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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 755/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 01.07.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Francesco Mottola presso il cui studio, sito in Parete (CE) alla Via San Giuseppe
Lavoratore, N° 37 elettivamente domicilia;
E
( c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'avv. Michele Carofalo presso il cui studio, sito in Trentola Ducenta (CE) alla Via Delle
Pansè, n° 3 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
Lusciano in data 24.11.2011 e dal quale erano nati 2 figli, entrambi minorenni;
- ( nata il Per_1
30.05.2012 ad Aversa – CE); ( nato il [...] ad [...]). Per_2
1 R.g. n. 755/2025
Il PM in data 20.03.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate in data 03.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 05.06.2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il Giudice relatore con provvedimento del 01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del 2320/2024 pubblicata il 10.05.2024 e passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benchè venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“- i ricorrenti continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
- i figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 privilegiata presso la madre, in Lusciano (CE) alla via Delle Margherite, n° 24, con facoltà piena per entrambi di sentirli e di vederli. Si prevede comunque una calendarizzazione del diritto di visita, previo preavviso e secondo la disponibilità propria e dei ragazzi, almeno un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle 21 e, a settimane alterne, un week end dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i ragazzi trascorreranno metà delle stesse con l'uno e metà con l'altro genitore, ovvero, ad anni alterni, staranno il 24, 25 e 26 dicembre con l'uno e il 31 dicembre, 1° e 2 gennaio con l'altro genitore. I minori trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
- i genitori continueranno ad impegnarsi con serietà, affinchè i figli vivano continuativamente in un contesto di serenità e di stabilità;
- i ricorrenti rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
- il ricorrente sig. dichiara che verserà, come in effetti già versa, l'importo di € Parte_2
2 R.g. n. 755/2025
500,00 (euro cinquecento virgola zero zero) a titolo di mantenimento dei figli e , con Per_1 Per_2 obbligo della madre di provvedere al pagamento della retta scolastica del figlio . L'assegno Per_2 di mantenimento dovrà essere corrisposto al coniuge entro il giorno 5 (cinque) Parte_1 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo nazionale della vita;
- le spese straordinarie per i figli minori, purchè previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Circa le suddette spese straordinarie, ci si riporta al Protocollo d'intesa emesso dal Tribunale di Napoli;
- gli assegni familiari eventualmente percepiti dai ricorrenti saranno attribuiti esclusivamente alla sig.ra ; Parte_1
- a tutti i patti e condizioni di cui all'omologata separazione consensuale, da intendersi integralmente riportati e trascritti in questa sede.”
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse sono conformi all'interesse dei figli minori e non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Lusciano il 24.11.2011(N. 11; P.I, Anno
2011) da ( nata a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nato il [...] ad [...]), alle condizioni indicate in parte motiva, qui da
[...] intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 01.07.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Francesco Mottola presso il cui studio, sito in Parete (CE) alla Via San Giuseppe
Lavoratore, N° 37 elettivamente domicilia;
E
( c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'avv. Michele Carofalo presso il cui studio, sito in Trentola Ducenta (CE) alla Via Delle
Pansè, n° 3 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
Lusciano in data 24.11.2011 e dal quale erano nati 2 figli, entrambi minorenni;
- ( nata il Per_1
30.05.2012 ad Aversa – CE); ( nato il [...] ad [...]). Per_2
1 R.g. n. 755/2025
Il PM in data 20.03.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate in data 03.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 05.06.2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il Giudice relatore con provvedimento del 01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del 2320/2024 pubblicata il 10.05.2024 e passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benchè venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“- i ricorrenti continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
- i figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 privilegiata presso la madre, in Lusciano (CE) alla via Delle Margherite, n° 24, con facoltà piena per entrambi di sentirli e di vederli. Si prevede comunque una calendarizzazione del diritto di visita, previo preavviso e secondo la disponibilità propria e dei ragazzi, almeno un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle 21 e, a settimane alterne, un week end dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i ragazzi trascorreranno metà delle stesse con l'uno e metà con l'altro genitore, ovvero, ad anni alterni, staranno il 24, 25 e 26 dicembre con l'uno e il 31 dicembre, 1° e 2 gennaio con l'altro genitore. I minori trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
- i genitori continueranno ad impegnarsi con serietà, affinchè i figli vivano continuativamente in un contesto di serenità e di stabilità;
- i ricorrenti rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
- il ricorrente sig. dichiara che verserà, come in effetti già versa, l'importo di € Parte_2
2 R.g. n. 755/2025
500,00 (euro cinquecento virgola zero zero) a titolo di mantenimento dei figli e , con Per_1 Per_2 obbligo della madre di provvedere al pagamento della retta scolastica del figlio . L'assegno Per_2 di mantenimento dovrà essere corrisposto al coniuge entro il giorno 5 (cinque) Parte_1 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo nazionale della vita;
- le spese straordinarie per i figli minori, purchè previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Circa le suddette spese straordinarie, ci si riporta al Protocollo d'intesa emesso dal Tribunale di Napoli;
- gli assegni familiari eventualmente percepiti dai ricorrenti saranno attribuiti esclusivamente alla sig.ra ; Parte_1
- a tutti i patti e condizioni di cui all'omologata separazione consensuale, da intendersi integralmente riportati e trascritti in questa sede.”
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse sono conformi all'interesse dei figli minori e non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Lusciano il 24.11.2011(N. 11; P.I, Anno
2011) da ( nata a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nato il [...] ad [...]), alle condizioni indicate in parte motiva, qui da
[...] intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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