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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 giungo 2025, iscritta al n. 1492 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Vitorchiano (VT), alla Via C.F._1
Arringa n. 21, presso lo studio dell'Avv. Andrea Merendi che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), alla Via di C.F._2
Novella n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rossella Rizzo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 8 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stabilite con la sentenza n. 865/2021 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 8 luglio 2021, in ragione del mutamento delle loro condizioni econmico-patrimoniali.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. La ex casa coniugale e relativo garage siti in Caprarola, Via Padre Angelo Ro- mani n. 3, (già Località Santa Teresa), piano 2-3, distinti in catasto fabbricati del detto comune al foglio 31, p.lla 969 sub 2, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 159 mq totale e 150 mq escluse aree scoperte, rendita € 755,32
e piano S1, distinto in catasto fabbricati del detto comune al foglio 31, p.lla 969 sub
8, cat. C/6, classe 7, consistenza 50 mq, superficie catastale 67 mq, rendita € 64,56, di proprietà del sig. vengono assegnati in via esclusiva al mede- Parte_1
simo proprietario e la sig.r li consegnerà nella piena ed unica Parte_2
disponibilità dello stesso, liberi da persone, entro e non oltre la data del 30.06.2027;
2. entrambe le figlie manterranno la loro collocazione prevalente presso la madre, con la quale si sposteranno a vivere in un immobile diverso dalla ex casa coniugale, sulla base della tempistica di cui al punto 1) e secondo quanto previsto nei capitoli successivi;
3. la figlia minore , inoltre, rimane affidata ad entrambi i genitori in maniera Per_1
condivisa e in ragione della maggiore età ormai prossima (20.08.2025), la stessa potrà determinare in via autonoma, in accordo con i genitori, le modalità di visita e frequentazione con i genitori;
4. con decorrenza dal mese di marzo 2025, sig.ri e Parte_1 Parte_2
rovvederanno da soli ognuno al proprio mantenimento;
[...]
5. entro il 5 di ogni mese, il sig. corrisponderà direttamente alle figlie, a Pt_1
titolo di contributo per il loro mantenimento, la somma mensile di € 284,00 cia- scuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
per la figlia minore l'accredito diretto potrà operare solo a decorrere dal compimento della Per_1 maggiore età della stessa e pertanto le mensilità precedenti saranno ancora versate alla madre;
6. i genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alle figlie, secondo la regolamentazione di cui al protocollo stipulato l'11 settembre
2018 (prot. n. 1961) con il Tribunale di Viterbo;
7. l'assegno unico, le detrazioni fiscale e ogni beneficio di qualsiasi natura spettanti per le figlie saranno goduti nella misura del 50% da ciascun genitore;
8. in via indispensabile e funzionale alla risoluzione dei contrasti tra gli ex coniugi, nell'ottica di una gestione conciliativa dei futuri rapporti, a definizione di ogni que- stione economico patrimoniale tra loro e anche a titolo di una tantum generale in favore della signor relativamente alle questioni tutte derivanti Parte_2
dalla pregressa vita matrimoniale e da quella successiva alla sua cessazione, i sig.ri convengono quanto segue: a) il sig Parte_1 Parte_2 [...]
iconosce alla sig.r che accetta, la somma comples- Pt_1 Parte_2
siva di € 45.000,00, da versarsi come segue: quanto ad € 10.000,00 – a mezzo asse- gno circolare - alla sottoscrizione del presente ricorso e quanto al residuo di €
35.000,00 entro e non oltre la data del 30.06.2027 e comunque contestualmente all'acquisto di cui al punto d) da comunicarsi con preavviso di almeno 30 giorni;
b) il sig riconosce inoltre alla signor che accetta l'importo e l'im- Pt_1 Pt_2
putazione di pagamento, la somma omnicomprensiva di € 2.600,00 a totale defini- zione degli arretrati fino alla data del 31.12.2024 relativi all'adeguamento ISTAT degli assegni di mantenimento per le figlie e di quello divorzile per l'ex coniuge, nonché delle pregresse spese straordinarie relative a e;
la suddetta Per_2 Per_1
somma verrà corrisposta, a mezzo di assegno circolare, contestualmente alla sotto- scrizione del presente ricorso;
c) il sig inoltre, all'occorrenza con Parte_1
atto notarile da stipularsi entro la predetta data del 30.06.2027 e in ogni caso con- testualmente all'acquisto di cui al puto d) cede senza corrispettivo alle figli Per_2
, in ragione del 50% ciascuna, la nuda proprietà degli immobili ex casa fami- Per_1
liare, siti in Caprarola, via Padre Angelo Romani n. 3, (già Località Santa Teresa), piano 2-3, distinti in catasto fabbricati del detto comune al foglio 31, p.lla 969 sub
2, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 159 mq totale e 150 mq escluse aree scoperte, rendita € 755,32 e piano S1, distinto in catasto fabbricati del detto comune al foglio 31, p.lla 969 sub 8, cat. C/6, classe 7, consistenza 50 mq, superficie catastale 67 mq, rendita € 64,56, con riserva integrale di usufrutto vitalizio in proprio favore e suo espresso impegno a sostenere tutte le imposte e spese ordi- narie e straordinarie gravanti sui detti immobili, nonché ogni loro onere di gestione ed utilizzo, anche inerente ai consumi;
le spese del relativo atto notarile saranno interamente a carico del sig d) la sig.r dal Parte_1 Parte_2
canto suo, provvederà entro la data del 30.06.2027 ad acquistare una nuova casa intestandone la nuda proprietà alle figlie nella misura del 50% ciascuna e riservan- done l'usufrutto integrale in proprio favore, con espresso impegno della stessa a sostenere tutte le imposte e spese ordinarie e straordinarie gravanti sul detto immo- bile, nonché ogni suo onere di gestione ed utilizzo, anche inerente ai consumi;
le spese del relativo atto notarile saranno interamente a carico della sig.r Parte_2
e) le parti dichiarano espressamente che i trasferimenti di diritti reali im-
[...]
mobiliari di cui ai precedenti punti 8.c) e 8.d) devono intendersi quale elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale, essendo essen- ziali per la regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, afferendo agli assetti economici basilari della fa- miglia, precisando altresì che senza tali trasferimenti non sarebbe stata possibile la regolamentazione consensuale delle modifiche delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a tal proposito, i signori e ri- Pt_1 Pt_2
chiedono l'esenzione dalle relative imposte ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74, in quanto trattasi di trasferimenti di beni effettuati in esecuzione di obblighi assunti dalle parti in sede accordo per la modifica delle condizioni di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, senza spirito di liberalità e costituenti ele- mento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione in via concordata della crisi coniugale;
f) con l'esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso, le parti danno atto di aver definito interamente e concordemente ogni questione econo- mico patrimoniale tra loro, nonché ogni reciproco dovuto, anche derivanti dal rap- porto di coniugo e della sua cessazione, e di non avere nulla da chiedere e/o pre- tendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o titolo, compresi gli arretrati di assegni di mantenimento e divorzili e delle spese straordinarie per le figlie, oltre ogni altro emolumento e/o indennità;
9. gli ex coniugi si concedono fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rin- novo dei rispettivi passaporti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in moti- vazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 giungo 2025, iscritta al n. 1492 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Vitorchiano (VT), alla Via C.F._1
Arringa n. 21, presso lo studio dell'Avv. Andrea Merendi che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT), alla Via di C.F._2
Novella n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rossella Rizzo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 8 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stabilite con la sentenza n. 865/2021 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 8 luglio 2021, in ragione del mutamento delle loro condizioni econmico-patrimoniali.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. La ex casa coniugale e relativo garage siti in Caprarola, Via Padre Angelo Ro- mani n. 3, (già Località Santa Teresa), piano 2-3, distinti in catasto fabbricati del detto comune al foglio 31, p.lla 969 sub 2, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 159 mq totale e 150 mq escluse aree scoperte, rendita € 755,32
e piano S1, distinto in catasto fabbricati del detto comune al foglio 31, p.lla 969 sub
8, cat. C/6, classe 7, consistenza 50 mq, superficie catastale 67 mq, rendita € 64,56, di proprietà del sig. vengono assegnati in via esclusiva al mede- Parte_1
simo proprietario e la sig.r li consegnerà nella piena ed unica Parte_2
disponibilità dello stesso, liberi da persone, entro e non oltre la data del 30.06.2027;
2. entrambe le figlie manterranno la loro collocazione prevalente presso la madre, con la quale si sposteranno a vivere in un immobile diverso dalla ex casa coniugale, sulla base della tempistica di cui al punto 1) e secondo quanto previsto nei capitoli successivi;
3. la figlia minore , inoltre, rimane affidata ad entrambi i genitori in maniera Per_1
condivisa e in ragione della maggiore età ormai prossima (20.08.2025), la stessa potrà determinare in via autonoma, in accordo con i genitori, le modalità di visita e frequentazione con i genitori;
4. con decorrenza dal mese di marzo 2025, sig.ri e Parte_1 Parte_2
rovvederanno da soli ognuno al proprio mantenimento;
[...]
5. entro il 5 di ogni mese, il sig. corrisponderà direttamente alle figlie, a Pt_1
titolo di contributo per il loro mantenimento, la somma mensile di € 284,00 cia- scuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
per la figlia minore l'accredito diretto potrà operare solo a decorrere dal compimento della Per_1 maggiore età della stessa e pertanto le mensilità precedenti saranno ancora versate alla madre;
6. i genitori sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alle figlie, secondo la regolamentazione di cui al protocollo stipulato l'11 settembre
2018 (prot. n. 1961) con il Tribunale di Viterbo;
7. l'assegno unico, le detrazioni fiscale e ogni beneficio di qualsiasi natura spettanti per le figlie saranno goduti nella misura del 50% da ciascun genitore;
8. in via indispensabile e funzionale alla risoluzione dei contrasti tra gli ex coniugi, nell'ottica di una gestione conciliativa dei futuri rapporti, a definizione di ogni que- stione economico patrimoniale tra loro e anche a titolo di una tantum generale in favore della signor relativamente alle questioni tutte derivanti Parte_2
dalla pregressa vita matrimoniale e da quella successiva alla sua cessazione, i sig.ri convengono quanto segue: a) il sig Parte_1 Parte_2 [...]
iconosce alla sig.r che accetta, la somma comples- Pt_1 Parte_2
siva di € 45.000,00, da versarsi come segue: quanto ad € 10.000,00 – a mezzo asse- gno circolare - alla sottoscrizione del presente ricorso e quanto al residuo di €
35.000,00 entro e non oltre la data del 30.06.2027 e comunque contestualmente all'acquisto di cui al punto d) da comunicarsi con preavviso di almeno 30 giorni;
b) il sig riconosce inoltre alla signor che accetta l'importo e l'im- Pt_1 Pt_2
putazione di pagamento, la somma omnicomprensiva di € 2.600,00 a totale defini- zione degli arretrati fino alla data del 31.12.2024 relativi all'adeguamento ISTAT degli assegni di mantenimento per le figlie e di quello divorzile per l'ex coniuge, nonché delle pregresse spese straordinarie relative a e;
la suddetta Per_2 Per_1
somma verrà corrisposta, a mezzo di assegno circolare, contestualmente alla sotto- scrizione del presente ricorso;
c) il sig inoltre, all'occorrenza con Parte_1
atto notarile da stipularsi entro la predetta data del 30.06.2027 e in ogni caso con- testualmente all'acquisto di cui al puto d) cede senza corrispettivo alle figli Per_2
, in ragione del 50% ciascuna, la nuda proprietà degli immobili ex casa fami- Per_1
liare, siti in Caprarola, via Padre Angelo Romani n. 3, (già Località Santa Teresa), piano 2-3, distinti in catasto fabbricati del detto comune al foglio 31, p.lla 969 sub
2, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 159 mq totale e 150 mq escluse aree scoperte, rendita € 755,32 e piano S1, distinto in catasto fabbricati del detto comune al foglio 31, p.lla 969 sub 8, cat. C/6, classe 7, consistenza 50 mq, superficie catastale 67 mq, rendita € 64,56, con riserva integrale di usufrutto vitalizio in proprio favore e suo espresso impegno a sostenere tutte le imposte e spese ordi- narie e straordinarie gravanti sui detti immobili, nonché ogni loro onere di gestione ed utilizzo, anche inerente ai consumi;
le spese del relativo atto notarile saranno interamente a carico del sig d) la sig.r dal Parte_1 Parte_2
canto suo, provvederà entro la data del 30.06.2027 ad acquistare una nuova casa intestandone la nuda proprietà alle figlie nella misura del 50% ciascuna e riservan- done l'usufrutto integrale in proprio favore, con espresso impegno della stessa a sostenere tutte le imposte e spese ordinarie e straordinarie gravanti sul detto immo- bile, nonché ogni suo onere di gestione ed utilizzo, anche inerente ai consumi;
le spese del relativo atto notarile saranno interamente a carico della sig.r Parte_2
e) le parti dichiarano espressamente che i trasferimenti di diritti reali im-
[...]
mobiliari di cui ai precedenti punti 8.c) e 8.d) devono intendersi quale elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale, essendo essen- ziali per la regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, afferendo agli assetti economici basilari della fa- miglia, precisando altresì che senza tali trasferimenti non sarebbe stata possibile la regolamentazione consensuale delle modifiche delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a tal proposito, i signori e ri- Pt_1 Pt_2
chiedono l'esenzione dalle relative imposte ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74, in quanto trattasi di trasferimenti di beni effettuati in esecuzione di obblighi assunti dalle parti in sede accordo per la modifica delle condizioni di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, senza spirito di liberalità e costituenti ele- mento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione in via concordata della crisi coniugale;
f) con l'esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso, le parti danno atto di aver definito interamente e concordemente ogni questione econo- mico patrimoniale tra loro, nonché ogni reciproco dovuto, anche derivanti dal rap- porto di coniugo e della sua cessazione, e di non avere nulla da chiedere e/o pre- tendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o titolo, compresi gli arretrati di assegni di mantenimento e divorzili e delle spese straordinarie per le figlie, oltre ogni altro emolumento e/o indennità;
9. gli ex coniugi si concedono fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rin- novo dei rispettivi passaporti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in moti- vazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)