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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 434/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 434/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BORGOGNA GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in CORTE PANCALDO 70 37138 VERONA ITALIA presso il difensore avv. BORGOGNA GIAMPAOLO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BISCOTTINI LIA, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN NICANDRO 4 48121 RAVENNA presso il difensore avv. BISCOTTINI LIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 1. (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo “Fin.im”) ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 1212/2021 RG n. 3427/2021, emesso in data 10.12.2021 dal Tribunale di Ravenna, con il quale è stato intimato a Parte_1
il pagamento della somma di € 50.000 oltre interessi a spese,
[...]
a titolo di restituzione della somma ricevuta da Parte_2
(deceduto, già rappresentante legale di
[...] [...]
, ora Parte_3 Parte_4
per la ricerca di un investimento immobiliare poi non
[...] realizzatosi, come da pattuizione intervenuta tra le parti in data
24.6.2019 (all. doc. 4 monitorio).
2. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo sopra individuato chiedendone la revoca.
In sintesi, ha esposto di avere bonificato, in data 2.7.2019, la somma originariamente ricevuta da a tale Ninfa, su Parte_2 indicazione dello stesso , per il compimento di una Parte_2 operazione di investimento concordato dal con il Prof. Parte_2
. A riprova di ciò, ha prodotto l'accordo intervenuto con il Pt_5
, in data 1.7.2019, con il quale quest'ultimo lo autorizzava Parte_2
a compiere l'operazione sopra descritta liberandolo da ogni responsabilità.
Ha poi svolto domanda riconvenzionale nei confronti della opposta avente ad oggetto il pagamento del compenso per l'attività espletata
(art. 1709 c.c.). Ha infine chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
3. Si è ritualmente costituita Parte_4 prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
In particolare, ha disconosciuto la firma apposta sulla scrittura privata dell'1.7.2019 prodotta dalla controparte.
4. In data 2.11.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta.
La causa è stata istruita mediante CTU e prove orali.
All'udienza del 25.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, con provvedimento del
25.7.2025, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è infondata.
L'odierna opposta ha fondato la propria istanza monitoria sulla scrittura privata intervenuta, in data 24.6.2019, tra Pt_6
e (defunto), quale socio unico-
[...] Parte_2 accomandatario e legale rappresentante della società già di CP_1
ora Fin. Im. di Parte_3 [...]
(all. doc. 4 ricorso monitorio). Parte_4
La predetta scrittura prevedeva la consegna di euro 50.000 da parte di a quale anticipo per “una ricerca immobiliare Parte_2 Pt_1 all'acquisto di una unità immobiliare sul lago di Garda” con impegno del signor , in caso di mancata realizzazione Pt_1 dell'investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della somma, di restituirla senza oneri al sig. su richiesta di Parte_2 quest'ultimo.
6. , attore opponente, ha reagito alla intimazione di Pt_1 pagamento eccependo che la scrittura privata posta a fondamento dell'ingiunzione monitoria, è stata superata da un'altra scrittura privata (doc. all. 2 parte opponente), intervenuta tra le medesime parti in data 24.6.2019, con la quale, preso atto dell'esistenza di diverse opportunità di investimento, autorizzava Parte_2 Pt_1 ad “utilizzare liberamente la somma di euro 50.000 per la partecipazione ad una piattaforma di investimento nei modi che
riterrà opportuno” e si impegnava a dare piena Pt_1 Pt_1 trasparenza al proprio operato nella gestione delle somme affidategli e a retrocedere a gli utili derivanti Parte_2 dall'investimento. Il si impegnava altresì, in caso di Pt_1 mancata realizzazione dell'investimento entro sei mesi dalla ricezione dei fondi, a rendere nuovamente disponibile la somma nell'immobiliare per gli investimenti concordati o a Pt_1 restituire la somma senza oneri al a seguito di sua Parte_2 richiesta.
La scrittura privata testé richiamata nella prospettazione di
è stata poi superata da una successiva scrittura privata Pt_1
(all. doc. n. 6 parte opponente) dell'1.7.2019, siglata tra le medesime parti con l'espresso intento di sostituire e modificare la precedente, con la quale invitava a inoltrare la Parte_2 Pt_1 somma di euro 50.000 al “Dott. ” per la partecipazione ad una Pt_7 piattaforma di investimento, su indicazioni del Prof. Pt_5
inoltre, si impegnava a dare trasparenza alle operazioni Pt_1 svolte e lo liberava da ogni responsabilità in ordine alle Parte_2 perdite subite durante la gestione dei fondi inviati al Dott. Pt_7
7. Orbene, la firma apposta sulla scrittura privata dell'1.7.2019 da parte del , a seguito di disconoscimento tempestivo di Parte_2 parte opposta, è stata fatta oggetto di verificazione su tempestiva istanza di parte opponente.
È stata quindi disposta consulenza grafologica.
La CTU, all'esito di una approfondita ed articolata disamina, ha concluso ritenendo “con un elevato grado di confidenza tecnica, apocrifa la sottoscrizione apparentemente apposta dal defunto sulla scrittura privata datata “Milano 1 Parte_2 luglio 2019”.
Il Giudice condivide integralmente l'operato del CTU, frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante – e ne fa proprie le conclusioni, ritenute convincenti e motivate in modo congruo.
In relazione alle osservazioni critiche mosse dalle Difese delle parti costituite, si richiama il noto orientamento della S.C. per cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte [n.d.r. come nel caso di specie riguardo al CTP di parte opponente], esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante, Cass., 2.2.2015, n. 1815; più di recente, nello stesso senso cfr. Cass. 31.8.2018, n. 21504). Va poi ulteriormente osservato che la considerazione per cui il potrebbe avere firmato in data 1.7.2019 in modo differente Parte_2 per il manifestarsi di problemi di salute è una circostanza del tutto ipotetica, priva qualunque forma di idoneo riscontro, sicché una eventuale indagine in tal senso non potrebbe che assumere un tratto esplorativo come tale inammissibile.
8. Occorre chiarire però che la circostanza della firma della scrittura privata dell'1.7.2019 da parte di nonché il Parte_2 contesto fattuale nel quale sarebbe avvenuta, è stata oggetto di prova testimoniale.
L'attore opponente colloca la firma della scrittura privata dell'1.7.2019 all'interno del seguente quadro fattuale: le parti hanno concluso una prima scrittura privata del 24.6.2019, già sopra richiamata, per consentire a di investire la somma di euro Pt_1
50.000 in una piattaforma di investimento;
tale opportunità sarebbe sorta a seguito dell'incontro con il Prof. , soggetto Pt_5 presentato da a;
ha bonificato a Pt_1 Parte_2 Pt_1 Pt_5 la somma di euro 50.000 al fine di eseguire l'investimento concordato tra quest'ultimo e (è in atti la distinta del bonifico Parte_2 all. doc. n. 4 parte opponente); il bonifico non è andato a buon fine (all. doc. n. 5 parte opponente); è seguito allora un incontro a Milano l'1.7.2019 presso lo studio di alla presenza di Pt_5
, e (amico del ove Pt_5 Parte_2 Pt_1 Per_1 Pt_5 emergeva quale possibilità investimento mediante l'invio delle somme a tale Dott. per una piattaforma di investimento;
Pt_7 Parte_2 allora, deciso a compiere l'investimento propostogli, autorizzava
, con la scrittura privata dell'1.7.2019, liberandolo da ogni Pt_1 responsabilità, ad inviare la somma al Dott. ha Pt_7 Pt_1 bonificato la somma di euro 50.000 al Dott. (all. doc. n. 7 Pt_7 parte opponente). La sequenza sopra fattuale ha per vero trovato sostanziale conferma nella deposizione dei testi e i quali hanno entrambi Pt_5 Per_1 riferito di essere stati presenti all'incontro dell'1.7.2019 durante il quale sarebbe stata firmata la scrittura privata.
9. Reputa il Tribunale che alle deposizioni dei testi non può essere conferita sicura attendibilità per le seguenti ragioni: i) si pongono in aperto contrasto con le risultanze dell'accertamento grafologico;
ii) nessuno dei testi riferisce che il presentasse una Parte_2 qualche forma di problematica alla mano tale da impedirgli di firmare secondo la sua normale consuetudine;
iii) il racconto dei testi non trova alcuna conferma documentale: si afferma dell'esistenza di investimenti senza tuttavia fornire alcuna prova circostanziata dell'attività svolta o elemento che possa in qualche modo dare consistenza alle dichiarazioni rese.
Ancora, nella sua prospettazione afferma che sulla base della Pt_1 prima scrittura privata l'investimento prescelto sarebbe stato un investimento con il Prof. ; quando poi l'investimento non si Pt_5 sarebbe più fatto con il (per non meglio precisati problemi) Pt_5 ma con il allora avrebbe avvertito l'esigenza di cautelarsi e Pt_7 quindi sarebbe stata firmata la scrittura privata dell'1.7.2019.
La tesi non appare credibile se si considera che riguardo all'investimento che lo stesso avrebbe fatto con , Pt_1 Pt_5 quello cioè del bonifico del 25.6.2019, non è in grado di riferire alcunché, mentre, se si fosse trattato di un investimento ritenuto opportuno – come si dice nella scrittura privata del 25.6.2019 – sarebbe logico attendersi quantomeno che la tipologia di investimento fosse nota al . Pt_1
Ancora, dalla scrittura del 26.6.2019 emerge che il affida Parte_2
a la somma per un investimento su di una piattaforma di Pt_1 investimento. Nella mail in atti (all. doc. 9 parte opponente) il al contrario afferma di essere stato un mero tramite delle Pt_1 somme da a perché il preferiva non Parte_2 Pt_5 Parte_2 effettuare lui direttamente il bonifico per non incuriosire il direttore della Banca. Non si capisce però allora perché le parti hanno sottoscritto l'accordo del 25.6.2019 se la funzione di Pt_1 nella operazione negoziale era solo quella di un mero tramite ed esecutore di accordi intervenuti direttamente tra il ed Parte_2 il . Pt_5
Ancora, nel presente procedimento, non è stato introdotto il dott.
come teste, il quale ben avrebbe sicuramente potuto spiegare Pt_7 le circostanze relative l'investimento effettuato e la tipologia dello stesso.
Infine, il teste , che pure ha confermato il contenuto della Pt_5 mail ove si dichiara disposto a restituire la somma capitale (all. doc. n. 8 opponente), confermando l'esistenza di un investimento, non ha indicato di quale investimento si tratti (si è fatto riferimento ad una generica attività di recupero copertoni) né risulta che poi nel concreto abbia effettuato alcuna offerta di restituzione della somma all'opposta.
10. Le ragioni anzidette conducono a ritenere apocrifa la firma apposta sulla scrittura privata dell'1.7.2019 alla quale dunque non va attribuita alcuna efficacia.
I rapporti tra le parti sono pertanto regolati dalla scrittura privata del 24.6.2019 prodotto dallo stesso opposta (all. doc. n. 2 parte opponente).
La scrittura privata prevedeva, in caso di mancata realizzazione dell'investimento entro sei mesi, la restituzione della somma di euro 50.000 a . Parte_2
L'obbligo restitutorio azionato dalla convenuta opposta in capo al soggiace allora a due presupposti i) il decorso del termine Pt_1 di sei mesi dalla consegna della somma;
ii) la mancata realizzazione dell'investimento.
Il termine è ampiamente scaduto e l'opponente non ha dato prova di aver effettuato alcun investimento.
La consegna della somma a tale non può considerarsi Pt_7
l'espletamento di un attività di investimento in quanto: i) non si conosce l'attività che ha svolto il;
ii) non vi è alcun Pt_7 elemento dal quale può trarsi che in effetti la dazione riguardasse un investimento;
iii) la causale riporta una sigla che non consente di ricavare alcuna informazione;
iv) non vi è alcun documento, report, o altro che attesti che in effetti sia stato effettuato in investimento in una “piattaforma di investimento”; v) la prova testimoniale non ha affatto chiarito quale sarebbe stato l'investimento operato.
L'opposizione va quindi respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
11. Da ultimo, va rigettata la domanda spiegata in via riconvenzionale dall'opposto avente ad oggetto il pagamento del compenso per l'attività svolta in esecuzione del mandato ricevuto.
Il mandato prevedeva il libero utilizzo della somma per una per la partecipazione, nei modi ritenuti opportuni, ad una piattaforma di investimento, con l'impegno di fornire totale trasparenza delle operazioni compiute e retrocessione degli utili.
Come si è già visto sopra, non vi è prova del fatto che è stata svolta alcuna attività ricollegata al contratto di mandato ricevuto, posto peraltro che il si impegnava a dare totale trasparenza Pt_1 alle operazioni compiute (“Il diritto del mandatario al compenso e alle spese non deriva dalla mera allegazione del contratto, essendo invece necessaria la prova del suo adempimento, poiché nella struttura esecutiva del mandato, regolato da una piena corrispettività, il mandatario è tenuto ad adempiere per primo la sua obbligazione per dare effettività a quella, contrapposta, del mandante” Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2024| n.
16107).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte opponente.
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 7.616 per compensi, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari, oltre ad euro 1.400 quali spese per CTP, come da fattura per prestazione occasionale e bonifici di pagamento riversati in atti (cfr. deposito del 27.11.2024).
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di Parte_1
.
[...] L'art. 96.1 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato (CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 96.3 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n.
4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere
(CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle richieste ex art. 96 c.p.c. formulata in particolare dalla convenuta opposta.
Da ultimo, la divergenza tra le risultanze della consulenza grafologica e le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 [...]
impone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Tes_2 della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1212/2021 RG n.
3427/2021, emesso in data 10.12.2021 dal Tribunale di Ravenna,
e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
;
[...]
3) AN a rifondere le spese di lite del Parte_1 presente giudizio alla società opposta che si liquidano in euro
7.616 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, ed euro 1.400 per CTP;
4) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
.
[...]
5) DISPONE la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica in sede. - RIGETTA nel resto.
Ravenna, 13/12/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 434/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BORGOGNA GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in CORTE PANCALDO 70 37138 VERONA ITALIA presso il difensore avv. BORGOGNA GIAMPAOLO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BISCOTTINI LIA, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN NICANDRO 4 48121 RAVENNA presso il difensore avv. BISCOTTINI LIA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 1. (d'ora in avanti anche Controparte_1 solo “Fin.im”) ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 1212/2021 RG n. 3427/2021, emesso in data 10.12.2021 dal Tribunale di Ravenna, con il quale è stato intimato a Parte_1
il pagamento della somma di € 50.000 oltre interessi a spese,
[...]
a titolo di restituzione della somma ricevuta da Parte_2
(deceduto, già rappresentante legale di
[...] [...]
, ora Parte_3 Parte_4
per la ricerca di un investimento immobiliare poi non
[...] realizzatosi, come da pattuizione intervenuta tra le parti in data
24.6.2019 (all. doc. 4 monitorio).
2. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo sopra individuato chiedendone la revoca.
In sintesi, ha esposto di avere bonificato, in data 2.7.2019, la somma originariamente ricevuta da a tale Ninfa, su Parte_2 indicazione dello stesso , per il compimento di una Parte_2 operazione di investimento concordato dal con il Prof. Parte_2
. A riprova di ciò, ha prodotto l'accordo intervenuto con il Pt_5
, in data 1.7.2019, con il quale quest'ultimo lo autorizzava Parte_2
a compiere l'operazione sopra descritta liberandolo da ogni responsabilità.
Ha poi svolto domanda riconvenzionale nei confronti della opposta avente ad oggetto il pagamento del compenso per l'attività espletata
(art. 1709 c.c.). Ha infine chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
3. Si è ritualmente costituita Parte_4 prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
In particolare, ha disconosciuto la firma apposta sulla scrittura privata dell'1.7.2019 prodotta dalla controparte.
4. In data 2.11.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta.
La causa è stata istruita mediante CTU e prove orali.
All'udienza del 25.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, con provvedimento del
25.7.2025, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è infondata.
L'odierna opposta ha fondato la propria istanza monitoria sulla scrittura privata intervenuta, in data 24.6.2019, tra Pt_6
e (defunto), quale socio unico-
[...] Parte_2 accomandatario e legale rappresentante della società già di CP_1
ora Fin. Im. di Parte_3 [...]
(all. doc. 4 ricorso monitorio). Parte_4
La predetta scrittura prevedeva la consegna di euro 50.000 da parte di a quale anticipo per “una ricerca immobiliare Parte_2 Pt_1 all'acquisto di una unità immobiliare sul lago di Garda” con impegno del signor , in caso di mancata realizzazione Pt_1 dell'investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della somma, di restituirla senza oneri al sig. su richiesta di Parte_2 quest'ultimo.
6. , attore opponente, ha reagito alla intimazione di Pt_1 pagamento eccependo che la scrittura privata posta a fondamento dell'ingiunzione monitoria, è stata superata da un'altra scrittura privata (doc. all. 2 parte opponente), intervenuta tra le medesime parti in data 24.6.2019, con la quale, preso atto dell'esistenza di diverse opportunità di investimento, autorizzava Parte_2 Pt_1 ad “utilizzare liberamente la somma di euro 50.000 per la partecipazione ad una piattaforma di investimento nei modi che
riterrà opportuno” e si impegnava a dare piena Pt_1 Pt_1 trasparenza al proprio operato nella gestione delle somme affidategli e a retrocedere a gli utili derivanti Parte_2 dall'investimento. Il si impegnava altresì, in caso di Pt_1 mancata realizzazione dell'investimento entro sei mesi dalla ricezione dei fondi, a rendere nuovamente disponibile la somma nell'immobiliare per gli investimenti concordati o a Pt_1 restituire la somma senza oneri al a seguito di sua Parte_2 richiesta.
La scrittura privata testé richiamata nella prospettazione di
è stata poi superata da una successiva scrittura privata Pt_1
(all. doc. n. 6 parte opponente) dell'1.7.2019, siglata tra le medesime parti con l'espresso intento di sostituire e modificare la precedente, con la quale invitava a inoltrare la Parte_2 Pt_1 somma di euro 50.000 al “Dott. ” per la partecipazione ad una Pt_7 piattaforma di investimento, su indicazioni del Prof. Pt_5
inoltre, si impegnava a dare trasparenza alle operazioni Pt_1 svolte e lo liberava da ogni responsabilità in ordine alle Parte_2 perdite subite durante la gestione dei fondi inviati al Dott. Pt_7
7. Orbene, la firma apposta sulla scrittura privata dell'1.7.2019 da parte del , a seguito di disconoscimento tempestivo di Parte_2 parte opposta, è stata fatta oggetto di verificazione su tempestiva istanza di parte opponente.
È stata quindi disposta consulenza grafologica.
La CTU, all'esito di una approfondita ed articolata disamina, ha concluso ritenendo “con un elevato grado di confidenza tecnica, apocrifa la sottoscrizione apparentemente apposta dal defunto sulla scrittura privata datata “Milano 1 Parte_2 luglio 2019”.
Il Giudice condivide integralmente l'operato del CTU, frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante – e ne fa proprie le conclusioni, ritenute convincenti e motivate in modo congruo.
In relazione alle osservazioni critiche mosse dalle Difese delle parti costituite, si richiama il noto orientamento della S.C. per cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte [n.d.r. come nel caso di specie riguardo al CTP di parte opponente], esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante, Cass., 2.2.2015, n. 1815; più di recente, nello stesso senso cfr. Cass. 31.8.2018, n. 21504). Va poi ulteriormente osservato che la considerazione per cui il potrebbe avere firmato in data 1.7.2019 in modo differente Parte_2 per il manifestarsi di problemi di salute è una circostanza del tutto ipotetica, priva qualunque forma di idoneo riscontro, sicché una eventuale indagine in tal senso non potrebbe che assumere un tratto esplorativo come tale inammissibile.
8. Occorre chiarire però che la circostanza della firma della scrittura privata dell'1.7.2019 da parte di nonché il Parte_2 contesto fattuale nel quale sarebbe avvenuta, è stata oggetto di prova testimoniale.
L'attore opponente colloca la firma della scrittura privata dell'1.7.2019 all'interno del seguente quadro fattuale: le parti hanno concluso una prima scrittura privata del 24.6.2019, già sopra richiamata, per consentire a di investire la somma di euro Pt_1
50.000 in una piattaforma di investimento;
tale opportunità sarebbe sorta a seguito dell'incontro con il Prof. , soggetto Pt_5 presentato da a;
ha bonificato a Pt_1 Parte_2 Pt_1 Pt_5 la somma di euro 50.000 al fine di eseguire l'investimento concordato tra quest'ultimo e (è in atti la distinta del bonifico Parte_2 all. doc. n. 4 parte opponente); il bonifico non è andato a buon fine (all. doc. n. 5 parte opponente); è seguito allora un incontro a Milano l'1.7.2019 presso lo studio di alla presenza di Pt_5
, e (amico del ove Pt_5 Parte_2 Pt_1 Per_1 Pt_5 emergeva quale possibilità investimento mediante l'invio delle somme a tale Dott. per una piattaforma di investimento;
Pt_7 Parte_2 allora, deciso a compiere l'investimento propostogli, autorizzava
, con la scrittura privata dell'1.7.2019, liberandolo da ogni Pt_1 responsabilità, ad inviare la somma al Dott. ha Pt_7 Pt_1 bonificato la somma di euro 50.000 al Dott. (all. doc. n. 7 Pt_7 parte opponente). La sequenza sopra fattuale ha per vero trovato sostanziale conferma nella deposizione dei testi e i quali hanno entrambi Pt_5 Per_1 riferito di essere stati presenti all'incontro dell'1.7.2019 durante il quale sarebbe stata firmata la scrittura privata.
9. Reputa il Tribunale che alle deposizioni dei testi non può essere conferita sicura attendibilità per le seguenti ragioni: i) si pongono in aperto contrasto con le risultanze dell'accertamento grafologico;
ii) nessuno dei testi riferisce che il presentasse una Parte_2 qualche forma di problematica alla mano tale da impedirgli di firmare secondo la sua normale consuetudine;
iii) il racconto dei testi non trova alcuna conferma documentale: si afferma dell'esistenza di investimenti senza tuttavia fornire alcuna prova circostanziata dell'attività svolta o elemento che possa in qualche modo dare consistenza alle dichiarazioni rese.
Ancora, nella sua prospettazione afferma che sulla base della Pt_1 prima scrittura privata l'investimento prescelto sarebbe stato un investimento con il Prof. ; quando poi l'investimento non si Pt_5 sarebbe più fatto con il (per non meglio precisati problemi) Pt_5 ma con il allora avrebbe avvertito l'esigenza di cautelarsi e Pt_7 quindi sarebbe stata firmata la scrittura privata dell'1.7.2019.
La tesi non appare credibile se si considera che riguardo all'investimento che lo stesso avrebbe fatto con , Pt_1 Pt_5 quello cioè del bonifico del 25.6.2019, non è in grado di riferire alcunché, mentre, se si fosse trattato di un investimento ritenuto opportuno – come si dice nella scrittura privata del 25.6.2019 – sarebbe logico attendersi quantomeno che la tipologia di investimento fosse nota al . Pt_1
Ancora, dalla scrittura del 26.6.2019 emerge che il affida Parte_2
a la somma per un investimento su di una piattaforma di Pt_1 investimento. Nella mail in atti (all. doc. 9 parte opponente) il al contrario afferma di essere stato un mero tramite delle Pt_1 somme da a perché il preferiva non Parte_2 Pt_5 Parte_2 effettuare lui direttamente il bonifico per non incuriosire il direttore della Banca. Non si capisce però allora perché le parti hanno sottoscritto l'accordo del 25.6.2019 se la funzione di Pt_1 nella operazione negoziale era solo quella di un mero tramite ed esecutore di accordi intervenuti direttamente tra il ed Parte_2 il . Pt_5
Ancora, nel presente procedimento, non è stato introdotto il dott.
come teste, il quale ben avrebbe sicuramente potuto spiegare Pt_7 le circostanze relative l'investimento effettuato e la tipologia dello stesso.
Infine, il teste , che pure ha confermato il contenuto della Pt_5 mail ove si dichiara disposto a restituire la somma capitale (all. doc. n. 8 opponente), confermando l'esistenza di un investimento, non ha indicato di quale investimento si tratti (si è fatto riferimento ad una generica attività di recupero copertoni) né risulta che poi nel concreto abbia effettuato alcuna offerta di restituzione della somma all'opposta.
10. Le ragioni anzidette conducono a ritenere apocrifa la firma apposta sulla scrittura privata dell'1.7.2019 alla quale dunque non va attribuita alcuna efficacia.
I rapporti tra le parti sono pertanto regolati dalla scrittura privata del 24.6.2019 prodotto dallo stesso opposta (all. doc. n. 2 parte opponente).
La scrittura privata prevedeva, in caso di mancata realizzazione dell'investimento entro sei mesi, la restituzione della somma di euro 50.000 a . Parte_2
L'obbligo restitutorio azionato dalla convenuta opposta in capo al soggiace allora a due presupposti i) il decorso del termine Pt_1 di sei mesi dalla consegna della somma;
ii) la mancata realizzazione dell'investimento.
Il termine è ampiamente scaduto e l'opponente non ha dato prova di aver effettuato alcun investimento.
La consegna della somma a tale non può considerarsi Pt_7
l'espletamento di un attività di investimento in quanto: i) non si conosce l'attività che ha svolto il;
ii) non vi è alcun Pt_7 elemento dal quale può trarsi che in effetti la dazione riguardasse un investimento;
iii) la causale riporta una sigla che non consente di ricavare alcuna informazione;
iv) non vi è alcun documento, report, o altro che attesti che in effetti sia stato effettuato in investimento in una “piattaforma di investimento”; v) la prova testimoniale non ha affatto chiarito quale sarebbe stato l'investimento operato.
L'opposizione va quindi respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
11. Da ultimo, va rigettata la domanda spiegata in via riconvenzionale dall'opposto avente ad oggetto il pagamento del compenso per l'attività svolta in esecuzione del mandato ricevuto.
Il mandato prevedeva il libero utilizzo della somma per una per la partecipazione, nei modi ritenuti opportuni, ad una piattaforma di investimento, con l'impegno di fornire totale trasparenza delle operazioni compiute e retrocessione degli utili.
Come si è già visto sopra, non vi è prova del fatto che è stata svolta alcuna attività ricollegata al contratto di mandato ricevuto, posto peraltro che il si impegnava a dare totale trasparenza Pt_1 alle operazioni compiute (“Il diritto del mandatario al compenso e alle spese non deriva dalla mera allegazione del contratto, essendo invece necessaria la prova del suo adempimento, poiché nella struttura esecutiva del mandato, regolato da una piena corrispettività, il mandatario è tenuto ad adempiere per primo la sua obbligazione per dare effettività a quella, contrapposta, del mandante” Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 giugno 2024| n.
16107).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte opponente.
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 7.616 per compensi, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari, oltre ad euro 1.400 quali spese per CTP, come da fattura per prestazione occasionale e bonifici di pagamento riversati in atti (cfr. deposito del 27.11.2024).
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di Parte_1
.
[...] L'art. 96.1 c.p.c. richiede la prova di uno specifico danno che nessuna delle parti ha allegato (CC III 27.10.2015 n. 21798). L'art. 96.3 c.p.c., invece, stabilisce una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo (CC VI-3 21.2.2018 n.
4136). La temerarietà della lite, però, è testualmente incompatibile con la soccombenza e sottende la consapevolezza dell'infondatezza delle domande proposte e delle tesi sostenute o l'inosservanza della normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza;
non è sufficiente, invece, la mera opinabilità del diritto fatto valere
(CC I 9.2.2017 n. 3464). Ne consegue il rigetto delle richieste ex art. 96 c.p.c. formulata in particolare dalla convenuta opposta.
Da ultimo, la divergenza tra le risultanze della consulenza grafologica e le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 [...]
impone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Tes_2 della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1212/2021 RG n.
3427/2021, emesso in data 10.12.2021 dal Tribunale di Ravenna,
e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
;
[...]
3) AN a rifondere le spese di lite del Parte_1 presente giudizio alla società opposta che si liquidano in euro
7.616 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, ed euro 1.400 per CTP;
4) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
.
[...]
5) DISPONE la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica in sede. - RIGETTA nel resto.
Ravenna, 13/12/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni