Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2023, n. 38713
CASS
Sentenza 12 settembre 2023

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La mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, presentata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non preclude la successiva richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello, atteso che gli strumenti di integrazione, previsti rispettivamente dall'art. 507 e dall'art. 603 cod. proc. pen. e che consentono l'esercizio di poteri ufficiosi, non sono tra loro "collegati", potendo il giudice di ogni grado valutare la completezza del quadro probatorio disponibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2023, n. 38713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38713
    Data del deposito : 12 settembre 2023

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