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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr. Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 621/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n.
1924/22, emesso il 23.12.2022 dal Tribunale di Siracusa
TRA con sede in Buccheri, Via Umberto I, n. 30 (c.f. e P.Iva Parte_1
), elettivamente domiciliata in Grammichele (CT), via F. Riso, n. 87, presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. Francesco Maria Luigi Piccolo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce dell'atto introduttivo
- opponente -
E
con sede in Roma viale Regina Margherita n. 125 Controparte_1
(c.f. e P. Iva ) elettivamente domiciliata in Catania, via Alberto Mario, n. P.IVA_2
32, presso lo studio dell'avv. Francesco Bianca, rappresentata e difesa congiuntamente e/o separatamente dagli avv.ti Cesare Giovanni Grassini e Alessandro Aloia, giusta procura generale alle liti, apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- opposta -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione depositato il 10-2-2023, ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1924/22, emesso il 23.12.2022 dal Tribunale di Siracusa a definizione del proc. R.G. n.3585/2022 con il quale le era pagina 1 di 4 stato ingiunto il pagamento, in favore della intimante della somma di € 6.032,43 oltre gli interessi legali sulla sola sorte capitale, liquidate come da ricorso introduttivo, e spese di lite fino al soddisfo.
Chiedeva l'opponente al Tribunale Civile di Siracusa, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il Decreto Ingiuntivo opposto disponendone la revoca e/o l'annullamento perché pronunciato in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e segg c.p.c., non costituendo l'estratto conto prodotto in sede monitoria, come atto unilaterale, piena prova del credito in esso indicato;
nel merito, dichiarare nullo ed inefficace l'atto impugnato per inesistenza del credito azionato.
In particolare, eccepiva parte attrice che le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto e segnatamente che le n. 874750030001111, 874750030001114, 874750030001115,
874750030001116, 874750030001117 e 874750030001118 erano state regolarmente pagate e a tal fine produceva quietanze di pagamento, mentre che le somme di cui alla fattura 874750030001113 non erano dovute per inadempimento contrattuale e per inesatta rilevazione dei consumi addebitati.
L'opponente eccepiva, inoltre, il mancato recapito periodico e regolare delle fatture contenenti i consumi, impedendo all'utente di effettuare una effettiva verifica e l'eventuale contestazione degli addebiti.
Si costituiva con propria comparsa del 16-5-2023, regolarmente depositata,
[...]
che, contestando i motivi di opposizione, ribadiva la Controparte_1
legittimità del proprio credito, e chiedeva la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per l'importo ingiunto.
In particolare, ribadiva che la Società si era resa morosa e che Parte_1
contrariamente a quanto esposto da controparte che le fatture n. 0874750030001111 sc.
21.4.2020 di € 325,87; n. 0874750030001113 sc.
2.4.2020 di € 3.685,25; n.
0874750030001114 sc. 16.3.2021 di € 264,33; n. 0874750030001115 sc. 21.4.2020 di €
994,08; n. 0874750030001116 sc. 21.4.2020 di € 325,87; n. 0874750030001117 sc.
21.4.2020 di € 325,87 e n. 0874750030001118 sc. 21.4.2020 di € 325,87 erano rimaste insolute e non erano quelle di cui alle quietanze versate in atti.
Instauratosi, quindi, il contraddittorio, il Giudice con ordinanza del 23.5.2023 denegava la provvisoria esecuzione ed invitava le parti ad instaurare il procedimento di conciliazione.
pagina 2 di 4 Fallito il tentativo di conciliazione, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., eseguita l'istruttoria, e precisate le conclusioni all'udienza dell'11.2.2025 la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
La presente opposizione è infondata e va rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria, ma è altrettanto pacifico che l'opponente deve dare prova, ai sensi dell'art. 2697 di fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria azionata la convenuta Società intimante ha svolto le proprie difese contestando CP_2 specificamente le eccezioni di merito avanzate dall'opponente.
Nel caso di scrutinio, l'opposta intimante ha dedotto l'esatto ammontare del credito azionato, dimostrando e comprovando che tutte le quietanze di pagamento allegate dall'opponente a confutazione della pretesa creditoria riguardano un periodo di fatturazione diverso rispetto a quello del credito azionato, in quanto fatture emesse nell'aprile 2020 e dal febbraio 2021 a giugno 2021, mentre quelle di cui alle quietanze di pagamento allegate dall'opponente riguardano il periodo da maggio a settembre 2020 e, pertanto, sebbene contenenti in parte la medesima numerazione risultano afferenti a periodi di fornitura differenti e a consumi e/o conguagli rimasti insoluti
Infondate, inoltre, risultano le contestazioni relative all'esattezza dei consumi rilevati, atteso che tali contestazioni devono essere specifiche e non generiche e soprattutto tempestive e nel caso che ci occupa le fatture risultano regolarmente inviate a mezzo posta ordinaria esattamente all'indirizzo della sede societaria, la quale non ha fornito prova alcuna in merito a specifiche e tempestive contestazioni.
In buona sostanza nel merito il credito risulta sussistente ed insoluto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni atra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 621 /2023, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo impugnato che dichiara esecutivo;
2. Condanna la società al pagamento in favore della opposta Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente procedimento che liquida Controparte_3 nella misura di complessivi € 3.800,00, oltre spese generali, Iva e CPA, come per legge.
Così deciso in Siracusa il 12 giugno 2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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