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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 20181-2023 R.G.
* * *
Oggi 27/05/2025 h. 15.23 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte appellante: avv. MOGLIO in sost avv. BARBERIS PAOLA per parte convenuta: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO nessuno per Ader avv. CRITELLI in sost avv. FANTINO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta richiama le conclusioni in atti CP_1
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 20181/2023 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Re Umberto n. 12 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Paola Barberis che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
Parte appellante contro
elettivamente domiciliata in Cuneo al Corso Nizza 13 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Fantino che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte appellata e contro
, (C.F. Controparte_3
) in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino con domicilio in Torino alla via Arsenale
n. 21;
Parte convenuta
* * * Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1423/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “in via principale, annullare la sentenza n. 1423/2023 dell'Ufficio del
Giudice di Pace di Torino del 20.04.2023 pronunciata nel giudizio r.g. 15600/2022 dal
Giudice Avv. Daniela Volpes e conseguentemente accertare che la notifica del verbale n.
16765807 della Polizia Stradale di Torino in data 08.04.2021 è intempestiva, e, comunque,
non è mai avvenuta, conseguentemente dichiarare nulla e/o annullare la Cartella di
Pagamento n. 110 2022 0031110632001 emessa nei confronti di da Parte_1 [...]
Prov. Di Torino notificata in data 21.10.2022 Controparte_4
per i motivi tutti sopra esposti. In via istruttoria: se ritenuto necessario, ordinare ex art. 210
c.p.c. all'Ufficio Anagrafe del Comune di Torino il certificato storico di residenza di Pt_1
nata a [...] in data [...]. In ogni caso: con vittoria di spese,
[...]
rimborso spese generali ed accessori di legge”.
* * *
Per parte appellata : “respingere – in ogni caso nei confronti dell'esponente CP_1 [...]
- ogni avversaria domanda e, per l'effetto, confermare la sentenza Controparte_2
n°1423/2023 del Giudice di Pace di Torino del 17-04-2023, depositata il 20-04-2023, resa nel giudizio RG 15600/2022. In ogni caso, nell'ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse l'appello proposto dalla signora meritevole di accoglimento, per le ragioni Parte_1
esposte nel primo giudizio e ribadite con la presente comparsa costitutiva, voglia il medesimo mandare esente l' da qualsivoglia Controparte_2
responsabilità in ordine alle doglianze avversarie con ogni conseguenza anche in punto spese di lite. Con il favore delle spese”.
* * * Per : “rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto Controparte_3
per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure e, pertanto l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Decadenza dall'impugnazione.
Occorre in primo luogo precisare che l'appello avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione, e non con ricorso ex art. 7 del d.lgs. 150/2011, in ragione del principio di ultrattività del rito quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice.
In merito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “l'applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, di conseguenza, non determina l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, in termini di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche con riferimento all'applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice "a quo", avvalendosi del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione di detta domanda” (Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2021, n.
19993).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha addirittura disposto il mutamento dal rito da speciale – in quanto introdotto con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/11 - a ordinario, qualificando l'opposizione ex art. 615 c.p.c. L'impugnazione della sentenza andava, dunque, proposta anch'essa con atto di citazione, mentre è stata proposta con ricorso (cfr Tribunale di Torino, Sezione ottava, 6 maggio 2024).
A norma dell'art. 4, comma quinto, del d.lgs 150 del 2011 “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Per verificare se l'appello è ammissibile occorre, pertanto, far riferimento alla data di deposito del ricorso.
Nel caso di specie, la sentenza del Giudice di Pace n. 1423/23 è stata pubblicata in data 20 aprile 2023 e non è stata notificata, con la conseguenza che opera il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. con scadenza al 20 novembre 2023.
Il ricorso è stato depositato in data 17 novembre 2023 e quindi l'impugnazione è tempestiva.
2. Regolarità della notificazione del verbale di contravvenzione.
La Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, che “allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (Cass. civ., Sez. VI-V,
18 marzo 2022, n. 8895; Id., Sez. V, 11 novembre 2020, n. 25351, secondo cui “nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art.
140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”).
Precisamente, le Sezioni Unite hanno chiarito che “qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. civ., Sez. Unite, 15 aprile 2021, n. 10012).
Ebbene, nel caso di specie la non ha prodotto né in primo grado né in Controparte_3
questo giudizio la Comunicazione di Avvenuto Deposito (C.A.D.) (circostanza allegata dall'appellante e non contestata dai convenuti), con la conseguenza che è errata la valutazione del Giudice di Pace di regolarità della notificazione del verbale della contravvenzione “per compiuta giacenza” ex art. 140 c.p.c.
A fronte dell'omessa prova della regolarità della notificazione del verbale della contravvenzione, sono irrilevanti le ulteriori questioni circa il luogo in cui è stato notificato, ossia presso la residenza effettiva anziché presso l'indirizzo reperito presso la MCTC, e ciò
a prescindere dal rilievo che comunque la non ha provato quest'ultima Controparte_3 circostanza non avendo prodotto alcuna documentazione a sostegno dell'assunto (contestato dalla ricorrente).
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte appellante, l'art. 201, comma quinto, del
Codice della Strada dispone che “l'obbligo di pagare la somma dovuta per violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “la norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo. La regola in esame ha portata sostanziale. In sintesi, la notificazione del verbale di accertamento, per come delineata dal legislatore nella norma apposita, non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo. Piuttosto, è fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto. Si tratta di un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che, pur operando sul piano sostanziale, non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva”
(Cass. civ., Sez. Unite, 22 settembre 2017, n. 22080).
Per questi motivi
la decisione di primo grado deve essere riformata e la cartella esattoriale impugnata deve essere annullata.
3. Le spese di lite.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate a norma del D.M. 55/14 e s.m.i. (valore di causa: da € 5.200,00 ad € 26.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.). La condanna dei convenuti viene effettuata in solido non avendo la difesa di svolto espressa domanda di manleva nei confronti dell'ente CP_1 impositore (“voglia il medesimo mandare esente l' da Controparte_2
qualsivoglia responsabilità in ordine alle doglianze avversarie con ogni conseguenza anche in punto spese di lite” (Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15390; Id., Sez. VI-II, 9 marzo
2022, n. 7716).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
- in accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace
di Torino n. 2535/2023 ed annulla la cartella di pagamento n. 110 2022 0031110632001;
- dichiara tenuta e condanna i convenuti opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore dello Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del
2002 che liquida in € 777,00 per il procedimento di primo grado davanti al Giudice di Pace
ed in € 3.387,00 per il presente giudizio (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale),
oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 27 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 20181-2023 R.G.
* * *
Oggi 27/05/2025 h. 15.23 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte appellante: avv. MOGLIO in sost avv. BARBERIS PAOLA per parte convenuta: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO nessuno per Ader avv. CRITELLI in sost avv. FANTINO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta richiama le conclusioni in atti CP_1
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 20181/2023 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Re Umberto n. 12 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Paola Barberis che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
Parte appellante contro
elettivamente domiciliata in Cuneo al Corso Nizza 13 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Fantino che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte appellata e contro
, (C.F. Controparte_3
) in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino con domicilio in Torino alla via Arsenale
n. 21;
Parte convenuta
* * * Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1423/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “in via principale, annullare la sentenza n. 1423/2023 dell'Ufficio del
Giudice di Pace di Torino del 20.04.2023 pronunciata nel giudizio r.g. 15600/2022 dal
Giudice Avv. Daniela Volpes e conseguentemente accertare che la notifica del verbale n.
16765807 della Polizia Stradale di Torino in data 08.04.2021 è intempestiva, e, comunque,
non è mai avvenuta, conseguentemente dichiarare nulla e/o annullare la Cartella di
Pagamento n. 110 2022 0031110632001 emessa nei confronti di da Parte_1 [...]
Prov. Di Torino notificata in data 21.10.2022 Controparte_4
per i motivi tutti sopra esposti. In via istruttoria: se ritenuto necessario, ordinare ex art. 210
c.p.c. all'Ufficio Anagrafe del Comune di Torino il certificato storico di residenza di Pt_1
nata a [...] in data [...]. In ogni caso: con vittoria di spese,
[...]
rimborso spese generali ed accessori di legge”.
* * *
Per parte appellata : “respingere – in ogni caso nei confronti dell'esponente CP_1 [...]
- ogni avversaria domanda e, per l'effetto, confermare la sentenza Controparte_2
n°1423/2023 del Giudice di Pace di Torino del 17-04-2023, depositata il 20-04-2023, resa nel giudizio RG 15600/2022. In ogni caso, nell'ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse l'appello proposto dalla signora meritevole di accoglimento, per le ragioni Parte_1
esposte nel primo giudizio e ribadite con la presente comparsa costitutiva, voglia il medesimo mandare esente l' da qualsivoglia Controparte_2
responsabilità in ordine alle doglianze avversarie con ogni conseguenza anche in punto spese di lite. Con il favore delle spese”.
* * * Per : “rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto Controparte_3
per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure e, pertanto l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Decadenza dall'impugnazione.
Occorre in primo luogo precisare che l'appello avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione, e non con ricorso ex art. 7 del d.lgs. 150/2011, in ragione del principio di ultrattività del rito quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice.
In merito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “l'applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, di conseguenza, non determina l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, in termini di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche con riferimento all'applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice "a quo", avvalendosi del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione di detta domanda” (Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2021, n.
19993).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha addirittura disposto il mutamento dal rito da speciale – in quanto introdotto con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/11 - a ordinario, qualificando l'opposizione ex art. 615 c.p.c. L'impugnazione della sentenza andava, dunque, proposta anch'essa con atto di citazione, mentre è stata proposta con ricorso (cfr Tribunale di Torino, Sezione ottava, 6 maggio 2024).
A norma dell'art. 4, comma quinto, del d.lgs 150 del 2011 “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Per verificare se l'appello è ammissibile occorre, pertanto, far riferimento alla data di deposito del ricorso.
Nel caso di specie, la sentenza del Giudice di Pace n. 1423/23 è stata pubblicata in data 20 aprile 2023 e non è stata notificata, con la conseguenza che opera il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. con scadenza al 20 novembre 2023.
Il ricorso è stato depositato in data 17 novembre 2023 e quindi l'impugnazione è tempestiva.
2. Regolarità della notificazione del verbale di contravvenzione.
La Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, che “allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (Cass. civ., Sez. VI-V,
18 marzo 2022, n. 8895; Id., Sez. V, 11 novembre 2020, n. 25351, secondo cui “nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art.
140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”).
Precisamente, le Sezioni Unite hanno chiarito che “qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. civ., Sez. Unite, 15 aprile 2021, n. 10012).
Ebbene, nel caso di specie la non ha prodotto né in primo grado né in Controparte_3
questo giudizio la Comunicazione di Avvenuto Deposito (C.A.D.) (circostanza allegata dall'appellante e non contestata dai convenuti), con la conseguenza che è errata la valutazione del Giudice di Pace di regolarità della notificazione del verbale della contravvenzione “per compiuta giacenza” ex art. 140 c.p.c.
A fronte dell'omessa prova della regolarità della notificazione del verbale della contravvenzione, sono irrilevanti le ulteriori questioni circa il luogo in cui è stato notificato, ossia presso la residenza effettiva anziché presso l'indirizzo reperito presso la MCTC, e ciò
a prescindere dal rilievo che comunque la non ha provato quest'ultima Controparte_3 circostanza non avendo prodotto alcuna documentazione a sostegno dell'assunto (contestato dalla ricorrente).
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte appellante, l'art. 201, comma quinto, del
Codice della Strada dispone che “l'obbligo di pagare la somma dovuta per violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “la norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo. La regola in esame ha portata sostanziale. In sintesi, la notificazione del verbale di accertamento, per come delineata dal legislatore nella norma apposita, non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo. Piuttosto, è fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto. Si tratta di un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che, pur operando sul piano sostanziale, non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva”
(Cass. civ., Sez. Unite, 22 settembre 2017, n. 22080).
Per questi motivi
la decisione di primo grado deve essere riformata e la cartella esattoriale impugnata deve essere annullata.
3. Le spese di lite.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate a norma del D.M. 55/14 e s.m.i. (valore di causa: da € 5.200,00 ad € 26.000,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.). La condanna dei convenuti viene effettuata in solido non avendo la difesa di svolto espressa domanda di manleva nei confronti dell'ente CP_1 impositore (“voglia il medesimo mandare esente l' da Controparte_2
qualsivoglia responsabilità in ordine alle doglianze avversarie con ogni conseguenza anche in punto spese di lite” (Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15390; Id., Sez. VI-II, 9 marzo
2022, n. 7716).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
- in accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace
di Torino n. 2535/2023 ed annulla la cartella di pagamento n. 110 2022 0031110632001;
- dichiara tenuta e condanna i convenuti opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore dello Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del
2002 che liquida in € 777,00 per il procedimento di primo grado davanti al Giudice di Pace
ed in € 3.387,00 per il presente giudizio (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale),
oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 27 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila