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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/05/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5745/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 16.10.2024 e vertente
T R A
(C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Marino (RM), Via Montecrescenzio n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Andrea D'Amico
APPELLANTE
E
AVV. (C.F. ), in proprio e nella CP_1 C.F._1 qualità di curatore del Controparte_2
– n. 2962/1999 – Tribunale di Velletri”,
[...] rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Silvia Leo
APPELLATO
E
r.g. n. 5745/2020 1 Controparte_3
(C.F. ), con sede in Genzano di Roma (RM),
[...] P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. CP_4 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pacetti CP_5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis ed in accoglimento dei motivi illustrati nel presente atto:
- in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata dal presente appello, dettando ogni conseguente e necessario provvedimento finalizzato a paralizzare le fasi liquidatoria e/o di riparto della procedura fallimentare n. 2962/1999 del Tribunale di
Velletri, come meglio dedotto in motivazione;
- invia principale: in accoglimento e/o in riforma totale o parziale della sentenza gravata dal presente appello, dichiarare che il rendiconto ex art. 116 l.f. depositato dal curatore nella procedura fallimentare n. 2962 del Tribunale di Velletri risulta affetto da vizi di legittimità e/o merito ad esso prodromici e, per l'effetto, annullarlo, ovvero dichiararlo nullo, non approvato e/o comunque privo di efficacia, dettando ogni conseguente e necessaria statuizione.
Con vittoria di diritti, onorari e spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato Avv. CP_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ex artt.342 e 348 bis c.p.c. in ragione della sua manifesta infondatezza e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza della proposta istanza di inibitoria della esecutorietà della sentenza di primo grado per insussistenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
r.g. n. 5745/2020 2 NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e disporne
l'integrale rigetto;
sanzionare l'appellante ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria delle spese di lite”.
Per l'appellata Controparte_6
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1. In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. In via principale confermare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1378 del
02.10.2020 con condanna dell'appellante alle spese e compensi del secondo grado di giudizio oltre accessori di legge,
3. In via subordinata dichiarare inammissibile l'azione di contestazione del rendiconto di gestione del curatore per difetto del requisito del pregiudizio per la società fallita, con condanna dell'appellante alle spese e compensi del secondo grado di giudizio oltre accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1378/2020 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 02.10.2020 e notificata il 07.10.2020, che, pronunciandosi sull'opposizione da essa proposta al rendiconto di gestione del curatore del Controparte_2
Avv. aveva approvato il rendiconto e
[...] CP_1
l'aveva condannata a rifondere le spese di lite anticipate dall'Avv. e dal CP_1
creditore costituito Controparte_6
.
[...]
Ad avviso del Tribunale, le censure mosse dall'odierna appellante, aventi ad oggetto l'irregolarità della procedura di vendita del complesso immobiliare in quanto eseguita secondo le norme del c.d. nuovo rito e l'incongruità del prezzo di vendita quale conseguenza della sottostima dei cespiti, investivano atti del r.g. n. 5745/2020 3 giudice delegato e non la gestione del curatore, il quale si era limitato a rendere pareri ed aveva dato attuazione ai provvedimenti del giudice, con conseguente inconfigurabilità di una responsabilità a suo carico.
La società fallita appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva statuito che le censure mosse non riguardavano l'operato del curatore ed erano state già proposte in alcuni reclami, tutti respinti, osservando che esse invece investivano l'omessa attivazione di qualsivoglia verifica dinanzi alla stima peritale della tenuta recante un valore non di mercato per effetto di vizi rilevabili ictu oculi (il CT incaricato aveva applicato un metodo di stima ai fabbricati e un diverso metodo di stima al parco circostante con conseguente riduzione del valore a base dell'asta), l'omessa richiesta dell'obbligatorio parere del comitato dei creditori prescritto dall'art. 108 l.fall. vecchio rito ai fini della messa in vendita senza incanto dei beni appresi al fallimento e la conduzione del fallimento e della procedura di vendita del compendio immobiliare secondo regole proprie ora del vecchio rito ora del nuovo rito, e rilevando che proprio il giudizio di conto costituisce la sede idonea per la verifica della gestione della curatela e dell'andamento del fallimento senza che alcun effetto preclusivo abbiano le eventuali pronunce adottate ai sensi degli artt. 26 e 36 l. fall. in corso di procedura.
Con il secondo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva rilevato che le doglianze mosse investivano atti del giudice delegato e non la gestione del curatore, osservando che invece le censure riguardavano il complessivo atteggiarsi della fase liquidatoria che aveva arrecato un pregiudizio alle ragioni della massa dei creditori e della fallita e non singoli atti della procedura.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi su tutte le contestazioni mosse, in particolare in ordine alla gestione della procedura effettuata secondo due diversi riti o la vendita del complesso immobiliare eseguita in assenza di un programma di liquidazione, e nella parte in cui, esclusa la responsabilità del curatore, non aveva comunque verificato la regolarità del rendiconto.
r.g. n. 5745/2020 4 L'appellante ha quindi riproposto ex art. 346 c.p.c. le contestazioni che erano state mosse al rendiconto del curatore nella precedente fase ed ha infine richiesto ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nonché l'adozione di conseguenti provvedimenti finalizzati a paralizzare nelle more del giudizio la fase liquidatoria e redistributiva della procedura fallimentare.
Si è costituito in data 20.01.2021 l'Avv. in proprio e quale CP_1
curatore del il quale ha Controparte_2
eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ne ha chiesto il rigetto nel merito per la sua infondatezza.
Si è costituita invece in data 19.01.2021 la
[...]
, già Controparte_6 [...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_7
conferma della sentenza appellata e, in subordine, di dichiarare inammissibile la contestazione del rendiconto di gestione del curatore per difetto del requisito del pregiudizio per la fallita.
Rigettata con ordinanza riservata del 01.04.2021 l'istanza di inibitoria, con il rilievo anche che alcune delle cautele richieste (la sospensione della fase liquidatoria e redistributiva del fallimento) esulavano dalla cognizione del giudice di appello, la causa è stata quindi rimessa in decisione, dopo che era stata respinta un'istanza di ricusazione formulata dall'appellante nei riguardi del Consigliere relatore.
L'appello non è inammissibile, in quanto, al contrario di quanto dedotto dall'Avv. sono individuabili nell'atto di impugnazione sia la parte CP_1
censoria sia la parte argomentativa tesa ad inficiare le ragioni poste a fondamento della decisione gravata, ma è infondato e va conseguentemente respinto.
Invero, i tre motivi sono sostanzialmente ripetitivi, essendo tutti incentrati:
(i) sull'irregolarità della procedura di vendita, ricondotta a regimi normativi diversi;
(ii) sulla sottovalutazione del patrimonio immobiliare.
Con riferimento al punto (i), la Corte osserva che la disciplina dettata dal RD
267/1942 (artt. 105 ss.) nella formulazione vigente prima delle modifiche r.g. n. 5745/2020 5 apportate dal D.L.vo 5/2006 e soprattutto dal D.L.vo 169/2007 prevedeva l'applicazione delle disposizioni dettate dal codice di procedura civile per le esecuzioni individuali.
L'art. 22 D.L.vo 169/2007 ha tuttavia stabilito l'applicabilità del “nuovo” art. 107 l. fall. anche ai fallimenti pendenti, prevedendo l'immediata applicabilità dell'art. 7 comma 6 D.L.vo cit., che aveva modificato per l'appunto l'art. 107 cit. nel senso che “le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”, mantenendo tuttavia ferma la possibilità che gli atti liquidatori fossero compiuti “dal giudice delegato, secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.
Tra le norme della Riforma applicabili solo alle procedure fallimentari aperte a far data dal 01.01.2008, e quindi non alle procedure pendenti, come quella in esame, non figura l'art. 104ter l. fall., che ha introdotto il programma di liquidazione. Ne consegue l'infondatezza delle doglianze mosse dall'appellante circa l'effettuazione di esperimenti di vendita secondo il c.d. nuovo rito in assenza della preventiva predisposizione ed approvazione del programma di liquidazione.
E' dunque la norma transitoria sopra richiamata a rendere niente affatto anomala la compresenza in una procedura fallimentare aperta prima del
16.07.2006, come quella in esame, di esperimenti di vendita effettuati secondo la vecchia disciplina e di esperimenti di vendita effettuati nelle forme dell'art. 107 commi primo o secondo l. fall., come riformato dal D.L.vo 5/2006 e dal D.L.vo
169/2007. Senonchè, l'appellante si duole del fatto che la nuova disciplina fosse stata applicata tardivamente, non a far data dal 01.01.2008 ma a partire dal dicembre 2013. Fermo restando che tali affermazioni non sono accompagnate dal necessario corredo documentale – risultano allegate una sola ordinanza di vendita del giudice delegato, datata 26.10.2011, e un'istanza del curatore volta all'emissione di un'ordinanza di vendita datata 15.10.2008 – rimane un'insanabile carenza allegativa prima ancora che probatoria.
r.g. n. 5745/2020 6 Deve infatti rilevarsi che le contestazioni mosse al rendiconto di gestione del curatore esigono “la deduzione e la prova di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori, difettando altrimenti un interesse all'impugnazione del conto” e “devono essere concrete e specifiche, non potendo consistere in astratte enunciazioni, ma dovendo puntualizzare le vicende ed i comportamenti imputati al curatore, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da individuare la materia del contendere e consentirgli un'efficace esplicazione del suo diritto di difesa” (Cass. n. 7320/2016, conf. Cass. n. 6377/2019).
Nel caso di specie, è agevole rilevare che parte appellante non ha speso alcuna argomentazione finalizzata a dimostrare che la procedura di vendita, ove fosse stata applicata tempestivamente la nuova disciplina dell'art. 107 l. fall., avrebbe avuto un esito diverso e migliore rispetto a quello sortito dalle vendite, effettuate in parte secondo il vecchio rito e in parte secondo il nuovo rito.
Le argomentazioni che precedono valgono anche a respingere il rilievo del mancato interpello formale del comitato dei creditori in occasione dell'emissione delle ordinanze di vendita. Non è stato allegato, infatti, quale pregiudizio anche solo potenziale sarebbe derivato dall'emissione di dette ordinanze in assenza di un parere scritto del comitato. Ciò senza considerare che la previsione dell'art. 108 l. fall. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.L.vo 5/2006 era chiaramente posta a tutela delle ragioni del ceto creditorio, prevedendo la previa consultazione del suo organo rappresentativo e finanche l'assenso dei creditori ammessi al passivo, sicché non è dato comprendere quale interesse sorregga la contestazione avanzata dalla fallita.
Le doglianze afferenti lo svilimento del valore del compendio immobiliare della fallita, o meglio la mancata attivazione da parte del curatore dei suoi poteri di controllo a fronte dell'inadeguato svolgimento dell'incarico da parte del consulente tecnico incaricato della stima, si appuntano sul metodo di valutazione applicato, che sarebbe stato diverso per i fabbricati, ai quali sarebbe stato riconosciuto un valore di Euro 530.500,00, e per il parco di circa un ettaro ad essi pertinenziale, al quale è stato attribuito un valore forfetario di Euro
r.g. n. 5745/2020 7 10.000,00 e che invece avrebbe dovuto essere stimato in misura pari ad Euro
703.540,00 se fosse stato applicato lo stesso metodo utilizzato per le costruzioni.
Giova rilevare che il compendio immobiliare, solo dopo l'emissione della sesta ordinanza di vendita, ed a quasi sei anni di distanza dal primo esperimento, è stato aggiudicato per il valore di Euro 290.000,00.
Al riguardo, occorre puntualizzare che, in accoglimento di apposita istanza avanzata dalla fallita sulla base delle motivazioni qui nuovamente riproposte, le operazioni di vendita sono state sospese nel settembre 2010 dal giudice delegato del fallimento al fine di acquisire i necessari chiarimenti ed integrazioni dal CT incaricato, che ha poi depositato un supplemento della perizia, in esito al quale gli esperimenti di vendita proseguirono. Nel supplemento di perizia l'ausiliario invero ha fatto applicazione di un metodo di stima diverso, quello basato sul valore di trasformazione (la differenza tra il valore di mercato attribuibile al bene dopo la trasformazione e il costo complessivo delle opere necessarie alla trasformazione stessa), rispetto a quello, sintetico – comparativo, inizialmente adottato, senza che l'applicazione di un differente metodo di calcolo determinasse una qualche modifica del prezzo base d'asta.
La supposta erronea valutazione del compendio immobiliare è stata posta dalla fallita a fondamento di plurime iniziative giudiziali (istanze di sospensione delle operazioni di vendita, reclami avverso l'ordinanza di aggiudicazione e le ordinanze di vendita) che si sono tutte concluse negativamente per l'appellante (con l'unica eccezione dell'ordinanza n.
35348/2021 della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio un decreto ex art. 26 l. fall. del Tribunale di Velletri solo per un errato riconoscimento da parte del
Tribunale del giudicato formatosi su precedente istanza di analogo tenore).
Le censure, già più volte disattese, non colgono nel segno. L'andamento della procedura di vendita, dipanatasi per circa sei anni con svariati esperimenti di vendita andati deserti e conclusasi con l'aggiudicazione degli immobili ad un prezzo (Euro 290.000,00) di molto inferiore al valore riconosciuto dal CT incaricato dal curatore (Euro 530.500,00), certifica indiscutibilmente come quest'ultimo valore non fosse affatto vile né si attestasse al di sotto del reale valore di mercato dei beni. Come hanno correttamente rilevato le parti appellate, sono le dinamiche del mercato a determinare l'effettivo valore di un r.g. n. 5745/2020 8 bene e rientra nella normale fisiologia delle vendite forzate (in ambito concorsuale e delle esecuzioni individuali) che l'immobile venga aggiudicato ad un prezzo inferiore al valore di stima. Invero, non è dato ravvisare alcuno scostamento in senso negativo tra il valore di stima e l'effettivo valore del bene, ma il reale scostamento che si è rilevato è quello intercorso tra l'apprezzamento del mercato e il valore auspicato dalla fallita.
Invero, non è imputabile al curatore alcuna negligenza o imperizia. Il compendio immobiliare è stato preventivamente valutato, si è proceduto finanche, su sollecitazione del giudice delegato, ad una seconda valutazione che ha dato esiti concordanti con la prima, e i beni sono stati poi posti in vendita con sollecitudine senza che riscuotessero l'interesse del mercato, se non quando il prezzo base d'asta si era di molto ridotto rispetto alla valutazione iniziale.
Come ha correttamente rilevato l'Avv. il curatore sarebbe andato CP_1
incontro a responsabilità qualora avesse omesso o ingiustificatamente ritardato l'espletamento della procedura di vendita, mentre deve escludersi qualsiasi profilo di responsabilità laddove, come nel caso di specie, abbia esperito senza indugio la liquidazione del patrimonio della fallita, superando anche una condotta pervicacemente ostruzionistica, quale quella posta in essere dalla stessa società fallita.
L'appellante, infine, si duole dell'omessa verifica da parte del tribunale della regolarità del conto della gestione presentato dal curatore, ma non ha articolato la benché minima contestazione in ordine al corretto appostamento delle voci in entrata e in uscita, sicché la doglianza va evidentemente disattesa.
L'appello deve essere pertanto respinto e l'appellante deve essere condannata a rifondere alle parti appellate le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano come indicato in dispositivo, facendo applicazione dei valori di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
L'avere l'appellante veicolato nel presente giudizio argomenti e difese già proposti in svariati reclami endoprocedimentali nella procedura fallimentare e disattesi sia dal giudice delegato della procedura sia dal tribunale destinatario dei gravami ex art. 26 l. fall. sia finanche dalla Corte di Cassazione legittima la condanna della parte ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento in favore delle controparti di una somma corrispondente all'importo delle spese di r.g. n. 5745/2020 9 lite liquidate, tenuto conto che, come è noto, la sfera di applicabilità della disposizione appena richiamata si estende sia alla colpevole insistenza in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice sia all'abuso dello strumento processuale (v. Cass. n. 34429/2024).
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'Avv. e alla CP_1 [...]
le spese di lite Controparte_6
da queste anticipate, che liquida in Euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti appellate;
3) Condanna l'appellante ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento della somma di Euro 6.946,00 in favore di entrambe le parti appellate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
22.05.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5745/2020 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 16.10.2024 e vertente
T R A
(C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Marino (RM), Via Montecrescenzio n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Andrea D'Amico
APPELLANTE
E
AVV. (C.F. ), in proprio e nella CP_1 C.F._1 qualità di curatore del Controparte_2
– n. 2962/1999 – Tribunale di Velletri”,
[...] rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Silvia Leo
APPELLATO
E
r.g. n. 5745/2020 1 Controparte_3
(C.F. ), con sede in Genzano di Roma (RM),
[...] P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. CP_4 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pacetti CP_5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis ed in accoglimento dei motivi illustrati nel presente atto:
- in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata dal presente appello, dettando ogni conseguente e necessario provvedimento finalizzato a paralizzare le fasi liquidatoria e/o di riparto della procedura fallimentare n. 2962/1999 del Tribunale di
Velletri, come meglio dedotto in motivazione;
- invia principale: in accoglimento e/o in riforma totale o parziale della sentenza gravata dal presente appello, dichiarare che il rendiconto ex art. 116 l.f. depositato dal curatore nella procedura fallimentare n. 2962 del Tribunale di Velletri risulta affetto da vizi di legittimità e/o merito ad esso prodromici e, per l'effetto, annullarlo, ovvero dichiararlo nullo, non approvato e/o comunque privo di efficacia, dettando ogni conseguente e necessaria statuizione.
Con vittoria di diritti, onorari e spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato Avv. CP_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ex artt.342 e 348 bis c.p.c. in ragione della sua manifesta infondatezza e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza della proposta istanza di inibitoria della esecutorietà della sentenza di primo grado per insussistenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
r.g. n. 5745/2020 2 NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e disporne
l'integrale rigetto;
sanzionare l'appellante ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria delle spese di lite”.
Per l'appellata Controparte_6
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1. In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. In via principale confermare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1378 del
02.10.2020 con condanna dell'appellante alle spese e compensi del secondo grado di giudizio oltre accessori di legge,
3. In via subordinata dichiarare inammissibile l'azione di contestazione del rendiconto di gestione del curatore per difetto del requisito del pregiudizio per la società fallita, con condanna dell'appellante alle spese e compensi del secondo grado di giudizio oltre accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1378/2020 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 02.10.2020 e notificata il 07.10.2020, che, pronunciandosi sull'opposizione da essa proposta al rendiconto di gestione del curatore del Controparte_2
Avv. aveva approvato il rendiconto e
[...] CP_1
l'aveva condannata a rifondere le spese di lite anticipate dall'Avv. e dal CP_1
creditore costituito Controparte_6
.
[...]
Ad avviso del Tribunale, le censure mosse dall'odierna appellante, aventi ad oggetto l'irregolarità della procedura di vendita del complesso immobiliare in quanto eseguita secondo le norme del c.d. nuovo rito e l'incongruità del prezzo di vendita quale conseguenza della sottostima dei cespiti, investivano atti del r.g. n. 5745/2020 3 giudice delegato e non la gestione del curatore, il quale si era limitato a rendere pareri ed aveva dato attuazione ai provvedimenti del giudice, con conseguente inconfigurabilità di una responsabilità a suo carico.
La società fallita appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva statuito che le censure mosse non riguardavano l'operato del curatore ed erano state già proposte in alcuni reclami, tutti respinti, osservando che esse invece investivano l'omessa attivazione di qualsivoglia verifica dinanzi alla stima peritale della tenuta recante un valore non di mercato per effetto di vizi rilevabili ictu oculi (il CT incaricato aveva applicato un metodo di stima ai fabbricati e un diverso metodo di stima al parco circostante con conseguente riduzione del valore a base dell'asta), l'omessa richiesta dell'obbligatorio parere del comitato dei creditori prescritto dall'art. 108 l.fall. vecchio rito ai fini della messa in vendita senza incanto dei beni appresi al fallimento e la conduzione del fallimento e della procedura di vendita del compendio immobiliare secondo regole proprie ora del vecchio rito ora del nuovo rito, e rilevando che proprio il giudizio di conto costituisce la sede idonea per la verifica della gestione della curatela e dell'andamento del fallimento senza che alcun effetto preclusivo abbiano le eventuali pronunce adottate ai sensi degli artt. 26 e 36 l. fall. in corso di procedura.
Con il secondo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva rilevato che le doglianze mosse investivano atti del giudice delegato e non la gestione del curatore, osservando che invece le censure riguardavano il complessivo atteggiarsi della fase liquidatoria che aveva arrecato un pregiudizio alle ragioni della massa dei creditori e della fallita e non singoli atti della procedura.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi su tutte le contestazioni mosse, in particolare in ordine alla gestione della procedura effettuata secondo due diversi riti o la vendita del complesso immobiliare eseguita in assenza di un programma di liquidazione, e nella parte in cui, esclusa la responsabilità del curatore, non aveva comunque verificato la regolarità del rendiconto.
r.g. n. 5745/2020 4 L'appellante ha quindi riproposto ex art. 346 c.p.c. le contestazioni che erano state mosse al rendiconto del curatore nella precedente fase ed ha infine richiesto ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nonché l'adozione di conseguenti provvedimenti finalizzati a paralizzare nelle more del giudizio la fase liquidatoria e redistributiva della procedura fallimentare.
Si è costituito in data 20.01.2021 l'Avv. in proprio e quale CP_1
curatore del il quale ha Controparte_2
eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ne ha chiesto il rigetto nel merito per la sua infondatezza.
Si è costituita invece in data 19.01.2021 la
[...]
, già Controparte_6 [...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_7
conferma della sentenza appellata e, in subordine, di dichiarare inammissibile la contestazione del rendiconto di gestione del curatore per difetto del requisito del pregiudizio per la fallita.
Rigettata con ordinanza riservata del 01.04.2021 l'istanza di inibitoria, con il rilievo anche che alcune delle cautele richieste (la sospensione della fase liquidatoria e redistributiva del fallimento) esulavano dalla cognizione del giudice di appello, la causa è stata quindi rimessa in decisione, dopo che era stata respinta un'istanza di ricusazione formulata dall'appellante nei riguardi del Consigliere relatore.
L'appello non è inammissibile, in quanto, al contrario di quanto dedotto dall'Avv. sono individuabili nell'atto di impugnazione sia la parte CP_1
censoria sia la parte argomentativa tesa ad inficiare le ragioni poste a fondamento della decisione gravata, ma è infondato e va conseguentemente respinto.
Invero, i tre motivi sono sostanzialmente ripetitivi, essendo tutti incentrati:
(i) sull'irregolarità della procedura di vendita, ricondotta a regimi normativi diversi;
(ii) sulla sottovalutazione del patrimonio immobiliare.
Con riferimento al punto (i), la Corte osserva che la disciplina dettata dal RD
267/1942 (artt. 105 ss.) nella formulazione vigente prima delle modifiche r.g. n. 5745/2020 5 apportate dal D.L.vo 5/2006 e soprattutto dal D.L.vo 169/2007 prevedeva l'applicazione delle disposizioni dettate dal codice di procedura civile per le esecuzioni individuali.
L'art. 22 D.L.vo 169/2007 ha tuttavia stabilito l'applicabilità del “nuovo” art. 107 l. fall. anche ai fallimenti pendenti, prevedendo l'immediata applicabilità dell'art. 7 comma 6 D.L.vo cit., che aveva modificato per l'appunto l'art. 107 cit. nel senso che “le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”, mantenendo tuttavia ferma la possibilità che gli atti liquidatori fossero compiuti “dal giudice delegato, secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.
Tra le norme della Riforma applicabili solo alle procedure fallimentari aperte a far data dal 01.01.2008, e quindi non alle procedure pendenti, come quella in esame, non figura l'art. 104ter l. fall., che ha introdotto il programma di liquidazione. Ne consegue l'infondatezza delle doglianze mosse dall'appellante circa l'effettuazione di esperimenti di vendita secondo il c.d. nuovo rito in assenza della preventiva predisposizione ed approvazione del programma di liquidazione.
E' dunque la norma transitoria sopra richiamata a rendere niente affatto anomala la compresenza in una procedura fallimentare aperta prima del
16.07.2006, come quella in esame, di esperimenti di vendita effettuati secondo la vecchia disciplina e di esperimenti di vendita effettuati nelle forme dell'art. 107 commi primo o secondo l. fall., come riformato dal D.L.vo 5/2006 e dal D.L.vo
169/2007. Senonchè, l'appellante si duole del fatto che la nuova disciplina fosse stata applicata tardivamente, non a far data dal 01.01.2008 ma a partire dal dicembre 2013. Fermo restando che tali affermazioni non sono accompagnate dal necessario corredo documentale – risultano allegate una sola ordinanza di vendita del giudice delegato, datata 26.10.2011, e un'istanza del curatore volta all'emissione di un'ordinanza di vendita datata 15.10.2008 – rimane un'insanabile carenza allegativa prima ancora che probatoria.
r.g. n. 5745/2020 6 Deve infatti rilevarsi che le contestazioni mosse al rendiconto di gestione del curatore esigono “la deduzione e la prova di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori, difettando altrimenti un interesse all'impugnazione del conto” e “devono essere concrete e specifiche, non potendo consistere in astratte enunciazioni, ma dovendo puntualizzare le vicende ed i comportamenti imputati al curatore, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da individuare la materia del contendere e consentirgli un'efficace esplicazione del suo diritto di difesa” (Cass. n. 7320/2016, conf. Cass. n. 6377/2019).
Nel caso di specie, è agevole rilevare che parte appellante non ha speso alcuna argomentazione finalizzata a dimostrare che la procedura di vendita, ove fosse stata applicata tempestivamente la nuova disciplina dell'art. 107 l. fall., avrebbe avuto un esito diverso e migliore rispetto a quello sortito dalle vendite, effettuate in parte secondo il vecchio rito e in parte secondo il nuovo rito.
Le argomentazioni che precedono valgono anche a respingere il rilievo del mancato interpello formale del comitato dei creditori in occasione dell'emissione delle ordinanze di vendita. Non è stato allegato, infatti, quale pregiudizio anche solo potenziale sarebbe derivato dall'emissione di dette ordinanze in assenza di un parere scritto del comitato. Ciò senza considerare che la previsione dell'art. 108 l. fall. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.L.vo 5/2006 era chiaramente posta a tutela delle ragioni del ceto creditorio, prevedendo la previa consultazione del suo organo rappresentativo e finanche l'assenso dei creditori ammessi al passivo, sicché non è dato comprendere quale interesse sorregga la contestazione avanzata dalla fallita.
Le doglianze afferenti lo svilimento del valore del compendio immobiliare della fallita, o meglio la mancata attivazione da parte del curatore dei suoi poteri di controllo a fronte dell'inadeguato svolgimento dell'incarico da parte del consulente tecnico incaricato della stima, si appuntano sul metodo di valutazione applicato, che sarebbe stato diverso per i fabbricati, ai quali sarebbe stato riconosciuto un valore di Euro 530.500,00, e per il parco di circa un ettaro ad essi pertinenziale, al quale è stato attribuito un valore forfetario di Euro
r.g. n. 5745/2020 7 10.000,00 e che invece avrebbe dovuto essere stimato in misura pari ad Euro
703.540,00 se fosse stato applicato lo stesso metodo utilizzato per le costruzioni.
Giova rilevare che il compendio immobiliare, solo dopo l'emissione della sesta ordinanza di vendita, ed a quasi sei anni di distanza dal primo esperimento, è stato aggiudicato per il valore di Euro 290.000,00.
Al riguardo, occorre puntualizzare che, in accoglimento di apposita istanza avanzata dalla fallita sulla base delle motivazioni qui nuovamente riproposte, le operazioni di vendita sono state sospese nel settembre 2010 dal giudice delegato del fallimento al fine di acquisire i necessari chiarimenti ed integrazioni dal CT incaricato, che ha poi depositato un supplemento della perizia, in esito al quale gli esperimenti di vendita proseguirono. Nel supplemento di perizia l'ausiliario invero ha fatto applicazione di un metodo di stima diverso, quello basato sul valore di trasformazione (la differenza tra il valore di mercato attribuibile al bene dopo la trasformazione e il costo complessivo delle opere necessarie alla trasformazione stessa), rispetto a quello, sintetico – comparativo, inizialmente adottato, senza che l'applicazione di un differente metodo di calcolo determinasse una qualche modifica del prezzo base d'asta.
La supposta erronea valutazione del compendio immobiliare è stata posta dalla fallita a fondamento di plurime iniziative giudiziali (istanze di sospensione delle operazioni di vendita, reclami avverso l'ordinanza di aggiudicazione e le ordinanze di vendita) che si sono tutte concluse negativamente per l'appellante (con l'unica eccezione dell'ordinanza n.
35348/2021 della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio un decreto ex art. 26 l. fall. del Tribunale di Velletri solo per un errato riconoscimento da parte del
Tribunale del giudicato formatosi su precedente istanza di analogo tenore).
Le censure, già più volte disattese, non colgono nel segno. L'andamento della procedura di vendita, dipanatasi per circa sei anni con svariati esperimenti di vendita andati deserti e conclusasi con l'aggiudicazione degli immobili ad un prezzo (Euro 290.000,00) di molto inferiore al valore riconosciuto dal CT incaricato dal curatore (Euro 530.500,00), certifica indiscutibilmente come quest'ultimo valore non fosse affatto vile né si attestasse al di sotto del reale valore di mercato dei beni. Come hanno correttamente rilevato le parti appellate, sono le dinamiche del mercato a determinare l'effettivo valore di un r.g. n. 5745/2020 8 bene e rientra nella normale fisiologia delle vendite forzate (in ambito concorsuale e delle esecuzioni individuali) che l'immobile venga aggiudicato ad un prezzo inferiore al valore di stima. Invero, non è dato ravvisare alcuno scostamento in senso negativo tra il valore di stima e l'effettivo valore del bene, ma il reale scostamento che si è rilevato è quello intercorso tra l'apprezzamento del mercato e il valore auspicato dalla fallita.
Invero, non è imputabile al curatore alcuna negligenza o imperizia. Il compendio immobiliare è stato preventivamente valutato, si è proceduto finanche, su sollecitazione del giudice delegato, ad una seconda valutazione che ha dato esiti concordanti con la prima, e i beni sono stati poi posti in vendita con sollecitudine senza che riscuotessero l'interesse del mercato, se non quando il prezzo base d'asta si era di molto ridotto rispetto alla valutazione iniziale.
Come ha correttamente rilevato l'Avv. il curatore sarebbe andato CP_1
incontro a responsabilità qualora avesse omesso o ingiustificatamente ritardato l'espletamento della procedura di vendita, mentre deve escludersi qualsiasi profilo di responsabilità laddove, come nel caso di specie, abbia esperito senza indugio la liquidazione del patrimonio della fallita, superando anche una condotta pervicacemente ostruzionistica, quale quella posta in essere dalla stessa società fallita.
L'appellante, infine, si duole dell'omessa verifica da parte del tribunale della regolarità del conto della gestione presentato dal curatore, ma non ha articolato la benché minima contestazione in ordine al corretto appostamento delle voci in entrata e in uscita, sicché la doglianza va evidentemente disattesa.
L'appello deve essere pertanto respinto e l'appellante deve essere condannata a rifondere alle parti appellate le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano come indicato in dispositivo, facendo applicazione dei valori di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
L'avere l'appellante veicolato nel presente giudizio argomenti e difese già proposti in svariati reclami endoprocedimentali nella procedura fallimentare e disattesi sia dal giudice delegato della procedura sia dal tribunale destinatario dei gravami ex art. 26 l. fall. sia finanche dalla Corte di Cassazione legittima la condanna della parte ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento in favore delle controparti di una somma corrispondente all'importo delle spese di r.g. n. 5745/2020 9 lite liquidate, tenuto conto che, come è noto, la sfera di applicabilità della disposizione appena richiamata si estende sia alla colpevole insistenza in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice sia all'abuso dello strumento processuale (v. Cass. n. 34429/2024).
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'Avv. e alla CP_1 [...]
le spese di lite Controparte_6
da queste anticipate, che liquida in Euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti appellate;
3) Condanna l'appellante ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento della somma di Euro 6.946,00 in favore di entrambe le parti appellate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
22.05.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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