Decreto cautelare 5 agosto 2023
Ordinanza collegiale 13 settembre 2023
Ordinanza collegiale 28 agosto 2024
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/08/2025, n. 15255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15255 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15255/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10926/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10926 del 2023, proposto da
NI LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN Bartolini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 28 giugno 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 28 giugno 2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
2) del decreto di esclusione del 13 luglio 2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il ricorrente;
3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni;
5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria;
6) del decreto ministeriale 1° febbraio 2019 n. 23, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;
7) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;
8) del verbale n. 55 del 28 giugno 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 del 1° marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa;
9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 28 giugno 2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco;
10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche;
12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all'art. 8;
13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco”;
15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche;
16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
17) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019;
18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;
19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “ l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”;
20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
21) del sistema di misurazione dei tempi relativo il cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova;
22) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria;
23) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua, laddove fa cadere in errore il candidato che in apnea la supera fermando il tempo in ritardo;
24) delle dimensioni della piscina non conformi agli standard nazionali, non regolamentante nel bando di concorso, avendo una profondità di 5.30 metri alla partenza, facendo cadere in panico il candidato che deve effettuare una rapida salita dall'acqua (non valutata preventivamente) per poi procedere con il percorso natatorio;
25) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;
26) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;
e per l'adozione delle misure cautelari collegiali
volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria;
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 28 giugno 2023, il sig. NI LI è stato convocato per lo svolgimento delle prove di capacità operativa previste nell’ambito della “procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018”, all’esito delle quali è stato escluso dalla predetta procedura per non aver superato il modulo 3 (valutazione dell’acquaticità), avendo concluso il suindicato modulo in 35,03 secondi (ovvero 3 centesimi di secondo oltre il tempo massimo consentito).
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. NI LI ha impugnato la sua esclusione e ne ha chiesto l’annullamento – previa adozione dei più opportuni provvedimenti cautelari – lamentando, in sintesi, che il sistema di misurazione approntato dal Ministero era inadeguato a garantire la dovuta precisione della misurazione del tempo.
3. In data 11 agosto 2023, l’amministrazione ha spiegato le proprie difese, evidenziando che il sistema elettronico di misurazione dei tempi adottato dalla Commissione (Racetime 2) era certificato.
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 13 settembre 2023, n. 13780 questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare.
5. Tale provvedimento è stato impugnato da parte ricorrente con appello cautelare iscritto al r.g. n. 8483/2023.
6. Con ordinanza Consiglio di Stato, III, 24 novembre 2023, n. 4724 il giudice d’appello ha confermato la pronuncia cautelare resa da questo Tribunale.
7. In data 7 febbraio 2024, parte ricorrente ha depositato istanza di prelievo, evidenziando il progressivo consolidamento – presso il giudice d’appello – di un orientamento che apprezzava favorevolmente doglianze analoghe a quelle esplicate nel presente giudizio.
8. Con memoria depositata in data 13 giugno 2024, parte ricorrente ha ulteriormente argomentato sull’inattendibilità del sistema di cronometraggio, rilevando che la documentazione prodotta dalla resistente non avrebbe adeguatamente comprovato la preventiva verifica da parte di soggetti abilitati dei sistemi automatici di misurazione; la effettiva e corretta omologazione e taratura dei predetti sistemi; nonché la corretta installazione dei sistemi medesimi.
9. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 28 agosto 2024, n. 15975 questo Tribunale:
- dopo aver presso atto che parte ricorrente aveva depositato « la ricevuta del modello 23L Poste italiane riguardante la ricevuta della notifica del ricorso a un controinteressato, recante l’attestazione di irreperibilità del destinatario, senza però allegazione della prova degli adempimenti effettuati dal notificante in relazione a tale circostanza e degli adempimenti successivi ai sensi dell’art. 140 cpc» ha ordinato al ricorrente « di provvedere al deposito … degli elementi attestanti l’esecuzione di tali adempimenti del notificante» , ritenendo contestualmente sussistenti i presupposti per autorizzarlo in ogni caso « alla notifica del ricorso ad altro controinteressato »;
- dopo aver preso atto delle incontestate affermazioni spiegate dal ricorrente nella sua memoria difensiva, ha ordinato alla p.a. di depositare in atti « documentati elementi riguardo alle contestate anomalie e alle omesse produzioni documentali ai fini della prova sulla regolarità del funzionamento dei sistemi di cronometraggio e adempimenti connessi e ogni altro elemento utile ai fini della decisione» .
10. In data 11 settembre 2024, parte ricorrente ha depositato documentazione attestante la notifica del ricorso a un nuovo controinteressato, in coerenza con quanto disposto con l’ordinanza Tar Lazio, I- quater , 28 agosto 2024, n. 15975.
11. In data 1° ottobre 2024 l’amministrazione ha depositato documentazione relativa a una verifica circa la corretta installazione e funzionamento della strumentazione cronometrica svolta in data 18 ottobre 2023 (e quindi in data successiva a quella in cui ha effettuato la prova l’odierno ricorrente), precisando che a decorrere da tale ultima data « la Commissione aveva sempre richiesto la presenza di un soggetto abilitato alla verifica dei sistemi automatici di misurazione, alla effettiva e corretta omologazione e taratura ».
12. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 21 gennaio 2025, n. 1436, questo Tribunale ha ordinato a parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio – autorizzandolo ad avvalersi della notifica per pubblici proclami – nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della procedura.
13. In data 19 marzo 2024 il ricorrente ha depositato documentazione al fine di attestare di aver provveduto a integrare il contraddittorio nei tempi e nei modi indicati da questo Tribunale.
14. Con memoria depositata in data 11 luglio 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, anche alla luce dei principi affermati dal giudice d’appello, in sede cautelare, con le ordinanze Consiglio di Stato, III, 4 settembre 2023, n. 3713, 1° dicembre 2023, n. 4857, 15 gennaio 2024, n. 103 e 2 febbraio 2024, n. 362.
15. All’udienza pubblica del 15 luglio 2025 – vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione depositata da parte ricorrente in data 11 luglio 2025 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
16. Il Collegio – all’esame approfondito proprio della fase di merito e in coerenza con i principi espressi dalle più recenti pronunce intervenute su casi analoghi (v. al riguardo oltre alle ordinanze Consiglio di Stato, III, 4 settembre 2023, n. 3713, 1° dicembre 2023, n. 4857, 15 gennaio 2024, n. 103 e 2 febbraio 2024, n. 362, anche la sentenza Tar Lazio, I- quater , 8 gennaio 2025, n. 275) – ritiene che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
17. In primo luogo, è appena il caso di ricordare che già in altre occasioni questo Tar ha evidenziato che in fattispecie come quella oggetto del presente giudizio (ovvero in presenza di prove di idoneità concorsuali che devono essere concluse entro un tempo massimo) « la garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della p.a. riposa nella sicura attendibilità dei metodi e degli strumenti di misurazione delle prestazioni utilizzati dalla stessa p.a. al fine di valutare l’idoneità fisica dei candidati »; che « ciò impone all’amministrazione non solo di avvalersi di sistemi, tecniche e strumenti di misurazione che non risultino ictu oculi di dubbia attendibilità, ma anche di servirsi di tutte le strumentazioni tecnologiche e le competenze professionali necessarie per addivenire ad una misurazione quanto più precisa e affidabile in relazione alla prova da svolgersi (senza che ciò si risolva, naturalmente, nell’obbligo della p.a. di ricorrere a soluzioni tecnologiche di difficile reperibilità, sproporzionatamente onerose o comunque irragionevoli rispetto alle circostanze da accertare) » e che « i giudizi (rectius, le misurazioni) resi all’esito di prove la cui valutazione è avvenuta sulla base di tecniche di misurazione non affidabili risultano viziati per evidente difetto di istruttoria e devono essere annullati » (cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 15 dicembre 2021, n. 13004).
D’altra parte, in contenziosi aventi ad oggetto il mancato superamento delle prove di capacità operativa del medesimo concorso a causa di un infortunio occorso durante lo svolgimento della prova, questo Tribunale, con considerazioni estensibili anche alla fattispecie in esame, ha già riconosciuto la necessità «di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto anche degli effetti particolarmente pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e 20 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76» (cfr. Tar Lazio, I- quater , 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. 10710; 24 giugno 2024, n. 12724 e 27 giugno 2024, n. 13044).
18. Tanto premesso, va poi evidenziato poi che nell’ambito della procedura di cd. “stabilizzazione” oggetto del presente giudizio la p.a. ha previsto l’utilizzo di un sistema di cronometraggio elettronico dei tempi (con Touchpad o Piastra di Tocco), affiancato da un sistema di cronometraggio manuale del tempo, che, come già evidenziato in altre pronunce (cfr. Tar Lazio, I- quater , 8 gennaio 2025, n. 275), appare – in generale e salvo quanto si dirà infra – affidabile e in linea con le prescrizioni della lex specialis .
19. Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, tuttavia, la circostanza che lo stesso sia rimasto escluso dalla procedura di stabilizzazione per aver superato il tempo massimo di soli 3 centesimi di secondo, in uno con il fatto, che la p.a. non ha dato evidenza (né nel verbale della prova, né con altra documentazione) che prima dello svolgimento della prova sia stata verificata la corretta collocazione della piastra di tocco per la rilevazione del tempo e la perfetta taratura del sistema di cronometraggio, non consentono di escludere che il minimo scarto tra il tempo del ricorrente e quello massimo previsto per il superamento del giudizio di idoneità sia dipeso da un’imperfezione nell’installazione, nella taratura e/o nel funzionamento del sistema di misurazione automatico (cfr. a tal riguardo le già richiamate ordinanze Consiglio di Stato, III, 4 settembre 2023, n. 3713 e 1° dicembre 2023, n. 4857, nonché – più di recente – l’ordinanza Consiglio di Stato, III, 18 aprile 2024, n. 1445; tutte pronunce rese in relazione alla procedura oggetto del presente giudizio).
20. A ciò deve aggiungersi che l’amministrazione – pur avendo adottato un sistema manuale di misurazione da affiancare a quello automatico – non ha dato evidenza del tempo della prestazione del sig. LI accertato attraverso il predetto sistema manuale (non risultando alcuna registrazione di tale ulteriore misurazione “parallela” negli atti prodotti in giudizio dall’amministrazione).
21. Ne consegue che nello specifico caso oggetto del giudizio – avuto riguardo, lo si ripete, alla presenza congiunta dei tre elementi sopra indicati, ovvero: a) il margine ristrettissimo di scarto (pari a pochi centesimi di secondo) tra il tempo registrato dal ricorrente e il tempo massimo consentito; b) l’assenza di prova da parte della p.a. circa la puntuale verifica della corretta installazione/taratura/funzionamento del sistema di cronometraggio prima dello svolgimento della prova; c) l’assenza della controprova del superamento del tempo massimo a mezzo della puntuale documentazione degli esiti del rilievo manuale – non è possibile considerare del tutto attendibile la specifica misurazione del tempo che ha comportato l’originaria esclusione del sig. LI. Esclusione che – pertanto – deve essere annullata per difetto di istruttoria.
22. In ragione delle considerazioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto, con conseguente:
- annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo;
- ordine all’amministrazione di riammettere il ricorrente alla procedura in esame e alla ripetizione della prova non superata nel precedente tentativo e, in caso di esito favorevole di quest’ultima, dell’ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, ove occorra anche attraverso la riconvocazione della Commissione.
23. Le spese di lite – tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione gravato e ordina all’amministrazione di provvedere a quanto indicato in parte motiva sub 22.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO