Articolo 13 della Legge 1 dicembre 1986, n. 870
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 dicembre 1986
Art. 13. 1. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le modalita' per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio centrale e periferico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. Nel caso in cui non vi siano primi dirigenti disponibili in sede, la reggenza puo' essere affidata anche ad un impiegato appartenente alla IX qualifica funzionale o al ruolo ad esaurimento.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1986
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