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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2221/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2221/2022 promossa da:
(P. IVA ), titolare dell'impresa Ortofrutta Sole di Casella VA, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. GRANDE DONATO, elettivamente domiciliata in Ragusa, via Collodi 4,
presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ARNALDI Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA DAVIDE, elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Cossa, 2 presso il difensore.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra , titolare dell' impresa individuale Parte_1
Ortofrutta Sole di Casella VA, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2022,
emesso da Codesto Tribunale, in data 4.02.2022, in favore della società Controparte_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 24.583,26, chiedendo la revoca del predetto provvedimento;
l'opponente, in particolare, ha eccepito l'insussistenza del credito azionato per la mancata consegna della merce indicata in fattura.
La società si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande avanzate da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture del 2019 e del 2020, documenti di trasporto, contratto fra ed Ortofrutta Sole, diffida ad adempiere del 29.10.2021) e dall'istruttoria esperita in Controparte_2
corso di causa (testimone, SI. , e ) è emerso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
quanto segue.
Nel corso del 2018, del 2019 e del 2020, la società opponente ha ordinato la merce indicata nelle fatture azionate, rappresentata da cassette per la frutta fabbricate in cartone;
si osserva, al riguardo, che la predetta circostanza non è stata contestata dall'opponente nei propri atti difensivi.
L'opposta, in esecuzione del predetto ordine, ha fabbricato tale merce, in forma di semilavorato e l'ha consegnata al centro di montaggio per l'assemblaggio finale e la relativa consegna all' Parte_2
impresa Ortofrutta Sole di Casella VA.
Il testimone, SI. , ha dichiarato che la merce ordinata dall'opponente è stata, in parte, Testimone_3
consegnata a quest'ultima; in parte è rimasta in giacenza presso i magazzini del terzista, il Parte_2
teste ha dichiarato, in particolare, che l'opponente, dopo aver ordinato la merce all'opposta, ha omesso di ritirare parte della stessa, con conseguente ammaloramento della stessa.
pagina 2 di 4 Si osserva, al riguardo, che i documenti di trasposto, relativi alla merce consegnata della merce all'opponente, emessi dal terzista sono tutti sottoscritti ovvero timbrati, per accettazione, da Parte_2
quest'ultima.
Il predetto teste ha confermato, altresì, il contenuto della scrittura privata conclusa fra l'impresa
Ortofrutta Sole e in forza del quale parte della merce ordinata da è Controparte_2 Controparte_2
stata consegnata all'opponente e, per l'effetto, fatturata a quest'ultima.
Parte opponente non ha fornito la prova di aver pagato il prezzo della merce che le è stata consegnata,
ovvero le è stata messa a disposizione presso il magazzino Parte_2
Si dà atto che parte opposta, in epoca successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha emesso due note di credito;
segnatamente. la NC n. 21031983 del 17/12/21 e la NC n. 22000113, del
18/01/22; per tale motivo il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, risulta pari ad €
23.199,43, oltre interessi legali dalle scadenze delle fatture al saldo effettivo.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente,
per il minor importo pari a € 23.199,43, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo deve revocato e la SI. ra , per l'effetto, deve essere condannata al pagamento Parte_1
di € 23.199,43, oltre interessi legali, nei confronti dell'opposta.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , titolare dell'impresa Ortofrutta Parte_1
Sole di Casella VA, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 4 - condanna la SI.ra VA Casella, titolare dell'impresa Ortofrutta Sole di Casella VA, al pagamento, nei confronti dell'opposta, di € 23.199,43, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 7.616,00 (per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2221/2022 promossa da:
(P. IVA ), titolare dell'impresa Ortofrutta Sole di Casella VA, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. GRANDE DONATO, elettivamente domiciliata in Ragusa, via Collodi 4,
presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ARNALDI Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA DAVIDE, elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Cossa, 2 presso il difensore.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SI.ra , titolare dell' impresa individuale Parte_1
Ortofrutta Sole di Casella VA, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2022,
emesso da Codesto Tribunale, in data 4.02.2022, in favore della società Controparte_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 24.583,26, chiedendo la revoca del predetto provvedimento;
l'opponente, in particolare, ha eccepito l'insussistenza del credito azionato per la mancata consegna della merce indicata in fattura.
La società si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande avanzate da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture del 2019 e del 2020, documenti di trasporto, contratto fra ed Ortofrutta Sole, diffida ad adempiere del 29.10.2021) e dall'istruttoria esperita in Controparte_2
corso di causa (testimone, SI. , e ) è emerso Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
quanto segue.
Nel corso del 2018, del 2019 e del 2020, la società opponente ha ordinato la merce indicata nelle fatture azionate, rappresentata da cassette per la frutta fabbricate in cartone;
si osserva, al riguardo, che la predetta circostanza non è stata contestata dall'opponente nei propri atti difensivi.
L'opposta, in esecuzione del predetto ordine, ha fabbricato tale merce, in forma di semilavorato e l'ha consegnata al centro di montaggio per l'assemblaggio finale e la relativa consegna all' Parte_2
impresa Ortofrutta Sole di Casella VA.
Il testimone, SI. , ha dichiarato che la merce ordinata dall'opponente è stata, in parte, Testimone_3
consegnata a quest'ultima; in parte è rimasta in giacenza presso i magazzini del terzista, il Parte_2
teste ha dichiarato, in particolare, che l'opponente, dopo aver ordinato la merce all'opposta, ha omesso di ritirare parte della stessa, con conseguente ammaloramento della stessa.
pagina 2 di 4 Si osserva, al riguardo, che i documenti di trasposto, relativi alla merce consegnata della merce all'opponente, emessi dal terzista sono tutti sottoscritti ovvero timbrati, per accettazione, da Parte_2
quest'ultima.
Il predetto teste ha confermato, altresì, il contenuto della scrittura privata conclusa fra l'impresa
Ortofrutta Sole e in forza del quale parte della merce ordinata da è Controparte_2 Controparte_2
stata consegnata all'opponente e, per l'effetto, fatturata a quest'ultima.
Parte opponente non ha fornito la prova di aver pagato il prezzo della merce che le è stata consegnata,
ovvero le è stata messa a disposizione presso il magazzino Parte_2
Si dà atto che parte opposta, in epoca successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha emesso due note di credito;
segnatamente. la NC n. 21031983 del 17/12/21 e la NC n. 22000113, del
18/01/22; per tale motivo il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, risulta pari ad €
23.199,43, oltre interessi legali dalle scadenze delle fatture al saldo effettivo.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente,
per il minor importo pari a € 23.199,43, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo deve revocato e la SI. ra , per l'effetto, deve essere condannata al pagamento Parte_1
di € 23.199,43, oltre interessi legali, nei confronti dell'opposta.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , titolare dell'impresa Ortofrutta Parte_1
Sole di Casella VA, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 4 - condanna la SI.ra VA Casella, titolare dell'impresa Ortofrutta Sole di Casella VA, al pagamento, nei confronti dell'opposta, di € 23.199,43, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 7.616,00 (per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4