Sentenza 28 maggio 2021
Decreto cautelare 13 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2022
Accoglimento
Sentenza 3 novembre 2022
Parere interlocutorio 18 novembre 2022
Parere definitivo 21 agosto 2024
Parere definitivo 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00149/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00199/2022
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, ex art. 11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor-OMISSIS- contro la prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.0001548 del 16 febbraio 2022, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visto il parere n.1080 del 21 agosto 2024, reso nell’adunanza del 21 febbraio 2024;
Vista la nota del Ministero dell’interno prot. n.008066 del 26 settembre 2024;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso e considerato.
1. Con parere n.1080 del 21 agosto 2024, reso nell’adunanza del 21 febbraio 2024, la sezione è giunta alla conclusione che il ricorso debba essere accolto, nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
2. Con nota prot. n.008066 del 26 settembre 2024, il Ministero dell’interno ha chiesto chiarimenti asserendo che “ dalla lettura del parere emerge, a pag.3 (tre), il riferimento ad orientamenti giurisprudenziali in materia di cittadinanza, argomento non rientrante nei motivi del ricorso de quo. ”
3. Preliminarmente, la sezione ritiene irrituale, improponibile ed inammissibile la domanda di chiarimenti formulata dal Ministero in quanto non prevista dal d.P.R. n.1199 del 1971 e dal d.lgs. n.104 del 2010. Né per il caso di specie può trovare applicazione l’art.112, comma 5, c.p.a. secondo cui, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il ricorso può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.
4. Sotto altro profilo, si osserva che la richiesta ministeriale, per come proposta, non può essere ricondotta nemmeno all’ipotesi di riesame dei pareri resi sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, istituto non previsto dalla legge, ma introdotto in via pretoria dalla prassi di questo Consiglio di Stato. Ed invero, ancorché la richiesta di riesame si appunti su un atto ancora non definitivo (qual è il parere del Consiglio di Stato), mentre la revocazione si riferisce alla decisione definitiva (costituita dal decreto del Presidente della Repubblica), non v’è dubbio che entrambi gli istituti siano accomunati dal limite del principio del ne bis in idem , e da una sostanziale analogia: l’istituto del “riesame” condivide della revocazione i presupposti, le condizioni e i limiti di applicabilità, trattandosi di una sorta di “revocazione” anticipata, anteriore alla definizione del ricorso straordinario con il decreto del Presidente della Repubblica. La fondamentale caratteristica di entrambi gli istituti consiste nella natura eccezionale e residuale, trattandosi di strumenti di “chiusura del sistema”, intrinsecamente straordinari, la cui applicazione soggiace a criteri di stretta interpretazione.
La giurisprudenza ammette il rimedio del riesame in particolari ipotesi ( ex multis , Cons. Stato, sez. I, n.1601 del 2017). Una di esse è quella in cui sarebbe consentita, ai sensi dell’art.395 c.p.c. e dell’art.15 del d.P.R n.1199 del 1971, la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica decisorio, essendo irragionevole ed in contrasto col principio di economia dei mezzi giuridici che quanto ammesso per il decreto presidenziale decisorio non possa esserlo per il prodromico parere del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. I, n.1553 del 2018).
La rimanente casistica ne identifica le motivazioni nella rilevata sussistenza di un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, che è circostanza ben più ampia per portata e conseguenze, anche sul piano dell’eguaglianza sostanziale, della isolata e sporadica divergenza interpretativa, ovvero nella comprovata, evidente ed obiettiva non conformità a legge. (Cons. Stato, sez. I, n.1059 del 2021)
In tale prospettiva, le sezioni consultive del Consiglio di Stato hanno confermato la normale inammissibilità della richiesta di riesame del parere del Consiglio di Stato ed hanno tuttavia identificato e precisato i casi in cui, in via eccezionale, la revisione del parere può essere ammessa.
È stato così affermato che non può essere ritenuta ammissibile una richiesta di riesame che risulti fondata soltanto su di una divergenza interpretativa di fonti normative, comportando la funzione giustiziale del ricorso straordinario la normale irretrattabilità della relativa decisione, alla pari delle sentenze, se non nei casi limitati ed eccezionali di revocazione.
5. Per quanto precede, la sezione, confermando la motivazione e la conclusione di cui al parere n.1080 del 21 agosto 2024, reso nell’adunanza del 21 febbraio 2024, esprime il parere di non luogo a provvedere.
P.Q.M.
La sezione, confermando la motivazione e la conclusione di cui al parere n.1080 del 21 agosto 2024, reso nell’adunanza del 21 febbraio 2024, esprime il parere di non luogo a provvedere.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas