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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1875/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Francesca Neri Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 1875/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa RT C.F._1 dall'Avvocato RIZZO GIUSEPPE ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
NICOLETTI ELENA resistente nonché contro
e Controparte_2 Controparte_3
resistenti contumaci
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Come da udienza del 14 novembre 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/02/2024 - premesso che con RT
sentenza n. 3250/2018 pubblicata il 20.12.2018 il Tribunale, per quanto rileva in questa sede, aveva posto in capo alla ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), CP_3 CP_2 pagina 1 di 4 collocati presso il padre, versando la somma mensile complessiva pari ad € 400 (che rivalutata ad oggi ammonta a circa €
470), oltre al 50% delle spese straordinarie - chiedeva, a parziale modifica della predetta sentenza, che fosse revocato tale obbligo. In via subordinata domandava una riduzione dell'entità dell'assegno da corrispondere.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
e , regolarmente citati, non si costituivano ma comparivano CP_2 Controparte_3
personalmente.
All'udienza del 21.5.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, il Giudice delegato, sentite tutte le parti, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti (ovvero confermava le condizioni divorzili) e assegnava termine per il deposito di documentazione mancante.
Mentre parte resistente ottemperava, parte ricorrente non provvedeva, se non tardivamente, ovvero successivamente all'udienza celebrata il 14.11.2024 nel corso della quale, chiesti ulteriori chiarimenti, fatte precisare le conclusioni, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La sig.ra ha motivato la richiesta di revoca e/o riduzione sulla base di diverse presunte RT
sopravvenienze rispetto alla situazione sussistente ai tempi del divorzio.
In primo luogo ha allegato la raggiunta indipendenza economica dei figli.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, sebbene entrambi i ragazzi abbiano reperito un'occupazione lavorativa, non può di certo ritenersi che gli stessi siano divenuti economicamente autosufficienti.
Risulta, infatti, che , conseguita la laurea triennale nella facoltà di lingue e cultura per il CP_2 turismo e il commercio internazionale, sta attualmente frequentando l'Università di Bologna per conseguire la laurea magistrale.
Pur essendo vero che la ragazza lavora presso una pizzeria come cameriera, con contratto a chiamata, le somme che percepisce (pari ad € 500/600 mensili) non le consentono di essere economicamente autosufficiente.
A ciò va aggiunta la circostanza che l'attività di cameriera non ha nulla a che vedere con l'indirizzo di studio universitario seguito da , sicchè è presumibile ritenere che la ragazza, terminata CP_2
l'università, proverà ad inserirsi nel mondo del lavoro in un settore consono con gli studi effettuati.
, di anni 23, ha conseguito il diploma a giugno 2021. CP_3
E' documentato che nel 2023 ha frequentato sia un corso per la guida del muletto, sia un corso di I°
Soccorso, sia un corso antincendio;
sicchè non può ritenersi che sia rimasto inerte, tanto che in data
8.3.2024 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza al 31 maggio.
pagina 2 di 4 Successivamente il contratto è stato prorogato fino al 12.1.2025, ma non si sa allo stato se verrà confermato o meno.
Percepisce € 1.000 mensili circa netti, ma trattandosi della prima attività lavorativa con durata peraltro limitata a 10 mesi, non può di certo ritenersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica totale.
La ricorrente ha, inoltre, allegato un peggioramento della propria situazione economica rispetto al 2018 per essere gravata dalla rata mensile del mutuo, da due cessioni del quinto dello stipendio e da un pignoramento per mancato versamento di mantenimenti pregressi.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta un miglioramento della situazione reddituale della sig.ra , posto che allo stato percepisce un reddito netto medio mensile pari ad RT
€ 2.000, a fronte della somma percepita all'epoca del divorzio che ammontava ad € 1800, come si evince dalla sentenza.
I debiti allegati sono rimasti invariati, essendo preesistenti al 2018; né può ritenersi fatto nuovo sopravvenuto il pignoramento del quinto dello stipendio causato dal suo inadempimento.
A ciò va aggiunta la circostanza che sono decorsi sei anni e che la madre non vede mai il figlio, mentre incontra la figlia ogni 2/3 mesi, sicchè la stessa non provvede in alcun modo al loro mantenimento ordinario diretto.
In conclusione, una rivalutazione complessiva delle circostanze attuali conduce a rideterminare la misura del contributo per il mantenimento ordinario della figlia e del figlio a carico CP_2 CP_3 della , nella misura rispettivamente pari ad € 200 (anziché € 235) ed € 100 mensili (anziché RT
235), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerato l'esito della lite, concorrono giusti motivi per condannare la ricorrente a rifondere a
1/3 delle spese processuali, dichiarandole compensate tra le parti per gli altri 2/3. Controparte_1
La liquidazione viene fatta in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 con riferimento alle prime tre fasi, tenendo conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3250/2018 pubblicata il 20.12.2018, passata in giudicato, così provvede:
1. Pone in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia RT
, versando al sig. la somma mensile pari ad € 200, oltre al 50% delle CP_2 Controparte_1
spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda (febbraio 2024),
2. Pone in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio RT
, versando al sig. la somma mensile pari ad € 100, oltre al 50% delle spese CP_3 CP_1
pagina 3 di 4 straordinarie, con decorrenza da marzo 2024 (data di assunzione)
3. Condanna la sig.ra a rifondere al sig. 1/3 delle spese RT Controparte_1
processuali che in tale proporzione liquida in € 1.570,00 oltre oneri accessori, dichiarandole compensate tra le parti per gli altri 2/3
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Francesca Neri Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 1875/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa RT C.F._1 dall'Avvocato RIZZO GIUSEPPE ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
NICOLETTI ELENA resistente nonché contro
e Controparte_2 Controparte_3
resistenti contumaci
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Come da udienza del 14 novembre 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/02/2024 - premesso che con RT
sentenza n. 3250/2018 pubblicata il 20.12.2018 il Tribunale, per quanto rileva in questa sede, aveva posto in capo alla ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), CP_3 CP_2 pagina 1 di 4 collocati presso il padre, versando la somma mensile complessiva pari ad € 400 (che rivalutata ad oggi ammonta a circa €
470), oltre al 50% delle spese straordinarie - chiedeva, a parziale modifica della predetta sentenza, che fosse revocato tale obbligo. In via subordinata domandava una riduzione dell'entità dell'assegno da corrispondere.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
e , regolarmente citati, non si costituivano ma comparivano CP_2 Controparte_3
personalmente.
All'udienza del 21.5.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, il Giudice delegato, sentite tutte le parti, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti (ovvero confermava le condizioni divorzili) e assegnava termine per il deposito di documentazione mancante.
Mentre parte resistente ottemperava, parte ricorrente non provvedeva, se non tardivamente, ovvero successivamente all'udienza celebrata il 14.11.2024 nel corso della quale, chiesti ulteriori chiarimenti, fatte precisare le conclusioni, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La sig.ra ha motivato la richiesta di revoca e/o riduzione sulla base di diverse presunte RT
sopravvenienze rispetto alla situazione sussistente ai tempi del divorzio.
In primo luogo ha allegato la raggiunta indipendenza economica dei figli.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, sebbene entrambi i ragazzi abbiano reperito un'occupazione lavorativa, non può di certo ritenersi che gli stessi siano divenuti economicamente autosufficienti.
Risulta, infatti, che , conseguita la laurea triennale nella facoltà di lingue e cultura per il CP_2 turismo e il commercio internazionale, sta attualmente frequentando l'Università di Bologna per conseguire la laurea magistrale.
Pur essendo vero che la ragazza lavora presso una pizzeria come cameriera, con contratto a chiamata, le somme che percepisce (pari ad € 500/600 mensili) non le consentono di essere economicamente autosufficiente.
A ciò va aggiunta la circostanza che l'attività di cameriera non ha nulla a che vedere con l'indirizzo di studio universitario seguito da , sicchè è presumibile ritenere che la ragazza, terminata CP_2
l'università, proverà ad inserirsi nel mondo del lavoro in un settore consono con gli studi effettuati.
, di anni 23, ha conseguito il diploma a giugno 2021. CP_3
E' documentato che nel 2023 ha frequentato sia un corso per la guida del muletto, sia un corso di I°
Soccorso, sia un corso antincendio;
sicchè non può ritenersi che sia rimasto inerte, tanto che in data
8.3.2024 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza al 31 maggio.
pagina 2 di 4 Successivamente il contratto è stato prorogato fino al 12.1.2025, ma non si sa allo stato se verrà confermato o meno.
Percepisce € 1.000 mensili circa netti, ma trattandosi della prima attività lavorativa con durata peraltro limitata a 10 mesi, non può di certo ritenersi che abbia raggiunto l'indipendenza economica totale.
La ricorrente ha, inoltre, allegato un peggioramento della propria situazione economica rispetto al 2018 per essere gravata dalla rata mensile del mutuo, da due cessioni del quinto dello stipendio e da un pignoramento per mancato versamento di mantenimenti pregressi.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta un miglioramento della situazione reddituale della sig.ra , posto che allo stato percepisce un reddito netto medio mensile pari ad RT
€ 2.000, a fronte della somma percepita all'epoca del divorzio che ammontava ad € 1800, come si evince dalla sentenza.
I debiti allegati sono rimasti invariati, essendo preesistenti al 2018; né può ritenersi fatto nuovo sopravvenuto il pignoramento del quinto dello stipendio causato dal suo inadempimento.
A ciò va aggiunta la circostanza che sono decorsi sei anni e che la madre non vede mai il figlio, mentre incontra la figlia ogni 2/3 mesi, sicchè la stessa non provvede in alcun modo al loro mantenimento ordinario diretto.
In conclusione, una rivalutazione complessiva delle circostanze attuali conduce a rideterminare la misura del contributo per il mantenimento ordinario della figlia e del figlio a carico CP_2 CP_3 della , nella misura rispettivamente pari ad € 200 (anziché € 235) ed € 100 mensili (anziché RT
235), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerato l'esito della lite, concorrono giusti motivi per condannare la ricorrente a rifondere a
1/3 delle spese processuali, dichiarandole compensate tra le parti per gli altri 2/3. Controparte_1
La liquidazione viene fatta in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 con riferimento alle prime tre fasi, tenendo conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3250/2018 pubblicata il 20.12.2018, passata in giudicato, così provvede:
1. Pone in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia RT
, versando al sig. la somma mensile pari ad € 200, oltre al 50% delle CP_2 Controparte_1
spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda (febbraio 2024),
2. Pone in capo alla sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio RT
, versando al sig. la somma mensile pari ad € 100, oltre al 50% delle spese CP_3 CP_1
pagina 3 di 4 straordinarie, con decorrenza da marzo 2024 (data di assunzione)
3. Condanna la sig.ra a rifondere al sig. 1/3 delle spese RT Controparte_1
processuali che in tale proporzione liquida in € 1.570,00 oltre oneri accessori, dichiarandole compensate tra le parti per gli altri 2/3
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 20/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
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