contratto a tempo indeterminato Parte_1 della ditta Autotrasporti Brunelli S.r.l., con uno stipendio medio mensile di circa Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) come risulta dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi allegate (doc. 3);
3) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e manterrà la residenza presso la casa coniugale 45030 Occhiobello (RO), Via Bassa, 21;
4) Il diritto di visita, nel superiore interesse della figlia ed al relativo diritto Per_1 alla bigenitorialità, sarà così regolato: nelle settimane in cui la minore rimarrà con la madre nel fine settimana, il padre potrà frequentare e vedere la figlia nelle Per_1 giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 18,00 con la possibilità di pernotto e l'accompagnamento, nella mattina successiva, presso l'Istituto scolastico. Il padre potrà frequentare e vedere la figlia , nelle settimane in cui il padre terrà con Per_1 sé la figlia anche nel fine settimana, nelle giornate del lunedì e martedì dalle ore 18,00 con pernotto e l'accompagnamento, nella mattina successiva, presso l'Istituto scolastico.
5) Per le Festività Natalizie, ciascun genitore trascorrerà con la figlia 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero quello di Capodanno. Per le Festività Pasquali, ciascun genitore trascorrerà con la figlia 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
6) Il padre NO corrisponderà alla IG Parte_1 Persona_2 quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di Per_1
Euro 600,00 (seicento), oltre annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul c/c intestato alla IG
[...]
Persona_2
7) Entrambi i genitori saranno gravati dal pagamento delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia, nella misura del 50% ciascuno, come stabilito dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Rovigo: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche
2 e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche, sino all'Università, imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico. D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari presso istituti privati, rette asilo nido e scuola materna presso istituti privati e relativo trasporto;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica;
3) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature fino ad un tetto massimo di Euro 400,00 all'anno; F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3) viaggi e vacanze.
12) La figlia è posta a carico dei genitori, nella misura del 50%, per le deduzioni e le detrazioni fiscali, la madre IG continuerà a percepire Persona_2 interamente l'assegno famigliare erogato da parte dell'INPS;
13) I sigg.ri e autorizzano il rilascio del Persona_2 Parte_1 passaporto e dei documenti necessari per l'espatrio, in favore della figlia minore;
Per_1
14) a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il NO si Parte_1 obbliga a trasferire avanti al Notaio designando, alla IG Persona_2
che accetta, la piena proprietà della casa coniugale infra meglio descritta,
[...] che allo stato attuale risulta essere in comproprietà tra i coniugi, avendolo gli stessi acquistato, in comunione legale tra loro, con atto notarile del 05.06.2017 a rogito Notaio , Rep. 81.276, Raccolta 19.508, registrato a Rovigo il 21.06.2017 Per_3 al n. 3889 serie 1T e trascritto a Rovigo il 21.06.2017, Rg. 4978/4979, R.P. n.3378/3379 (doc.4), nel quale atto l'immobile veniva così descritto “… fabbricato monofamiliare sito in Comune di Occhiobello (RO), Fraz. Santa Maria Maddalena, Via Bassa, 21, costituita da una casa ad uso civile abitazione posta ai piani terra e primo, con ripostigli e garage al piano terra e corte esclusiva di pertinenza, il tutto distinto al NCEU del Comune di Occhiobello (RO) al foglio 29, mapp. 315 sub.3, Via Bassa, 21, piano T-1, cat A/3, cl.1, vani 7, sup. cat. Mq. 124, R.C. Euro 325,37; mapp. 315 sub. 4, Via Bassa,21, piano T, cat. C/6, cl.1 mq.14, R.C. Euro 41,21. L'area circostante sottostante il fabbricato di pertinenza esclusiva è censita al N.C.T. del Comune di Occhiobello (RO), al Foglio 29 mappale 315 di CP_2
. Il tutto tra i seguenti confini (salvis): a Nord ragioni Zampini, ad
[...]
Est Via Bassa, a Sud ragioni scuole elementari ed ad Ovest ragioni ex Badan.
3 L'immobile su descritto verrà trasferito pro – quota, in ragione del 50%, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni sua azione, ragione pertinenza, adiacenza, fissi, infissi, seminfissi, servitù attive e passive, se e come legalmente esistenti, così come pervenuto al NO in forza del titolo Parte_1 sopra citato. Infine sempre a definizione dei propri rapporti patrimoniali, i coniugi Parte_1
e , convengono che la IG all'atto Persona_2 Persona_2 della stipulazione della quota immobile sopra descritto, avanti al Notaio designando, si accollerà il residuo debito in linea capitale del mutuo di originari Euro 120.000,00 (centoventimila) concesso ai coniugi da “BIPER BANCA spa” con atto Notarile del 11.12.2020, a rogito Notaio dott. , Rep. N.
1.217 Persona_4
– Racc. 1.126, Registrato ad Adria(RO) il 22.12.2020 al n. 3728 Serie 1T, la cui ipoteca a garanzia è stata iscritta a Rovigo il 23.12.2020 Rg. N. 9140, Rep. N. 1222 (doc. 5). In relazione a detto accollo la IG si Persona_2 impegna a pagare puntualmente le rate del mutuo alle scadenze prestabilite, volendo così sostituirsi appieno al NO e ad accettare per sé ed Parte_1 aventi causa tutti i patti, clausole e condizioni di cui al citato contratto di mutuo. Agli effetti fiscali, il trasferimento, trovando causa esclusiva nella separazione consensuale dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso, sarà esente da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale giusto art. 19 L.n.74/1987 pubblicata in G.U. l'11.03.1987 n.58 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999, pubblicata in G.U. il 19.05.1999 al n.20. Le parti si impegnano sin d'ora a presentarsi avanti ad un Notaio scelto dalla cessionaria, per ivi provvedervi alle medesime condizioni e nei medesimi termini, prestandosi all'uopo e sin d'ora reciproco impegno in tal senso, con spese a carico della IG . Persona_2
I signori e non possiedono ulteriori e/o diversi Persona_2 Parte_1 beni immobili oltre a quello sopra descritto (doc.7); Quanto ai beni mobili registarti il NO è intestatario di due veicoli Parte_1 uno di marca Kia Tg. FS897 che rimane in uso esclusivo allo stesso e l'altro di marca Citroen, Tg. GH 873 CR, la cui titolarità verrà trasferita alla signora
[...]
a seguito dell'omologa del presente ricorso costituendo una Persona_2 condizione della separazione;
15) chiedono pertanto di dichiarare la separazione personale dei coniugi IG
e NO;
Persona_2 Parte_1
16) chiedono altresì di ordinare al Comune di Bertinoro (FC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contraddistinto al N.8 P.2 S. C anno 2017;
17) Le spese del procedimento che si conclude con il presente accordo sono compensate tra le part
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente
4 chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2613/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Cluj Napoca Persona_2
(Romania) il 6-1-2007, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bertinoro (FC), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, l'8 ottobre 2025
Il Presidente estensore
PA Di NC
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di NC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2613/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 39.426,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) CP_1 Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 26.116,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Silvia Cicognani presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Cluj Napoca (Romania) il 6-1-2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bertinoro (FC) al Numero 8, Parte II, Serie C, anno 2007)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 30-1-2010. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) I coniugi vivranno separatamente impegnandosi al reciproco rispetto, il NO
, trasferirà altrove la propria residenza impegnandosi a reperire altra Parte_1
e diversa abitazione ove trasferirsi alla data dell'omologa del presente ricorso, mentre la signora continuerà a risiedere unitamente alla Parte_3 figlia nella casa coniugale sita in 45030 Occhiobello (RO), Via Bassa, 21; Per_1
2) Tra i coniugi non è dovuto alcunché a titolo di mantenimento reciproco ed essi rinunciano vicendevolmente a qualsiasi provvidenza in merito essendo ambedue economicamente autosufficiente la IG , è dipendente Persona_2 con contratto a tempo indeterminato presso CIDAS Ferrara – Cooperativa Sociale, Via Bologna 389, con uno stipendio medio mensile di circa Euro 2.000,00 (duemila) mentre il NO , è dipendente con contratto a tempo indeterminato Parte_1 della ditta Autotrasporti Brunelli S.r.l., con uno stipendio medio mensile di circa Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) come risulta dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi allegate (doc. 3);
3) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e manterrà la residenza presso la casa coniugale 45030 Occhiobello (RO), Via Bassa, 21;
4) Il diritto di visita, nel superiore interesse della figlia ed al relativo diritto Per_1 alla bigenitorialità, sarà così regolato: nelle settimane in cui la minore rimarrà con la madre nel fine settimana, il padre potrà frequentare e vedere la figlia nelle Per_1 giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 18,00 con la possibilità di pernotto e l'accompagnamento, nella mattina successiva, presso l'Istituto scolastico. Il padre potrà frequentare e vedere la figlia , nelle settimane in cui il padre terrà con Per_1 sé la figlia anche nel fine settimana, nelle giornate del lunedì e martedì dalle ore 18,00 con pernotto e l'accompagnamento, nella mattina successiva, presso l'Istituto scolastico.
5) Per le Festività Natalizie, ciascun genitore trascorrerà con la figlia 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero quello di Capodanno. Per le Festività Pasquali, ciascun genitore trascorrerà con la figlia 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
6) Il padre NO corrisponderà alla IG Parte_1 Persona_2 quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di Per_1
Euro 600,00 (seicento), oltre annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul c/c intestato alla IG
[...]
Persona_2
7) Entrambi i genitori saranno gravati dal pagamento delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia, nella misura del 50% ciascuno, come stabilito dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Rovigo: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche
2 e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche, sino all'Università, imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico. D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari presso istituti privati, rette asilo nido e scuola materna presso istituti privati e relativo trasporto;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica;
3) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature fino ad un tetto massimo di Euro 400,00 all'anno; F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3) viaggi e vacanze.
12) La figlia è posta a carico dei genitori, nella misura del 50%, per le deduzioni e le detrazioni fiscali, la madre IG continuerà a percepire Persona_2 interamente l'assegno famigliare erogato da parte dell'INPS;
13) I sigg.ri e autorizzano il rilascio del Persona_2 Parte_1 passaporto e dei documenti necessari per l'espatrio, in favore della figlia minore;
Per_1
14) a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il NO si Parte_1 obbliga a trasferire avanti al Notaio designando, alla IG Persona_2
che accetta, la piena proprietà della casa coniugale infra meglio descritta,
[...] che allo stato attuale risulta essere in comproprietà tra i coniugi, avendolo gli stessi acquistato, in comunione legale tra loro, con atto notarile del 05.06.2017 a rogito Notaio , Rep. 81.276, Raccolta 19.508, registrato a Rovigo il 21.06.2017 Per_3 al n. 3889 serie 1T e trascritto a Rovigo il 21.06.2017, Rg. 4978/4979, R.P. n.3378/3379 (doc.4), nel quale atto l'immobile veniva così descritto “… fabbricato monofamiliare sito in Comune di Occhiobello (RO), Fraz. Santa Maria Maddalena, Via Bassa, 21, costituita da una casa ad uso civile abitazione posta ai piani terra e primo, con ripostigli e garage al piano terra e corte esclusiva di pertinenza, il tutto distinto al NCEU del Comune di Occhiobello (RO) al foglio 29, mapp. 315 sub.3, Via Bassa, 21, piano T-1, cat A/3, cl.1, vani 7, sup. cat. Mq. 124, R.C. Euro 325,37; mapp. 315 sub. 4, Via Bassa,21, piano T, cat. C/6, cl.1 mq.14, R.C. Euro 41,21. L'area circostante sottostante il fabbricato di pertinenza esclusiva è censita al N.C.T. del Comune di Occhiobello (RO), al Foglio 29 mappale 315 di CP_2
. Il tutto tra i seguenti confini (salvis): a Nord ragioni Zampini, ad
[...]
Est Via Bassa, a Sud ragioni scuole elementari ed ad Ovest ragioni ex Badan.
3 L'immobile su descritto verrà trasferito pro – quota, in ragione del 50%, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni sua azione, ragione pertinenza, adiacenza, fissi, infissi, seminfissi, servitù attive e passive, se e come legalmente esistenti, così come pervenuto al NO in forza del titolo Parte_1 sopra citato. Infine sempre a definizione dei propri rapporti patrimoniali, i coniugi Parte_1
e , convengono che la IG all'atto Persona_2 Persona_2 della stipulazione della quota immobile sopra descritto, avanti al Notaio designando, si accollerà il residuo debito in linea capitale del mutuo di originari Euro 120.000,00 (centoventimila) concesso ai coniugi da “BIPER BANCA spa” con atto Notarile del 11.12.2020, a rogito Notaio dott. , Rep. N.
1.217 Persona_4
– Racc. 1.126, Registrato ad Adria(RO) il 22.12.2020 al n. 3728 Serie 1T, la cui ipoteca a garanzia è stata iscritta a Rovigo il 23.12.2020 Rg. N. 9140, Rep. N. 1222 (doc. 5). In relazione a detto accollo la IG si Persona_2 impegna a pagare puntualmente le rate del mutuo alle scadenze prestabilite, volendo così sostituirsi appieno al NO e ad accettare per sé ed Parte_1 aventi causa tutti i patti, clausole e condizioni di cui al citato contratto di mutuo. Agli effetti fiscali, il trasferimento, trovando causa esclusiva nella separazione consensuale dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso, sarà esente da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale giusto art. 19 L.n.74/1987 pubblicata in G.U. l'11.03.1987 n.58 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999, pubblicata in G.U. il 19.05.1999 al n.20. Le parti si impegnano sin d'ora a presentarsi avanti ad un Notaio scelto dalla cessionaria, per ivi provvedervi alle medesime condizioni e nei medesimi termini, prestandosi all'uopo e sin d'ora reciproco impegno in tal senso, con spese a carico della IG . Persona_2
I signori e non possiedono ulteriori e/o diversi Persona_2 Parte_1 beni immobili oltre a quello sopra descritto (doc.7); Quanto ai beni mobili registarti il NO è intestatario di due veicoli Parte_1 uno di marca Kia Tg. FS897 che rimane in uso esclusivo allo stesso e l'altro di marca Citroen, Tg. GH 873 CR, la cui titolarità verrà trasferita alla signora
[...]
a seguito dell'omologa del presente ricorso costituendo una Persona_2 condizione della separazione;
15) chiedono pertanto di dichiarare la separazione personale dei coniugi IG
e NO;
Persona_2 Parte_1
16) chiedono altresì di ordinare al Comune di Bertinoro (FC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contraddistinto al N.8 P.2 S. C anno 2017;
17) Le spese del procedimento che si conclude con il presente accordo sono compensate tra le part
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente
4 chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2613/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Cluj Napoca Persona_2
(Romania) il 6-1-2007, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bertinoro (FC), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, l'8 ottobre 2025
Il Presidente estensore
PA Di NC
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