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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6327/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6327/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a Bacau, in [...], Parte_1 C.F._1 il 20.03.1978, residente in [...], rappresenta e difesa dell'avv. Marta Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n. 28, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
AN AD (MB), Via Resinelli n. 10, rappresento e difeso dell'avv. Clara Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo, Via Italia n. 28, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 22 ottobre 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- La signora rinuncia alla domanda di addebito e di assegno di mantenimento per sé; Pt_1
- Il minore sarà affidato in via esclusiva alla madre in punto di educazione, istruzione, sanità e Per_1 rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con collocamento del minore presso la stessa;
- La casa familiare sarà assegnata alla signora;
Pt_1
- Disporre che i Servizi Sociali di AN AD esercitino attività di sostegno per e la madre, Per_1 secondo le esigenze che valuteranno i Servizi stessi, nonché il monitoraggio dell'intero nucleo familiare anche al fine di garantire il diritto di vigilanza relativamente alle scelte della madre da parte del signor;
Pt_1
- In merito ai rapporti padre-figlio minore, incaricare i Servizi Sociali di regolamentare i rapporti tra e il padre, nelle modalità che riterranno opportune, allo stato in Spazio Neutro, con facoltà di Per_1 liberalizzarli nei tempi e nelle modalità che gli stessi Servizi valuteranno, nonché di attivare, se corrispondete all'interesse di , videochiamate almeno sino a quando il sig. sarà Per_1 Pt_1 detenuto, da concordare con il luogo di detenzione (Casa Circondariale di Monza);
- Il Sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro 250,00 mensili, Pt_1 Per_1 suscettibili di rivalutazione ISTAT, a decorrere dal percepimento del primo stipendio successivo alla scarcerazione, entro il giorno 5 del mese successivo, oltre il 50% delle Spese Straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza;
- In merito all'arretrato, che si calcolerà a partire dal 5 dicembre 2024, le parti concordano su una rateizzazione dello stesso, in una misura che sarà determinata dai legali, a decorrere dal terzo stipendio del sig. e dell'eventuale sospensione della rata di mutuo;
Pt_1
- In merito alla sospensione della rata del mutuo, le parti concordano che, se la sospensione porterà un aumento superiore a 50,00 euro, importo comprensivo di interessi, le parti valuteranno di non sospenderlo, rappresentando che in ogni caso la sospensione necessita della firma di entrambi i signori;
- L'AUU sarà percepito integralmente dalla signora;
Pt_1
- La signora dichiara di rimettere la querela presentata davanti ai Carabinieri CC di Biassono Pt_1 per il mancato pagamento del mantenimento a partire dal dicembre 2024, presentata a febbraio 2025; la signora si impegna a formalizzarla davanti ai Carabinieri di Biassono entro sette giorni. La Pt_1 signora rinuncia fin d'ora a costituirsi parte civile in un eventuale processo penale relativo a questa querela.
- Il signor accetta fin da ora la rimessione della querela;
Pt_1
- Spese di lite compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 03.10.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno celebrato Pt_1 Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Romania il giorno 30 gennaio 2003 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN AD al n. 202, parte II, Serie C) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN AD al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Si comunichi ai Servizi Sociali di AN AD. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6327/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a Bacau, in [...], Parte_1 C.F._1 il 20.03.1978, residente in [...], rappresenta e difesa dell'avv. Marta Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n. 28, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
AN AD (MB), Via Resinelli n. 10, rappresento e difeso dell'avv. Clara Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo, Via Italia n. 28, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 22 ottobre 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- La signora rinuncia alla domanda di addebito e di assegno di mantenimento per sé; Pt_1
- Il minore sarà affidato in via esclusiva alla madre in punto di educazione, istruzione, sanità e Per_1 rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con collocamento del minore presso la stessa;
- La casa familiare sarà assegnata alla signora;
Pt_1
- Disporre che i Servizi Sociali di AN AD esercitino attività di sostegno per e la madre, Per_1 secondo le esigenze che valuteranno i Servizi stessi, nonché il monitoraggio dell'intero nucleo familiare anche al fine di garantire il diritto di vigilanza relativamente alle scelte della madre da parte del signor;
Pt_1
- In merito ai rapporti padre-figlio minore, incaricare i Servizi Sociali di regolamentare i rapporti tra e il padre, nelle modalità che riterranno opportune, allo stato in Spazio Neutro, con facoltà di Per_1 liberalizzarli nei tempi e nelle modalità che gli stessi Servizi valuteranno, nonché di attivare, se corrispondete all'interesse di , videochiamate almeno sino a quando il sig. sarà Per_1 Pt_1 detenuto, da concordare con il luogo di detenzione (Casa Circondariale di Monza);
- Il Sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro 250,00 mensili, Pt_1 Per_1 suscettibili di rivalutazione ISTAT, a decorrere dal percepimento del primo stipendio successivo alla scarcerazione, entro il giorno 5 del mese successivo, oltre il 50% delle Spese Straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza;
- In merito all'arretrato, che si calcolerà a partire dal 5 dicembre 2024, le parti concordano su una rateizzazione dello stesso, in una misura che sarà determinata dai legali, a decorrere dal terzo stipendio del sig. e dell'eventuale sospensione della rata di mutuo;
Pt_1
- In merito alla sospensione della rata del mutuo, le parti concordano che, se la sospensione porterà un aumento superiore a 50,00 euro, importo comprensivo di interessi, le parti valuteranno di non sospenderlo, rappresentando che in ogni caso la sospensione necessita della firma di entrambi i signori;
- L'AUU sarà percepito integralmente dalla signora;
Pt_1
- La signora dichiara di rimettere la querela presentata davanti ai Carabinieri CC di Biassono Pt_1 per il mancato pagamento del mantenimento a partire dal dicembre 2024, presentata a febbraio 2025; la signora si impegna a formalizzarla davanti ai Carabinieri di Biassono entro sette giorni. La Pt_1 signora rinuncia fin d'ora a costituirsi parte civile in un eventuale processo penale relativo a questa querela.
- Il signor accetta fin da ora la rimessione della querela;
Pt_1
- Spese di lite compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 03.10.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno celebrato Pt_1 Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Romania il giorno 30 gennaio 2003 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN AD al n. 202, parte II, Serie C) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN AD al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Si comunichi ai Servizi Sociali di AN AD. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti