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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 304 DELL'ANNO 2025
Oggi 28.5.2025 alle ore 10.30 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. MORDEGLIA ROBERTO e Parte_1
la parte personalmente per la parte convenuta : Controparte_1
l'avv. CLIZIA PASTORINO in sostituzione dell'avv. PISANU RITA ASSUNTA
MARIA
L'avv. Mordeglia contesta la comparsa avversaria evidenziando che la stessa si fonda su un presupposto erroneo in quanto è documentalmente provato che proprio la comunicazione unica sia stata trasmessa in data 16.1.2024 con conseguente tempestività della domanda. Insiste per l'accoglimento del ricorso. non ha contestato inoltre il CP_2
quantum richiesto.
L'avv. Pastorino si richiama agli atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1 N. R.G. 304/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 304/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to MORDEGLIA ROBERTO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. PISANU RITA P.IVA_1
ASSUNTA MARIA, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.3.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
- In data 9.2.2024 egli aveva presentato telematicamente domanda di anticipazione in unica soluzione dell'indennità di disoccupazione NASPI all' di Savona, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 22/2015; CP_2
- infatti, egli era in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al beneficio, in quanto, provenendo da una situazione di disoccupazione, decideva di rimettersi sul mercato del lavoro mediante l'apertura di un'impresa individuale artigiana con attività prevalente di rivestimento muri e pavimenti;
- in questa prospettiva, tramite il proprio commercialista, avviava l'iter per dare avvio all'impresa e, in data 16.1.2024, trasmetteva la comunicazione unica per la nascita dell'impresa alla CCIAA Riviere di Liguria e ad , ai sensi del CP_2
d.l. 7/2007, conv. in l. 40/2007.
- Tuttavia, in data 20.3.2024 gli comunicava il rigetto della domanda di CP_2 anticipazione dell'indennità di occupazione NASPI in quanto a dire dell'ente era stata presentata tardivamente.
- Avverso tale decisione egli aveva proposto ricorso in via amministrativa che, tuttavia, veniva respinto.
Tanto premesso, ha lamentato l'illegittimità del provvedimento, Parte_1 considerato che ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 22/2015 il lavoratore che intenda avvalersi della liquidazione in unica soluzione della NASPI deve presentare all' a pena di CP_2
decadenza domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di comunicazione di inizio attività lavorativa. Interpretando il dato normativo, con CP_2 propria circolare n. 174 del 23.11.2017, aveva chiarito che per “inizio attività” deve intendersi la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui al Decreto Legge n. 7 del 2007 conv. in l. 40/2007.
Ebbene, il ricorrente aveva presentato la domanda il 9.2.2024, dunque entro il termine di
30 giorni dalla data in cui aveva provveduto ad effettuare la comunicazione unica, risalente al 16.1.2024.
3 Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento di diniego, di accertare il proprio diritto ad accedere e a fruire della corresponsione della
NASPI con liquidazione anticipata in unica soluzione a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma e di condannare conseguentemente l'istituto alla corresponsione del beneficio.
Si è costituito ritualmente in giudizio , non contestando la sussistenza dei CP_2
presupposti per la fruizione del beneficio da parte del ricorrente, ma solo la tardività della domanda, per inutile decorso del termine decadenziale previsto dalla norma di riferimento.
Infatti, dalla visura camerale dell'impresa individuale risultava che l'inizio dell'attività era fatto coincidere con l'8.1.2024 e che invece solo l'iscrizione al registro delle imprese era stata richiesta il 16.1.2024. Pertanto, era alla prima data che occorreva fare riferimento per la verifica della tempestività della domanda.
All'udienza del 28.5.2025 i difensori delle parti si sono richiamati alle rispettive difese e conclusioni. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione in atti, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
Non è contestato che , alla data della domanda, fosse in Parte_1 possesso dei requisiti previsti dal legislatore per l'ottenimento della liquidazione anticipata della NASPI in unica soluzione, a titolo di incentivo all'apertura di impresa individuale artigiana.
È invece controverso se la domanda sia stata depositata tempestivamente, entro il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 8 d.lgs. 22/2015.
In particolare, tale norma, rubricata “Incentivo all'autoimprenditorialità” prevede che: “
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
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2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in CP_2
via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa”.
Al fine di dirimere contrasti interpretativi in relazione al momento determinante l'inizio dell'attività, ha emanato propria circolare n. 174 del 23.11.2017, con la CP_2
quale – al punto 7b – prevede testualmente che “Come è noto il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all CP_2
a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al decreto legge n. 7 del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007.
Le domande intese ad ottenere l'incentivo all'autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della
Comunicazione Unica”.
È lo stesso Ente ad aver così esplicitato che per l'inizio dell'attività (determinante quale dies a quo a fini decadenziali) deve intendersi la data della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui al decreto legge n. 7 del 2007 conv. in l. 40 del 2007.
Come già affermato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Modena sentenza n. 55 del 2.2.2021), tale esegesi è conforme alla ratio che ispira l'istituto in esame, poiché
l'invio della comunicazione unica costituisce atto prodromico all'avvio dell'attività di impresa. Infatti, ai sensi dell'art. 9 co. 3 del d.l. sopra citato, la ricevuta emessa dall'ufficio del registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività commerciale e solo una volta adempiuto tale incombente la impresa è autorizzata ad avviare l'attività lavorativa.
5 Ebbene, muovendo da tale quadro normativo di riferimento, occorre considerare che il ricorrente ha provato in via documentale (doc. 4) di aver trasmesso alla Camera di
Commercio la Comunicazione Unica per la nascita dell'attività imprenditoriale in data
16.1.2024. Il documento non lascia alcuno spazio a dubbi interpretativi, poiché è di provenienza dell'Ufficio del Registro Imprese della CCIAA, riporta espressamente
“RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA”, con richiamo alle norme disciplinanti l'istituto “Riferimenti normativi art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 D.M. 10 novembre 2011”, e indica altresì la data di inoltro, nel 16.1.2024.
sostiene, nella relazione amministrativa allegata, che il ricorrente avrebbe CP_2
confuso la data di domanda di iscrizione al registro imprese, che sarebbe stata trasmessa il 16.1.2024, con la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, a suo dire avvenuta l'8.1.2024.
Tuttavia, tale argomentazione è una mera supposizione, smentita dalla documentazione prodotta dal ricorrente, poiché l'allegato 4 comprova che il ricorrente abbia trasmesso proprio la comunicazione unica il 16.1.2024 e non altre richieste.
L'ulteriore considerazione che nella visura camerale risulti riportata come data di inizio attività l'8.1.2024 non rileva per quanto interessa in questa sede, poiché non coincide con la successiva data – determinante ai fini decadenziali per espressa previsione di – della presentazione della comunicazione unica prevista dall'art. 9 del d.l. CP_2
7/2007 conv. in l. 40/2007.
Conseguentemente, deve essere condannato a pagare in favore del ricorrente CP_2
la NASPI anticipata, in unica soluzione, pari a complessivi 15.013,58 lordi. In relazione al quantum, ha omesso di formulare contestazioni o considerazioni do sorta, sicché CP_2 si ritiene di recepire il conteggio effettuato dal ricorrente. Sull'importo capitale deve essere riconosciuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 co. 6 della l. 412/1991, dalla domanda amministrativa al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di
, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della complessità delle CP_2 questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento, ridotti del 50% per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria ed essendosi il
6 processo esaurito in una unica udienza, a seguito del solo scambio degli atti difensivi introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accertata l'illegittimità del provvedimento datato 20.3.2024 con il quale ha CP_2
rigettato la domanda del ricorrente di anticipazione in unica soluzione dell'indennità di disoccupazione NASPI presentata il 9.2.2024, dichiara il diritto del ricorrente ad accedere al beneficio richiesto;
2) Condanna a pagare a tale titolo in favore del ricorrente la somma lorda di CP_2
euro 15.013,58 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di presentazione della domanda amministrativa al saldo;
3) Condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate CP_2 in € 1.865,00 per compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA (se ed in quanto dovuta per legge).
Savona, 28/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
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