Versione
5 gennaio 1986
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9 giugno 1991
9 giugno 1991
Art. 6.
Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalita' di raccolta e per la vigilanza.
La raccolta e' consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
1) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre ai 15 marzo;
3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
4) Tuber aestivum, dal 1 maggio al 30 novembre;
5) (( Tuber uncinatum )) , dal 1 ottobre al 31 dicembre;
6) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;
7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
8) Tuber macrosporum, dal 1 settembre ai 31 dicembre;
9) Tuber mesentericum, dal 1 settembre ai 31 gennaio.
Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.
E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta.
Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalita' di raccolta e per la vigilanza.
La raccolta e' consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
1) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre ai 15 marzo;
3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
4) Tuber aestivum, dal 1 maggio al 30 novembre;
5) (( Tuber uncinatum )) , dal 1 ottobre al 31 dicembre;
6) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;
7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
8) Tuber macrosporum, dal 1 settembre ai 31 dicembre;
9) Tuber mesentericum, dal 1 settembre ai 31 gennaio.
Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.
E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Perugia, sentenza 24/02/2025, n. 248Provvedimento: […] L'art. 16, della legge 689/1981, dispone effettivamente che: “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”, ciononostante l'art. 6, comma 1, della LeggeLeggi di più...
- sanzioni amministrative·
- art. 16 L. 689/1981·
- motivazione per relationem·
- minimo edittale·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- violazione art. 118 L.R. 12/2015·
- art. 11 L. 689/1981·
- determinazione sanzione·
- art. 6 D.Lgs. 150/2011·
- art. 22 L. 689/1981