Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 04/05/2026, n. 8090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8090 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione ai sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. f) della L. 91/1992, K10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RI ZE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente agisce in giudizio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/92, lamentando che, dopo aver ricevuto avviso dell’invio alla firma del decreto, non aveva ricevuto alcuna ulteriore comunicazione, nonostante la reiterata diffida a provvedere.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato il DPR con cui è stata conferita la cittadinanza italiana alla parte ricorrente.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, vista l’intervenuta adozione del DPR concessorio della cittadinanza, pienamente satisfattivo dell’interesse azionato dalla parte ricorrente.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giustificate regioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto dell’elevato numero di istanze di cittadinanza pendenti (160mila evase nel solo 2024), della difficoltà a fronteggiare il fenomeno di tale esplosione delle domande in un momento in cui il Ministero dell’Interno deve fronteggiare anche altri gravosi compiti, del lasso di tempo decorso dalla scadenza del termine per provvedere sino al momento dell’adozione del provvedimento espresso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ZE, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.