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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2275 R.G.A.C. dell'anno 2018 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARZIA Parte_1 C.F._1
GUADAGNI;
- Attore - contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO CP_1 C.F._2
SIGNORIELLO e dall'avv. CHRISTIAN ARTALE;
- Convenuto -
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il fratello chiedendo di: (i) sciogliere la Parte_1 CP_1 comunione relativa al patrimonio della madre (deceduta ab intestato in Ardea Persona_1 il 16.10.2004) e avente ad oggetto il terreno sito in Ardea, località Pian di Frasso, via della
Pescarella (censito al foglio 42, part. 649); (ii) accertare che la sig.ra era titolare, Per_1 unitamente al marito stante gli effetti della comunione legale dei beni, degli immobili ubicati in Ardea, via Ricasoli e censiti al foglio 50, particella n. 309 sub 3 e 4; (iii) dichiarare la nullità del testamento redatto dal padre deceduto in Ardea il 14.04.2009, per Persona_2 apocrifia della scheda testamentaria nonché per aver disposto di beni di cui non era esclusivo proprietario in ragione della premorienza della coniuge, e di conseguenza dichiarare aperta la successione legittima di procedendo allo scioglimento della Persona_2 comunione;
(iv) in via subordinata, accertare che il testamento di lede la quota Persona_2 di riserva a lui spettante, disponendone la riduzione;
(v) condannare il convenuto al
Pag. 1 di 9 pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili in Ardea, via Ricasoli.
2. ha contestato la fondatezza della domanda deducendo che l'attore non ha mai CP_1 accettato l'eredità della madre;
che egli ha usucapito gli immobili ubicati in via Ricasoli n. 5
e, in particolare, l'appartamento sito al piano terra, con annesso garage (foglio 50, particella n. 309, sub 3 e 4), da lui costruiti a propria cura e spese e abitati, con la sua famiglia, sin dagli anni '80. Ha quindi chiesto il rigetto delle avverse domande e ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione circa il bene di cui al civico 5; ha infine domandato, in via subordinata, la condanna dell'attore al pagamento del valore commerciale dell'immobile controverso, stimato in 170.000 €.
3. Con sentenza non definitiva n. 140/2024 pubblicata il 22/01/2024 il Tribunale:
- ha accertato che le parti hanno tacitamente accettato l'eredità della madre;
Persona_1
- ha accertato che era comproprietaria degli immobili in via Ricasoli 5 (ovvero Persona_1 quelli contraddistinti dai sub. 3 e 4), in quanto costruiti su terreno acquistato dal coniuge nell'anno 1976 e quindi in vigenza del regime di comunione legale dei beni;
Persona_2
- ha di conseguenza accertato che all'apertura della successione di Persona_3
è divenuto comproprietario degli immobili per 4/6 e i figli e per 1/6
[...] Pt_1 CP_1 ciascuno;
- ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione;
- ha disposto la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione.
4. La causa è stata quindi istruita mediante consulenze tecniche d'ufficio, grafologica e sul valore del patrimonio relitto, e all'udienza del 21/05/2025 è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Con testamento olografo datato 14 aprile 2008 ha dettato le sue ultime Persona_2 volontà prevedendo l'assegnazione al figlio delle “case”, ovvero gli immobili in via CP_1
Ricasoli, e al figlio della “terra”, ovvero il terreno in località Pian di Frasso;
ciò sul Pt_1 presupposto, esplicitato nel testamento, che «il valore delle case è un po' di più della terra ma si tratta di pochi euri che saranno rimborsati a sua volta». Alla scheda testamentaria era allegata una perizia di stima datata 14 novembre 2007, commissionata dal convenuto, secondo cui il valore degli immobili in via Ricasoli era complessivamente pari a 255.000 € e quello del terreno ammontava a 160.000 €.
L'attore ha dedotto la nullità del testamento sotto plurimi profili, e in particolare:
a) per mancanza di olografia, considerato che le parole contenute nell'ultimo e penultimo rigo e la stessa sottoscrizione presentano una grafia difforme da quella
Pag. 2 di 9 presente nel resto del testo;
b) per la presenza di correzioni e alterazioni concernenti in particolare la parola “casa” che è stata trasformata in “case”, segno di una manomissione che, avvenuta sotto dettatura o per mano aliena, ha interferito sulla volontà di disporre del de cuius facendo sì che non sia più possibile individuare la sua effettiva volontà testamentaria;
c) per avere il testatore attribuito beni di cui non era proprietario esclusivo, in quanto oggetto della comunione ereditaria apertasi alla morte della moglie , Persona_1 madre delle odierne parti.
5.1. L'esame della scheda testamentaria da parte del c.t.u. nominato ha rivelato l'assenza di alterazioni del tessuto cartaceo indici di manomissioni del documento. Tutto il tracciato dello scritto «è incerto, scomposto ed a volte giustapposto, caratterizzato da sconnessioni, ammaccature ed instabilità pressorie evidenti. Sono presenti cancellature, rabberci e tratti superflui»; tuttavia, il c.t.u. ha rilevato che «La scrittura rimane coerente all'interno di tutte le parti dello scritto, firma compresa e nel testo si manifesta un aumento della fatica nelle righe finali». Il consulente ha poi individuato le particolarità del gesto della scrittura tanto nel testamento in verifica quanto nelle scritture di comparazione, che coprono un lasso di tempo dal 1949 al 4 febbraio 2008 (poco più di un mese e mezzo prima della data del testamento), rinvenendo già a partire dal 2001 le caratteristiche di grafomotricità presenti anche nella scheda testamentaria: un tracciato, come detto, «incerto, scomposto e caratterizzato da sconnessioni, ammaccature ed instabilità pressorie evidenti» e «indici che denotano sofferenza e sforzo nella qualità dei tratti e nella conduzione del movimento di base»; il consulente ha poi osservato che « Medesime caratteristiche si ritrovano nel testo e nella firma in calce al testamento in verifica», rinvenendo specifiche e significative analogie tra questo e le scritture di comparazione. L'ausiliario del Tribunale ha quindi concluso nel senso della «autografia della intera scheda testamentaria olografa in verifica e, quindi, la sua riferibilità alla mano del Sig. , posto che il testamento «ha presentato numerose Persona_2
e fondamentali concordanze formali e sostanziali rispetto alla grafomotricità autografa del de cuius».
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u., fondate sull'attenta analisi del documento e delle scritture di comparazione e sorrette da motivazione adeguata e convincente, non sono scalfite dalle contestazioni mosse dall'attore.
Il c.t.u. ha infatti dato atto delle correzioni apportate al testo e delle altre anomalie che esso presenta, ma ciò nonostante ha ricondotto la grafia a quella del de cuius, persona all'epoca ottantenne e che già dal 2001 aveva manifestato, come si è visto, le difficoltà grafomotorie
Pag. 3 di 9 riscontrate anche nella scheda testamentaria. Da questa, peraltro, non è emersa traccia né di alterazione fisica, né di mano aliena.
L'eventualità – peraltro non provata – che le ultime righe («nella vita e per sempre. Allego perizzia estimativa Ardea 14-4-2008. »), di cui comunque il consulente tecnico ha Persona_2 riscontrato la riferibilità alla mano del de cuius, siano state apposte in epoca successiva rispetto alla restante parte del testo non determinerebbe, del resto, alcuna conseguenza sulla validità del testamento. Per giurisprudenza costante, infatti, non è necessario che il testamento olografo sia stato redatto e firmato in un unico contesto temporale, dal momento che tale requisito non è previsto dall'art. 602; esso, al contrario, può anche essere frutto di una formazione progressiva, sicché, ad esempio, «è valido l'olografo per cui il testatore utilizza propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà di imprimere a tali scritti il carattere di testamento» (Cass. Sez. 2, 22/03/1985, n. 2074, Rv. 439984 –
01).
5.2. Le correzioni apportate al testo, consistenti nel sostituire l'espressione «la casa» con le parole «le case» non sono tali da rendere incerta l'interpretazione della volontà del testatore, che è chiara nell'indicare che il de cuius intendeva destinare al figlio il fabbricato di via CP_1
Ricasoli, composto da due appartamenti e un garage, e al figlio il terreno. Pt_1
La correzione, in sé, non è indice di manipolazione della volontà del testatore da parte di terzi, e del resto alcuna domanda di annullamento del testamento per violenza, errore o dolo ai sensi dell'art. 624 c.c. è stata proposta dall'attore. Di conseguenza è anche priva di rilevanza la discrasia tra i valori dei beni indicati nella perizia allegata al testamento e quelli stimati dal c.t.u. nel presente procedimento.
5.3. Le disposizioni testamentarie devono essere qualificate come istituzione di erede con contestuale divisione fatta dal testatore, ai sensi dell'art. 734 c.c., come peraltro allegato dall'attore. ha infatti disposto di tutti i suoi beni manifestando la volontà che essi Persona_2 fossero divisi tra i due figli in quote uguali, come è reso evidente dal fatto che egli ha evidenziato come tra “le case” e “la terra” vi fosse una differenza «di pochi euri» prevedendo che questi «saranno rimborsati a sua volta».
Non sono pertanto direttamente applicabili alla fattispecie le disposizioni di cui agli artt. 651
e 652 c.c., relative alle disposizioni effettuate a titolo di legato.
Ad ogni modo, la disposizione non può essere ritenuta nulla per impossibilità dell'oggetto, in quanto gli immobili si trovavano effettivamente nel patrimonio del testatore, sia pur non per l'intero bensì solo per una quota;
la disposizione, quindi, è valida relativamente a tale quota,
Pag. 4 di 9 in applicazione analogica dell'art. 652 c.c. e del principio del favor testamenti, che milita nel senso di una interpretazione restrittiva delle cause di nullità, privilegiando — ove possibile — la conservazione della volontà del testatore attraverso meccanismi di inefficacia o riduzione della disposizione piuttosto che attraverso la sua radicale caducazione.
La divisione del testatore, con cui questo ripartisce tutti o parte dei beni ereditari in porzioni corrispondenti alle relative quote, determina del resto un'attribuzione diretta ai coeredi dei beni dal momento dell'apertura della successione, senza che si instauri una comunione ereditaria.
Il testamento è pertanto valido e deve essere interpretato nel senso che il de cuius ha diviso i propri beni tra i figli attribuendo ad la propria quota di 1/3 del terreno in Ardea Parte_1
e a la propria quota di 4/6 degli immobili in via Ricasoli 5 (in catasto al foglio 50, CP_1 particella 309 sub. 3 e 4) e l'intera proprietà dell'immobile in via Ricasoli 3 (in catasto ai sub. 1 e 2) che, è pacifico tra le parti, apparteneva in via esclusiva al padre , previa Per_2 corresponsione in favore di questo di un conguaglio tale da sanare la differenza di valore tra le due attribuzioni.
6. ha proposto, in via subordinata, domanda di riduzione delle disposizioni Parte_1 testamentarie in quanto lesive della quota di legittima a lui riservata, pari a 1/3.
Come si è detto, il padre ha voluto ripartire i propri beni in parti uguali tra i figli, Per_2 dichiarando che la differenza di valore tra “la terra” e “le case” sarebbe stata compensata in denaro («il valore delle case è un po' di più della terra ma si tratta di pochi euri che saranno rimborsati a sua volta»), allegando alla scheda testamentaria una perizia di stima redatta poco tempo prima e da cui risulta che il valore dei fabbricati era complessivamente pari a
255.000 € e quello del terreno a 160.000 €, con una differenza, quindi, di 95.000 €.
L'interpretazione complessiva del testamento conduce quindi a ritenere che il testatore abbia inteso porre a carico del figlio , destinatario delle «case», un conguaglio di pari CP_1 importo in favore di , cui ha assegnato «la terra». Pt_1
Il c.t.u. ha stimato il valore dei beni ereditari come segue: terreno in Ardea, località Pian di Frasso, via Pontina Vecchia
80.500,00 € 1 Snc, in catasto terreni al Foglio 42, particella 649
immobile in Ardea, via Ricasoli 3, in catasto fabbricati al foglio
111.000,00
50, particella 309 sub. 1 (spazio di manovra e servizio che
€ 2 costituisce bene comune non censibile) e sub. 2
(l'appartamento)
Pag. 5 di 9 immobile in Ardea, via Ricasoli 5, in catasto fabbricati al foglio
190.000,00 3 50, particella 309 sub. 3 (appartamento)
€
immobile in Ardea, via Ricasoli 5, in catasto fabbricati al foglio
45.500,00 € 4 50, particella 309 sub. 4 (garage)
Totale 427.000,00
€
Il c.t.u. ha poi considerato stabili tali valori nel lasso di tempo intercorso tra l'epoca dell'apertura della successione e l'attualità, anche considerato che si tratta di un terreno in zona agricola e di fabbricati nel centro storico di Ardea in condizioni generali di manutenzione e conservazione che sono rimaste sostanzialmente inalterate.
La stima così effettuata non è stata confutata con specifici elementi di giudizio da parte convenuta, il cui c.t.p. si è limitato a contrapporre alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio le proprie, senza motivare circa lo scostamento dei valori attribuiti ai fabbricati. Il
Tribunale può pertanto fare propri i valori indicati dall'ausiliario.
Il valore complessivo dell'asse era quindi di 294.833,33 €, di cui 268.000,00 € (il 100% dell'immobile n. 2 e i 4/6 degli immobili n. 3 e 4) attribuito a e 26.833,33 € (1/3 CP_1 dell'immobile n. 1) ad , oltre al conguaglio di 95.000 €. Pt_1
Il valore della legittima spettante all'attore è pari a 98.277,78 € e pertanto non vi è stata lesione della quota a lui riservata, avendo egli ricevuto complessivamente, compreso il conguaglio, un valore di 121.833,33 €.
7. Per effetto della successione legittima di e delle attribuzioni operate Persona_1 direttamente da ai sensi dell'art. 734 c.c., quindi, i beni oggetto di comunione Persona_2 sono così ripartiti:
- il terreno in Ardea, località Pian di Frasso, appartiene ad per 2/3 e a Parte_1 CP_1 per 1/3;
- l'immobile in Ardea, via Ricasoli 3, in catasto fabbricati al foglio 50, particella 309 sub. 1 (lo spazio di manovra e servizio, bene comune non censibile) e sub. 2 (l'appartamento) appartiene a in piena proprietà; CP_1
- l'immobile in Ardea, via Ricasoli 5, in catasto fabbricati al foglio 50, particella 309 sub. 3
(l'appartamento) e sub. 4 (il garage), appartiene a per 5/6 e ad per CP_1 Parte_1
1/6.
La comunione deve conseguentemente essere sciolta, ai sensi dell'art. 720 c.c., attribuendo
Pag. 6 di 9 il primo in piena proprietà all'attore e il terzo in piena proprietà al convenuto. La quota assegnata ad ha un valore di 26.833,33 € e quella assegnata a di Parte_1 CP_1
39.250 €; residua, pertanto, un conguaglio in favore di dell'importo di 12.417 Parte_1
€.
8. ha inoltre chiesto la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità Parte_1 di occupazione dell'immobile di cui ai sub. 3 e 4, a far data dalla morte della madre per il
50% e a far data dalla morte del padre per il resto, nonché per l'occupazione dell'immobile di cui al sub. 2 a far data dalla morte del padre.
8.1. La costante giurisprudenza di legittimità afferma al riguardo che «L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso» (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423,
Rv. 634127 - 01); «In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti» (Cass. Sez. 2, 18/04/2023, n. 10264, Rv. 667639
- 01).
Nella specie, non risulta che abbia mai chiesto al fratello di consentirgli di fare Parte_1 direttamente uso degli immobili di cui si discute né di partecipare al suo godimento, in via diretta o indiretta, se non con la notifica dell'atto di citazione. È solo a far data da questo momento, quindi, che egli ha diritto a percepire, in proporzione della quota di cui è titolare, i frutti civili degli immobili stessi.
8.2. Occorre anche precisare, d'altro lato, che «La "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734
c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la
Pag. 7 di 9 fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal condividente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi;
al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura della successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo» (Cass. Sez. 2, 17/04/2019, n. 10761, Rv. 653501 - 01).
Di conseguenza, non ha diritto a percepire i frutti dell'immobile di cui al sub. 2, Parte_1 il quale, già ricadente in proprietà esclusiva del de cuius è automaticamente Persona_2 divenuto di proprietà esclusiva del convenuto al momento dell'apertura della successione paterna.
8.3. Quanto agli immobili di cui ai sub. 3 e 4, il c.t.u. ha stimato in 1.000 € al mese il valore locativo complessivo (di cui 800 € per l'appartamento e 200 € per il garage); la quota facente capo all'attore è di 1/6 ed è quindi pari a 166,67 € mensili.
L'atto di citazione è stato notificato il 29 marzo 2018, e pertanto i frutti dovuti per il periodo dall'aprile 2018 all'attualità, pari a sette anni e sei mesi, ammontano a 15.000,30 €
(166,67 x 90).
9. Ricapitolando i rapporti di dare-avere a titolo di conguaglio e frutti, ha diritto Parte_1
a ricevere la somma di 95.000 € a titolo di conguaglio in sede di divisione fatta dal testatore;
quella di 12.417 € a titolo di conguaglio per la divisione della residua comunione ereditaria;
la somma di 15.000,30 € a titolo di frutti pro quota.
10. Ricordato che la domanda di usucapione è già stata respinta con la sentenza non definitiva sopra richiamata, deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale del convenuto volta a vedersi attribuito il controvalore dell'immobile controverso, dal momento che non è stato nemmeno indicato su quale titolo si fondi tale pretesa.
11. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande di nullità del testamento olografo di datato 14.4.2008 e Persona_2 pubblicato dal Notaio il 15 maggio 2009; Per_4
Pag. 8 di 9 2) rigetta la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie;
3) dichiara che con il proprio testamento ha assegnato: Persona_2
- ad la quota di 1/3 del terreno in Ardea, località Pian di Frasso, via Pontina Parte_1
Vecchia Snc, in catasto terreni di Pomezia al Foglio 42, particella 649;
- a la piena proprietà dell'immobile in Ardea, via Ricasoli 3, in catasto fabbricati CP_1 al foglio 50, particella 309 sub. 1 e sub. 2 e i 4/6 della proprietà degli immobili in Ardea, via Ricasoli 5, in catasto fabbricati al foglio 50, particella 309 sub. 3 e sub. 4;
4) dispone lo scioglimento della comunione relativa ai beni in vita appartenuti a
[...]
, e per l'effetto: Per_1
- attribuisce ad la piena proprietà del terreno in Ardea, località Pian di Parte_1
Frasso, via Pontina Vecchia Snc, in catasto terreni di Pomezia al Foglio 42, particella
649;
- attribuisce a la piena proprietà degli immobili in Ardea, via Ricasoli 5, in CP_1 catasto fabbricati al foglio 50, particella 309 sub. 3 e sub. 4;
- pone a carico di e a favore di un conguaglio di 107.417 €; CP_1 Parte_1
5) condanna al pagamento della somma di 15.000,30 € oltre interessi legali a CP_1 decorrere dalla scadenza di ciascuna annualità;
6) Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
7) compensa integralmente le spese del giudizio e quelle di c.t.u.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 01/10/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
Pag. 9 di 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2275 R.G.A.C. dell'anno 2018 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARZIA Parte_1 C.F._1
GUADAGNI;
- Attore - contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO CP_1 C.F._2
SIGNORIELLO e dall'avv. CHRISTIAN ARTALE;
- Convenuto -
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il fratello chiedendo di: (i) sciogliere la Parte_1 CP_1 comunione relativa al patrimonio della madre (deceduta ab intestato in Ardea Persona_1 il 16.10.2004) e avente ad oggetto il terreno sito in Ardea, località Pian di Frasso, via della
Pescarella (censito al foglio 42, part. 649); (ii) accertare che la sig.ra era titolare, Per_1 unitamente al marito stante gli effetti della comunione legale dei beni, degli immobili ubicati in Ardea, via Ricasoli e censiti al foglio 50, particella n. 309 sub 3 e 4; (iii) dichiarare la nullità del testamento redatto dal padre deceduto in Ardea il 14.04.2009, per Persona_2 apocrifia della scheda testamentaria nonché per aver disposto di beni di cui non era esclusivo proprietario in ragione della premorienza della coniuge, e di conseguenza dichiarare aperta la successione legittima di procedendo allo scioglimento della Persona_2 comunione;
(iv) in via subordinata, accertare che il testamento di lede la quota Persona_2 di riserva a lui spettante, disponendone la riduzione;
(v) condannare il convenuto al
Pag. 1 di 9 pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili in Ardea, via Ricasoli.
2. ha contestato la fondatezza della domanda deducendo che l'attore non ha mai CP_1 accettato l'eredità della madre;
che egli ha usucapito gli immobili ubicati in via Ricasoli n. 5
e, in particolare, l'appartamento sito al piano terra, con annesso garage (foglio 50, particella n. 309, sub 3 e 4), da lui costruiti a propria cura e spese e abitati, con la sua famiglia, sin dagli anni '80. Ha quindi chiesto il rigetto delle avverse domande e ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione circa il bene di cui al civico 5; ha infine domandato, in via subordinata, la condanna dell'attore al pagamento del valore commerciale dell'immobile controverso, stimato in 170.000 €.
3. Con sentenza non definitiva n. 140/2024 pubblicata il 22/01/2024 il Tribunale:
- ha accertato che le parti hanno tacitamente accettato l'eredità della madre;
Persona_1
- ha accertato che era comproprietaria degli immobili in via Ricasoli 5 (ovvero Persona_1 quelli contraddistinti dai sub. 3 e 4), in quanto costruiti su terreno acquistato dal coniuge nell'anno 1976 e quindi in vigenza del regime di comunione legale dei beni;
Persona_2
- ha di conseguenza accertato che all'apertura della successione di Persona_3
è divenuto comproprietario degli immobili per 4/6 e i figli e per 1/6
[...] Pt_1 CP_1 ciascuno;
- ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione;
- ha disposto la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione.
4. La causa è stata quindi istruita mediante consulenze tecniche d'ufficio, grafologica e sul valore del patrimonio relitto, e all'udienza del 21/05/2025 è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Con testamento olografo datato 14 aprile 2008 ha dettato le sue ultime Persona_2 volontà prevedendo l'assegnazione al figlio delle “case”, ovvero gli immobili in via CP_1
Ricasoli, e al figlio della “terra”, ovvero il terreno in località Pian di Frasso;
ciò sul Pt_1 presupposto, esplicitato nel testamento, che «il valore delle case è un po' di più della terra ma si tratta di pochi euri che saranno rimborsati a sua volta». Alla scheda testamentaria era allegata una perizia di stima datata 14 novembre 2007, commissionata dal convenuto, secondo cui il valore degli immobili in via Ricasoli era complessivamente pari a 255.000 € e quello del terreno ammontava a 160.000 €.
L'attore ha dedotto la nullità del testamento sotto plurimi profili, e in particolare:
a) per mancanza di olografia, considerato che le parole contenute nell'ultimo e penultimo rigo e la stessa sottoscrizione presentano una grafia difforme da quella
Pag. 2 di 9 presente nel resto del testo;
b) per la presenza di correzioni e alterazioni concernenti in particolare la parola “casa” che è stata trasformata in “case”, segno di una manomissione che, avvenuta sotto dettatura o per mano aliena, ha interferito sulla volontà di disporre del de cuius facendo sì che non sia più possibile individuare la sua effettiva volontà testamentaria;
c) per avere il testatore attribuito beni di cui non era proprietario esclusivo, in quanto oggetto della comunione ereditaria apertasi alla morte della moglie , Persona_1 madre delle odierne parti.
5.1. L'esame della scheda testamentaria da parte del c.t.u. nominato ha rivelato l'assenza di alterazioni del tessuto cartaceo indici di manomissioni del documento. Tutto il tracciato dello scritto «è incerto, scomposto ed a volte giustapposto, caratterizzato da sconnessioni, ammaccature ed instabilità pressorie evidenti. Sono presenti cancellature, rabberci e tratti superflui»; tuttavia, il c.t.u. ha rilevato che «La scrittura rimane coerente all'interno di tutte le parti dello scritto, firma compresa e nel testo si manifesta un aumento della fatica nelle righe finali». Il consulente ha poi individuato le particolarità del gesto della scrittura tanto nel testamento in verifica quanto nelle scritture di comparazione, che coprono un lasso di tempo dal 1949 al 4 febbraio 2008 (poco più di un mese e mezzo prima della data del testamento), rinvenendo già a partire dal 2001 le caratteristiche di grafomotricità presenti anche nella scheda testamentaria: un tracciato, come detto, «incerto, scomposto e caratterizzato da sconnessioni, ammaccature ed instabilità pressorie evidenti» e «indici che denotano sofferenza e sforzo nella qualità dei tratti e nella conduzione del movimento di base»; il consulente ha poi osservato che « Medesime caratteristiche si ritrovano nel testo e nella firma in calce al testamento in verifica», rinvenendo specifiche e significative analogie tra questo e le scritture di comparazione. L'ausiliario del Tribunale ha quindi concluso nel senso della «autografia della intera scheda testamentaria olografa in verifica e, quindi, la sua riferibilità alla mano del Sig. , posto che il testamento «ha presentato numerose Persona_2
e fondamentali concordanze formali e sostanziali rispetto alla grafomotricità autografa del de cuius».
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u., fondate sull'attenta analisi del documento e delle scritture di comparazione e sorrette da motivazione adeguata e convincente, non sono scalfite dalle contestazioni mosse dall'attore.
Il c.t.u. ha infatti dato atto delle correzioni apportate al testo e delle altre anomalie che esso presenta, ma ciò nonostante ha ricondotto la grafia a quella del de cuius, persona all'epoca ottantenne e che già dal 2001 aveva manifestato, come si è visto, le difficoltà grafomotorie
Pag. 3 di 9 riscontrate anche nella scheda testamentaria. Da questa, peraltro, non è emersa traccia né di alterazione fisica, né di mano aliena.
L'eventualità – peraltro non provata – che le ultime righe («nella vita e per sempre. Allego perizzia estimativa Ardea 14-4-2008. »), di cui comunque il consulente tecnico ha Persona_2 riscontrato la riferibilità alla mano del de cuius, siano state apposte in epoca successiva rispetto alla restante parte del testo non determinerebbe, del resto, alcuna conseguenza sulla validità del testamento. Per giurisprudenza costante, infatti, non è necessario che il testamento olografo sia stato redatto e firmato in un unico contesto temporale, dal momento che tale requisito non è previsto dall'art. 602; esso, al contrario, può anche essere frutto di una formazione progressiva, sicché, ad esempio, «è valido l'olografo per cui il testatore utilizza propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà di imprimere a tali scritti il carattere di testamento» (Cass. Sez. 2, 22/03/1985, n. 2074, Rv. 439984 –
01).
5.2. Le correzioni apportate al testo, consistenti nel sostituire l'espressione «la casa» con le parole «le case» non sono tali da rendere incerta l'interpretazione della volontà del testatore, che è chiara nell'indicare che il de cuius intendeva destinare al figlio il fabbricato di via CP_1
Ricasoli, composto da due appartamenti e un garage, e al figlio il terreno. Pt_1
La correzione, in sé, non è indice di manipolazione della volontà del testatore da parte di terzi, e del resto alcuna domanda di annullamento del testamento per violenza, errore o dolo ai sensi dell'art. 624 c.c. è stata proposta dall'attore. Di conseguenza è anche priva di rilevanza la discrasia tra i valori dei beni indicati nella perizia allegata al testamento e quelli stimati dal c.t.u. nel presente procedimento.
5.3. Le disposizioni testamentarie devono essere qualificate come istituzione di erede con contestuale divisione fatta dal testatore, ai sensi dell'art. 734 c.c., come peraltro allegato dall'attore. ha infatti disposto di tutti i suoi beni manifestando la volontà che essi Persona_2 fossero divisi tra i due figli in quote uguali, come è reso evidente dal fatto che egli ha evidenziato come tra “le case” e “la terra” vi fosse una differenza «di pochi euri» prevedendo che questi «saranno rimborsati a sua volta».
Non sono pertanto direttamente applicabili alla fattispecie le disposizioni di cui agli artt. 651
e 652 c.c., relative alle disposizioni effettuate a titolo di legato.
Ad ogni modo, la disposizione non può essere ritenuta nulla per impossibilità dell'oggetto, in quanto gli immobili si trovavano effettivamente nel patrimonio del testatore, sia pur non per l'intero bensì solo per una quota;
la disposizione, quindi, è valida relativamente a tale quota,
Pag. 4 di 9 in applicazione analogica dell'art. 652 c.c. e del principio del favor testamenti, che milita nel senso di una interpretazione restrittiva delle cause di nullità, privilegiando — ove possibile — la conservazione della volontà del testatore attraverso meccanismi di inefficacia o riduzione della disposizione piuttosto che attraverso la sua radicale caducazione.
La divisione del testatore, con cui questo ripartisce tutti o parte dei beni ereditari in porzioni corrispondenti alle relative quote, determina del resto un'attribuzione diretta ai coeredi dei beni dal momento dell'apertura della successione, senza che si instauri una comunione ereditaria.
Il testamento è pertanto valido e deve essere interpretato nel senso che il de cuius ha diviso i propri beni tra i figli attribuendo ad la propria quota di 1/3 del terreno in Ardea Parte_1
e a la propria quota di 4/6 degli immobili in via Ricasoli 5 (in catasto al foglio 50, CP_1 particella 309 sub. 3 e 4) e l'intera proprietà dell'immobile in via Ricasoli 3 (in catasto ai sub. 1 e 2) che, è pacifico tra le parti, apparteneva in via esclusiva al padre , previa Per_2 corresponsione in favore di questo di un conguaglio tale da sanare la differenza di valore tra le due attribuzioni.
6. ha proposto, in via subordinata, domanda di riduzione delle disposizioni Parte_1 testamentarie in quanto lesive della quota di legittima a lui riservata, pari a 1/3.
Come si è detto, il padre ha voluto ripartire i propri beni in parti uguali tra i figli, Per_2 dichiarando che la differenza di valore tra “la terra” e “le case” sarebbe stata compensata in denaro («il valore delle case è un po' di più della terra ma si tratta di pochi euri che saranno rimborsati a sua volta»), allegando alla scheda testamentaria una perizia di stima redatta poco tempo prima e da cui risulta che il valore dei fabbricati era complessivamente pari a
255.000 € e quello del terreno a 160.000 €, con una differenza, quindi, di 95.000 €.
L'interpretazione complessiva del testamento conduce quindi a ritenere che il testatore abbia inteso porre a carico del figlio , destinatario delle «case», un conguaglio di pari CP_1 importo in favore di , cui ha assegnato «la terra». Pt_1
Il c.t.u. ha stimato il valore dei beni ereditari come segue: terreno in Ardea, località Pian di Frasso, via Pontina Vecchia
80.500,00 € 1 Snc, in catasto terreni al Foglio 42, particella 649
immobile in Ardea, via Ricasoli 3, in catasto fabbricati al foglio
111.000,00
50, particella 309 sub. 1 (spazio di manovra e servizio che
€ 2 costituisce bene comune non censibile) e sub. 2
(l'appartamento)
Pag. 5 di 9 immobile in Ardea, via Ricasoli 5, in catasto fabbricati al foglio
190.000,00 3 50, particella 309 sub. 3 (appartamento)
€
immobile in Ardea, via Ricasoli 5, in catasto fabbricati al foglio
45.500,00 € 4 50, particella 309 sub. 4 (garage)
Totale 427.000,00
€
Il c.t.u. ha poi considerato stabili tali valori nel lasso di tempo intercorso tra l'epoca dell'apertura della successione e l'attualità, anche considerato che si tratta di un terreno in zona agricola e di fabbricati nel centro storico di Ardea in condizioni generali di manutenzione e conservazione che sono rimaste sostanzialmente inalterate.
La stima così effettuata non è stata confutata con specifici elementi di giudizio da parte convenuta, il cui c.t.p. si è limitato a contrapporre alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio le proprie, senza motivare circa lo scostamento dei valori attribuiti ai fabbricati. Il
Tribunale può pertanto fare propri i valori indicati dall'ausiliario.
Il valore complessivo dell'asse era quindi di 294.833,33 €, di cui 268.000,00 € (il 100% dell'immobile n. 2 e i 4/6 degli immobili n. 3 e 4) attribuito a e 26.833,33 € (1/3 CP_1 dell'immobile n. 1) ad , oltre al conguaglio di 95.000 €. Pt_1
Il valore della legittima spettante all'attore è pari a 98.277,78 € e pertanto non vi è stata lesione della quota a lui riservata, avendo egli ricevuto complessivamente, compreso il conguaglio, un valore di 121.833,33 €.
7. Per effetto della successione legittima di e delle attribuzioni operate Persona_1 direttamente da ai sensi dell'art. 734 c.c., quindi, i beni oggetto di comunione Persona_2 sono così ripartiti:
- il terreno in Ardea, località Pian di Frasso, appartiene ad per 2/3 e a Parte_1 CP_1 per 1/3;
- l'immobile in Ardea, via Ricasoli 3, in catasto fabbricati al foglio 50, particella 309 sub. 1 (lo spazio di manovra e servizio, bene comune non censibile) e sub. 2 (l'appartamento) appartiene a in piena proprietà; CP_1
- l'immobile in Ardea, via Ricasoli 5, in catasto fabbricati al foglio 50, particella 309 sub. 3
(l'appartamento) e sub. 4 (il garage), appartiene a per 5/6 e ad per CP_1 Parte_1
1/6.
La comunione deve conseguentemente essere sciolta, ai sensi dell'art. 720 c.c., attribuendo
Pag. 6 di 9 il primo in piena proprietà all'attore e il terzo in piena proprietà al convenuto. La quota assegnata ad ha un valore di 26.833,33 € e quella assegnata a di Parte_1 CP_1
39.250 €; residua, pertanto, un conguaglio in favore di dell'importo di 12.417 Parte_1
€.
8. ha inoltre chiesto la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità Parte_1 di occupazione dell'immobile di cui ai sub. 3 e 4, a far data dalla morte della madre per il
50% e a far data dalla morte del padre per il resto, nonché per l'occupazione dell'immobile di cui al sub. 2 a far data dalla morte del padre.
8.1. La costante giurisprudenza di legittimità afferma al riguardo che «L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso» (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423,
Rv. 634127 - 01); «In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti» (Cass. Sez. 2, 18/04/2023, n. 10264, Rv. 667639
- 01).
Nella specie, non risulta che abbia mai chiesto al fratello di consentirgli di fare Parte_1 direttamente uso degli immobili di cui si discute né di partecipare al suo godimento, in via diretta o indiretta, se non con la notifica dell'atto di citazione. È solo a far data da questo momento, quindi, che egli ha diritto a percepire, in proporzione della quota di cui è titolare, i frutti civili degli immobili stessi.
8.2. Occorre anche precisare, d'altro lato, che «La "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734
c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la
Pag. 7 di 9 fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal condividente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi;
al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura della successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo» (Cass. Sez. 2, 17/04/2019, n. 10761, Rv. 653501 - 01).
Di conseguenza, non ha diritto a percepire i frutti dell'immobile di cui al sub. 2, Parte_1 il quale, già ricadente in proprietà esclusiva del de cuius è automaticamente Persona_2 divenuto di proprietà esclusiva del convenuto al momento dell'apertura della successione paterna.
8.3. Quanto agli immobili di cui ai sub. 3 e 4, il c.t.u. ha stimato in 1.000 € al mese il valore locativo complessivo (di cui 800 € per l'appartamento e 200 € per il garage); la quota facente capo all'attore è di 1/6 ed è quindi pari a 166,67 € mensili.
L'atto di citazione è stato notificato il 29 marzo 2018, e pertanto i frutti dovuti per il periodo dall'aprile 2018 all'attualità, pari a sette anni e sei mesi, ammontano a 15.000,30 €
(166,67 x 90).
9. Ricapitolando i rapporti di dare-avere a titolo di conguaglio e frutti, ha diritto Parte_1
a ricevere la somma di 95.000 € a titolo di conguaglio in sede di divisione fatta dal testatore;
quella di 12.417 € a titolo di conguaglio per la divisione della residua comunione ereditaria;
la somma di 15.000,30 € a titolo di frutti pro quota.
10. Ricordato che la domanda di usucapione è già stata respinta con la sentenza non definitiva sopra richiamata, deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale del convenuto volta a vedersi attribuito il controvalore dell'immobile controverso, dal momento che non è stato nemmeno indicato su quale titolo si fondi tale pretesa.
11. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande di nullità del testamento olografo di datato 14.4.2008 e Persona_2 pubblicato dal Notaio il 15 maggio 2009; Per_4
Pag. 8 di 9 2) rigetta la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie;
3) dichiara che con il proprio testamento ha assegnato: Persona_2
- ad la quota di 1/3 del terreno in Ardea, località Pian di Frasso, via Pontina Parte_1
Vecchia Snc, in catasto terreni di Pomezia al Foglio 42, particella 649;
- a la piena proprietà dell'immobile in Ardea, via Ricasoli 3, in catasto fabbricati CP_1 al foglio 50, particella 309 sub. 1 e sub. 2 e i 4/6 della proprietà degli immobili in Ardea, via Ricasoli 5, in catasto fabbricati al foglio 50, particella 309 sub. 3 e sub. 4;
4) dispone lo scioglimento della comunione relativa ai beni in vita appartenuti a
[...]
, e per l'effetto: Per_1
- attribuisce ad la piena proprietà del terreno in Ardea, località Pian di Parte_1
Frasso, via Pontina Vecchia Snc, in catasto terreni di Pomezia al Foglio 42, particella
649;
- attribuisce a la piena proprietà degli immobili in Ardea, via Ricasoli 5, in CP_1 catasto fabbricati al foglio 50, particella 309 sub. 3 e sub. 4;
- pone a carico di e a favore di un conguaglio di 107.417 €; CP_1 Parte_1
5) condanna al pagamento della somma di 15.000,30 € oltre interessi legali a CP_1 decorrere dalla scadenza di ciascuna annualità;
6) Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
7) compensa integralmente le spese del giudizio e quelle di c.t.u.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 01/10/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
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