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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/07/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 258 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1968, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONA SIOTTO
e
SEGATO GIOVANNI, C.F. , nato a [...] il C.F._2
09/03/1965, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONA SIOTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
PARTE A)
1) Pronunciarsi la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1
GI EG, coniugati in regime di comunione legale dei beni in
Pozzoleone in data 19.04.1997, con atto trascritto negli atti del Comune di
Pozzoleone al numero 2, Parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale
di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;
2) spese legali a carico del 50% tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse.
PARTE B)
Premesso che le parti, coniugate in regime di comunione legale dei beni, sono comproprietarie, al 50% ciascuna, dell'immobile (casa singola) sito in
Pozzoleone Via Vittorio Emanuele snc, così censito nel Catasto Fabbricati:
• Comune di Pozzoleone, Foglio 8, Particella 702 sub. 2, Cat. A/3, classe
3, vani 7, Rendita Euro 397,67, piano S1-T-1, per il diritto di piena proprietà;
• Comune di Pozzoleone, Foglio 8, particella 702 sub. 3, Cat. C/2, classe
U, 59 mq, Rendita Euro 51,80, piano T, per il diritto di usufrutto pervenuto dalle parti il 5.03.2001 con atto di donazione n. 81635 Rep. Notaio
del 5.03.2001, con atto trascritto in data 15.03.2001 ai n. 2446 Persona_1
2 RG e n. 1771 Reg. a rogito Notaio di Vicenza, che costituisce Persona_1
la casa familiare, con il presente atto il Sig. GI EG cede e trasferisce alla Sig.ra che accetta, a fronte del corrispettivo di Euro Parte_1
70.000,00 che la parte venditrice EG ha già ricevuto e di cui in questa CP_1
sede la stessa parte venditrice Sig. GI EG da quietanza di ricezione mediante la sottoscrizione del presente verbale, le propria quote di piena proprietà pari al 50% del cespite e del 50% di usufrutto dei cespiti indicati,
nell'ambito della regolamentazione complessiva dei rapporti economico-
patrimoniali scaturiti dall'unione matrimoniale cessata e, pertanto, quale condizione indispensabile alla risoluzione del conflitto, sottoposta all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987. Il diritto ceduto verte sul cespite di seguito individuato.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Trattasi di casa singola sita in Pozzoleone Via Vittorio Emanuele snc, così
censita nel Catasto Fabbricati:
• Comune di Pozzoleone, Foglio 8, Particella 702 sub. 2, Cat. A/3, classe
3, vani 7, Rendita Euro 397,67, piano S1-T-1, per il diritto di piena proprietà;
• Comune di Pozzoleone, Foglio 8, particella 702 sub. 3, Cat. C/2, classe
U, 59 mq, Rendita Euro 51,80, piano T, per il diritto di usufrutto.
PROVENIENZA
Il bene oggetto del presente atto è pervenuto alle parti con atto di donazione
3 n. 81635 Rep. Notaio del 5.03.2001, con atto trascritto in data Persona_1
15.03.2001 ai n. 2446 RG e n. 1771 Reg.
TITOLI ABILITATIVI
Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in forza della concessione edilizia in data 2.08.2000 Pratica n. 184610 rilasciata dalle competenti autorità del Comune di Pozzoleone.
Dopo l'ultimazione, non sono state eseguite opere soggette a provvedimenti urbanistici di alcun genere. Non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è soggetta a limitazioni.
Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i.,
le Parti dichiarano e garantiscono che l'immobile sopra identificato è conforme allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. SS.UU. 21761/21).
Il bene, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, è liberamente commerciabile.
4 DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI
PRODOTTI DALL'IMMOBILE TRASFERITO:
Le parti attestano che i redditi dell'immobile oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO:
Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
La parte cedente garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e che il bene
è libero da iscrizioni e trascrizioni di alcun tipo.
Il possesso con il diritto ai frutti passerà alla parte cessionaria in data odierna.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
Parte cedente rinuncia ad iscrivere ipoteca legale, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso, già corrisposto da parte acquirente con assegno circolare in data 12.05.2025.
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI:
Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore del cespite trasferito è di € 70.000,00.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.:
Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle
5 responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO:
La cessionaria dispensa espressamente il cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento di quota nonché dal consegnare la relativa documentazione, occupando già parte cessionaria l'appartamento ceduto ed essendo la stessa, dunque, ben conscia dello stato dei medesimi impianti;
alla parte cessionaria verrà consegnato l'originale dell'A.P.E.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
E' pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987
così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154 di completa esenzione.
6 Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà
emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II.,
contribuendo in egual misura al pagamento di quanto sarà dovuto, dichiarando di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità.
Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione della separazione.
Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, il verbale d'udienza e l'allegato
B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, sempre a spese compensate.
ESONERO DI RESPONSABILITA':
Le Parti esonerano il proprio difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile il cui diritto di proprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della
7 documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo tribunalizio in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese.
Fermo restando la richiesta dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui i cessionari, nella denegata ipotesi, chiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II-bis della tariffa parte 1^, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986, da ultimo modificata dalla manovra finanziaria 1996 e, a tal fine dichiarano:
a) che l'immobile acquistato è ubicato in Comune di Pozzoleone;
b) entrambi di non essere titolari esclusivi o in comunione di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile nel territorio del medesimo Comune;
c) entrambi di non essere titolari, neppure per quote, anche in regime di comunione, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, diversa dall'oggetto della presente pattuizione, con le agevolazioni di cui all'art. 131
Legge 549/95 ovvero di cui all'art. 1 della Legge 168/82, art. 2 D.L. 12/85
convertito nella Legge 118/85, art. 3 comma 2 Legge 415/91, art. 5 commi 2 e
8 1 commi 2 e 3 D.L. 388/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L. 455/92, art. 1 comma 2
D.L. 16/93 convertito con Legge 75/93, art. 16 D.L. 155/93 convertito con
Legge n. 243/93;
e) di essere a conoscenza della decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste in caso di alienazione dell'immobile entro i cinque anni, senza il riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita, come disposto dalla suddetta nota;
Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Pozzoleone (VI) in data
19/04/1997, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
9 pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nel verbale d'udienza del 13/05/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui al punto B) delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né
successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e EG Parte_1
GI, uniti in matrimonio in Pozzoleone (VI) in data 19/04/1997 con atto trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Pozzoleone (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori
10 incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Decreto Legge 14/92 - 237/92 - 293/92, art. 2 commi 2 e 3 D.L. 348/92, art.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 258 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1968, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONA SIOTTO
e
SEGATO GIOVANNI, C.F. , nato a [...] il C.F._2
09/03/1965, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONA SIOTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
PARTE A)
1) Pronunciarsi la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1
GI EG, coniugati in regime di comunione legale dei beni in
Pozzoleone in data 19.04.1997, con atto trascritto negli atti del Comune di
Pozzoleone al numero 2, Parte II, serie A, ordinando al competente Ufficiale
di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;
2) spese legali a carico del 50% tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse.
PARTE B)
Premesso che le parti, coniugate in regime di comunione legale dei beni, sono comproprietarie, al 50% ciascuna, dell'immobile (casa singola) sito in
Pozzoleone Via Vittorio Emanuele snc, così censito nel Catasto Fabbricati:
• Comune di Pozzoleone, Foglio 8, Particella 702 sub. 2, Cat. A/3, classe
3, vani 7, Rendita Euro 397,67, piano S1-T-1, per il diritto di piena proprietà;
• Comune di Pozzoleone, Foglio 8, particella 702 sub. 3, Cat. C/2, classe
U, 59 mq, Rendita Euro 51,80, piano T, per il diritto di usufrutto pervenuto dalle parti il 5.03.2001 con atto di donazione n. 81635 Rep. Notaio
del 5.03.2001, con atto trascritto in data 15.03.2001 ai n. 2446 Persona_1
2 RG e n. 1771 Reg. a rogito Notaio di Vicenza, che costituisce Persona_1
la casa familiare, con il presente atto il Sig. GI EG cede e trasferisce alla Sig.ra che accetta, a fronte del corrispettivo di Euro Parte_1
70.000,00 che la parte venditrice EG ha già ricevuto e di cui in questa CP_1
sede la stessa parte venditrice Sig. GI EG da quietanza di ricezione mediante la sottoscrizione del presente verbale, le propria quote di piena proprietà pari al 50% del cespite e del 50% di usufrutto dei cespiti indicati,
nell'ambito della regolamentazione complessiva dei rapporti economico-
patrimoniali scaturiti dall'unione matrimoniale cessata e, pertanto, quale condizione indispensabile alla risoluzione del conflitto, sottoposta all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987. Il diritto ceduto verte sul cespite di seguito individuato.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Trattasi di casa singola sita in Pozzoleone Via Vittorio Emanuele snc, così
censita nel Catasto Fabbricati:
• Comune di Pozzoleone, Foglio 8, Particella 702 sub. 2, Cat. A/3, classe
3, vani 7, Rendita Euro 397,67, piano S1-T-1, per il diritto di piena proprietà;
• Comune di Pozzoleone, Foglio 8, particella 702 sub. 3, Cat. C/2, classe
U, 59 mq, Rendita Euro 51,80, piano T, per il diritto di usufrutto.
PROVENIENZA
Il bene oggetto del presente atto è pervenuto alle parti con atto di donazione
3 n. 81635 Rep. Notaio del 5.03.2001, con atto trascritto in data Persona_1
15.03.2001 ai n. 2446 RG e n. 1771 Reg.
TITOLI ABILITATIVI
Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in forza della concessione edilizia in data 2.08.2000 Pratica n. 184610 rilasciata dalle competenti autorità del Comune di Pozzoleone.
Dopo l'ultimazione, non sono state eseguite opere soggette a provvedimenti urbanistici di alcun genere. Non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è soggetta a limitazioni.
Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i.,
le Parti dichiarano e garantiscono che l'immobile sopra identificato è conforme allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. SS.UU. 21761/21).
Il bene, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, è liberamente commerciabile.
4 DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI
PRODOTTI DALL'IMMOBILE TRASFERITO:
Le parti attestano che i redditi dell'immobile oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO:
Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
La parte cedente garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e che il bene
è libero da iscrizioni e trascrizioni di alcun tipo.
Il possesso con il diritto ai frutti passerà alla parte cessionaria in data odierna.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
Parte cedente rinuncia ad iscrivere ipoteca legale, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso, già corrisposto da parte acquirente con assegno circolare in data 12.05.2025.
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI:
Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore del cespite trasferito è di € 70.000,00.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.:
Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle
5 responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO:
La cessionaria dispensa espressamente il cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento di quota nonché dal consegnare la relativa documentazione, occupando già parte cessionaria l'appartamento ceduto ed essendo la stessa, dunque, ben conscia dello stato dei medesimi impianti;
alla parte cessionaria verrà consegnato l'originale dell'A.P.E.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
E' pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987
così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154 di completa esenzione.
6 Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà
emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II.,
contribuendo in egual misura al pagamento di quanto sarà dovuto, dichiarando di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità.
Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione della separazione.
Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, il verbale d'udienza e l'allegato
B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, sempre a spese compensate.
ESONERO DI RESPONSABILITA':
Le Parti esonerano il proprio difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile il cui diritto di proprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della
7 documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo tribunalizio in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese.
Fermo restando la richiesta dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui i cessionari, nella denegata ipotesi, chiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II-bis della tariffa parte 1^, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986, da ultimo modificata dalla manovra finanziaria 1996 e, a tal fine dichiarano:
a) che l'immobile acquistato è ubicato in Comune di Pozzoleone;
b) entrambi di non essere titolari esclusivi o in comunione di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile nel territorio del medesimo Comune;
c) entrambi di non essere titolari, neppure per quote, anche in regime di comunione, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, diversa dall'oggetto della presente pattuizione, con le agevolazioni di cui all'art. 131
Legge 549/95 ovvero di cui all'art. 1 della Legge 168/82, art. 2 D.L. 12/85
convertito nella Legge 118/85, art. 3 comma 2 Legge 415/91, art. 5 commi 2 e
8 1 commi 2 e 3 D.L. 388/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L. 455/92, art. 1 comma 2
D.L. 16/93 convertito con Legge 75/93, art. 16 D.L. 155/93 convertito con
Legge n. 243/93;
e) di essere a conoscenza della decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste in caso di alienazione dell'immobile entro i cinque anni, senza il riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita, come disposto dalla suddetta nota;
Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Pozzoleone (VI) in data
19/04/1997, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
9 pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nel verbale d'udienza del 13/05/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui al punto B) delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né
successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e EG Parte_1
GI, uniti in matrimonio in Pozzoleone (VI) in data 19/04/1997 con atto trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1997, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Pozzoleone (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori
10 incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Decreto Legge 14/92 - 237/92 - 293/92, art. 2 commi 2 e 3 D.L. 348/92, art.