Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Pietro Romano;
CONTRO
c.f. , p.iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Lorenzo Pucci.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 maggio 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
In esito al provvedimento di separazione operato all'udienza del 23 maggio 2025, residua qui da delibare la domanda rivolta a far “confermare il provvedimento adottato in sede cautelare dal
Tribunale di Catania ed ordinare al l'esecuzione delle opere già indicate in Controparte_1 seno all'ordinanza emessa nel giudizio avente n.r.g. 12993-2020 “(…) provvedendo alla pulizia e manutenzione periodica della Via Del Bosco e alla revisione del tratto della suddetta strada nella parte antistante l'accesso all'immobile di parte ricorrente, con la realizzazione delle canalette di
più a valle rispetto ad essa (….)”. Pt_1
Correttamente qualificata, tale domanda va intesa come rivolta a far emettere al Tribunale una condanna – previa plena cognitio – di contenuto omologo a quanto già statuito dallo stesso Tribunale in fase cautelare.
Ciò in quanto, com'è noto, il giudizio di merito non serve a “confermare” quanto statuito nel precedente giudizio cautelare, servendo piuttosto il giudizio cautelare ad anticipare il giudizio di merito.
Altrimenti detto: non è il giudizio di merito a essere funzionale al giudizio cautelare, ma è il giudizio cautelare a essere strumentale a quello di merito.
Il che del resto risulta immediatamente evidente sol che si pensi alla possibilità di promuovere direttamente il giudizio di merito senza prima necessariamente promuovere quello cautelare.
Ciò vale anche nella materia nunciatoria, laddove non è affatto esclusa la possibilità di chiedere direttamente al Tribunale di emettere una condanna ex art. 1172 c. c. previa plena cognitio.
Posta questa doverosa premessa (e precisato che la riqualificazione del petitum immediato rivolto a
“confermare” una ordinanza di danno temuto in domanda rivolta ad ottenere una duplicazione di quanto disposto dall'ordinanza cautelare previa istruttoria a cognizione piena trova d'accordo tutti i giudici dell'intestata sezione), va ancora rilevato che, dalla lettura degli atti del procedimento cautelare che ha preceduto l'odierno giudizio, si può pianamente evincere (sì come già rilevato all'udienza del 23 maggio 2025) che l'ordinanza di cui oggi si chiede la reiterazione in forma di sentenza di condanna è stata emessa all'esito di attività istruttoria – e segnatamente di una c. t. u. – espletata con la forma tipica e con la sostanza propria di un accertamento a cognizione piena.
Tale attività istruttoria è già ampiamente sufficiente a far accogliere la domanda nunciatoria del sig.
anche in sede di merito. Pt_1
Ne consegue che, disposta la separazione per il prosieguo dell'istruttoria in ordine alle domande risarcitorie, la domanda di cui in premessa va senz'altro accolta.
Secondo soccombenza, il convenuto va condannato a rifondere il sig. delle spese di CP_1 Pt_1 lite, da liquidarsi secondo i minimi, in ragione dell'estrema semplicità delle questioni trattate e il mancato raccoglimento di prova costituenda.
P. t. m. Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna il di provvedere alla pulizia e manutenzione periodica della Via Del Bosco e Controparte_1 alla revisione del tratto della strada di cui in parte motiva nella parte antistante l'accesso all'immobile del sig. , con la realizzazione delle canalette di scolo, il rifacimento di nuove livellette e lo Pt_1 spostamento della caditoia antistante la proprietà del sig. più a valle rispetto ad essa;
condanna Pt_1 il a rifondere il sig. delle spese di lite, che liquida in Euro 518,00 per Controparte_1 Pt_1 spese vive e in Euro 2.097,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m.
55/2014.
Catania, 26 maggio 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo