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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/09/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 326/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura in atti, dall'avv. ANTONIO LONGO
Appellante
CONTRO
), in qualità di erede di , CP_1 CodiceFiscale_2 Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ANNAROSA CHIRIATTI e
CAROLINA RICOTTA
Appellata
e nei confronti di
Controparte_2
( che agisce anche quale mandatario della P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_4
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. FRANCESCO
VELARDI;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1353/2023 del 05.04.2023, il Tribunale del lavoro di Catania, disattesa l'eccezione di nullità della vocatio in ius sollevata da parte resistente, rigettava il ricorso proposto da , avente ad oggetto il riconoscimento del Parte_1
rapporto di lavoro, quale badante-colf, alle dipendenze dei coniugi Persona_2
e dal gennaio 2002 all'aprile 2019, con conseguente condanna dei Persona_1
resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate.
Per quanto qui di interesse, il primo decidente – premettendo che la ricorrente aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze dei resistenti osservando l'orario di lavoro e dietro corrispettivo meglio specificati nell'atto introduttivo del giudizio – istruita la causa documentalmente, non avendo ammesso le richieste istruttorie formulate dalle parti, rilevava il difetto di allegazione e di prova dei fatti costitutivi delle domande proposte e, assorbita ogni altra questione, rigettava il ricorso;
in merito al regolamento delle spese processuali, così statuiva: “(…) compensa per metà le spese di lite tra
e;
condanna al pagamento Parte_1 CP_1 Parte_1
in favore di della restante metà delle spese di lite che si liquidano, per la CP_1
parte già dimidiata, in € 2.675,25 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA;
compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
l' CP_2
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello , con Parte_1
ricorso depositato in data 03.05.2023, cui resistevano gli appellati.
La causa veniva decisa all'udienza del 18.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna appellante, con il primo motivo di gravame, richiamato il disposto normativo di cui all'art. 416 c.p.c., censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il decidente, alla luce di una errata valutazione degli atti e fatti di causa, non ha ritenuto tardiva la costituzione di controparte e non ha dichiarato le decadenze conseguenti al mancato rispetto dei termini di cui alla sopra citata norma.
2. Sotto altro profilo, censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il decidente ha rigettato il ricorso rilevando il difetto di allegazione e di prova dei fatti costitutivi delle domande proposte;
in particolare, contesta il decisum di primo grado per non aver il giudice considerato raggiunta, sulla scorta delle allegazioni al ricorso, la prova dell'assoggettamento della lavoratrice al potere organizzativo, direttivo e disciplinare datoriale;
deduce che la stessa avrebbe, invece, assolto all'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c., avendo allegato e provato la ricorrenza di tutti i parametri tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza quali indici della subordinazione.
Rileva, infine, che il rapporto di lavoro in esame non è stato mai regolarizzato ad eccezione di alcuni anni medio tempore, tra il l'anno 2002 e l'anno 2019, come risulta dall'estratto conto contributivo dell' versato in atti. Deduce in particolare che, CP_2
per quanto concerne i periodi anteriori al 14.11.2010 e al 31.12.2014, il rapporto di lavoro può essere provato sia dai testimoni indicati nell'atto introduttivo sia per presunzioni.
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per non aver il primo giudice provveduto a statuire alcunché riguardo alle richieste probatorie formulate nel ricorso, limitandosi a dichiarare soltanto all'udienza del 09.11.2021 che la causa era matura per la decisione. Lamenta la lesione del proprio diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, essendogli stato impedito di poterli provare.
4. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame censura il capo della sentenza impugnata in ordine alle spese di lite, in quanto in possesso delle condizioni reddituali previste per la concessione del beneficio dell'esenzione dalle stesse in caso di soccombenza nei giudizi previdenziali ed assistenziali.
5. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellata , di CP_1
inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art. 434 c.p.c.
5.1 La censura non merita accoglimento. 5.2 "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
5.3 Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
6. Il primo motivo di appello è inammissibile.
Parte appellante chiede che questa Corte dichiari “la decadenza ex art. 416, c.p.c. di parte convenuta nel proporre eccezioni, richiedere prove dirette e indirette, di allegare
i documenti da quest'ultima prodotti nel giudizio di primo grado”; nessuna statuizione di segno contrario è stata emessa dal giudice di prime cure;
nessuna censura è stata sollevata avverso la sentenza emessa, che, come riconosciuto dallo stesso appellante, ha dato atto della costituzione tardiva della controparte e disatteso l'eccezione della stessa resistente in primo grado di nullità della notifica del ricorso introduttivo e l'istanza conseguente di rimessione in termini.
7. Parzialmente fondati devono ritenersi il secondo e il terzo motivo di appello, che per ragioni logico- giuridiche vanno esaminati congiuntamente.
7.1 Correttamente le istanze istruttorie articolate in primo grado da Parte_1
non sono state ammesse;
in particolare, come evidenziato dal giudice di
[...]
prime cure “generiche appaiono poi le circostanze dedotte negli ulteriori capitoli di prova e, in particolare, quella relativa allo svolgimento di “almeno” cinque ore di lavoro dal lunedì al sabato e allo svolgimento di “turni notturni” “negli ultimi cinque anni di vita del sig. ”, stante l'assenza di una specifica collocazione Persona_2
temporale dell'attività lavorativa nel corso della giornata, che non consente di valutarne in concreto la consistenza”; parimenti generica la prova in ordine alla prestazione di attività lavorativa in orario notturno (“Vero o no … Che la sig.ra
negli ultimi 5 anni di vita del sig. , deceduto Parte_1 Persona_2
il 29.09.2010, svolgeva anche turni notturni stante che il medesimo era allettato”); nessuna allegazione ha riguardato le mansioni inerenti alla qualifica superiore rivendicata (lavoratrice domestica livello C super, per la quale la declaratoria contrattuale prevede: “Profilo: a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”. Siffatta generica articolazione della prova, in difetto di alcuna allegazione in ricorso della esatta prestazione resa in favore della persona non autosufficiente e della articolazione della prestazione lavorativa nonché della durata del turno notturno, precludendo il diritto di difesa della controparte, rende inammissibile la prova, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie reiterate in questa sede.
Sul punto va richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” - Sez. L -, Sentenza n. 16150 del 19/06/2018.
7.2 Per contro, meritano accoglimento le censure relative alla prova del rapporto di lavoro subordinato nei limiti di seguito precisati.
Va a tale fine premesso che l'odierna appellante nel ricorso di primo grado ha allegato di avere ricevuto genericamente la somma di € 500,00 mensili per la prestazione resa per cinque ore al giorno dal lunedì al sabato nonché per la prestazione di lavoro notturno;
ha chiesto “il pagamento delle differenze retributive, la 13ma mensilità, la maggiorazione per il lavoro notturno svolto, il lavoro straordinario, i festivi e la indennità di ferie non godute per tutta la durata del rapporto di lavoro oltre che la regolarizzazione contributiva”.
Ai fini della decisione, va richiamato, altresì, il contenuto della memoria di costituzione di primo grado di nella qualità di erede di con la quale la CP_1 Persona_1
stessa ha allegato quanto segue:
“La vicenda come dedotta dalla sig.ra è del tutto contraria al vero. Basti Parte_1
considerare che la ricorrente omette financo di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra lei e la resistente iniziato il 9.11.2010 e cessato il 29.11.2014 in ragione delle dimissioni della stessa (doc.ti da 2 a 5)… Ciò premesso, con la presente memoria si rende necessario in via preliminare fornire una corretta ricostruzione della dinamica dei rapporti intercorrenti tra le parti, precisando quanto segue in punto di fatto: 1) La sig.ra ha sempre vissuto con il Persona_1
marito deceduto in data 29 ottobre 2010 che ha sempre assistito Persona_2
personalmente. 2) Per alcuni periodi la sig.ra si è avvalsa della Persona_1
collaborazione domestica della sig.ra , madre della ricorrente e, Persona_3
in ragione del rapporto di fiducia con lei intercorrente, anche della collaborazione della sig.ra . 3) In particolare in data 5.11.2010 la sig.ra Parte_1 CP_1
ha assunto la ricorrente con contratto a tempo indeterminato con qualifica di addetta alle pulizie – livello B a fronte della retribuzione oraria di €. 5,52, come da CCNL, per
9 ore settimanali (lunedì – mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00), aumentate a 15 ore settimanali a far tempo dal 9.04.2013, come da contratto e variazione che si CP_2
producono (doc.ti 2 e 3). 4) Il rapporto di lavoro si è interrotto il 26.11.2014 in ragione delle dimissioni della sig.ra per esigenze personali di questa Parte_1
(doc. 4). 5) Il rapporto di lavoro è stato nuovamente costituito, nel periodo 2016 –
2017, sempre con mansioni di addetta alle pulizie per 9 ore settimanali. 6) Tali interruzioni del rapporto sono state dovute alle esigenze della ricorrente per i periodi in cui ha preferito svolgere altri impieghi presso altri datori di lavoro… Come documentato la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa per il periodo novembre 2010 – novembre 2014 (9 ore settimanali sino ad aprile 2013, 15 ore settimanali per periodo successivo) e per il periodo 2016- 2017 per 9 ore settimanali con inquadramento livello B del CCNL personale domestico non convivente con mansioni di addetta alle pulizie …-Il periodo lavorativo preso in esame è quello dal gennaio 2002 all'aprile 2019, senonché la ricorrente ha lavorato dal 9.11.2010 al
26.11.2014 e dal 2016 al 2017. Nessuna retribuzione è pertanto [dovuta] per il periodo gennaio 2002 – ottobre 2010, per il periodo dicembre 2014 – dicembre 2015, e per il periodo gennaio 2018 – aprile 2019 in quanto nessun rapporto di lavoro è intercorso con la sig.ra ”. Rileva, altresì, la documentazione allegata alla memoria Parte_2
di costituzione, che va acquisita ex artt. 421 e 437 c.p.c. in quanto idonea ai fini della ricerca della verità materiale (contratto individuale di lavoro del 5.11.2010; variazione del rapporto di lavoro domestico n. 9810151187-01 del 9.04.2013; ricevute bollettini contributi previdenziali). Nessuna rilevanza può riconoscersi al mutamento delle difese di cui alla memoria di costituzione in appello.
Sicché, alla stregua del superiore parziale riconoscimento, il rapporto di lavoro della deve ritenersi provato nei termini del mandato peritale;
in particolare, con Parte_1
ordinanza resa all'esito dell'udienza del 13.03.2025, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: “l'importo lordo delle somme in ipotesi dovute a parte appellante a titolo di differenze retributive per tredicesima mensilità, indennità per ferie non godute e TFR, tenuto conto: - del CCNL Colf-Personale domestico all'epoca vigente;
- dello svolgimento di attività lavorativa per 9 ore settimanali dal 9.11.2010 al 8.04.2013 con retribuzione oraria di € 5,21 e per 15 ore dal 09.04.2013 al
29.11.2014 con retribuzione oraria di € 5,52 nonché per 9 ore settimanali dal mese di gennaio 2016 a dicembre 2017 con retribuzione oraria di € 5,52; - delle mansioni svolte di colf con inquadramento nel livello B del CCNL…”.
Ed invero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento è onere del debitore provare la corresponsione delle somme dovute.
Quanto alla indennità per ferie non godute, rileva il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”-
Sez. L, sent. n. 21780 del 8.07.2022.
Il nominato CTU nella relazione peritale depositata il 22.07.2025 ha quantificato in €
4.545,92 le somme complessivamente dovute all'appellante (di cui € 1.127,05 a titolo di tredicesima mensilità dal 9/11/10 al 29/11/14 ed € 430,22 a titolo di tredicesima mensilità dal 1/01/16 al 31/12/14; ancora € 1.088,96 a titolo di indennità per ferie non godute dal 9/11/10 al 29/11/14 ed € 430,56 per indennità per ferie non godute dal
1/01/16 al 31/12/17; infine, € 1.053,73 per T.F.R. dal 9/11/10 al 29/11/14 ed € 415,40 per T.F.R. dal 1/01/16 al 31/12/17).
I superiori conteggi, fondati su corretti calcoli e conformi al mandato peritale, sono integralmente condivisi da questo collegio.
Quanto alle eccezioni sollevate dall'appellata si condividono le esaustive CP_1
risposte del consulente, che in questa sede si richiamano.
Alla stregua delle ragioni che precedono, va condannata al pagamento in CP_1
favore di della complessiva somma di € 4.545,92 per le causali Parte_1
sopra indicate, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
8. In ordine alla domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali, tenuto conto delle conclusioni dell' di cui alla memoria di costituzione (“condannare CP_2
parte convenuta al versamento, in favore dell' , dei contributi dovuti unitamente CP_2
alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”), dell'estratto contributivo in atti, delle ricevute di versamento dei contributi (cfr. documentazione in atti) e di quanto accertato dallo stesso consulente (“… le ore di lavoro calcolate “sono risultate corrispondenti alle ore denunciate e riportate nei MAV di versamento dei contributi ove disponibili in atti”), parte appellata va condannata al pagamento CP_2
dei soli contributi previdenziali omessi in relazione all'accertato rapporto di lavoro, oltre alle sanzioni di legge, nei limiti della eccepita prescrizione e tenuto conto di quanto già versato.
9. Quanto alla domanda di risarcimento del “danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza”, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti
l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile),
l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338” (Sez. L, Sentenza n.
2630 del 05/02/2014). va, dunque, condannata in favore dell'appellante al risarcimento del CP_1
danno derivante dall'omesso versamento dei contributi per effetto della maturata prescrizione quinquennale.
10. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sulla base delle tariffe professionali vigenti tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, vanno poste a carico di e in favore dell'RI (stante l'ammissione di al CP_1 Parte_1
patrocinio a spese dello Stato) e dell' (quanto al predetto ente limitatamente alle CP_2
spese del presente grado, in difetto di appello incidentale dell'ente sulle spese).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore CP_1
di , per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma Parte_1
di € 4.545,92, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
condanna al versamento dei contributi previdenziali omessi, nei limiti CP_1
della prescrizione e di quanto già versato, come meglio precisato in parte motiva;
condanna al risarcimento del danno in favore di per CP_1 Parte_1
i contributi omessi;
condanna al pagamento in favore dell'RI delle spese processuali di CP_1
entrambi gradi, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 4.629,00 e, quanto al presente grado, in € 4.996,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese processuali del CP_1 CP_2
presente grado, che liquida in 1.458,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, come liquidate in atti da separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese