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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2281/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Ilaria Parte_1 Controparte_1
Crestani
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto il 6.11.2021 in Padova, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune all'anno 2021, atto n. 276, Parte I, con ordine al Comune di Padova di annotazione e di ogni ulteriore incombente di legge, alle seguenti
CONDIZIONI.
1. I signori e danno atto di aver definito ogni Parte_1 Controparte_1
reciproco rapporto di carattere economico-matrimoniale e di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque pretesa in punto di assegno divorzile
pagina 1 di 3
2. I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, prestando fin da ora acquiescenza.
3. Nulla per spese, stante la domanda congiunta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e nato in [...] il Parte_1 Controparte_1
30.6.1994, contraevano matrimonio con rito civile il 6.11.2021 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 276, parte I, vol. 01, anno 2021.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con sentenza n. 2410/2023, pubblicata il 5.12.2023, e passata in cosa giudicata in data 6.6.2024, il
Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale provvedendo in conformità alle conclusioni conformi raggiunte nelle more del procedimento.
In data 3.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( è Controparte_1
nato in [...]), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia (cfr. doc. 3).
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3
che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia
(cfr. doc. 3) e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto il 6.11.2021 a Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 276, parte I, vol. 01, anno 2021;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2281/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Ilaria Parte_1 Controparte_1
Crestani
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto il 6.11.2021 in Padova, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune all'anno 2021, atto n. 276, Parte I, con ordine al Comune di Padova di annotazione e di ogni ulteriore incombente di legge, alle seguenti
CONDIZIONI.
1. I signori e danno atto di aver definito ogni Parte_1 Controparte_1
reciproco rapporto di carattere economico-matrimoniale e di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque pretesa in punto di assegno divorzile
pagina 1 di 3
2. I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza, prestando fin da ora acquiescenza.
3. Nulla per spese, stante la domanda congiunta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e nato in [...] il Parte_1 Controparte_1
30.6.1994, contraevano matrimonio con rito civile il 6.11.2021 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 276, parte I, vol. 01, anno 2021.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con sentenza n. 2410/2023, pubblicata il 5.12.2023, e passata in cosa giudicata in data 6.6.2024, il
Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale provvedendo in conformità alle conclusioni conformi raggiunte nelle more del procedimento.
In data 3.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( è Controparte_1
nato in [...]), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia (cfr. doc. 3).
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3
che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia
(cfr. doc. 3) e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto il 6.11.2021 a Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 276, parte I, vol. 01, anno 2021;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3