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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Il giorno 13 ottobre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale IA LE, chiamato il processo iscritto al n. 5240/22
R.G.A.C., è presente l'avv. Marco Giacalone per parte attrice nonché ai fini della prtaica forense i dottori AR Aiello e Antonio Iuppa.
Nessuno è presente per sino alle ore 12,00. Controparte_1
Il procuratore discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
IA LE
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.20, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale IA LE, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5240/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Giacalone ( giusta procura Email_1
in atti
ATTRICE
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Zimmardi
( ) per procura in atti Email_2
CONVENUTA
E
, C.F. , rappresentato e difeso CP_3 C.F._2
dall'avv. Riccardo Pantino ( giusta Email_3
procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, nella contumacia di , così provvede: CP_3
1) condanna e la in persona del suo CP_3 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 19.297,93, Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e fino al soddisfo;
2) condanna e la in persona del suo CP_3 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in complessivi € 4.653,00, di cui € 250,00 per esborsi ed € 4.403,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e in persona del suo CP_3 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il
7 aprile 2022, ha chiesto la condanna solidale di Parte_1 CP_3
e della al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...] Controparte_2
non patrimoniali conseguenti ad un sinistro verificatosi sulla Strada provinciale Palermo-Monreale in direzione Palermone, intorno alle ore
18:00 del 19 marzo 2021, quando in qualità di terzo Parte_1
trasportato, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 159 targata DD233DJ, condotta dal sig. , proprietario del mezzo (assicurato per la CP_3
rca con la ), quando il conducente improvvisamente Controparte_4
perdeva il controllo del mezzo finendo su un palo posto a lato della carreggiata.
Preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda [cfr. docc. parte attrice].
Tanto premesso si osserva che, ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, assume fondamentale rilevanza la deposizione resa, in corso
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
di causa, dalla teste (da considerarsi assai attendibile in Testimone_1
quanto soggetto privo di rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa), sentito all'udienza del 5 luglio 2023 che ha confermato il fatto storico così come rappresentato in citazione
A questo punto va rilevato che “per il disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (T.U. del d.l. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. civ. n. 19493/2007; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 10719/2012 e n. 16376/2010).
Posto che, nella fattispecie, la suddetta prova liberatoria non è stata fornita, il conducente va individuato quale unico CP_3
responsabile dell'incidente.
Risulta pertanto integralmente fondata – sotto il profilo dell'an debeatur – la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del proprietario della suddetta autovettura, che deve essere condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente.
Per quanto attiene la posizione di è opportuno precisare Parte_1
che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extra contrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
solidale del proprietario (cfr. Cass. civ. n. 17848/2007, n. 21115/2005, n.
4022/2001 e n. 10629/1998).
Il giudice delle leggi, peraltro, ha statuito che “le disposizioni di cui all'art.
141 ss. del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), secondo una lettura costituzionalmente orientata, si limitano a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (cfr. Corte Cost. n. 205/2008).
D'altro canto, il principio per cui, in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati (mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, e cioè ai fini dell'azione di regresso), vale anche, con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della
L. 990/1969, per le compagnie assicuratrici che, nei limiti del massimale, rispondono dell'intera obbligazione risarcitoria (cfr., in tal senso, Cass. civ.
n. 15428/2004 e n. 9167/2002).
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali diffusi, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda di risarcimento proposta dall'attrice nei confronti di appare fondata. CP_3
Parimenti fondata risulta la domanda formulata nei riguardi della stante la pacifica esistenza di un valido rapporto Controparte_2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
assicurativo relativo al veicolo Alfa Romeo 159 targata DD233DJ e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a Pt_1
una inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, una inabilità
[...]
temporanea relativa – al 75% delle attitudini del soggetto di ulteriori 20 giorni, una inabilità temporanea relativa – al 50% delle attitudini del soggetto – di ulteriori 20 giorni, una inabilità temporanea relativa – al 25% delle attitudini del soggetto – di ulteriori 20 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 9% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, le cui argomentazioni questo giudice ritiene di condividere, con riferimento sia conclusioni sia alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati [cfr. relazione del C.T.U. dott. , in atti]. Persona_1
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal D.M. 18 luglio 2025, spetta a , a titolo di danno non patrimoniale di Parte_1
carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 9% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (39 anni), la somma complessiva di €
17.050,73 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 2.247,20 in valori attuali.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Ciò posto, il pregiudizio sofferto da a causa del sinistro, Parte_1
come sopra complessivamente determinato, ammonta complessivamente ad € 19.297,93 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulle somme sopra determinate, al cui pagamento sono condannate in solido e la , sono poi dovuti interessi, al CP_3 Controparte_2
tasso legale, dalla data della domanda e fino al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le parti convenute vanno solidalmente condannate al pagamento delle spese di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e sue s.m..
Va pure ricordato che – per giurisprudenza costante – nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev'essere determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata (cfr. Cass. civ. n. 5840/2004 e n. 738/2002).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Palermo, 13 ottobre 2025 IL G.O.T. IA LE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale IA LE, chiamato il processo iscritto al n. 5240/22
R.G.A.C., è presente l'avv. Marco Giacalone per parte attrice nonché ai fini della prtaica forense i dottori AR Aiello e Antonio Iuppa.
Nessuno è presente per sino alle ore 12,00. Controparte_1
Il procuratore discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
IA LE
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.20, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale IA LE, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5240/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Giacalone ( giusta procura Email_1
in atti
ATTRICE
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Zimmardi
( ) per procura in atti Email_2
CONVENUTA
E
, C.F. , rappresentato e difeso CP_3 C.F._2
dall'avv. Riccardo Pantino ( giusta Email_3
procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, nella contumacia di , così provvede: CP_3
1) condanna e la in persona del suo CP_3 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 19.297,93, Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e fino al soddisfo;
2) condanna e la in persona del suo CP_3 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in complessivi € 4.653,00, di cui € 250,00 per esborsi ed € 4.403,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e in persona del suo CP_3 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il
7 aprile 2022, ha chiesto la condanna solidale di Parte_1 CP_3
e della al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...] Controparte_2
non patrimoniali conseguenti ad un sinistro verificatosi sulla Strada provinciale Palermo-Monreale in direzione Palermone, intorno alle ore
18:00 del 19 marzo 2021, quando in qualità di terzo Parte_1
trasportato, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 159 targata DD233DJ, condotta dal sig. , proprietario del mezzo (assicurato per la CP_3
rca con la ), quando il conducente improvvisamente Controparte_4
perdeva il controllo del mezzo finendo su un palo posto a lato della carreggiata.
Preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda [cfr. docc. parte attrice].
Tanto premesso si osserva che, ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, assume fondamentale rilevanza la deposizione resa, in corso
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
di causa, dalla teste (da considerarsi assai attendibile in Testimone_1
quanto soggetto privo di rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa), sentito all'udienza del 5 luglio 2023 che ha confermato il fatto storico così come rappresentato in citazione
A questo punto va rilevato che “per il disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (T.U. del d.l. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. civ. n. 19493/2007; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 10719/2012 e n. 16376/2010).
Posto che, nella fattispecie, la suddetta prova liberatoria non è stata fornita, il conducente va individuato quale unico CP_3
responsabile dell'incidente.
Risulta pertanto integralmente fondata – sotto il profilo dell'an debeatur – la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del proprietario della suddetta autovettura, che deve essere condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente.
Per quanto attiene la posizione di è opportuno precisare Parte_1
che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extra contrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
solidale del proprietario (cfr. Cass. civ. n. 17848/2007, n. 21115/2005, n.
4022/2001 e n. 10629/1998).
Il giudice delle leggi, peraltro, ha statuito che “le disposizioni di cui all'art.
141 ss. del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), secondo una lettura costituzionalmente orientata, si limitano a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (cfr. Corte Cost. n. 205/2008).
D'altro canto, il principio per cui, in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati (mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, e cioè ai fini dell'azione di regresso), vale anche, con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della
L. 990/1969, per le compagnie assicuratrici che, nei limiti del massimale, rispondono dell'intera obbligazione risarcitoria (cfr., in tal senso, Cass. civ.
n. 15428/2004 e n. 9167/2002).
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali diffusi, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda di risarcimento proposta dall'attrice nei confronti di appare fondata. CP_3
Parimenti fondata risulta la domanda formulata nei riguardi della stante la pacifica esistenza di un valido rapporto Controparte_2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
assicurativo relativo al veicolo Alfa Romeo 159 targata DD233DJ e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a Pt_1
una inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, una inabilità
[...]
temporanea relativa – al 75% delle attitudini del soggetto di ulteriori 20 giorni, una inabilità temporanea relativa – al 50% delle attitudini del soggetto – di ulteriori 20 giorni, una inabilità temporanea relativa – al 25% delle attitudini del soggetto – di ulteriori 20 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 9% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, le cui argomentazioni questo giudice ritiene di condividere, con riferimento sia conclusioni sia alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati [cfr. relazione del C.T.U. dott. , in atti]. Persona_1
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in
Tribunale di Palermo
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campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal D.M. 18 luglio 2025, spetta a , a titolo di danno non patrimoniale di Parte_1
carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 9% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (39 anni), la somma complessiva di €
17.050,73 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 2.247,20 in valori attuali.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Ciò posto, il pregiudizio sofferto da a causa del sinistro, Parte_1
come sopra complessivamente determinato, ammonta complessivamente ad € 19.297,93 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulle somme sopra determinate, al cui pagamento sono condannate in solido e la , sono poi dovuti interessi, al CP_3 Controparte_2
tasso legale, dalla data della domanda e fino al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le parti convenute vanno solidalmente condannate al pagamento delle spese di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e sue s.m..
Va pure ricordato che – per giurisprudenza costante – nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev'essere determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata (cfr. Cass. civ. n. 5840/2004 e n. 738/2002).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Palermo, 13 ottobre 2025 IL G.O.T. IA LE
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