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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 212/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Cairone;
Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Gaetano Amato;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mariani;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
40020240003268058000, notificato in data 04.12.2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 4.776,71, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2022 al
12/2023, oltre sanzioni e interessi come per legge, nonché avverso il sollecito di pagamento n. 10020249012109331000 notificato il 4.12.2024 dall'
[...]
per euro 5.033,98, cui è sotteso l'avviso di addebito Controparte_3
n. 40020230003313767000, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 4.949,49, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla
Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2021 al 12/2022 oltre sanzioni e interessi come per legge.
Il ricorrente deduceva la infondatezza della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito per la insussistenza dei presupposti della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti relativamente agli anni in essi indicati avendo presentato domanda di cancellazione dalla gestione commercianti con decorrenza dal 31.8.2021 in quanto percettore di pensione di vecchiaia e mero socio di capitali, senza svolgimento di attività lavorativa, nelle società commerciali di cui rivestiva la qualità di socio e amministratore. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare la illegittimità degli atti opposti e di dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di contributi, in subordine di disporre il versamento di contributi ridotti con vittoria di spese di lite, da distrarsi, o nella ipotesi subordinata con compensazione delle spese di lite.
Si costituivano gli Enti convenuti chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. Il Giudice, tenuto conto della natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025, in data odierna decideva la causa con sentenza.
Innanzitutto va stabilito, in quanto rilevante per la soluzione delle questioni di cui a breve si dirà, in quale data è stato depositato il ricorso del presente giudizio iscritto al N. 212/2025 R.G.
Ebbene, come risulta dagli atti prodotti in causa, il 13.1.2025 la parte ricorrente ha depositato alle ore 20.00 il ricorso introduttivo e il successivo 14.1.2025
l'atto in questione alle ore 15.06 è stato rifiutato con la motivazione “Altro. nè contributo unificato nè autocertificazione per pagamento. Atti rifiutati il
14/01/2025”. Il difensore del ricorrente ha pertanto depositato alle ore 17.36 del 14.1.2025 il ricorso introduttivo con pagamento di contributo unificato di
€ 43,00 regolarmente “lavorato” dalla Cancelleria ai fini della iscrizione a ruolo. La Cancelleria ha quindi proceduto in data 16.1.2025 alla assegnazione al Giudice di tale ricorso, regolarmente depositato il 14.1.2025, con successiva fissazione di udienza con decreto del 17.1.2025.
Ciò posto occorre osservare che il rifiuto dell'atto depositato il 13.1.2025, per mancato pagamento del contributo unificato e assenza dell'autocertificazione di esonero, è legittimamente avvenuto in virtù di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, approvata in via definitiva il 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1.1.2025) che ha introdotto modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili, con diretta incidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sull'iscrizione a ruolo delle cause. In particolare, la norma ha aggiunto all'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma
3.1 che dispone: «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge. Con circolare m_dg.DAG.30/12/2024.0265462 del 2.12.2024 il
[...]
, dato atto della introduzione della predetta norma, ha chiarito Parte_2
quanto segue: “Premesso che l'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) è pari a 43 euro, ne consegue che il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:
a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;
b) nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l'iscrizione della causa non versi almeno l'importo di euro 43”.
In virtù di quanto finora osservato deve ritenersi che il ricorso introduttivo della presente lite sia stato depositato -come d'altronde risultante dallo storico del fascicolo- il 14.1.2025 non potendosi considerare a tal fine il deposito del
13.1.2025 in quanto (legittimamente) rifiutato e pertanto “tamquam non esset”. Vi è da rilevare che il ricorrente non ha formulato una formale istanza di rimessione in termini che, a ben vedere, non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento considerato che, come graniticamente affermato dalla
Corte di Cassazione, la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), presuppone un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza” (v.
Cass. 17729/2018, 4135/2019, v. anche Cass. 18435/2024 che ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio, non poteva integrare gli estremi dell'errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini).
Nella specie il rifiuto del deposito del 13.1.2025 è dipeso da una condotta imputabile alla parte -omesso pagamento del contributo unificato di € 43,00 in mancanza di autocertificazione di esonero- posta in essere in violazione della citata disposizione normativa sicchè non è evidentemente configurabile un errore scusabile o un fatto estraneo alla volontà che potrebbe giustificare la rimessione in termini.
Tanto precisato può quindi ora procedersi all'esame del ricorso (depositato, si ribadisce, il 14.1.2025), dovendosi a tal fine ancora premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass.
n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615
c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata
(art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24,
d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"
(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora
(ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass.
18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n.
594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del
04/04/2018).
Tanto in generale premesso, nel caso che ci occupa la parte attrice con il ricorso al vaglio ha esclusivamente dedotto la infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' con gli avvisi di addebito n. CP_1
40020240003268058000 e n. 40020230003313767000 (quest'ultimo sotteso alla intimazione di pagamento n. 10020249012109331000 notificata il
4.12.2024 dall' , con ciò proponendo Controparte_2
pertanto una opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99 nei confronti della quale unico legittimato passivo è l' quale ente impositore titolare della CP_1
pretesa contributiva in questione.
Ne deriva anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, Ente che, in quanto concessionario della riscossione, è Controparte_2
all'evidenza del tutto estraneo al merito della pretesa contributiva oggetto di causa.
L'azione ex art. 24 d.lgs. 46/99 proposta nei confronti dell' è comunque CP_1
tardiva e pertanto inammissibile. Occorre osservare che la parte ricorrente non ha posto in contestazione la notifica degli avvisi di addebito nn. 40020240003268058000 e n.
40020230003313767000 i quali, come documentato dall' risultano CP_1
notificati al ricorrente rispettivamente nelle date del 4.12.2024 e del
30.12.2023.
Ebbene, la acclarata notifica degli avvisi di addebito nelle suindicate date comporta la declaratoria di inammissibilità della opposizione proposta dal ricorrente stante, nella specie, il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'opposizione a ruolo (al merito della pretesa contributiva).
Ed invero avuto riguardo alle predette date di notifica degli avvisi di addebito
(4.12.2024 e 30.12.2023), la opposizione proposta con ricorso depositato il
14.1.2025 deve considerarsi tardiva perché proposta oltre i quaranta giorni delle notifiche.
Si può ritenere ormai superato l'ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale tendente ad individuare la natura del termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione di merito alla pretesa contributiva.
La Cassazione, infatti, è pacifica nel ritenere che tale termine deve ritenersi perentorio (cfr. Cass. n. 21365 del 2010; Cass. n. 2835 del 2009; n. 6674 del
2008; n. 4506 del 2007).
Dato che il termine è perentorio, la proposizione tempestiva del ricorso costituisce un presupposto processuale dell'azione che il Giudice deve accertare anche d'ufficio poichè il mancato rilievo dell'eventuale carenza di tale presupposto processuale comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo.
In mancanza della tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, si
è perciò determinata la cristallizzazione della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito di causa con conseguente incontrovertibilità della stessa. Tale conclusione impedisce l'accoglimento tanto della domanda proposta in via principale (volta all'annullamento della pretesa contributiva) quanto di quella proposta in via subordinata (volta alla riduzione della pretesa contributiva) stante la intangibilità della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito.
In virtù di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione, riguardo alla , in favore del Controparte_2
difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...]
2. dichiara la inammissibilità della opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' e dell' CP_1 [...]
, delle spese del procedimento che liquida, in favore Controparte_2
di ciascun convenuto, in euro 854,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, da distrarre -quanto ad Controparte_2
in favore dell'avv. Giuseppe Mariani.
[...]
Salerno, 17.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 212/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/avvisi di addebito promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Cairone;
Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Gaetano Amato;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mariani;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
40020240003268058000, notificato in data 04.12.2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 4.776,71, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2022 al
12/2023, oltre sanzioni e interessi come per legge, nonché avverso il sollecito di pagamento n. 10020249012109331000 notificato il 4.12.2024 dall'
[...]
per euro 5.033,98, cui è sotteso l'avviso di addebito Controparte_3
n. 40020230003313767000, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 4.949,49, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla
Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2021 al 12/2022 oltre sanzioni e interessi come per legge.
Il ricorrente deduceva la infondatezza della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito per la insussistenza dei presupposti della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti relativamente agli anni in essi indicati avendo presentato domanda di cancellazione dalla gestione commercianti con decorrenza dal 31.8.2021 in quanto percettore di pensione di vecchiaia e mero socio di capitali, senza svolgimento di attività lavorativa, nelle società commerciali di cui rivestiva la qualità di socio e amministratore. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare la illegittimità degli atti opposti e di dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di contributi, in subordine di disporre il versamento di contributi ridotti con vittoria di spese di lite, da distrarsi, o nella ipotesi subordinata con compensazione delle spese di lite.
Si costituivano gli Enti convenuti chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. Il Giudice, tenuto conto della natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte disposte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025, in data odierna decideva la causa con sentenza.
Innanzitutto va stabilito, in quanto rilevante per la soluzione delle questioni di cui a breve si dirà, in quale data è stato depositato il ricorso del presente giudizio iscritto al N. 212/2025 R.G.
Ebbene, come risulta dagli atti prodotti in causa, il 13.1.2025 la parte ricorrente ha depositato alle ore 20.00 il ricorso introduttivo e il successivo 14.1.2025
l'atto in questione alle ore 15.06 è stato rifiutato con la motivazione “Altro. nè contributo unificato nè autocertificazione per pagamento. Atti rifiutati il
14/01/2025”. Il difensore del ricorrente ha pertanto depositato alle ore 17.36 del 14.1.2025 il ricorso introduttivo con pagamento di contributo unificato di
€ 43,00 regolarmente “lavorato” dalla Cancelleria ai fini della iscrizione a ruolo. La Cancelleria ha quindi proceduto in data 16.1.2025 alla assegnazione al Giudice di tale ricorso, regolarmente depositato il 14.1.2025, con successiva fissazione di udienza con decreto del 17.1.2025.
Ciò posto occorre osservare che il rifiuto dell'atto depositato il 13.1.2025, per mancato pagamento del contributo unificato e assenza dell'autocertificazione di esonero, è legittimamente avvenuto in virtù di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, approvata in via definitiva il 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1.1.2025) che ha introdotto modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili, con diretta incidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sull'iscrizione a ruolo delle cause. In particolare, la norma ha aggiunto all'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 (testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma
3.1 che dispone: «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge. Con circolare m_dg.DAG.30/12/2024.0265462 del 2.12.2024 il
[...]
, dato atto della introduzione della predetta norma, ha chiarito Parte_2
quanto segue: “Premesso che l'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) è pari a 43 euro, ne consegue che il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:
a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;
b) nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l'iscrizione della causa non versi almeno l'importo di euro 43”.
In virtù di quanto finora osservato deve ritenersi che il ricorso introduttivo della presente lite sia stato depositato -come d'altronde risultante dallo storico del fascicolo- il 14.1.2025 non potendosi considerare a tal fine il deposito del
13.1.2025 in quanto (legittimamente) rifiutato e pertanto “tamquam non esset”. Vi è da rilevare che il ricorrente non ha formulato una formale istanza di rimessione in termini che, a ben vedere, non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento considerato che, come graniticamente affermato dalla
Corte di Cassazione, la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), presuppone un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza” (v.
Cass. 17729/2018, 4135/2019, v. anche Cass. 18435/2024 che ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio, non poteva integrare gli estremi dell'errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini).
Nella specie il rifiuto del deposito del 13.1.2025 è dipeso da una condotta imputabile alla parte -omesso pagamento del contributo unificato di € 43,00 in mancanza di autocertificazione di esonero- posta in essere in violazione della citata disposizione normativa sicchè non è evidentemente configurabile un errore scusabile o un fatto estraneo alla volontà che potrebbe giustificare la rimessione in termini.
Tanto precisato può quindi ora procedersi all'esame del ricorso (depositato, si ribadisce, il 14.1.2025), dovendosi a tal fine ancora premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass.
n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615
c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata
(art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24,
d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"
(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora
(ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass.
18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n.
594 del 2016). Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito). Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza). E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del
04/04/2018).
Tanto in generale premesso, nel caso che ci occupa la parte attrice con il ricorso al vaglio ha esclusivamente dedotto la infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' con gli avvisi di addebito n. CP_1
40020240003268058000 e n. 40020230003313767000 (quest'ultimo sotteso alla intimazione di pagamento n. 10020249012109331000 notificata il
4.12.2024 dall' , con ciò proponendo Controparte_2
pertanto una opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99 nei confronti della quale unico legittimato passivo è l' quale ente impositore titolare della CP_1
pretesa contributiva in questione.
Ne deriva anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, Ente che, in quanto concessionario della riscossione, è Controparte_2
all'evidenza del tutto estraneo al merito della pretesa contributiva oggetto di causa.
L'azione ex art. 24 d.lgs. 46/99 proposta nei confronti dell' è comunque CP_1
tardiva e pertanto inammissibile. Occorre osservare che la parte ricorrente non ha posto in contestazione la notifica degli avvisi di addebito nn. 40020240003268058000 e n.
40020230003313767000 i quali, come documentato dall' risultano CP_1
notificati al ricorrente rispettivamente nelle date del 4.12.2024 e del
30.12.2023.
Ebbene, la acclarata notifica degli avvisi di addebito nelle suindicate date comporta la declaratoria di inammissibilità della opposizione proposta dal ricorrente stante, nella specie, il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'opposizione a ruolo (al merito della pretesa contributiva).
Ed invero avuto riguardo alle predette date di notifica degli avvisi di addebito
(4.12.2024 e 30.12.2023), la opposizione proposta con ricorso depositato il
14.1.2025 deve considerarsi tardiva perché proposta oltre i quaranta giorni delle notifiche.
Si può ritenere ormai superato l'ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale tendente ad individuare la natura del termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione di merito alla pretesa contributiva.
La Cassazione, infatti, è pacifica nel ritenere che tale termine deve ritenersi perentorio (cfr. Cass. n. 21365 del 2010; Cass. n. 2835 del 2009; n. 6674 del
2008; n. 4506 del 2007).
Dato che il termine è perentorio, la proposizione tempestiva del ricorso costituisce un presupposto processuale dell'azione che il Giudice deve accertare anche d'ufficio poichè il mancato rilievo dell'eventuale carenza di tale presupposto processuale comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo.
In mancanza della tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, si
è perciò determinata la cristallizzazione della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito di causa con conseguente incontrovertibilità della stessa. Tale conclusione impedisce l'accoglimento tanto della domanda proposta in via principale (volta all'annullamento della pretesa contributiva) quanto di quella proposta in via subordinata (volta alla riduzione della pretesa contributiva) stante la intangibilità della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito.
In virtù di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione, riguardo alla , in favore del Controparte_2
difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...]
2. dichiara la inammissibilità della opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' e dell' CP_1 [...]
, delle spese del procedimento che liquida, in favore Controparte_2
di ciascun convenuto, in euro 854,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, da distrarre -quanto ad Controparte_2
in favore dell'avv. Giuseppe Mariani.
[...]
Salerno, 17.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio