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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato ex art. 281 sexies
cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5089 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
da
AVV. (C.F. in proprio;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1
persona della legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTE CONTUMACI
Causa avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 24.4.2024 e ritualmente notificato, l'avv. in proprio, proponeva il presente giudizio al fine di ottenere la condanna di Parte_1 [...]
e della società al pagamento CP_1 Controparte_3
della somma di € 2.890,82, oltre interessi di legge, a titolo di compensi professionali maturati.
Il ricorrente deduceva, in particolare, che:
- in data 6.6.2022 personalmente e quale legale rappresentante e socio Controparte_1
accomandatario, della società conferiva Controparte_2
mandato al legale, odierno ricorrente, affinché lo stesso subentrasse nella difesa in favore dei predetti soggetti nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (n. RG. 15581/2020
pendente innanzi al Tribunale di Brescia), incardinato nei confronti di Parte_2
(parte convenuta opposta);
- in pari data il professionista si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione di nuovo difensore e, successivamente allo studio della controversia, partecipava all'udienza di assunzione dei mezzi di prova del 17.10.2022 e depositava note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2022;
- in data 12.12.2013 il ricorrente depositava rinuncia al mandato comunicandolo alla cliente;
- successivamente, il ricorrente promuoveva procedura di mediazione obbligatoria nei confronti delle odierne parti resistenti che aveva esito negativo per mancata adesione delle stesse;
- nonostante i solleciti inviati le resistenti provvedevano al pagamento parziale del compenso dovuto per le prestazioni rese in loro favore dal ricorrente nella misura di € 300,00 (fattura n.
194/2022);
- con riguardo al quantum richiesto in pagamento e pari ad € 2.642,18 (comprensivo di spese generali 15%, cpa ed iva;
già detratto l'acconto versato di € 300), il ricorrente specificava di aver applicato le tabelle ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014 come segue: giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valore medio per la fase di studio, minimo per la fase istruttoria/trattazione, aumento del 20% per l'assistenza in favore di due soggetti aventi la stessa posizione;
- chiedeva inoltre il pagamento del compenso di € 248,64 oltre accessori per la procedura di mediazione incardinata nei confronti della resistente personalmente e della società
[...]
con aumento del 20% in quanto diretta a più parti;
Controparte_2
- con riguardo a detta procedura, specificava di aver azionato una unica procedura di mediazione nella quale era ricompreso anche il recupero del compenso per altra attività svolta in favore della resistente dianzi al Tribunale di Rimini e che pertanto il compenso richiesto nel presente giudizio era stato ridotto del 50%.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento del proprio credito con condanna delle resistenti al pagamento dell'importo di € 2.890,82, oltre interessi di legge,
comprensivo del compenso per l'attivazione della procedura di mediazione (già ridotto al 50%); con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza del 6.11.2024 nessuno compariva e si costituiva per le resistenti, le quali venivano dichiarate contumaci.
All'udienza del 12.3.2025, vista la natura documentale della controversia il Gi invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
All'esito il Gi tratteneva la causa in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L'avv. ha chiesto l'accertamento del proprio credito per le prestazioni professionali Parte_1
di natura giudiziale svolte in favore delle parti resistenti personalmente e quale Controparte_1
legale rappresentante della società Controparte_2
A tal proposito ha prodotto la documentazione attestante il conferimento del mandato, l'atto di costituzione di nuovo difensore, le note scritte per l'udienza del 25.11.2022 svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (n.
R.G. 14581/2020) nel quale era subentrato in corso di causa quale difensore delle odierne resistenti,
attrici opponenti in detto procedimento (doc. 1, 2, 3).
Il professionista ha poi prodotto la rinuncia al mandato datata 12.12.2023 nell'ambito del predetto procedimento (doc. 4), nonché verbale di mediazione del 15.4.2024, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione senza giustificato motivo delle resistenti (doc. 5) ed instaurato al fine di ottenere il pagamento per i compensi maturati dal professionista, sia per l'assistenza giudiziale prestata in detto procedimento, sia per quella prestata in favore della sola con Controparte_1
riguardo ad altro procedimento.
Su invito del giudice il ricorrente ha, poi, prodotto l'atto di citazione introduttivo della causa per la quale ha prestato la propria opera professionale, ai fini della determinazione del valore.
Come si evince dalla stessa prospettazione del ricorrente, il difensore è subentrato in corso di causa alla difesa già impostata da altro legale, ha partecipato ad una udienza istruttoria in presenza e ha depositato note scritte in sostituzione di udienza, rinunciando poi al mandato prima della conclusione del giudizio.
Non risulta prodotto preventivo né accordo inter partes con specifico riguardo alla determinazione dei compensi.
Peraltro, le resistenti scegliendo di rimanere contumaci non hanno dimostrato il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Il ricorrente stesso ha comunque dato atto di aver ricevuto il pagamento di un acconto nella misura di
€ 300,00.
All'esito dall'esame della documentazione in atti emerge che l'attività presta dal ricorrente in favore delle resistenti è stata caratterizzata dal proseguimento della difesa tecnica già predisposta dal precedente professionista, il quale si era occupato della redazione e della tempestiva notifica dell'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, nell'atto di costituzione di nuovo difensore poi redatto dall'odierno ricorrente lo stesso richiama: “tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio” (doc. 2).
L'assistenza prestata dal ricorrente, poi proseguita con la redazione di note scritte in sostituzione di udienza e conclusasi con la rinuncia al mandato in corso di causa, risulta prestata in un circoscritto arco temprale e non risulta aver presentato un particolare grado di difficoltà tecnica.
Il ricorrente non ha tuttavia documentato di aver posto in essere attività difensiva per tutte le fasi dedotte. In particolare, non avendo prodotto il verbale dell'udienza del 17.10.2022, non ha dimostrato di avere, come dedotto, partecipato a detta udienza e, di conseguenza, di aver svolto attività
professionale per la fase di trattazione/istruttoria.
Tanto premesso, il compenso spettante all'avv. deve essere rideterminato sulla scorta del Pt_1
D.M. n. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi per la fase di studio (essendo l'introduzione della causa stata fatta da altro professionista e non essendo stata documentata la fase istruttoria), e per la fase di trattazione (concretizzatasi nella redazione delle note in sostituzione d'udienza), sul valore della controversia (pari ad € 6.954,30), come risultante dall'atto introduttivo prodotto dal ricorrente.
Il ricorrente ha, poi, chiesto l'applicazione di una maggiorazione del 20% del compenso per aver assistito più parti, in specie nel numero di due.
Tale richiesta non può essere accolta.
Nessuna maggiorazione del compenso cd. base può essere riconosciuta all'avvocato ricorrente per le seguenti considerazioni.
L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 prevede che: “Quando in una causa l'avvocato assiste più
soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato
per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e
del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta
riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. Sul punto, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte che ha così ritenuto: “In tema di
liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale
ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014,
variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione
dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano
diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare
per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al
trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi
maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (Cass. n. 10367/2024).
Nel caso in esame, il professionista risulta aver assistito, con un'unica difesa, due parti (la società
debitrice ed il suo socio illimitatamente responsabile) aventi la medesima posizione processuale e sostanziale, con la conseguenza che risulta applicabile l'art. 4 comma 2 cit.
Il ricorrente ha, poi, documentato di aver rinunciato al mandato in data 12.12.2023 (doc. 4), con la conseguenza che la domanda rientra nell'applicazione di principi sopra esposti.
Va quindi riconosciuto l'aumento del compenso per aver assistito più parti, tenuto conto che, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, le istanze delle parti assistite risultano essere coincidenti in fatto ed in diritto (responsabilità contrattuale della società e del suo socio accomandatario).
Ne consegue che andrà applicato l'aumento del 30 %.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, il compenso spettante al ricorrente va così liquidato: €
1.690,00 (€ 460,00, fase studio, + € 840,00, fase trattazione, + 30%), oltre rimborso spese genarli (15
%), cpa ed iva.
Con riguardo all'attività prestata nella procedura di mediazione espletata dal ricorrente nei confronti di e della società si osserva Controparte_1 Controparte_2
quanto segue. Come noto, si tratta di procedura prevista obbligatoriamente in materia di contratti d'opera.
Il ricorrente risulta aver attivato e partecipato, in proprio, alla procedura conclusasi all'esito del primo incontro per mancata partecipazione delle parti odierne resistenti senza che le stesse adducessero un giustificato motivo (doc. 5).
Il Tribunale ritiene congruo riconoscere al ricorrente il compenso di € 142,00, oltre spese generali
(15 %), cpa ed iva per la fase di attivazione della procedura (scaglione da € 1.000 a € 5.200, valore medio, già ridotto del 50% tenuto conto che la procedura riguardava anche altro procedimento, come precisato dallo stesso ricorrente).
Al contrario, non sussistono elementi per accogliere la richiesta di aumento del 20% del compenso per la fase di mediazione espletata, in quanto compenso non previsto normativamente.
La domanda svolta dal ricorrente va pertanto accolta limitatamente all'importo di € 1.832,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge.
Su tale importo, liquidato per l'intero, deve essere detratto l'acconto a suo tempo versato dalle clienti,
pari ad € 300,00.
In definitiva, le resistenti vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.532,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge ed interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza, le stesse si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, ridotti al minimo i compensi per tutte le fasi, attesa la natura documentale della controversia, la contumacia delle resistenti, la forma semplificata del rito e della decisione, nonché la difesa in proprio, esclusa la fase istruttoria non tenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento della domanda,
condanna le resistenti personalmente e quale legale rappresentante della società Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_2
ricorrente avv. della somma di € 1.532,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e Parte_1
cpa di legge ed interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna le resistenti personalmente e quale legale rappresentante della società Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_2
ricorrente avv. delle spese di lite che liquida in € 125,00 per spese ed in € 852,00 Parte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Così deciso in Brescia, il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato ex art. 281 sexies
cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5089 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
da
AVV. (C.F. in proprio;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1
persona della legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTE CONTUMACI
Causa avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 24.4.2024 e ritualmente notificato, l'avv. in proprio, proponeva il presente giudizio al fine di ottenere la condanna di Parte_1 [...]
e della società al pagamento CP_1 Controparte_3
della somma di € 2.890,82, oltre interessi di legge, a titolo di compensi professionali maturati.
Il ricorrente deduceva, in particolare, che:
- in data 6.6.2022 personalmente e quale legale rappresentante e socio Controparte_1
accomandatario, della società conferiva Controparte_2
mandato al legale, odierno ricorrente, affinché lo stesso subentrasse nella difesa in favore dei predetti soggetti nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (n. RG. 15581/2020
pendente innanzi al Tribunale di Brescia), incardinato nei confronti di Parte_2
(parte convenuta opposta);
- in pari data il professionista si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione di nuovo difensore e, successivamente allo studio della controversia, partecipava all'udienza di assunzione dei mezzi di prova del 17.10.2022 e depositava note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2022;
- in data 12.12.2013 il ricorrente depositava rinuncia al mandato comunicandolo alla cliente;
- successivamente, il ricorrente promuoveva procedura di mediazione obbligatoria nei confronti delle odierne parti resistenti che aveva esito negativo per mancata adesione delle stesse;
- nonostante i solleciti inviati le resistenti provvedevano al pagamento parziale del compenso dovuto per le prestazioni rese in loro favore dal ricorrente nella misura di € 300,00 (fattura n.
194/2022);
- con riguardo al quantum richiesto in pagamento e pari ad € 2.642,18 (comprensivo di spese generali 15%, cpa ed iva;
già detratto l'acconto versato di € 300), il ricorrente specificava di aver applicato le tabelle ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014 come segue: giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valore medio per la fase di studio, minimo per la fase istruttoria/trattazione, aumento del 20% per l'assistenza in favore di due soggetti aventi la stessa posizione;
- chiedeva inoltre il pagamento del compenso di € 248,64 oltre accessori per la procedura di mediazione incardinata nei confronti della resistente personalmente e della società
[...]
con aumento del 20% in quanto diretta a più parti;
Controparte_2
- con riguardo a detta procedura, specificava di aver azionato una unica procedura di mediazione nella quale era ricompreso anche il recupero del compenso per altra attività svolta in favore della resistente dianzi al Tribunale di Rimini e che pertanto il compenso richiesto nel presente giudizio era stato ridotto del 50%.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento del proprio credito con condanna delle resistenti al pagamento dell'importo di € 2.890,82, oltre interessi di legge,
comprensivo del compenso per l'attivazione della procedura di mediazione (già ridotto al 50%); con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza del 6.11.2024 nessuno compariva e si costituiva per le resistenti, le quali venivano dichiarate contumaci.
All'udienza del 12.3.2025, vista la natura documentale della controversia il Gi invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
All'esito il Gi tratteneva la causa in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
MOTIVI
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L'avv. ha chiesto l'accertamento del proprio credito per le prestazioni professionali Parte_1
di natura giudiziale svolte in favore delle parti resistenti personalmente e quale Controparte_1
legale rappresentante della società Controparte_2
A tal proposito ha prodotto la documentazione attestante il conferimento del mandato, l'atto di costituzione di nuovo difensore, le note scritte per l'udienza del 25.11.2022 svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (n.
R.G. 14581/2020) nel quale era subentrato in corso di causa quale difensore delle odierne resistenti,
attrici opponenti in detto procedimento (doc. 1, 2, 3).
Il professionista ha poi prodotto la rinuncia al mandato datata 12.12.2023 nell'ambito del predetto procedimento (doc. 4), nonché verbale di mediazione del 15.4.2024, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione senza giustificato motivo delle resistenti (doc. 5) ed instaurato al fine di ottenere il pagamento per i compensi maturati dal professionista, sia per l'assistenza giudiziale prestata in detto procedimento, sia per quella prestata in favore della sola con Controparte_1
riguardo ad altro procedimento.
Su invito del giudice il ricorrente ha, poi, prodotto l'atto di citazione introduttivo della causa per la quale ha prestato la propria opera professionale, ai fini della determinazione del valore.
Come si evince dalla stessa prospettazione del ricorrente, il difensore è subentrato in corso di causa alla difesa già impostata da altro legale, ha partecipato ad una udienza istruttoria in presenza e ha depositato note scritte in sostituzione di udienza, rinunciando poi al mandato prima della conclusione del giudizio.
Non risulta prodotto preventivo né accordo inter partes con specifico riguardo alla determinazione dei compensi.
Peraltro, le resistenti scegliendo di rimanere contumaci non hanno dimostrato il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Il ricorrente stesso ha comunque dato atto di aver ricevuto il pagamento di un acconto nella misura di
€ 300,00.
All'esito dall'esame della documentazione in atti emerge che l'attività presta dal ricorrente in favore delle resistenti è stata caratterizzata dal proseguimento della difesa tecnica già predisposta dal precedente professionista, il quale si era occupato della redazione e della tempestiva notifica dell'atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, nell'atto di costituzione di nuovo difensore poi redatto dall'odierno ricorrente lo stesso richiama: “tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio” (doc. 2).
L'assistenza prestata dal ricorrente, poi proseguita con la redazione di note scritte in sostituzione di udienza e conclusasi con la rinuncia al mandato in corso di causa, risulta prestata in un circoscritto arco temprale e non risulta aver presentato un particolare grado di difficoltà tecnica.
Il ricorrente non ha tuttavia documentato di aver posto in essere attività difensiva per tutte le fasi dedotte. In particolare, non avendo prodotto il verbale dell'udienza del 17.10.2022, non ha dimostrato di avere, come dedotto, partecipato a detta udienza e, di conseguenza, di aver svolto attività
professionale per la fase di trattazione/istruttoria.
Tanto premesso, il compenso spettante all'avv. deve essere rideterminato sulla scorta del Pt_1
D.M. n. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi per la fase di studio (essendo l'introduzione della causa stata fatta da altro professionista e non essendo stata documentata la fase istruttoria), e per la fase di trattazione (concretizzatasi nella redazione delle note in sostituzione d'udienza), sul valore della controversia (pari ad € 6.954,30), come risultante dall'atto introduttivo prodotto dal ricorrente.
Il ricorrente ha, poi, chiesto l'applicazione di una maggiorazione del 20% del compenso per aver assistito più parti, in specie nel numero di due.
Tale richiesta non può essere accolta.
Nessuna maggiorazione del compenso cd. base può essere riconosciuta all'avvocato ricorrente per le seguenti considerazioni.
L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 prevede che: “Quando in una causa l'avvocato assiste più
soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato
per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e
del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta
riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. Sul punto, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte che ha così ritenuto: “In tema di
liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale
ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014,
variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione
dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano
diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare
per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al
trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi
maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (Cass. n. 10367/2024).
Nel caso in esame, il professionista risulta aver assistito, con un'unica difesa, due parti (la società
debitrice ed il suo socio illimitatamente responsabile) aventi la medesima posizione processuale e sostanziale, con la conseguenza che risulta applicabile l'art. 4 comma 2 cit.
Il ricorrente ha, poi, documentato di aver rinunciato al mandato in data 12.12.2023 (doc. 4), con la conseguenza che la domanda rientra nell'applicazione di principi sopra esposti.
Va quindi riconosciuto l'aumento del compenso per aver assistito più parti, tenuto conto che, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, le istanze delle parti assistite risultano essere coincidenti in fatto ed in diritto (responsabilità contrattuale della società e del suo socio accomandatario).
Ne consegue che andrà applicato l'aumento del 30 %.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, il compenso spettante al ricorrente va così liquidato: €
1.690,00 (€ 460,00, fase studio, + € 840,00, fase trattazione, + 30%), oltre rimborso spese genarli (15
%), cpa ed iva.
Con riguardo all'attività prestata nella procedura di mediazione espletata dal ricorrente nei confronti di e della società si osserva Controparte_1 Controparte_2
quanto segue. Come noto, si tratta di procedura prevista obbligatoriamente in materia di contratti d'opera.
Il ricorrente risulta aver attivato e partecipato, in proprio, alla procedura conclusasi all'esito del primo incontro per mancata partecipazione delle parti odierne resistenti senza che le stesse adducessero un giustificato motivo (doc. 5).
Il Tribunale ritiene congruo riconoscere al ricorrente il compenso di € 142,00, oltre spese generali
(15 %), cpa ed iva per la fase di attivazione della procedura (scaglione da € 1.000 a € 5.200, valore medio, già ridotto del 50% tenuto conto che la procedura riguardava anche altro procedimento, come precisato dallo stesso ricorrente).
Al contrario, non sussistono elementi per accogliere la richiesta di aumento del 20% del compenso per la fase di mediazione espletata, in quanto compenso non previsto normativamente.
La domanda svolta dal ricorrente va pertanto accolta limitatamente all'importo di € 1.832,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge.
Su tale importo, liquidato per l'intero, deve essere detratto l'acconto a suo tempo versato dalle clienti,
pari ad € 300,00.
In definitiva, le resistenti vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.532,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge ed interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza, le stesse si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, ridotti al minimo i compensi per tutte le fasi, attesa la natura documentale della controversia, la contumacia delle resistenti, la forma semplificata del rito e della decisione, nonché la difesa in proprio, esclusa la fase istruttoria non tenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento della domanda,
condanna le resistenti personalmente e quale legale rappresentante della società Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_2
ricorrente avv. della somma di € 1.532,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e Parte_1
cpa di legge ed interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna le resistenti personalmente e quale legale rappresentante della società Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_2
ricorrente avv. delle spese di lite che liquida in € 125,00 per spese ed in € 852,00 Parte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Così deciso in Brescia, il 31 marzo 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio