Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 25.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2099/2018 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni";
promossa da:
Parte 1 , nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 ; nato a [...] 1'08.11.1965, C.F. Parte 2 C.F. 2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Nicolò Buscemi del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RICORRENTI
contro
:
Controparte 1
(C.F. P.IVA 1 ), in Controparte_2 persona dei legali rappresentanti p.t., organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 2Con ricorso depositato il 31.07.2018 Parte 1 e esponendo di prestare attività lavorativa subordinata, a far data dal 03.01.2000, alle dipendenze della [...] CP 1 in forza della reiterata proroga del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati nel marzo 1999 nell'ambito del piano di "assunzione di personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, per fronteggiare tutte le necessità istituzionali derivanti dagli eventi sismici che avevano colpito le Province di Catania, Siracusa e Ragusa nel lontano 1990" autorizzato dall'art. 23 quater D.L. n. 6 del 30.01.1998, conv. con L. n. 61/1998, giammai convertiti in rapporti a tempo indeterminato in violazione della disposizione di
Costituitasi in lite, l'Amm.ne regionale ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, deducendo la non qualificabilità dei rapporti contrattuali per cui è causa quali rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato soggetti alla disciplina di cui al D.Lvo n. 368/2001 - attesane la “riconducibilità esclusivamente a misure di carattere prevalentemente previdenziale ed assistenziale" e "non avendo i lavoratori orari di lavoro rigidi, obblighi analoghi a quelli del personale stabilmente inserito nella struttura organizzativa, sottoposizione al potere direttivo e sanzionatorio della dirigenza” - e l'inapplicabilità dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla richiamata direttiva n. 1999/70/CE, non vertendosi in ipotesi di abusiva reiterazione di rapporti a termine, bensì della rinnovata proroga del termine apposto all'unico originario contratto del marzo 1999, eccependo quindi la prescrizione dei vantati crediti retributivi e risarcitori e l'omessa prova del lamentato danno da precarizzazione del rapporto di lavoro.
Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 25.10.2024.
***
La proposta domanda risarcitoria è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso.
Va innanzitutto disatteso l'argomento svolto dalla difesa regionale in punto di qualificazione dei rapporti per cui è causa sub specie di meri strumenti di sostegno reddituale in favore dei lavoratori disoccupati, come tali non riconducibili a rapporti di lavoro subordinato ancorché accompagnati dallo svolgimento di “controprestazioni lavoristiche"; a smentire l'assunto basti il richiamo al tenore dei contratti stipulati dai ricorrenti con la Controparte_1 il 12.03.1999 (in atti), nei quali si legge che il lavoratore “si impegna a prestare la propria opera in favore dell'Amministrazione Regionale (...)" e "si obbliga, altresì ad osservare l'orario e gli obblighi di servizio propri del personale dell'Amministrazione Regionale, ivi compresi quelli di e "la prestare lavoro straordinario ove richiesto Controparte 1 corrisponderà il trattamento economico iniziale tabellare del contratto di lavoro dei dipendenti della [...] CP 1 di cui al D.P.Reg. n. 11/95 (...) previsto per la qualifica e il livello posseduti dal lavoratore indicati al precedente art. 1 del presente contratto (...)". Ritenuta per quanto sopra la natura subordinata dei rapporti di lavoro a termine sub iudice, di proroga in proroga continuativamente protrattisi per oltre 19 anni, va quindi opportunamente richiamato il disposto dell'evocato art. 36, commi primo, secondo, quinto e 5 quater (quest'ultimo introdotto dal D.Lvo n. 81/2015), T.U.P.I., a mente dei quali "per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.// Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. (...)”; “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. (…..)”; “i contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
-Ciò detto incontestata la durata pressoché ventennale dei rapporti, all'esito delle innumerevoli proroghe del termine contrattuale autorizzate dall'Amm.ne regionale, tale da sconfessarne la disposizione per "comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” (ipotesi non differente, ai fini che occupano, dalla successione di una pluralità di contratti a termine, attesane peraltro l'equiparazione, quoad effectum, disposta dall'art. 21 D.Lvo n. 81/2015) -, i ricorrenti, consapevoli di non poterne ottenere la conversione in rapporti a tempo indeterminato, in ragione del divieto di cui al richiamato art. 36, comma quinto, T.U.P.I., si sono limitati a chiedere il pagamento di importo risarcitorio a ristoro del pregiudizio subito a causa dell'illegittima apposizione e indefinita proroga del termine e della conseguente abusiva precarizzazione del rapporto di lavoro, giusta disposto del richiamato art. 36, comma quinto, T.U.P.I.; le norme a tutela dei lavoratori a tempo determinato di cui all'abrogato D.Lvo n. 368/2001, recante la disciplina di attuazione della direttiva 1999/70/CE, così come quelle ora scritte dal D.Lvo n. 81/2015, trovano infatti applicazione anche ai rapporti di lavoro instaurati con le PP.AA. su tutto il territorio nazionale - ragioni a statuto speciale incluse -, in coerenza con il perseguimento, anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dell'obiettivo, indicato dalla richiamata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori (cfr. CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014, Per_1 e a., nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72; decisioni causa C-177/10, Per 2
[...] sentenza 7 settembre 2006, in causa C-53/04, Per 3 e Per 4 ; causa C-212/04,
Per 5
Quanto alla liquidazione del quantum dell'invocato risarcimento, la giurisprudenza della Suprema Corte ha quindi affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della 1. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito" (cfr. CASS. SS.UU. n. 5072/2016) e che "in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (cfr. CASS. n. 2175/2021). Alla luce dei criteri liquidatori indicati dalla S.C., richiamanti il disposto dell'abrogato art. 32, comma quinto, L. n. 183/2010 - per il quale “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604/1966" - e ritenuta l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del vantato credito risarcitorio, il decennio prescrizionale dell'azione contrattuale iniziando a decorrere dall'ultimo contratto, ovvero dall'ultima proroga, nella specie autorizzata dal Dipartimento Reg.le Funzione Pubblica e Personale con DDG n. 8718 del 22.12.2018, la domanda attorea merita accoglimento, con conseguente condanna dell'Amm.ne regionale al pagamento, in favore di ciascuno dei due ricorrenti, di importo risarcitorio che nella specie si ritiene congruo liquidare, attesa la ventennale protrazione del rapporto a termine, in n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali dall'odierna pronuncia fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2099/2018 R.G., in accoglimento della domanda;
condanna la Controparte 1
Controparte_2 alle AA.LL. e alla FUNZIONE e l'
[...]
PUBBLICA al pagamento: in favore di ciascuno dei ricorrenti Parte 1 e Parte 2 di importo risarcitorio commisurato a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi legali dall'odierna pronuncia al saldo;
- delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.118,50, di cui € 118,50 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Enrico Nicolò Buscemi.
Così deciso in Ragusa il 23 gennaio 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella