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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Udienza del 09.06.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 11949 del 2024.
Per parte ricorrente è presente l'Avv. Marco Candela, che conclude per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Per il è presente l'Avv. Davide Diani per delega dell'Avv. Lucia Capriello, che Controparte_1 conclude per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. I difensori discutono la causa riportandosi alle note per la discussione in atti. Al termine della discussione, alle ore 11.17, il
Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n.
11949/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile introdotta con ricorso in riassunzione depositato in data 28.05.2024
DA
partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
nata a [...] [...], cod. fisc. , elettivamente Parte_2 CP_1 C.F._1 domiciliata in via Loggia dei Pisani n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Marco Candela e CP_1
Umberto Danise, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
cod. fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Lucia Capriello in virtù di procura generale alle liti in atti
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione n. IS 23960004423, reg. cron. n. 20230110359, del 06.03.2023, con cui il ha ingiunto alla Controparte_1 Parte_1
(di seguito, per comodità, ), obbligata in solido, il pagamento di € 1.032,00 (oltre
[...] Pt_1 spese di notifica e procedimento), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'ordinanza sindacale n. 906 dell'11.10.2019 (“locali di pertinenza privi di misure tecniche tali da evitare suoni e rumori percepibili all'esterno dopo le ore 24:00”). Cont L'ingiunzione è stata emanata sulla base del verbale di accertamento n. 23/2020 - , con cui gli agenti di P.S. del “Commissariato San Ferdinando” accertarono che, in data 01.03.2020, alle ore 01.30 di notte, in via Bisignano, presso il bar denominato “Happening”, il responsabile della violazione «contravveniva i punti di seguito indicati dell'Ordinanza del Sindaco del
[...]
Prot. ORDSI/2019/0000906 del 11.10.2019 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni a CP_1
1 tutela della sicurezza urbana per la valorizzazione della attività di intrattenimento e di svago per la prevenzione della devianza giovanile – Revoca OS 886/2019”: [……] punto 3) alle ore 1,25 non adottava le misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori venissero percepiti all'esterno dell'attività. Per tale violazione ai sensi dell'art. 7 bis co. 1 bis d.lgs. 267/00 ed art. 16 L. 689/81
e s.m.i. è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 500,00».
§ 1.1. L'opposizione è stata inizialmente proposta dinanzi al giudice di pace di con CP_1 ricorso depositato in data 24.07.2023. Con sentenza n. 6088/2024, pubblicata in data
29.02.2024, il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia, concedendo alle parti mesi 3 per la riassunzione del giudizio. La ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale con ricorso depositato in data 28.05.2024.
§ 1.2. A fondamento dell'opposizione, l ha eccepito che: - l'ordinanza era priva di Pt_1 riferimenti agli scritti difensivi ex art. 18 della legge n. 689 del 1981, che aveva inviato al Comune in data 08/04/2020; - il provvedimento le era stato notificato in data 26.06.2023, oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, con conseguente decadenza del dal potere sanzionatorio;
- non sussistevano i presupposti per l'elevazione del verbale CP_1 presupposto, in quanto l'attività oggetto di controllo era pienamente conforme a quanto stabilito dal piano di zonizzazione acustica e rispettosa dei limiti ivi previsti per le emissione acustiche;
- che in base allo stesso verbale era stata emessa altra ordinanza ingiunzione con conseguente illecita duplicazione della sanzione. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in via subordinata, per la riduzione della sanzione, con vittoria di spese di giudizio.
Il si è costituito, eccependo che il ricorso era stato tardivamente proposto, Controparte_1 in quanto l'ordinanza ingiunzione era stata notificata in data 22.06.2023, mentre il ricorso in opposizione era stato depositato soltanto in data 24.07.2023. Nel merito, ha ribattuto punto per punto alle doglianze di controparte e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
*****
§ 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di tardività del ricorso.
Secondo quanto dedotto dal l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data CP_1
22.06.2023, sicché il deposito del ricorso in data 24.07.2023 sarebbe avvenuto oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.
La ricostruzione del non considera che il 22.07.2023 cadeva di sabato, con CP_1 conseguente slittamento del termine al successivo lunedì 24.07.2023 in base al disposto dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.. Non è revocabile in dubbio che la proposizione del ricorso in opposizione sia un atto processuale, come tale rientrante nell'ambito applicativo della proroga prevista dall'anzidetta disposizione normativa.
§ 3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
Le censure relative alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione devono essere respinte per i motivi di seguito esposti.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo
2 della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr.
Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n. 17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Nel caso in esame la norma violata e la condotta illecita in concreto posta in essere risultano sia dall'ordinanza ingiunzione sia dal verbale di accertamento, espressamente richiamato da quest'ultima e notificato insieme ad essa.
Quanto alla carenza di motivazione in ordine alle argomentazioni esposte negli scritti difensivi della ricorrente, in disparte il fatto che i detti scritti sono stati inviati oltre il trentesimo giorno dalla notificazione del verbale (cfr. p. 5 de ricorso in riassunzione), va richiamato il consolidato orientamento della Corte di cassazione, a mente del quale “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., sez. un., n. 1786 del
28/01/2010; in senso conforme Cass., sez. II, n. 12503 del 21/05/2018).
§ 4. Parimenti da respingere è il motivo che fa leva sulla decadenza del dal potere di CP_1 sanzionare l'illecito.
Occorre premettere che il termine di decadenza di 90 giorni entro cui il doveva CP_1 procedere alla contestazione dell'illecito ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 risulta rispettato in base a quanto allegato dalla stessa ricorrente, la quale ha dichiarato che il verbale di contestazione le è stato notificato in data 01.03.2020 ossia nel giorno stesso di commissione dell'infrazione (cfr. p. 5 del ricorso in riassunzione).
Quanto al diverso tema del termine di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “il termine di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-Bis del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla legge n. 80 del 2005, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (cfr. Cass., sez. II, n. 8763 del 13/04/2010; nello stesso senso cfr. Cass., sez. II, n. 16764 del 16/07/2010,
3 ma la questione era stata già affrontata e risolta, nel senso della non applicabilità del termine di cui alla legge n. 241 del 1990, dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9591 del 27/04/2006).
In assenza di una specifica previsione in ordine al termine entro cui deve essere concluso il procedimento sanzionatorio, la giurisprudenza ritiene applicabile il termine di prescrizione di 5 anni dalla commissione dell'illecito, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass., sez. lav., n. 21706 del 06/09/2018, nonché la giurisprudenza in precedenza citata).
Nel caso in esame, l'infrazione è stata commessa in data 01.03.2020, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 22.06.2023, nel rispetto del termine prescrizionale di cui al cit. art. 28.
Né la censura mossa dall'opponente può ritenersi fondata alla luce della sentenza della Corte
Cost. n. 151 del 2021. Infatti, pur avendo evidenziato che l'assetto delineato dalla giurisprudenza
“colloca l'autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione”, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore “l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi”. Pertanto, spetta al legislatore (e non al giudice) introdurre termini di decadenza il cui mancato rispetto determini l'estinzione del potere sanzionatorio della P.A. (cfr. Cass., sez.
II, n. 1770 del 20/01/2022, p. 32 della motivazione). Poiché il legislatore non è ancora intervenuto in materia, il termine applicabile resta quello di 5 anni dalla commissione dell'illecito amministrativo. Del resto, applicare il principio, espresso dalla sentenza n. 151/2021, secondo cui vi deve essere “contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”, senza attendere l'intervento del legislatore, creerebbe delle insanabili disparità di trattamento tra casi analoghi, perché l'individuazione del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio sarebbe rimessa alla valutazione discrezionale di ogni singolo giudice.
§ 5. In merito all'esistenza della violazione, le difese di parte ricorrente sono del tutto irrilevanti, in quanto la condotta illecita non è consistita nel superamento del limite di emissione sonore previsto dal piano di zonizzazione acustica, bensì nel non aver adottato le misure tecniche atte ad evitare che i suoni provenienti dal locale fossero percepibili all'esterno dopo le ore 24:00.
L'anzidetta condotta è provata dal verbale di accertamento in atti, dotato della fede privilegiata dell'atto pubblico rispetto alle circostanze direttamente percepite dagli agenti di P.S. e da essi attestate nel documento. La relazione tecnica di impatto acustico prodotta dalla ricorrente non prova l'adozione delle misure tecniche prescritte dall'ordinanza sindacale violata, anzi prescrive
4 la chiusura delle porte del locale per evitare la propagazione all'esterno dei suoni (vedi p. 13), accorgimento evidentemente non adottato dalla nella notte del 01.03.2020. Pt_1
§ 6. Quanto al verbale di accertamento, va rilevato che l'illeggibilità della sottoscrizione degli agenti di P.S. non è causa di nullità dell'atto. Come osservato dalla Corte di Cassazione, «la documentazione dell'attività amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto che trovano riscontro in appositi verbali che comprovano l'attività svolta,
o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, "ad substantiam", l'indicazione della persona fisica titolare dell'organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e quindi dell'atto di cui viene riprodotto il contenuto) all'Amministrazione, circostanza questa che non è posta in discussione nella fattispecie» (cfr.
Cass., sez. II, n. 18348 del 25/10/2012; in senso conforme cfr. Cass., sez. V, n. 2390 del
03/03/2000).
§ 7. L'eccezione secondo cui il avrebbe duplicato le sanzioni, emettendo un'altra CP_1 ordinanza ingiunzione sulla base dello stesso verbale di accertamento, è rimasta sfornita di supporto probatorio, non essendo stato prodotto in atti il secondo provvedimento sanzionatorio.
§ 8. Va invece accolta la richiesta di riduzione della sanzione in concreto applicata anche se per motivi diversi da quelli esposti dalla ricorrente.
Quantificando la sanzione pecuniaria in € 1.032,00, il ha violato il principio di legalità, CP_1 in quanto, come si evince dal verbale di contestazione, la condotta illecita è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, che risulta formulato nel seguente modo: “
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”.
Peraltro, l'ordinanza sindacale n. 906 del 2019 (reperibile sul sito internet del Comune) prevede, per la violazione contestata alla , una sanzione fissa in misura pari a € 500,00. Pt_1
La violazione del principio di legalità è rilevabile d'ufficio, “giacché tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale” (cfr. Cass., sez. II, n. 4962 del 25/02/2020).
Da quanto precede deriva la riduzione a € 500,00 della sanzione applicata.
§ 9. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce a € 500,00 la sanzione inflitta dal comune di alla con ordinanza ingiunzione n. IS 23960004423; CP_1 Parte_1
5 b) compensa le spese di lite.
Napoli, 09.06.2025 Il Giudice
6
Per parte ricorrente è presente l'Avv. Marco Candela, che conclude per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, il tutto con vittoria di spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Per il è presente l'Avv. Davide Diani per delega dell'Avv. Lucia Capriello, che Controparte_1 conclude per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. I difensori discutono la causa riportandosi alle note per la discussione in atti. Al termine della discussione, alle ore 11.17, il
Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n.
11949/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile introdotta con ricorso in riassunzione depositato in data 28.05.2024
DA
partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
nata a [...] [...], cod. fisc. , elettivamente Parte_2 CP_1 C.F._1 domiciliata in via Loggia dei Pisani n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Marco Candela e CP_1
Umberto Danise, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
cod. fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Lucia Capriello in virtù di procura generale alle liti in atti
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione n. IS 23960004423, reg. cron. n. 20230110359, del 06.03.2023, con cui il ha ingiunto alla Controparte_1 Parte_1
(di seguito, per comodità, ), obbligata in solido, il pagamento di € 1.032,00 (oltre
[...] Pt_1 spese di notifica e procedimento), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'ordinanza sindacale n. 906 dell'11.10.2019 (“locali di pertinenza privi di misure tecniche tali da evitare suoni e rumori percepibili all'esterno dopo le ore 24:00”). Cont L'ingiunzione è stata emanata sulla base del verbale di accertamento n. 23/2020 - , con cui gli agenti di P.S. del “Commissariato San Ferdinando” accertarono che, in data 01.03.2020, alle ore 01.30 di notte, in via Bisignano, presso il bar denominato “Happening”, il responsabile della violazione «contravveniva i punti di seguito indicati dell'Ordinanza del Sindaco del
[...]
Prot. ORDSI/2019/0000906 del 11.10.2019 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni a CP_1
1 tutela della sicurezza urbana per la valorizzazione della attività di intrattenimento e di svago per la prevenzione della devianza giovanile – Revoca OS 886/2019”: [……] punto 3) alle ore 1,25 non adottava le misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori venissero percepiti all'esterno dell'attività. Per tale violazione ai sensi dell'art. 7 bis co. 1 bis d.lgs. 267/00 ed art. 16 L. 689/81
e s.m.i. è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 500,00».
§ 1.1. L'opposizione è stata inizialmente proposta dinanzi al giudice di pace di con CP_1 ricorso depositato in data 24.07.2023. Con sentenza n. 6088/2024, pubblicata in data
29.02.2024, il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia, concedendo alle parti mesi 3 per la riassunzione del giudizio. La ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale con ricorso depositato in data 28.05.2024.
§ 1.2. A fondamento dell'opposizione, l ha eccepito che: - l'ordinanza era priva di Pt_1 riferimenti agli scritti difensivi ex art. 18 della legge n. 689 del 1981, che aveva inviato al Comune in data 08/04/2020; - il provvedimento le era stato notificato in data 26.06.2023, oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, con conseguente decadenza del dal potere sanzionatorio;
- non sussistevano i presupposti per l'elevazione del verbale CP_1 presupposto, in quanto l'attività oggetto di controllo era pienamente conforme a quanto stabilito dal piano di zonizzazione acustica e rispettosa dei limiti ivi previsti per le emissione acustiche;
- che in base allo stesso verbale era stata emessa altra ordinanza ingiunzione con conseguente illecita duplicazione della sanzione. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in via subordinata, per la riduzione della sanzione, con vittoria di spese di giudizio.
Il si è costituito, eccependo che il ricorso era stato tardivamente proposto, Controparte_1 in quanto l'ordinanza ingiunzione era stata notificata in data 22.06.2023, mentre il ricorso in opposizione era stato depositato soltanto in data 24.07.2023. Nel merito, ha ribattuto punto per punto alle doglianze di controparte e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
*****
§ 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di tardività del ricorso.
Secondo quanto dedotto dal l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data CP_1
22.06.2023, sicché il deposito del ricorso in data 24.07.2023 sarebbe avvenuto oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.
La ricostruzione del non considera che il 22.07.2023 cadeva di sabato, con CP_1 conseguente slittamento del termine al successivo lunedì 24.07.2023 in base al disposto dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.. Non è revocabile in dubbio che la proposizione del ricorso in opposizione sia un atto processuale, come tale rientrante nell'ambito applicativo della proroga prevista dall'anzidetta disposizione normativa.
§ 3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
Le censure relative alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione devono essere respinte per i motivi di seguito esposti.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo
2 della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr.
Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n. 17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Nel caso in esame la norma violata e la condotta illecita in concreto posta in essere risultano sia dall'ordinanza ingiunzione sia dal verbale di accertamento, espressamente richiamato da quest'ultima e notificato insieme ad essa.
Quanto alla carenza di motivazione in ordine alle argomentazioni esposte negli scritti difensivi della ricorrente, in disparte il fatto che i detti scritti sono stati inviati oltre il trentesimo giorno dalla notificazione del verbale (cfr. p. 5 de ricorso in riassunzione), va richiamato il consolidato orientamento della Corte di cassazione, a mente del quale “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., sez. un., n. 1786 del
28/01/2010; in senso conforme Cass., sez. II, n. 12503 del 21/05/2018).
§ 4. Parimenti da respingere è il motivo che fa leva sulla decadenza del dal potere di CP_1 sanzionare l'illecito.
Occorre premettere che il termine di decadenza di 90 giorni entro cui il doveva CP_1 procedere alla contestazione dell'illecito ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 risulta rispettato in base a quanto allegato dalla stessa ricorrente, la quale ha dichiarato che il verbale di contestazione le è stato notificato in data 01.03.2020 ossia nel giorno stesso di commissione dell'infrazione (cfr. p. 5 del ricorso in riassunzione).
Quanto al diverso tema del termine di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “il termine di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-Bis del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla legge n. 80 del 2005, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (cfr. Cass., sez. II, n. 8763 del 13/04/2010; nello stesso senso cfr. Cass., sez. II, n. 16764 del 16/07/2010,
3 ma la questione era stata già affrontata e risolta, nel senso della non applicabilità del termine di cui alla legge n. 241 del 1990, dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9591 del 27/04/2006).
In assenza di una specifica previsione in ordine al termine entro cui deve essere concluso il procedimento sanzionatorio, la giurisprudenza ritiene applicabile il termine di prescrizione di 5 anni dalla commissione dell'illecito, previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass., sez. lav., n. 21706 del 06/09/2018, nonché la giurisprudenza in precedenza citata).
Nel caso in esame, l'infrazione è stata commessa in data 01.03.2020, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 22.06.2023, nel rispetto del termine prescrizionale di cui al cit. art. 28.
Né la censura mossa dall'opponente può ritenersi fondata alla luce della sentenza della Corte
Cost. n. 151 del 2021. Infatti, pur avendo evidenziato che l'assetto delineato dalla giurisprudenza
“colloca l'autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione”, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore “l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi”. Pertanto, spetta al legislatore (e non al giudice) introdurre termini di decadenza il cui mancato rispetto determini l'estinzione del potere sanzionatorio della P.A. (cfr. Cass., sez.
II, n. 1770 del 20/01/2022, p. 32 della motivazione). Poiché il legislatore non è ancora intervenuto in materia, il termine applicabile resta quello di 5 anni dalla commissione dell'illecito amministrativo. Del resto, applicare il principio, espresso dalla sentenza n. 151/2021, secondo cui vi deve essere “contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”, senza attendere l'intervento del legislatore, creerebbe delle insanabili disparità di trattamento tra casi analoghi, perché l'individuazione del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio sarebbe rimessa alla valutazione discrezionale di ogni singolo giudice.
§ 5. In merito all'esistenza della violazione, le difese di parte ricorrente sono del tutto irrilevanti, in quanto la condotta illecita non è consistita nel superamento del limite di emissione sonore previsto dal piano di zonizzazione acustica, bensì nel non aver adottato le misure tecniche atte ad evitare che i suoni provenienti dal locale fossero percepibili all'esterno dopo le ore 24:00.
L'anzidetta condotta è provata dal verbale di accertamento in atti, dotato della fede privilegiata dell'atto pubblico rispetto alle circostanze direttamente percepite dagli agenti di P.S. e da essi attestate nel documento. La relazione tecnica di impatto acustico prodotta dalla ricorrente non prova l'adozione delle misure tecniche prescritte dall'ordinanza sindacale violata, anzi prescrive
4 la chiusura delle porte del locale per evitare la propagazione all'esterno dei suoni (vedi p. 13), accorgimento evidentemente non adottato dalla nella notte del 01.03.2020. Pt_1
§ 6. Quanto al verbale di accertamento, va rilevato che l'illeggibilità della sottoscrizione degli agenti di P.S. non è causa di nullità dell'atto. Come osservato dalla Corte di Cassazione, «la documentazione dell'attività amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto che trovano riscontro in appositi verbali che comprovano l'attività svolta,
o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, "ad substantiam", l'indicazione della persona fisica titolare dell'organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e quindi dell'atto di cui viene riprodotto il contenuto) all'Amministrazione, circostanza questa che non è posta in discussione nella fattispecie» (cfr.
Cass., sez. II, n. 18348 del 25/10/2012; in senso conforme cfr. Cass., sez. V, n. 2390 del
03/03/2000).
§ 7. L'eccezione secondo cui il avrebbe duplicato le sanzioni, emettendo un'altra CP_1 ordinanza ingiunzione sulla base dello stesso verbale di accertamento, è rimasta sfornita di supporto probatorio, non essendo stato prodotto in atti il secondo provvedimento sanzionatorio.
§ 8. Va invece accolta la richiesta di riduzione della sanzione in concreto applicata anche se per motivi diversi da quelli esposti dalla ricorrente.
Quantificando la sanzione pecuniaria in € 1.032,00, il ha violato il principio di legalità, CP_1 in quanto, come si evince dal verbale di contestazione, la condotta illecita è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, che risulta formulato nel seguente modo: “
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”.
Peraltro, l'ordinanza sindacale n. 906 del 2019 (reperibile sul sito internet del Comune) prevede, per la violazione contestata alla , una sanzione fissa in misura pari a € 500,00. Pt_1
La violazione del principio di legalità è rilevabile d'ufficio, “giacché tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale” (cfr. Cass., sez. II, n. 4962 del 25/02/2020).
Da quanto precede deriva la riduzione a € 500,00 della sanzione applicata.
§ 9. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce a € 500,00 la sanzione inflitta dal comune di alla con ordinanza ingiunzione n. IS 23960004423; CP_1 Parte_1
5 b) compensa le spese di lite.
Napoli, 09.06.2025 Il Giudice
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