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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2161/2021 promosso
Da
C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33 presso lo studio dell'Avv. Matteo La Barbera, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con l'Avv. Roberto Aime che lo rappresenta e CP_1
difende per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.08.2021, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lui sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della CP_1
domanda della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 23.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da accogliere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor
[...]
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a Persona_2
2 conclusioni diverse del procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica e, a seguito di richiesta da parte di questo Decidente di relazione integrativa disposta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. al fine di valutare la documentazione medica successiva alla CTU del 16/17.05.2024, ha concluso la sua relazione integrativa ritenendo che: “CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI E
CONCLUSIONI Posta l'attuale diagnosi di cui sopra, passiamo ad esaminare il
caso sotto il profilo medico-legale al fine di accertare se il signor Parte_1
sia da ritenere invalido civile con necessità di accompagnamento ed
[...]
eventualmente stabilirne la decorrenza. L'obiettività riscontrata nel corso delle
operazioni peritali del 15/02/2024 e la disamina della documentazione sanitaria
precedentemente presentata e della successiva documentazione sanitaria
presentata, relativa al recente IMA ed intervento di by-pass coronarico, ha messo
in evidenza un soggetto in condizioni cliniche generali compromesse ed
invalidanti. Presenta, infatti, una concomitanza di patologie che incidono
negativamente sulla qualità della vita e sulla autonomia personale, visto il recente
infarto miocardico con residua frazione di eiezione del 30%. In buona sostanza da
quanto suesposto si evince che trattasi di soggetto affetto da aterosclerosi
polidistrettuale con aocp arti inferiori e sottoposto ad amputazione al terzo
3 prossimale di gamba sinistra, per gangrena ischemica ( Rutherford 6), esitata in
anchilosi in flessione del moncone di amputazione ,progressione della malattia
aterosclerotica evolvendo in ima recente, sottoposto a by-pass coronarico esitato in
residua frazione di eiezione del 30%, si ritiene che il ricorrente in causa per tutto
quanto sopra riportato ed in particolare per l'aggravamento delle condizioni
cliniche dello stesso causate dalla progressione della malattia aterosclerotica, sia da
riconoscere invalido civile 100% con diritto a percepire l'assegno di
accompagnamento a decorrenza dal maggio 2024, epoca in cui
sopraggiungeva aggravamento della malattia aterosclerotica evolvendosi
in IMA e successivo intervento chirurgico di by-pass coronarico esitato in
frazione di eiezione del 30% . Per quanto riguarda la decorrenza si ritiene equo
che il beneficio riconosciuto si possa fare decorrere dal Maggio 2024. Per tutto
quanto sopra, si può concludere che il signor nato il Parte_1
10/08/1958, sia da riconoscere invalido civile 100% con diritto a percepire
l'assegno di accompagnamento a far data dal Maggio 2024.” (cfr. CTU e integrazione alla CTU in atti).
In conclusione il CTU ha riconosciuto il ricorrente invalido con riduzione della capacità lavorativa al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2024.
4 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione),
vista la decorrenza del beneficio (maggio 2024) non presenti all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (25.08.2021)
restano interamente compensate tra le parti.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese delle CTU CP_1
liquidate con separato decreto.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente
[...]
è in possesso del requisito sanitario per essere Parte_1
riconosciuto invalido al 100% con diritto all'indennità di
5 accompagnamento con decorrenza dal mese di maggio 2024;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese delle CTU liquidate con CP_1
separato decreto;
- provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2161/2021 promosso
Da
C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33 presso lo studio dell'Avv. Matteo La Barbera, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' con l'Avv. Roberto Aime che lo rappresenta e CP_1
difende per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.08.2021, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lui sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della CP_1
domanda della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 23.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da accogliere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor
[...]
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a Persona_2
2 conclusioni diverse del procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica e, a seguito di richiesta da parte di questo Decidente di relazione integrativa disposta ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. al fine di valutare la documentazione medica successiva alla CTU del 16/17.05.2024, ha concluso la sua relazione integrativa ritenendo che: “CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI E
CONCLUSIONI Posta l'attuale diagnosi di cui sopra, passiamo ad esaminare il
caso sotto il profilo medico-legale al fine di accertare se il signor Parte_1
sia da ritenere invalido civile con necessità di accompagnamento ed
[...]
eventualmente stabilirne la decorrenza. L'obiettività riscontrata nel corso delle
operazioni peritali del 15/02/2024 e la disamina della documentazione sanitaria
precedentemente presentata e della successiva documentazione sanitaria
presentata, relativa al recente IMA ed intervento di by-pass coronarico, ha messo
in evidenza un soggetto in condizioni cliniche generali compromesse ed
invalidanti. Presenta, infatti, una concomitanza di patologie che incidono
negativamente sulla qualità della vita e sulla autonomia personale, visto il recente
infarto miocardico con residua frazione di eiezione del 30%. In buona sostanza da
quanto suesposto si evince che trattasi di soggetto affetto da aterosclerosi
polidistrettuale con aocp arti inferiori e sottoposto ad amputazione al terzo
3 prossimale di gamba sinistra, per gangrena ischemica ( Rutherford 6), esitata in
anchilosi in flessione del moncone di amputazione ,progressione della malattia
aterosclerotica evolvendo in ima recente, sottoposto a by-pass coronarico esitato in
residua frazione di eiezione del 30%, si ritiene che il ricorrente in causa per tutto
quanto sopra riportato ed in particolare per l'aggravamento delle condizioni
cliniche dello stesso causate dalla progressione della malattia aterosclerotica, sia da
riconoscere invalido civile 100% con diritto a percepire l'assegno di
accompagnamento a decorrenza dal maggio 2024, epoca in cui
sopraggiungeva aggravamento della malattia aterosclerotica evolvendosi
in IMA e successivo intervento chirurgico di by-pass coronarico esitato in
frazione di eiezione del 30% . Per quanto riguarda la decorrenza si ritiene equo
che il beneficio riconosciuto si possa fare decorrere dal Maggio 2024. Per tutto
quanto sopra, si può concludere che il signor nato il Parte_1
10/08/1958, sia da riconoscere invalido civile 100% con diritto a percepire
l'assegno di accompagnamento a far data dal Maggio 2024.” (cfr. CTU e integrazione alla CTU in atti).
In conclusione il CTU ha riconosciuto il ricorrente invalido con riduzione della capacità lavorativa al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2024.
4 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione),
vista la decorrenza del beneficio (maggio 2024) non presenti all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (25.08.2021)
restano interamente compensate tra le parti.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese delle CTU CP_1
liquidate con separato decreto.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente
[...]
è in possesso del requisito sanitario per essere Parte_1
riconosciuto invalido al 100% con diritto all'indennità di
5 accompagnamento con decorrenza dal mese di maggio 2024;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese delle CTU liquidate con CP_1
separato decreto;
- provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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