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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/09/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3590/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 LODOVICO ENZO e dell'avv. FRAGASSI LAURA, elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I 277/A, 65015 MONTESILVANO presso il difensore avv. DI LODOVICO ENZO ATTRICE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRATI PAOLO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SMARGIASSI FAUSTA elettivamente domiciliata in MILANO, presso il difensore avv. FERRATI PAOLO CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti.
L'attrice ha chiesto che il Tribunale dichiari che il sinistro avvenuto il 14/02/2022 è riconducibile all'esclusiva responsabilità della , con condanna della convenuta al risarcimento del Controparte_1 danno cagionato, quantificato, in via prudenziale, nella somma di € 150.757,00, o nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta giustizia, da determinarsi anche a seguito di CTU medico - legale. Vinte le spese, da distrarsi in favore del difensore.
La convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda formulata dall'attrice.
In subordine, previa declaratoria della responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione del danno, la riduzione dell'importo a lei spettante, con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 26.10.2023,
[...]
a convenuto in giudizio chiedendo che il Tribunale, accertata la Parte_1 Controparte_1 responsabilità della società in relazione all'infortunio da lei subito in data 14.2.2022 alle ore 12:00 circa, mentre si trovava all'interno del supermercato gestito dalla convenuta , condanni la CP_1 convenuta al risarcimento dei danni cagionati.
pagina 1 di 5 Assumeva che, a causa di un giunto tecnico presente tra gli elementi della pavimentazione del supermercato, tale da costituire pericoloso ed insidioso dislivello, era inciampata ed era caduta a terra dopo aver urtato un espositore metallico, riportando la frattura del collo e del trochite omerale dx e la frattura scomposta dell'omero prossimale sx.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in via prudenziale nella somma di € 150.757,00, considerato che la perizia medico legale allegata aveva quantificato il danno permanente riportato dall'attrice nella misura del 30%, con un'invalidità temporanea di complessivi 150 giorni, di cui giorni 30 al 100%, 20 al 75%, 50 al 50 e 50 al 25%.
2. Con comparsa depositata il 18.12.2023 si è costituita , contestando la fondatezza della CP_1 domanda ed evidenziando, in relazione all'an, che la pavimentazione del locale dove era avvenuto il fatto denunciato, era perfettamente complanare ed il giunto ivi presente del tutto inidoneo a costituire un'insidia.
Precisava che la normativa antinfortunistica e di sicurezza, anche di fonte europea, prevede che il dislivello, consentito tra gli elementi della pavimentazione è di 1 mm per le fughe tra elementi, comprese tra 2 mm e 6 mm e di 2 mm per le fughe superiori ai 6 mm.
Assumeva che, nel caso in esame, il parametro era stato rispettato, considerato che le fughe tra le piastrelle, presenti nella pavimentazione dell'area in cui si è verificata la caduta dell'attrice, sono tra i 2 ed i 3 mm ed il dislivello tra gli elementi non supera 1 mm, mentre le fughe tra piastrelle e giunti sono di circa 8 mm ed il dislivello non supera i 2 mm (cfr doc. 1 e 2).
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, considerato il concorso colposo della dell'attrice nella verificazione del sinistro, la riduzione del risarcimento, da commisurare all'entità delle lesioni effettivamente riportate dall'attrice a seguito del sinistro.
3. All'esito della prova, assunta alle udienze del 25.9.2024 e del 13.12.2024, ritenuto opportuno pronunciare sentenza parziale sulla sussistenza del fatto, prima di disporre CTU medico legale, finalizzata a quantificare i danni riportati dall'attrice a seguito del sinistro, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza 10.9.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare, in diritto ed in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia, che:
• il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità (da ultimo il principio è stato ribadito da Cass. pen. 03/05/2024, n. 17543) pone a carico di coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area ne siano i concreti utilizzatori, l'obbligo di custodire il bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene e ciò in ragione della loro prossimità
pagina 2 di 5 alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui;
• pertanto, l'utilizzatore-custode del bene, quand'anche non investito della sua formale titolarità, (Sez.
3 civ., n.15384 del 06/07/2006; Sez. 4 pen., n.51452 del 12/09/2023), risponde dei danni subiti da terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva (Sez.3, n. 16029, del 07/07/2010);
• per integrare la responsabilità è sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
• si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
• custode dei locali nei quali si è verificato l'infortunio, è quindi responsabile, ai sensi CP_1 dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze del locale, indipendentemente dalla sua estensione, salvo la prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013 e così da ultimo Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988);
• ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass.
08/07/2024, n. 18528);
• in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente nella produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566);
• in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione potenzialmente pericolosa è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che pagina 3 di 5 detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sul fatto dedotto in giudizio.
b.1 L'attrice ha dedotto di essere inciampata a causa di dislivello tra gli elementi della pavimentazione del locale commerciale dovuto alla presenza di un giunto tecnico.
b.2 La teste sentita all'udienza del 25.9.2024 sui capitoli indicati nella memoria istruttoria Tes_1 di parte attrice, ha dichiarato che l'attrice era caduta nel punto dove c'è il giunto a lei mostrato in fotografia (foto 3 e 4). Aveva visto che si era impuntata col piede nel giunto, dove c'era una parte vuota.
Cadendo era andata ad urtare contro un espositore metallico, che riconosceva nella foto n. 12.
Confermava che, nella zona dove la l'attrice era caduta, c'erano a terra scontrini e foglie, mentre non ricordava se, a seguito dell'urto, l'espositore fosse caduto.
Confermava che il giunto era privo di guarnizione.
b.3 I testi indicati dalla convenuta, , e tutti dipendenti Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 della , in servizio il giorno del sinistro, nel corso dell'esame da loro reso alle udienze del CP_1
25.9.2024 e del 13.12.2024 hanno dichiarato che l'attrice era caduta nei pressi della cassa n.
2. Il pavimento era asciutto e pulito e l'attrice, cadendo, non aveva urtato l'espositore metallico che si vede nelle foto, posizionato prima dell'uscita, quindi in un luogo diverso da quello nel quale si era verificato il fatto.
b.4 L'esame delle fotografie allegate dall'attrice, comprovanti lo stato dei luoghi subito dopo il sinistro, consente di affermare che, al momento del fatto, il pavimento del supermercato era asciutto e pulito, con la sola eccezione di due scontrini presenti sul pavimento, adiacenti all'ultima cassa, prima dell'uscita (cassa 4 come da doc. 2 pag 8 di parte convenuta), quindi in un luogo diverso da quello nel quale era presente il giunto tecnico indicato dall'attrice.
b.5 L'esame delle fotografie, allegate da entrambe le parti, consente di ritenere che tra gli elementi della pavimentazione, divise dal giunto tecnico, non era presente alcun dislivello idoneo a costituire insidia rilevante.
Tale circostanza è evidente dall'esame delle fotografie allegate dall'attrice, in particolare la foto n. 1 dove si vede che tra i settori del pavimento, collegati dal giunto tecnico, non è presente alcun dislivello.
Considerato che, nel giunto tecnico, non è presente una parte vuota e che il fatto è avvenuto il
14.2.2022 alle ore 12.00 circa, quindi in condizioni perfetta visibilità (cfr fotografie scattate subito dopo il fatto) si può affermare che l'attrice, gravata dell'onere della prova, non è stata in grado di dimostrare che il sinistro da lei denunciato è da ricondurre alla presenza di un dislivello tra gli elementi della pavimentazione, idoneo a costituire insidia rilevante ex art. 205 1cc.
Quanto al fatto che l'attrice, prima di cadere, avesse urtato contro un espositore metallico, circostanza confermata dalla teste va evidenziato che i testi, , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
hanno concordemente affermato che l'espositore non era collocato nella zona della caduta, Tes_4 ma verso l'uscita, in prossimità della cassa n.
4. pagina 4 di 5 Trattasi di circostanza che trova puntuale riscontro nelle fotografie allegate dall'attrice, comprovanti lo stato dei luoghi subito dopo il sinistro, dove si vede che l'espositore è collocato nei pressi dell'uscita del supermercato, a notevole distanza dalla cassa n.2 dove l'attrice era caduta (cfr foto n. 8).
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice va quindi rigettata.
C. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia e con applicazione dei valori tabellari minimi, considerata la semplicità delle questioni giuridiche oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3591/2023, ogni altra domanda disattesa e respinta,
RIGETTA la domanda, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
l'attrice alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla convenuta che liquida in €. 7.052,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CAP come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3590/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 LODOVICO ENZO e dell'avv. FRAGASSI LAURA, elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I 277/A, 65015 MONTESILVANO presso il difensore avv. DI LODOVICO ENZO ATTRICE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRATI PAOLO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SMARGIASSI FAUSTA elettivamente domiciliata in MILANO, presso il difensore avv. FERRATI PAOLO CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti.
L'attrice ha chiesto che il Tribunale dichiari che il sinistro avvenuto il 14/02/2022 è riconducibile all'esclusiva responsabilità della , con condanna della convenuta al risarcimento del Controparte_1 danno cagionato, quantificato, in via prudenziale, nella somma di € 150.757,00, o nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta giustizia, da determinarsi anche a seguito di CTU medico - legale. Vinte le spese, da distrarsi in favore del difensore.
La convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda formulata dall'attrice.
In subordine, previa declaratoria della responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione del danno, la riduzione dell'importo a lei spettante, con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 26.10.2023,
[...]
a convenuto in giudizio chiedendo che il Tribunale, accertata la Parte_1 Controparte_1 responsabilità della società in relazione all'infortunio da lei subito in data 14.2.2022 alle ore 12:00 circa, mentre si trovava all'interno del supermercato gestito dalla convenuta , condanni la CP_1 convenuta al risarcimento dei danni cagionati.
pagina 1 di 5 Assumeva che, a causa di un giunto tecnico presente tra gli elementi della pavimentazione del supermercato, tale da costituire pericoloso ed insidioso dislivello, era inciampata ed era caduta a terra dopo aver urtato un espositore metallico, riportando la frattura del collo e del trochite omerale dx e la frattura scomposta dell'omero prossimale sx.
Ha quindi concluso chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni cagionati, quantificati in via prudenziale nella somma di € 150.757,00, considerato che la perizia medico legale allegata aveva quantificato il danno permanente riportato dall'attrice nella misura del 30%, con un'invalidità temporanea di complessivi 150 giorni, di cui giorni 30 al 100%, 20 al 75%, 50 al 50 e 50 al 25%.
2. Con comparsa depositata il 18.12.2023 si è costituita , contestando la fondatezza della CP_1 domanda ed evidenziando, in relazione all'an, che la pavimentazione del locale dove era avvenuto il fatto denunciato, era perfettamente complanare ed il giunto ivi presente del tutto inidoneo a costituire un'insidia.
Precisava che la normativa antinfortunistica e di sicurezza, anche di fonte europea, prevede che il dislivello, consentito tra gli elementi della pavimentazione è di 1 mm per le fughe tra elementi, comprese tra 2 mm e 6 mm e di 2 mm per le fughe superiori ai 6 mm.
Assumeva che, nel caso in esame, il parametro era stato rispettato, considerato che le fughe tra le piastrelle, presenti nella pavimentazione dell'area in cui si è verificata la caduta dell'attrice, sono tra i 2 ed i 3 mm ed il dislivello tra gli elementi non supera 1 mm, mentre le fughe tra piastrelle e giunti sono di circa 8 mm ed il dislivello non supera i 2 mm (cfr doc. 1 e 2).
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, considerato il concorso colposo della dell'attrice nella verificazione del sinistro, la riduzione del risarcimento, da commisurare all'entità delle lesioni effettivamente riportate dall'attrice a seguito del sinistro.
3. All'esito della prova, assunta alle udienze del 25.9.2024 e del 13.12.2024, ritenuto opportuno pronunciare sentenza parziale sulla sussistenza del fatto, prima di disporre CTU medico legale, finalizzata a quantificare i danni riportati dall'attrice a seguito del sinistro, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza 10.9.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare, in diritto ed in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia, che:
• il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità (da ultimo il principio è stato ribadito da Cass. pen. 03/05/2024, n. 17543) pone a carico di coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area ne siano i concreti utilizzatori, l'obbligo di custodire il bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene e ciò in ragione della loro prossimità
pagina 2 di 5 alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui;
• pertanto, l'utilizzatore-custode del bene, quand'anche non investito della sua formale titolarità, (Sez.
3 civ., n.15384 del 06/07/2006; Sez. 4 pen., n.51452 del 12/09/2023), risponde dei danni subiti da terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva (Sez.3, n. 16029, del 07/07/2010);
• per integrare la responsabilità è sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
• si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
• custode dei locali nei quali si è verificato l'infortunio, è quindi responsabile, ai sensi CP_1 dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze del locale, indipendentemente dalla sua estensione, salvo la prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013 e così da ultimo Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988);
• ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass.
08/07/2024, n. 18528);
• in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente nella produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566);
• in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione potenzialmente pericolosa è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che pagina 3 di 5 detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sul fatto dedotto in giudizio.
b.1 L'attrice ha dedotto di essere inciampata a causa di dislivello tra gli elementi della pavimentazione del locale commerciale dovuto alla presenza di un giunto tecnico.
b.2 La teste sentita all'udienza del 25.9.2024 sui capitoli indicati nella memoria istruttoria Tes_1 di parte attrice, ha dichiarato che l'attrice era caduta nel punto dove c'è il giunto a lei mostrato in fotografia (foto 3 e 4). Aveva visto che si era impuntata col piede nel giunto, dove c'era una parte vuota.
Cadendo era andata ad urtare contro un espositore metallico, che riconosceva nella foto n. 12.
Confermava che, nella zona dove la l'attrice era caduta, c'erano a terra scontrini e foglie, mentre non ricordava se, a seguito dell'urto, l'espositore fosse caduto.
Confermava che il giunto era privo di guarnizione.
b.3 I testi indicati dalla convenuta, , e tutti dipendenti Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 della , in servizio il giorno del sinistro, nel corso dell'esame da loro reso alle udienze del CP_1
25.9.2024 e del 13.12.2024 hanno dichiarato che l'attrice era caduta nei pressi della cassa n.
2. Il pavimento era asciutto e pulito e l'attrice, cadendo, non aveva urtato l'espositore metallico che si vede nelle foto, posizionato prima dell'uscita, quindi in un luogo diverso da quello nel quale si era verificato il fatto.
b.4 L'esame delle fotografie allegate dall'attrice, comprovanti lo stato dei luoghi subito dopo il sinistro, consente di affermare che, al momento del fatto, il pavimento del supermercato era asciutto e pulito, con la sola eccezione di due scontrini presenti sul pavimento, adiacenti all'ultima cassa, prima dell'uscita (cassa 4 come da doc. 2 pag 8 di parte convenuta), quindi in un luogo diverso da quello nel quale era presente il giunto tecnico indicato dall'attrice.
b.5 L'esame delle fotografie, allegate da entrambe le parti, consente di ritenere che tra gli elementi della pavimentazione, divise dal giunto tecnico, non era presente alcun dislivello idoneo a costituire insidia rilevante.
Tale circostanza è evidente dall'esame delle fotografie allegate dall'attrice, in particolare la foto n. 1 dove si vede che tra i settori del pavimento, collegati dal giunto tecnico, non è presente alcun dislivello.
Considerato che, nel giunto tecnico, non è presente una parte vuota e che il fatto è avvenuto il
14.2.2022 alle ore 12.00 circa, quindi in condizioni perfetta visibilità (cfr fotografie scattate subito dopo il fatto) si può affermare che l'attrice, gravata dell'onere della prova, non è stata in grado di dimostrare che il sinistro da lei denunciato è da ricondurre alla presenza di un dislivello tra gli elementi della pavimentazione, idoneo a costituire insidia rilevante ex art. 205 1cc.
Quanto al fatto che l'attrice, prima di cadere, avesse urtato contro un espositore metallico, circostanza confermata dalla teste va evidenziato che i testi, , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
hanno concordemente affermato che l'espositore non era collocato nella zona della caduta, Tes_4 ma verso l'uscita, in prossimità della cassa n.
4. pagina 4 di 5 Trattasi di circostanza che trova puntuale riscontro nelle fotografie allegate dall'attrice, comprovanti lo stato dei luoghi subito dopo il sinistro, dove si vede che l'espositore è collocato nei pressi dell'uscita del supermercato, a notevole distanza dalla cassa n.2 dove l'attrice era caduta (cfr foto n. 8).
La domanda risarcitoria formulata dall'attrice va quindi rigettata.
C. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia e con applicazione dei valori tabellari minimi, considerata la semplicità delle questioni giuridiche oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3591/2023, ogni altra domanda disattesa e respinta,
RIGETTA la domanda, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
l'attrice alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla convenuta che liquida in €. 7.052,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CAP come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 5 di 5