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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito della udienza del 22.1.2025 – celebrata nelle forme della
TRATTAZIONE SCRITTA ex art. 127 ter cpc - viste le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 38/2023 R.G.L.
TRA nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._1 dall' avv. Pierluigi Vicidomini, ed elett.te domiciliato in Via Paolo De Granita n. 14, 84124 Salerno;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede in Salerno, Via Nizza n.146, rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Lucia Fiorillo, Marco Forlenza e Gennaro Galietta, elett.te domiciliati presso l'inidirizzo p.e.c. Email_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
EX ARTT. 132 E 429 C.P.C.
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 12.01.2023, conveniva Parte_1 in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Lagonegro, settore lavoro, CP_2 deducendo: Cont
- di aver lavorato presso la resistente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di tipo esclusivo, in qualità di Dirigente Medico;
- di aver prestato servizio, in esecuzione della disposizione del Direttore Generale dell' - nota protocollo n. 7837/DG del 7.07.2015- presso il P.O. di Polla, in CP_2 via temporanea e transitoria, in qualità di Direttore Medico di Presidio fino al
18.7.2021; - di aver percepito, nel periodo 07.7.2015 – 18.7.2021, in qualità di Dirigente responsabile di Struttura Complessa, una somma a titolo di retribuzione di posizione Cont variabile aziendale in misura inferiore a quella prevista dal regolamento in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali. Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a questo giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale : accertare e dichiarare che dal 7 luglio 2015, il OT. , innanzi generalizzato, ha prestato servizio presso il P.O. di Parte_1
Polla in via temporanea e transitoria, in qualità di Direttore Medico di Presidio ovvero Dirigente responsabile di Struttura Complessa, fino al 18.7.2021, e per l'effetto e per le causali di cui al ricorso ovvero a titolo di differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale in quanto Dirigente responsabile di Struttura Complessa nell'arco temporale 7.7.2015 / 18.7.2021, condannare, l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore del OT. della somma di € 16.353,00, oltre interessi legali Parte_1 dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo a tale titolo e ragione. Vinte le spese e compenso del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. La resistente si costituiva il 26.9.2023, depositando memoria difensiva con la quale assunta l'infondatezza della domanda formulata dal ricorrente, ne richiedeva il rigetto. A sostegno delle eccezioni formulate, la resistente deduceva che “l'importo provvisorio, corrisposto mensilmente al dottore risulta in linea con quanto doveva essere Pt_1 erogato ad un dirigente sanitario senza incarico e non come erroneamente dedotto nel ricorso al dirigente con incarico di struttura complessa. Perché il dott. non è Pt_1 mai stato titolare di struttura complessa, ma sempre e solo sostituto”. 2. Alla udienza del 10.1.2024 veniva sentito il ricorrente, presente personalmente;
all'esito, il G.d.L. ammetteva la prova orale richiesta dalla parte resistente sulla circostanza di fatto di cui alla memoria. Alla successiva udienza del 18.9.2024, il difensore del ricorrente chiedeva un rinvio per bonario componimento della lite. Quindi, con note del 13.1.2025, la parte ricorrente, allegando accordo transattivo del
20.11.2024, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione, con compensazione delle spese legali. La parte resistente, con note del
20.1.2025, si associava alla richiesta di controparte. L'udienza del 22.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
3. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti concluso un accordo transattivo.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Pag. 2 di 3 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, consegue al raggiungimento dell'accordo transattivo tra le parti, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti medesime e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 4. Stante la richiesta formulata da entrambe le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P Q M
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del
Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (R.G. 38/2023), ogni contraria domanda, eccezione e Parte_1 difesa respinte, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro, il 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo PC
Pag. 3 di 3
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito della udienza del 22.1.2025 – celebrata nelle forme della
TRATTAZIONE SCRITTA ex art. 127 ter cpc - viste le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 38/2023 R.G.L.
TRA nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._1 dall' avv. Pierluigi Vicidomini, ed elett.te domiciliato in Via Paolo De Granita n. 14, 84124 Salerno;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede in Salerno, Via Nizza n.146, rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Lucia Fiorillo, Marco Forlenza e Gennaro Galietta, elett.te domiciliati presso l'inidirizzo p.e.c. Email_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
EX ARTT. 132 E 429 C.P.C.
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 12.01.2023, conveniva Parte_1 in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Lagonegro, settore lavoro, CP_2 deducendo: Cont
- di aver lavorato presso la resistente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di tipo esclusivo, in qualità di Dirigente Medico;
- di aver prestato servizio, in esecuzione della disposizione del Direttore Generale dell' - nota protocollo n. 7837/DG del 7.07.2015- presso il P.O. di Polla, in CP_2 via temporanea e transitoria, in qualità di Direttore Medico di Presidio fino al
18.7.2021; - di aver percepito, nel periodo 07.7.2015 – 18.7.2021, in qualità di Dirigente responsabile di Struttura Complessa, una somma a titolo di retribuzione di posizione Cont variabile aziendale in misura inferiore a quella prevista dal regolamento in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali. Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a questo giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale : accertare e dichiarare che dal 7 luglio 2015, il OT. , innanzi generalizzato, ha prestato servizio presso il P.O. di Parte_1
Polla in via temporanea e transitoria, in qualità di Direttore Medico di Presidio ovvero Dirigente responsabile di Struttura Complessa, fino al 18.7.2021, e per l'effetto e per le causali di cui al ricorso ovvero a titolo di differenza di retribuzione di posizione variabile aziendale in quanto Dirigente responsabile di Struttura Complessa nell'arco temporale 7.7.2015 / 18.7.2021, condannare, l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore del OT. della somma di € 16.353,00, oltre interessi legali Parte_1 dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo a tale titolo e ragione. Vinte le spese e compenso del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. La resistente si costituiva il 26.9.2023, depositando memoria difensiva con la quale assunta l'infondatezza della domanda formulata dal ricorrente, ne richiedeva il rigetto. A sostegno delle eccezioni formulate, la resistente deduceva che “l'importo provvisorio, corrisposto mensilmente al dottore risulta in linea con quanto doveva essere Pt_1 erogato ad un dirigente sanitario senza incarico e non come erroneamente dedotto nel ricorso al dirigente con incarico di struttura complessa. Perché il dott. non è Pt_1 mai stato titolare di struttura complessa, ma sempre e solo sostituto”. 2. Alla udienza del 10.1.2024 veniva sentito il ricorrente, presente personalmente;
all'esito, il G.d.L. ammetteva la prova orale richiesta dalla parte resistente sulla circostanza di fatto di cui alla memoria. Alla successiva udienza del 18.9.2024, il difensore del ricorrente chiedeva un rinvio per bonario componimento della lite. Quindi, con note del 13.1.2025, la parte ricorrente, allegando accordo transattivo del
20.11.2024, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione, con compensazione delle spese legali. La parte resistente, con note del
20.1.2025, si associava alla richiesta di controparte. L'udienza del 22.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
3. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti concluso un accordo transattivo.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Pag. 2 di 3 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, consegue al raggiungimento dell'accordo transattivo tra le parti, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti medesime e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 4. Stante la richiesta formulata da entrambe le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P Q M
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del
Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (R.G. 38/2023), ogni contraria domanda, eccezione e Parte_1 difesa respinte, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro, il 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo PC
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