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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
n.3323/2024 R.G.
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del 4.6.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso ex artt.442, nonché 669 bis e 700
c.p.c., da
e , n.q. di legali rappresentanti Parte_1 Parte_2 della minore , rappresentati e difesi, giusta procura Persona_1 allegata telematicamente al ricorso, dall'Avv. Mariangela De Santis
-ricorrenti-
contro
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
-convenuta contumace- osserva quanto segue, letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 30.10.2024.
Con ricorso ex artt.442, nonché 669 bis e 700 c.p.c., depositato il
9.10.2024 e ritualmente notificato, e , n.q. Parte_1 Parte_2 di legali rappresentanti della minore , hanno convenuto in Persona_1 giudizio la perché venisse accertato, anche in via Controparte_2 cautelare, il diritto della minore all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia ABA) presso il centro accreditato CP_2 ove era stata protocollata l'impegnativa a febbraio 2024 e/o al rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di ore 8 CP_2 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo e/o per il periodo ritenuto di giustizia. Per l'effetto, i ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, di condannare la convenuta al rimborso totale dei costi da CP_2 loro sostenuti, sino all'inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla per la terapia ABA in favore della minore, per un totale di ore 8 ore CP_2 settimanali oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione.
Nel merito, i ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA entro il limite delle
10 ore settimanali, come da prescrizione rilasciata dalla di CP_2 CP_1
e ritualmente protocollata presso il centro convenzionato (Centro
Diagnostico di Arce), dal novembre 2022 sino all'accoglimento dell'istanza cautelare e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda d'urgenza, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo
ABA a carico della In conseguenza, hanno chiesto di condannare la
CP_2 convenuta, in favore della parte ricorrente, al rimborso totale dei costi
CP_2 sostenuti per la terapia fruita, oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione (così come risultante dalle fatture allegate), per il periodo corrente dal giugno 2024 al 30/09/2024 ovvero al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €.650,00 e/o la misura ritenuta di giustizia oltre che dei costi sostenuti successivamente (dal 10/2024) sino all'accoglimento dell'istanza cautelare. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, gli attori hanno chiesto condannare la convenuta al rimborso, in favore dei ricorrenti, dei costi sostenuti
CP_2 privatamente per il trattamento riabilitativo ABA seguito dalla minore, entro la misura prescritta di 8 ore settimanali, dalla data del giugno 2024, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla
CP_2
I ricorrenti hanno dedotto che:
1. la minore , nata a Persona_1
il 18/09/2007, risulta affetta da disturbo dello Spettro Autistico – CP_1 livello 3 (con necessità di supporto molto significativo) - così come confermato dall' con verbale di riconoscimento dell'indennità di CP_3 accompagnamento (05/12/2022) e dalla di appartenenza nella CP_2 relazione datata 25/01/2024 all'esito della quale veniva prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno medio (8 ore settimanali) (all. 1: verbale;
all. 2: relazione Ambulatorio Autismo Ceccano;
all. 3: prescrizione CP_3 terapia);
2. l'impegnativa rilasciata all'esito della valutazione effettuata dall'Ambulatorio Autismo veniva prontamente consegnata, come da disposizioni della al Centro Diagnostico di Arce ed al CRN di CP_2
Piedimonte San Germano in data 08/02/2024 e, successivamente, a fronte delle diverse disposizioni della inoltrata a mezzo mail anche agli atri CP_2 centri convenzionati (Villa Alba, STS di Sora);
3. nonostante la pronta consegna della prescrizione e delle rassicurazioni in merito all'inserimento nelle liste di attesa, i genitori restavano in attesa della strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto che, però, nonostante le comunicazioni informali e l'inserimento in lista di attesa, non interveniva;
4. in ragione dell'inerzia della i genitori, non potendo prolungare la sospensione CP_2 della terapia senza arrecare pregiudizio alla minore, si trovavano costretti a riattivarsi privatamente per il percorso riabilitativo prescritto dalla e CP_2 raccomandato dalle Linee Guida;
5. con la supervisione della Dott.ssa il percorso riabilitativo veniva intrapreso per n. 2 ore Persona_2 settimanali non potendo, i genitori, garantire un numero maggiore di ore – così come prescritto dalla di appartenenza - in ragione delle effettive CP_2 capacità economiche;
6. con mail del 06/08/2024, i genitori della minore chiedevano chiarimenti in merito alla tempistica delle liste di attesa presso i centri di Arce e di Piedimonte San Germano, ottenendo risposta solo dal CNR il quale rappresentava l'impossibilità di attivare il percorso riabilitativo in favore della minore in ragione dell'assenza di terapiste e delle liste bloccate;
con messaggio del 06/08/2024, inoltravano impegnativa presso il Centro di
Villa Alba di Veroli e con mail del 03/10/2024 sollecitavano rilascio di informazioni circa la posizione in lista di attesa presso il centro STS di Sora senza ottenere riscontro (all. 4: mail del 06/08/2024 e riscontro CRN;
all. 5: messaggio del 06/08/2024; all. 6: mail del 03/10/2024);
7. nonostante la consegna dell'impegnativa a febbraio 2024, la minore non e' stata ancora contattata dal Centro accreditato ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia ABA, come da raccomandazione delle Linee Part Guida dell' ;
8. in ragione delle prescrizioni rilasciate dalla struttura sanitaria, a fronte dell'inerzia della di appartenenza, i ricorrenti CP_2 continuano a sostenere privatamente il costo per il percorso terapeutico ABA presso specialisti privati per n. 2 ore settimanali, non potendo integrare le terapie in ragione dell'impossibilità economica di sostenerne il costo nella misura prescritta dalla struttura sanitaria con evidente pregiudizio per lo stato di salute del minore;
9. il costo della terapia ABA attualmente sostenuto è pari a circa euro 30,00- ad ora, oltre costi per supervisione, effettuata con cadenza mensile, pari ad euro 50,00 l'ora; 10. il nucleo famigliare risulta composto dal , unico percettore di reddito, Parte_1
, e nato a [...] Parte_2 Persona_1 CP_4 CP_1
01/05/2000. La retribuzione annuale lorda percepita dal è pari a circa Pt_2
30.000,00- euro, corrispondente ad un netto mensile pari a circa 1.700,00- somma a mezzo della quale fa fronte alle esigenze del nucleo famigliare ed a tutte le esigenze di cura del piccolo . Tra le esigenze famigliari Per_3 rientrano le spese universitarie del figlio maggiore (studente presso università di Siena) (600,00 euro annuali circa di tasse universitarie) unitamente alle spese per l'alloggio (280,00- euro mensili) ed il vitto fuori sede oltre alla rata di finanziamento mensile pari ad euro 340,00- con evidente impossibilità di sostenere la terapia nella misura prescritta il cui costo risulterebbe essere non inferiore ad euro 1.000,00 (all. 7: ISEE;
all. 8: ricevute di pagamento tasse universitarie;
all. 9: ricevuta pagamento canone mensile alloggio fuori sede;
all. 10: documento di sintesi finanziamento); 11. complessivamente, quindi, in ragione dell'inerzia della struttura sanitaria, i costi sostenuti dai ricorrenti per la terapia ABA, dalla data del giugno 2024 alla data del 30/09/2024 risultano essere pari ad euro 650,00- (all. 11: fatture terapia e distinte di pagamento); 12. con comunicazione pec del 20/06/2024 i ricorrenti richiedevano l'immediato inserimento in progetto riabilitativo ABA,
a fronte della prescrizione ritualmente protocollata, oltre al rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione del percorso riabilitativo presso professionisti privati (all. 12: comunicazione pec del 20/06/2024); 13. le linee guida elaborate dall'Istituto Superiore della Sanità per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico raccomandano la terapia comportamentale ABA affermando che “tra
i programmi intensivi comportamentali, il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio
e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”; 14. la necessità del percorso riabilitativo ABA, nel caso di specie, è stata riconosciuta nella relazione dell'Ambulatorio Autismo di Ceccano datata
25/1/2024 all'esito della quale è stata prescritta terapia ABA ad impegno medio (8 ore settimanali); 15. il D.L.gs. n.502 del 30/12/1992 (Tutela del diritto alla Salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”) all'art. 1 statuisce quanto segue: “il
Servizio Sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche ed in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla l. 23/12/1978 n. 833, art. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse”. L'art.1, comma 7, del D.Lgs. n.502/1992 statuisce che “sono posti a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”; 16. la L. 134/2015
“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, all'art.2 ha previsto che l' debba procedere all'aggiornamento delle Linee Controparte_5 guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, mentre all'art.3 ha statuito che “si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”; 17. gli impegni imposti dalle norme sopra richiamate sono stati ribaditi anche dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo
(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.”; 18. infine, l'art. 74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22/10/2018 ha formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come
“trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuti” con la conseguenza che tale trattamento deve essere garantito dal SSR;
19. nel caso in esame, è evidente l'esigenza di garantire al minore la fruizione della terapia ABA nella misura prescritta dalla di appartenenza, non essendo possibile CP_2 sospendere la terapia in ragione della gravità del disturbo e soprattutto in ragione dell'età evolutiva del paziente, per cui parte ricorrente – a fronte dell'inerzia della struttura sanitaria – si trova, a tutt'oggi, a dover sostenere i costi della terapia, in attesa dell'inserimento in programma individualizzato strutturato dalla presso cui la minore risulta in carico;
20. sussiste il CP_2 diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA, in quanto prestazione sanitaria indifferibile ed urgente, stante impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire l'intervento e la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico – scientifiche;
21. sussiste una situazione di periculum in mora, giacché il costo della terapia nella misura prescritta, anche a fronte delle altre esigenze del minore e degli altri componenti il nucleo familiare cui debbono far fronte i ricorrenti, non risulterebbe sostenibile con evidente pregiudizio per la salute del minore. Allo stesso modo, la tutela del diritto alla salute della minore risulterebbe pregiudicato dalla tempistica relativa al giudizio ordinario volta ad ottenere il ristoro dei costi sostenuti;
22, vi è la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, in ragione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n.1781/2022, in quanto il caso di specie non riguarda l'ipotesi di “richiesta di ampliamento del programma individuale di intervento”, ma la “contestazione circa
l'esecuzione di un “programma individuale” di intervento”.
Regolarmente notificato il ricorso, la non si è Controparte_2 costituita in giudizio, negando la sussistenza nel caso di specie dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari per l'adozione della richiesta tutela d'urgenza.
Con ordinanza cautelare resa in data 29.11.2024, la domanda d'urgenza
è stata accolta ed è stato ordinato alla convenuta di Controparte_2 procedere all'inserimento immediato della minore nel Persona_1 progetto terapeutico prescritto dalla , consistente nella Controparte_2 somministrazione della terapia ABA nella misura di ore 8 settimanali, presso un centro accreditato, ovvero di rimborsare agli attori i costi che devono sostenere per garantire il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla nonché i correlati costi per la supervisione, sino alla data di effettivo CP_2 inserimento nel progetto riabilitativo di un centro accreditato.
Fissata l'udienza per il giudizio di merito, la convenuta è rimasta CP_2 contumace.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi già evidenziati nell'ordinanza cautelare, in punto di sussistenza del fumus boni iuris.
Osserva preliminarmente il Giudicante che la Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza n.1781/2022, ha statuito che le domande di accertamento del diritto di un minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e di condanna della territorialmente competente nelle CP_2 due forme esecutive alternative prospettate, pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione dell'art.133, comma 1, lett. c), D.Lgs. 241/2013 (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione”.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che non è dubbio che nel caso di specie si tratti di "pubblico servizio" e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
La Cassazione ha peraltro evidenziato che diverso è il caso in cui non si richieda l'ampliamento del programma di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria), ma si verta nell'ipotesi – come nel caso di specie - di contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, intervento disposto, ma non attuato, dalla P.A. sanitaria (cfr. anche Cass., Sez. U, ordinanza n.20164 del 24/09/2020).
Sulla base del richiamato arresto giurisprudenziale della Cassazione, va dunque affermato che sussiste la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in ordine alle domande cautelari proposte dagli attori, di accertamento del diritto del figlio minore all'attuazione del trattamento terapeutico prescritto dall'Ambulatorio Autismo di Ceccano (FR) della convenuta. CP_2
Va poi evidenziato che il trattamento riabilitativo con il metodo ABA, oggetto di causa, è una prestazione sanitaria e che pertanto può essere posta a carico del CP_6
, l'art.74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22.10.2018 ha
[...] formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee
Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
Ciò comporta, ai sensi dell'art.1, comma 2 e 7, del D.Lgs. n.502/92 e del
D.C.P.M. del 12.1.2017, l'obbligo del di fornire tale trattamento. CP_6
Infatti, l'art.1, comma 2, D.Lgs. n.502/92 così statuisce: “2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli
1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.”
Il comma 7 del citato articolo aggiunge che: “
7. Sono posti a carico del
Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.”
L'art.3 della Legge n.134/2015 prevede poi che i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico vengano aggiornati sulla base delle più avanzate conoscenze specifiche. La norma infatti prevede: “1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, … si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.”.
Il D.C.P.M. 12.1.2017 nell'aggiornare i L.E.A. ha previsto all'art.60 comma 1 che: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”. Sulla base di detta normativa, pertanto, il trattamento con metodologia
ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei L.E.A. e riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Quindi, come tale, la metodologia ABA rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale e, in conseguenza, la convenuta, è tenuta ad erogare a tutti gli assistiti CP_2 purché sussistano le condizioni richiamate dal disposto del D.Lgs. 502/92.
Venendo al caso di specie, osserva il Giudicante che:
1. la minore risulta affetta da disturbo dello spettro Persona_1 autistico – livello 3 (con necessità di supporto molto significativo) - così come confermato dall' con verbale di riconoscimento dell'indennità di CP_3 accompagnamento (05/12/2022) e dalla di appartenenza nella CP_2 relazione datata 25/01/2024 all'esito della quale veniva prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno medio (8 ore settimanali) (all. 1: verbale;
all. 2: relazione Ambulatorio Autismo Ceccano;
all. 3: prescrizione CP_3 terapia);
2. i ricorrenti hanno prontamente consegnato, come da disposizioni della l'impegnativa rilasciata all'esito della valutazione effettuata CP_2 dall'Ambulatorio Autismo al Centro Diagnostico di Arce ed al CRN di
Piedimonte San Germano in data 08/02/2024 e, successivamente, a fronte Contr delle diverse disposizioni della hanno inoltrato l'impegnativa a mezzo mail anche agli altri centri convenzionati (Villa Alba, STS di Sora: (all. 4: mail del 06/08/2024 e riscontro CRN;
all. 5: messaggio del 06/08/2024; all. 6: mail del
03/10/2024); 3. è incontestato che - nonostante la prescrizione ed il protocollo della richiesta - la minore non è stata ancora inserita in alcun progetto riabilitativo, né è stato contattata dai Centri accreditati ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia ABA;
5) tale situazione ha costretto i ricorrenti ad attivarsi privatamente per la strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto, che è stato attivato seppur non nella misura prescritta, per 2 ore settimanali (all. 11: copia fatture
e distinte di pagamento terapia ABA).
Legittimamente i genitori del minore hanno chiesto l'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia ABA) CP_2 presso il centro accreditato ove hanno protocollato l'impegnativa e/o il rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di CP_2 ore 8 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo, in quanto emerge dalla richiamata documentazione che: 1) il trattamento
ABA è riconosciuto come efficace dalle Linee Guida per l'Autismo; 2) detto trattamento può farsi rientrare nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico, ai sensi dell'art.3 della Legge
n.134/2015 e del D.C.P.M. 12.1.2017; 3) è provato che il trattamento può contribuire al miglioramento delle condizioni di ogni area dello sviluppo del minore;
4) vi è una diagnosi di autismo operata da struttura pubblica, che ha anche prescritto la terapia ABA in misura di 8 ore settimanali;
5) nonostante la prescrizione e la richiesta di assunzione in carico presso i centri accreditati, la minore non è stata ancora inserita in alcun progetto riabilitativo con metodologia ABA.
Il rimborso non può essere escluso richiamando esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica ed esigenze di bilancio.
Se è infatti vero che i presupposti, il tipo e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali dirette a tutelare il diritto alla salute sono stabiliti dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità di apprezzamento che gli compete (al fine di contemperare tra le esigenze degli assistiti e quelle di bilancio), è altrettanto vero che tale potere subisce una deroga qualora si tratti del nucleo essenziale del diritto alla salute e la prestazione in questione sia indispensabile e indifferibile per la sua tutela, come emerge nel caso di specie. Le esigenze della finanza pubblica, dunque, non possono assumere, nel bilanciamento degli interessi valuto dal legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (cfr, in termini, Tribunale di Velletri, sentenza n. 1878/2019).
Anche la Regione, ove operi senza una ragione giuridicamente rilevante una distinzione tra prestazioni sanitarie identiche o analoghe, tutte rientranti, come quella oggetto di causa, nei L.E.A., opera un'inammissibile disparità di trattamento e, quindi, una discriminazione. Ciò, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma secondo, Cost. e il principio di imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato sez. III 20 luglio 2016 n. 3297).
In tali casi va negato l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; 24 giugno 2005 n. 13548; Cass.,
Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334, 1 agosto 2006 n. 17461).
Sussiste, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il diritto della parte ricorrente al rimborso dei costi per la somministrazione della terapia ABA alla minore nella misura di ore 8 settimanali, Persona_1 come da prescrizione rilasciata dalla , protocollata presso CP_2 CP_1 il centro convenzionato (Centro Diagnostico di Arce), dal novembre 2022 sino alla data di effettivo inserimento a carico della convenuta nel progetto CP_2 riabilitativo ABA.
In conseguenza, condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti i CP_2 costi sostenuti per la terapia fruita nel periodo dal giugno 2024 al 30 settembre 2024, costi quantificati in misura di €.650,00 (comprensivi anche dei costi sostenuti per la supervisione), nonché i costi sostenuti dagli attori dall'ottobre 2024 sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della convenuta. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto, quanto alla fase cautelare, dei parametri di cui al
D.M. n.147/2022 per i procedimenti cautelari di valore fino a € 1.100, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale;
e, quanto al giudizio di merito, dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore fino a € 1.100, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento delle domande proposte da e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 legali rappresentanti della minore , nei confronti della Persona_1
: Controparte_1
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al rimborso dei costi sostenuti per la somministrazione della terapia ABA alla minore nella Persona_1 misura di ore 8 settimanali, come da prescrizione rilasciata dalla di CP_2
, protocollata presso il centro convenzionato (Centro Diagnostico di CP_1
Arce), dal novembre 2022 sino alla data di effettivo inserimento a carico della nel progetto riabilitativo ABA;
CP_2
2) per l'effetto, condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti i CP_2 costi sostenuti per la terapia fruita nel periodo dal giugno 2024 al 30 settembre 2024, costi quantificati in misura di €.650,00 (comprensivi anche dei costi sostenuti per la supervisione), nonché i costi sostenuti dagli attori dall'ottobre 2024 sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della convenuta;
CP_2
3) condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, CP_2 quantificate per il giudizio cautelare e per quello di merito nella complessiva misura di €.1.308,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.
Frosinone, 9.7.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del 4.6.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso ex artt.442, nonché 669 bis e 700
c.p.c., da
e , n.q. di legali rappresentanti Parte_1 Parte_2 della minore , rappresentati e difesi, giusta procura Persona_1 allegata telematicamente al ricorso, dall'Avv. Mariangela De Santis
-ricorrenti-
contro
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore
-convenuta contumace- osserva quanto segue, letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 30.10.2024.
Con ricorso ex artt.442, nonché 669 bis e 700 c.p.c., depositato il
9.10.2024 e ritualmente notificato, e , n.q. Parte_1 Parte_2 di legali rappresentanti della minore , hanno convenuto in Persona_1 giudizio la perché venisse accertato, anche in via Controparte_2 cautelare, il diritto della minore all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia ABA) presso il centro accreditato CP_2 ove era stata protocollata l'impegnativa a febbraio 2024 e/o al rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di ore 8 CP_2 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo e/o per il periodo ritenuto di giustizia. Per l'effetto, i ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, di condannare la convenuta al rimborso totale dei costi da CP_2 loro sostenuti, sino all'inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla per la terapia ABA in favore della minore, per un totale di ore 8 ore CP_2 settimanali oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione.
Nel merito, i ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA entro il limite delle
10 ore settimanali, come da prescrizione rilasciata dalla di CP_2 CP_1
e ritualmente protocollata presso il centro convenzionato (Centro
Diagnostico di Arce), dal novembre 2022 sino all'accoglimento dell'istanza cautelare e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda d'urgenza, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo
ABA a carico della In conseguenza, hanno chiesto di condannare la
CP_2 convenuta, in favore della parte ricorrente, al rimborso totale dei costi
CP_2 sostenuti per la terapia fruita, oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione (così come risultante dalle fatture allegate), per il periodo corrente dal giugno 2024 al 30/09/2024 ovvero al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €.650,00 e/o la misura ritenuta di giustizia oltre che dei costi sostenuti successivamente (dal 10/2024) sino all'accoglimento dell'istanza cautelare. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, gli attori hanno chiesto condannare la convenuta al rimborso, in favore dei ricorrenti, dei costi sostenuti
CP_2 privatamente per il trattamento riabilitativo ABA seguito dalla minore, entro la misura prescritta di 8 ore settimanali, dalla data del giugno 2024, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla
CP_2
I ricorrenti hanno dedotto che:
1. la minore , nata a Persona_1
il 18/09/2007, risulta affetta da disturbo dello Spettro Autistico – CP_1 livello 3 (con necessità di supporto molto significativo) - così come confermato dall' con verbale di riconoscimento dell'indennità di CP_3 accompagnamento (05/12/2022) e dalla di appartenenza nella CP_2 relazione datata 25/01/2024 all'esito della quale veniva prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno medio (8 ore settimanali) (all. 1: verbale;
all. 2: relazione Ambulatorio Autismo Ceccano;
all. 3: prescrizione CP_3 terapia);
2. l'impegnativa rilasciata all'esito della valutazione effettuata dall'Ambulatorio Autismo veniva prontamente consegnata, come da disposizioni della al Centro Diagnostico di Arce ed al CRN di CP_2
Piedimonte San Germano in data 08/02/2024 e, successivamente, a fronte delle diverse disposizioni della inoltrata a mezzo mail anche agli atri CP_2 centri convenzionati (Villa Alba, STS di Sora);
3. nonostante la pronta consegna della prescrizione e delle rassicurazioni in merito all'inserimento nelle liste di attesa, i genitori restavano in attesa della strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto che, però, nonostante le comunicazioni informali e l'inserimento in lista di attesa, non interveniva;
4. in ragione dell'inerzia della i genitori, non potendo prolungare la sospensione CP_2 della terapia senza arrecare pregiudizio alla minore, si trovavano costretti a riattivarsi privatamente per il percorso riabilitativo prescritto dalla e CP_2 raccomandato dalle Linee Guida;
5. con la supervisione della Dott.ssa il percorso riabilitativo veniva intrapreso per n. 2 ore Persona_2 settimanali non potendo, i genitori, garantire un numero maggiore di ore – così come prescritto dalla di appartenenza - in ragione delle effettive CP_2 capacità economiche;
6. con mail del 06/08/2024, i genitori della minore chiedevano chiarimenti in merito alla tempistica delle liste di attesa presso i centri di Arce e di Piedimonte San Germano, ottenendo risposta solo dal CNR il quale rappresentava l'impossibilità di attivare il percorso riabilitativo in favore della minore in ragione dell'assenza di terapiste e delle liste bloccate;
con messaggio del 06/08/2024, inoltravano impegnativa presso il Centro di
Villa Alba di Veroli e con mail del 03/10/2024 sollecitavano rilascio di informazioni circa la posizione in lista di attesa presso il centro STS di Sora senza ottenere riscontro (all. 4: mail del 06/08/2024 e riscontro CRN;
all. 5: messaggio del 06/08/2024; all. 6: mail del 03/10/2024);
7. nonostante la consegna dell'impegnativa a febbraio 2024, la minore non e' stata ancora contattata dal Centro accreditato ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia ABA, come da raccomandazione delle Linee Part Guida dell' ;
8. in ragione delle prescrizioni rilasciate dalla struttura sanitaria, a fronte dell'inerzia della di appartenenza, i ricorrenti CP_2 continuano a sostenere privatamente il costo per il percorso terapeutico ABA presso specialisti privati per n. 2 ore settimanali, non potendo integrare le terapie in ragione dell'impossibilità economica di sostenerne il costo nella misura prescritta dalla struttura sanitaria con evidente pregiudizio per lo stato di salute del minore;
9. il costo della terapia ABA attualmente sostenuto è pari a circa euro 30,00- ad ora, oltre costi per supervisione, effettuata con cadenza mensile, pari ad euro 50,00 l'ora; 10. il nucleo famigliare risulta composto dal , unico percettore di reddito, Parte_1
, e nato a [...] Parte_2 Persona_1 CP_4 CP_1
01/05/2000. La retribuzione annuale lorda percepita dal è pari a circa Pt_2
30.000,00- euro, corrispondente ad un netto mensile pari a circa 1.700,00- somma a mezzo della quale fa fronte alle esigenze del nucleo famigliare ed a tutte le esigenze di cura del piccolo . Tra le esigenze famigliari Per_3 rientrano le spese universitarie del figlio maggiore (studente presso università di Siena) (600,00 euro annuali circa di tasse universitarie) unitamente alle spese per l'alloggio (280,00- euro mensili) ed il vitto fuori sede oltre alla rata di finanziamento mensile pari ad euro 340,00- con evidente impossibilità di sostenere la terapia nella misura prescritta il cui costo risulterebbe essere non inferiore ad euro 1.000,00 (all. 7: ISEE;
all. 8: ricevute di pagamento tasse universitarie;
all. 9: ricevuta pagamento canone mensile alloggio fuori sede;
all. 10: documento di sintesi finanziamento); 11. complessivamente, quindi, in ragione dell'inerzia della struttura sanitaria, i costi sostenuti dai ricorrenti per la terapia ABA, dalla data del giugno 2024 alla data del 30/09/2024 risultano essere pari ad euro 650,00- (all. 11: fatture terapia e distinte di pagamento); 12. con comunicazione pec del 20/06/2024 i ricorrenti richiedevano l'immediato inserimento in progetto riabilitativo ABA,
a fronte della prescrizione ritualmente protocollata, oltre al rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione del percorso riabilitativo presso professionisti privati (all. 12: comunicazione pec del 20/06/2024); 13. le linee guida elaborate dall'Istituto Superiore della Sanità per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico raccomandano la terapia comportamentale ABA affermando che “tra
i programmi intensivi comportamentali, il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio
e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”; 14. la necessità del percorso riabilitativo ABA, nel caso di specie, è stata riconosciuta nella relazione dell'Ambulatorio Autismo di Ceccano datata
25/1/2024 all'esito della quale è stata prescritta terapia ABA ad impegno medio (8 ore settimanali); 15. il D.L.gs. n.502 del 30/12/1992 (Tutela del diritto alla Salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”) all'art. 1 statuisce quanto segue: “il
Servizio Sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche ed in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla l. 23/12/1978 n. 833, art. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse”. L'art.1, comma 7, del D.Lgs. n.502/1992 statuisce che “sono posti a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”; 16. la L. 134/2015
“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, all'art.2 ha previsto che l' debba procedere all'aggiornamento delle Linee Controparte_5 guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, mentre all'art.3 ha statuito che “si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”; 17. gli impegni imposti dalle norme sopra richiamate sono stati ribaditi anche dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo
(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.”; 18. infine, l'art. 74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22/10/2018 ha formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come
“trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuti” con la conseguenza che tale trattamento deve essere garantito dal SSR;
19. nel caso in esame, è evidente l'esigenza di garantire al minore la fruizione della terapia ABA nella misura prescritta dalla di appartenenza, non essendo possibile CP_2 sospendere la terapia in ragione della gravità del disturbo e soprattutto in ragione dell'età evolutiva del paziente, per cui parte ricorrente – a fronte dell'inerzia della struttura sanitaria – si trova, a tutt'oggi, a dover sostenere i costi della terapia, in attesa dell'inserimento in programma individualizzato strutturato dalla presso cui la minore risulta in carico;
20. sussiste il CP_2 diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA, in quanto prestazione sanitaria indifferibile ed urgente, stante impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire l'intervento e la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico – scientifiche;
21. sussiste una situazione di periculum in mora, giacché il costo della terapia nella misura prescritta, anche a fronte delle altre esigenze del minore e degli altri componenti il nucleo familiare cui debbono far fronte i ricorrenti, non risulterebbe sostenibile con evidente pregiudizio per la salute del minore. Allo stesso modo, la tutela del diritto alla salute della minore risulterebbe pregiudicato dalla tempistica relativa al giudizio ordinario volta ad ottenere il ristoro dei costi sostenuti;
22, vi è la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, in ragione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n.1781/2022, in quanto il caso di specie non riguarda l'ipotesi di “richiesta di ampliamento del programma individuale di intervento”, ma la “contestazione circa
l'esecuzione di un “programma individuale” di intervento”.
Regolarmente notificato il ricorso, la non si è Controparte_2 costituita in giudizio, negando la sussistenza nel caso di specie dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari per l'adozione della richiesta tutela d'urgenza.
Con ordinanza cautelare resa in data 29.11.2024, la domanda d'urgenza
è stata accolta ed è stato ordinato alla convenuta di Controparte_2 procedere all'inserimento immediato della minore nel Persona_1 progetto terapeutico prescritto dalla , consistente nella Controparte_2 somministrazione della terapia ABA nella misura di ore 8 settimanali, presso un centro accreditato, ovvero di rimborsare agli attori i costi che devono sostenere per garantire il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla nonché i correlati costi per la supervisione, sino alla data di effettivo CP_2 inserimento nel progetto riabilitativo di un centro accreditato.
Fissata l'udienza per il giudizio di merito, la convenuta è rimasta CP_2 contumace.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi già evidenziati nell'ordinanza cautelare, in punto di sussistenza del fumus boni iuris.
Osserva preliminarmente il Giudicante che la Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza n.1781/2022, ha statuito che le domande di accertamento del diritto di un minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e di condanna della territorialmente competente nelle CP_2 due forme esecutive alternative prospettate, pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione dell'art.133, comma 1, lett. c), D.Lgs. 241/2013 (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione”.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che non è dubbio che nel caso di specie si tratti di "pubblico servizio" e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
La Cassazione ha peraltro evidenziato che diverso è il caso in cui non si richieda l'ampliamento del programma di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria), ma si verta nell'ipotesi – come nel caso di specie - di contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, intervento disposto, ma non attuato, dalla P.A. sanitaria (cfr. anche Cass., Sez. U, ordinanza n.20164 del 24/09/2020).
Sulla base del richiamato arresto giurisprudenziale della Cassazione, va dunque affermato che sussiste la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in ordine alle domande cautelari proposte dagli attori, di accertamento del diritto del figlio minore all'attuazione del trattamento terapeutico prescritto dall'Ambulatorio Autismo di Ceccano (FR) della convenuta. CP_2
Va poi evidenziato che il trattamento riabilitativo con il metodo ABA, oggetto di causa, è una prestazione sanitaria e che pertanto può essere posta a carico del CP_6
, l'art.74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22.10.2018 ha
[...] formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee
Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
Ciò comporta, ai sensi dell'art.1, comma 2 e 7, del D.Lgs. n.502/92 e del
D.C.P.M. del 12.1.2017, l'obbligo del di fornire tale trattamento. CP_6
Infatti, l'art.1, comma 2, D.Lgs. n.502/92 così statuisce: “2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli
1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.”
Il comma 7 del citato articolo aggiunge che: “
7. Sono posti a carico del
Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.”
L'art.3 della Legge n.134/2015 prevede poi che i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico vengano aggiornati sulla base delle più avanzate conoscenze specifiche. La norma infatti prevede: “1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, … si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.”.
Il D.C.P.M. 12.1.2017 nell'aggiornare i L.E.A. ha previsto all'art.60 comma 1 che: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”. Sulla base di detta normativa, pertanto, il trattamento con metodologia
ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei L.E.A. e riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Quindi, come tale, la metodologia ABA rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale e, in conseguenza, la convenuta, è tenuta ad erogare a tutti gli assistiti CP_2 purché sussistano le condizioni richiamate dal disposto del D.Lgs. 502/92.
Venendo al caso di specie, osserva il Giudicante che:
1. la minore risulta affetta da disturbo dello spettro Persona_1 autistico – livello 3 (con necessità di supporto molto significativo) - così come confermato dall' con verbale di riconoscimento dell'indennità di CP_3 accompagnamento (05/12/2022) e dalla di appartenenza nella CP_2 relazione datata 25/01/2024 all'esito della quale veniva prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno medio (8 ore settimanali) (all. 1: verbale;
all. 2: relazione Ambulatorio Autismo Ceccano;
all. 3: prescrizione CP_3 terapia);
2. i ricorrenti hanno prontamente consegnato, come da disposizioni della l'impegnativa rilasciata all'esito della valutazione effettuata CP_2 dall'Ambulatorio Autismo al Centro Diagnostico di Arce ed al CRN di
Piedimonte San Germano in data 08/02/2024 e, successivamente, a fronte Contr delle diverse disposizioni della hanno inoltrato l'impegnativa a mezzo mail anche agli altri centri convenzionati (Villa Alba, STS di Sora: (all. 4: mail del 06/08/2024 e riscontro CRN;
all. 5: messaggio del 06/08/2024; all. 6: mail del
03/10/2024); 3. è incontestato che - nonostante la prescrizione ed il protocollo della richiesta - la minore non è stata ancora inserita in alcun progetto riabilitativo, né è stato contattata dai Centri accreditati ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia ABA;
5) tale situazione ha costretto i ricorrenti ad attivarsi privatamente per la strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto, che è stato attivato seppur non nella misura prescritta, per 2 ore settimanali (all. 11: copia fatture
e distinte di pagamento terapia ABA).
Legittimamente i genitori del minore hanno chiesto l'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia ABA) CP_2 presso il centro accreditato ove hanno protocollato l'impegnativa e/o il rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di CP_2 ore 8 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo, in quanto emerge dalla richiamata documentazione che: 1) il trattamento
ABA è riconosciuto come efficace dalle Linee Guida per l'Autismo; 2) detto trattamento può farsi rientrare nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico, ai sensi dell'art.3 della Legge
n.134/2015 e del D.C.P.M. 12.1.2017; 3) è provato che il trattamento può contribuire al miglioramento delle condizioni di ogni area dello sviluppo del minore;
4) vi è una diagnosi di autismo operata da struttura pubblica, che ha anche prescritto la terapia ABA in misura di 8 ore settimanali;
5) nonostante la prescrizione e la richiesta di assunzione in carico presso i centri accreditati, la minore non è stata ancora inserita in alcun progetto riabilitativo con metodologia ABA.
Il rimborso non può essere escluso richiamando esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica ed esigenze di bilancio.
Se è infatti vero che i presupposti, il tipo e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali dirette a tutelare il diritto alla salute sono stabiliti dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità di apprezzamento che gli compete (al fine di contemperare tra le esigenze degli assistiti e quelle di bilancio), è altrettanto vero che tale potere subisce una deroga qualora si tratti del nucleo essenziale del diritto alla salute e la prestazione in questione sia indispensabile e indifferibile per la sua tutela, come emerge nel caso di specie. Le esigenze della finanza pubblica, dunque, non possono assumere, nel bilanciamento degli interessi valuto dal legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (cfr, in termini, Tribunale di Velletri, sentenza n. 1878/2019).
Anche la Regione, ove operi senza una ragione giuridicamente rilevante una distinzione tra prestazioni sanitarie identiche o analoghe, tutte rientranti, come quella oggetto di causa, nei L.E.A., opera un'inammissibile disparità di trattamento e, quindi, una discriminazione. Ciò, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma secondo, Cost. e il principio di imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato sez. III 20 luglio 2016 n. 3297).
In tali casi va negato l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; 24 giugno 2005 n. 13548; Cass.,
Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334, 1 agosto 2006 n. 17461).
Sussiste, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il diritto della parte ricorrente al rimborso dei costi per la somministrazione della terapia ABA alla minore nella misura di ore 8 settimanali, Persona_1 come da prescrizione rilasciata dalla , protocollata presso CP_2 CP_1 il centro convenzionato (Centro Diagnostico di Arce), dal novembre 2022 sino alla data di effettivo inserimento a carico della convenuta nel progetto CP_2 riabilitativo ABA.
In conseguenza, condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti i CP_2 costi sostenuti per la terapia fruita nel periodo dal giugno 2024 al 30 settembre 2024, costi quantificati in misura di €.650,00 (comprensivi anche dei costi sostenuti per la supervisione), nonché i costi sostenuti dagli attori dall'ottobre 2024 sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della convenuta. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto, quanto alla fase cautelare, dei parametri di cui al
D.M. n.147/2022 per i procedimenti cautelari di valore fino a € 1.100, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale;
e, quanto al giudizio di merito, dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore fino a € 1.100, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento delle domande proposte da e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 legali rappresentanti della minore , nei confronti della Persona_1
: Controparte_1
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al rimborso dei costi sostenuti per la somministrazione della terapia ABA alla minore nella Persona_1 misura di ore 8 settimanali, come da prescrizione rilasciata dalla di CP_2
, protocollata presso il centro convenzionato (Centro Diagnostico di CP_1
Arce), dal novembre 2022 sino alla data di effettivo inserimento a carico della nel progetto riabilitativo ABA;
CP_2
2) per l'effetto, condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti i CP_2 costi sostenuti per la terapia fruita nel periodo dal giugno 2024 al 30 settembre 2024, costi quantificati in misura di €.650,00 (comprensivi anche dei costi sostenuti per la supervisione), nonché i costi sostenuti dagli attori dall'ottobre 2024 sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della convenuta;
CP_2
3) condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, CP_2 quantificate per il giudizio cautelare e per quello di merito nella complessiva misura di €.1.308,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.
Frosinone, 9.7.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi