CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
Massime • 1
La mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, presentata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non preclude la successiva richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello, atteso che gli strumenti di integrazione, previsti rispettivamente dall'art. 507 e dall'art. 603 cod. proc. pen. e che consentono l'esercizio di poteri ufficiosi, non sono tra loro "collegati", potendo il giudice di ogni grado valutare la completezza del quadro probatorio disponibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2023, n. 38713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38713 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EA IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile Avv. Francesco Mangazzo che depositava conclusioni e nota spese L'Avv. Marco De Meo, in difesa di UI TE concludeva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38713 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di UI TE per i reati di usura ed estorsione consumati in danno di TA NE, parte civile. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 603 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
si deduceva che la motivazione sarebbe contraddittoria quanto, da un lato, la rinnovazione veniva ritenuta inammissibile in ragione della mancata impugnazione della decisione del Tribunale di non integrare l'istruttoria dibattimentale, e, dall'altro, si dichiarava che le prove richieste erano superflue;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa;
si deduceva che dai messaggi di testo entrati a far parte del compendio probatorio emergerebbe un rapporto sereno e di comprensione che non aveva le caratteristiche del rapporto vessatorio;
a ciò si aggiungeva che sarebbe emerso che al NE erano state revocate le concessioni per il lotto e per la vendita di tabacchi e che la Tamoil aveva interrotto il rifornimento del carburante circostanze queste indicative del fatto l'impresa di NE non era operativa;
si deduceva, inoltre, che il fatto che l'impresa non fosse stata messa in liquidazione non era un elemento decisivo per ritenerla vitale;
2.3. violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di avere consumato l'usura in danno di chi svolge attività imprenditoriale e di chi si trova in stato di bisogno;
da un lato si deduceva che NE non aveva un'attività imprenditoriale attiva (per le ragioni indicate nel motivo precedente) e, dall'altro, che lo stato di bisogno era stato generato dalla incapacità imprenditoriale di NE;
2.4. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen. art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento in relazione al reato di estorsione;
i verbali delle dichiarazioni di TA NE, LD IN e da UI Sarracino provenienti da altro procedimento e la sentenza emessa a conclusione di tale procedimento sarebbero prove decisive per accertare l'estorsione contestata;
si deduceva inoltre che la motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza della minaccia;
in particolare non sarebbe stato considerato che NE aveva dichiarato che LD IN era il reale destinatario delle presunte minacce;
da ultimo si evidenziava che l'attività 2 imprenditoriale del NE era di fatto cessata, sicché sarebbe illogico ritenere che il ricorrente volesse rilevarla;
2.5. violazione di legge (artt. 62-bis, 133 cod.pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze generiche, che sarebbero state denegate senza prendere in considerazione tutti i criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen.; analoga carenza motivazionale affliggerebbe la definizione della pena base, determinata in misura superiore al doppio del minimo edittale sulla base della intensità dell'elemento soggettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il codice di rito consente che la valutazione in ordine alla completezza del compendio probatorio sia autonomamente effettuata dai giudici dei due gradi di merito: pertanto la Corte d'appello può ritenere necessario accrescere il compendio probatorio attraverso la rinnovazione di prove, che le parti allegano come decisive, anche se analoga richiesta di integrazione sia già stata avanzata, e respinta, in primo grado. Gli strumenti di integrazione probatoria, previsti rispettivamente dall'art. 507 e dall'art. 603 del codice di rito - che consentono anche l'esercizio di poteri ufficiosi - non sono, cioè, "collegati", dato che al giudice di ogni grado è lasciata la possibilità di valutare la completezza della provvista probatoria disponibile. Il che impedisce di ritenere che la mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione, presentata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., precluda la successiva richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello. Tanto premesso, deve essere rilevato come la Corte di appello abbia correttamente ritenutcche la rinnovazione richiesta fosse superflua, rilevando che l'attendibilità dell'offeso andasse verificata solo in relazione alla condotta di TE (e non a quella di tale Castrizio) e, dall'altro, che le testimonianze delle quali si chiedeva la rinnovazione non erano necessarie (pag. 3 della sentenza impugnata). Sotto questo ultimo ed assorbente profilo, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura. 2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non rileva vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dalla Corte territoriale per confermare la responsabilità del ricorrente. 3 Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, rilevando come le censure proposte con la prima impugnazione fossero genera i e ad non attinenti alla sussistenza dei prestiti, che risultava incontestata, ma solo o elementi di contesto (tipo l'asserita incapacità imprenditoriale la destinazione disdicevole delle somme mutuate) non decisivi ai fini della ricostruzione del rapporto usuraio (pag. 3 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 3. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le censure rivolte nei confronti del riconoscimento delle aggravanti. 3.1. Con riferimento all'aggravante di avere consumato l'usura in danno di chi svolge attività imprenditoriale la Corte di appello, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, ha rilevato che la società di TA NE non risultava in liquidazione e che, pertanto, la stessa poteva costituire fonte di futuri profitti, circostanza che risultava essere chiara al ricorrente, dato che le prove raccolte avevano dimostrato che egli era intenzionato ad ottenere una coattiva modifica dell' accomandatario, in modo da esautorare l'offeso (pag. 5 della sentenza impugnata). 3.2.Del pari risultava confermata la valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno, tenuto conto che lo stesso sussiste anche quando è determinato da spese voluttuarie o da comportamenti economicamente imprudenti (Sez. 2, n. 709 del 01/10/2013, dep. 2014, Mazzotta, Rv. 258072; Sez. 2, n. 1311 del 23/01/1997, Settineri, Rv. 207122). La maggiore gravità della condotta deriva, infatti, dal fatto che l'usuraio si approfitta di uno stato di oggettiva vulnerabilità della vittima, nulla rilevando le cause - in ipotesi riconducibili a negligenza o imprudenza - che lo hanno prodotto. 4.L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio non supera la soglia di ammissibilità. Il collegio, con riferimento alle attenuanti generiche ed alla determinazione della sanzione ribadisce che, in punto di quantificazione della pena, i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) 4 Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, veniva rilevato che l'incensuratezza non poteva essere la base della concessione delle attenuanti generiche e che la collaborazione prestata dagli imputati si era, invero, tradotta nell'esercizio legittimo della facoltà di difesa (pag. 5 della sentenza impugnata), il che consentiva di ritenere congrua la sanzione inflitta/ Q- i«t,o ut Meg- 1.410 "te\ ARA: 2.-CC.041/t. - Anche in questo caso la sanzione non si presta ad alcuna censura. 5.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NE TA e FA CK e antiusura Pomigliano per la legalità IC VI, che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro 4.440,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NE TA e FA CK e antiusura Pomigliano per la legalità IC VI, che liquida in complessivi euro 4.440 oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023 L'estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile Avv. Francesco Mangazzo che depositava conclusioni e nota spese L'Avv. Marco De Meo, in difesa di UI TE concludeva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38713 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di UI TE per i reati di usura ed estorsione consumati in danno di TA NE, parte civile. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 603 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
si deduceva che la motivazione sarebbe contraddittoria quanto, da un lato, la rinnovazione veniva ritenuta inammissibile in ragione della mancata impugnazione della decisione del Tribunale di non integrare l'istruttoria dibattimentale, e, dall'altro, si dichiarava che le prove richieste erano superflue;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa;
si deduceva che dai messaggi di testo entrati a far parte del compendio probatorio emergerebbe un rapporto sereno e di comprensione che non aveva le caratteristiche del rapporto vessatorio;
a ciò si aggiungeva che sarebbe emerso che al NE erano state revocate le concessioni per il lotto e per la vendita di tabacchi e che la Tamoil aveva interrotto il rifornimento del carburante circostanze queste indicative del fatto l'impresa di NE non era operativa;
si deduceva, inoltre, che il fatto che l'impresa non fosse stata messa in liquidazione non era un elemento decisivo per ritenerla vitale;
2.3. violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di avere consumato l'usura in danno di chi svolge attività imprenditoriale e di chi si trova in stato di bisogno;
da un lato si deduceva che NE non aveva un'attività imprenditoriale attiva (per le ragioni indicate nel motivo precedente) e, dall'altro, che lo stato di bisogno era stato generato dalla incapacità imprenditoriale di NE;
2.4. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen. art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento in relazione al reato di estorsione;
i verbali delle dichiarazioni di TA NE, LD IN e da UI Sarracino provenienti da altro procedimento e la sentenza emessa a conclusione di tale procedimento sarebbero prove decisive per accertare l'estorsione contestata;
si deduceva inoltre che la motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza della minaccia;
in particolare non sarebbe stato considerato che NE aveva dichiarato che LD IN era il reale destinatario delle presunte minacce;
da ultimo si evidenziava che l'attività 2 imprenditoriale del NE era di fatto cessata, sicché sarebbe illogico ritenere che il ricorrente volesse rilevarla;
2.5. violazione di legge (artt. 62-bis, 133 cod.pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze generiche, che sarebbero state denegate senza prendere in considerazione tutti i criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen.; analoga carenza motivazionale affliggerebbe la definizione della pena base, determinata in misura superiore al doppio del minimo edittale sulla base della intensità dell'elemento soggettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il codice di rito consente che la valutazione in ordine alla completezza del compendio probatorio sia autonomamente effettuata dai giudici dei due gradi di merito: pertanto la Corte d'appello può ritenere necessario accrescere il compendio probatorio attraverso la rinnovazione di prove, che le parti allegano come decisive, anche se analoga richiesta di integrazione sia già stata avanzata, e respinta, in primo grado. Gli strumenti di integrazione probatoria, previsti rispettivamente dall'art. 507 e dall'art. 603 del codice di rito - che consentono anche l'esercizio di poteri ufficiosi - non sono, cioè, "collegati", dato che al giudice di ogni grado è lasciata la possibilità di valutare la completezza della provvista probatoria disponibile. Il che impedisce di ritenere che la mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione, presentata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., precluda la successiva richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello. Tanto premesso, deve essere rilevato come la Corte di appello abbia correttamente ritenutcche la rinnovazione richiesta fosse superflua, rilevando che l'attendibilità dell'offeso andasse verificata solo in relazione alla condotta di TE (e non a quella di tale Castrizio) e, dall'altro, che le testimonianze delle quali si chiedeva la rinnovazione non erano necessarie (pag. 3 della sentenza impugnata). Sotto questo ultimo ed assorbente profilo, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura. 2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non rileva vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dalla Corte territoriale per confermare la responsabilità del ricorrente. 3 Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, rilevando come le censure proposte con la prima impugnazione fossero genera i e ad non attinenti alla sussistenza dei prestiti, che risultava incontestata, ma solo o elementi di contesto (tipo l'asserita incapacità imprenditoriale la destinazione disdicevole delle somme mutuate) non decisivi ai fini della ricostruzione del rapporto usuraio (pag. 3 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 3. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le censure rivolte nei confronti del riconoscimento delle aggravanti. 3.1. Con riferimento all'aggravante di avere consumato l'usura in danno di chi svolge attività imprenditoriale la Corte di appello, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, ha rilevato che la società di TA NE non risultava in liquidazione e che, pertanto, la stessa poteva costituire fonte di futuri profitti, circostanza che risultava essere chiara al ricorrente, dato che le prove raccolte avevano dimostrato che egli era intenzionato ad ottenere una coattiva modifica dell' accomandatario, in modo da esautorare l'offeso (pag. 5 della sentenza impugnata). 3.2.Del pari risultava confermata la valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno, tenuto conto che lo stesso sussiste anche quando è determinato da spese voluttuarie o da comportamenti economicamente imprudenti (Sez. 2, n. 709 del 01/10/2013, dep. 2014, Mazzotta, Rv. 258072; Sez. 2, n. 1311 del 23/01/1997, Settineri, Rv. 207122). La maggiore gravità della condotta deriva, infatti, dal fatto che l'usuraio si approfitta di uno stato di oggettiva vulnerabilità della vittima, nulla rilevando le cause - in ipotesi riconducibili a negligenza o imprudenza - che lo hanno prodotto. 4.L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio non supera la soglia di ammissibilità. Il collegio, con riferimento alle attenuanti generiche ed alla determinazione della sanzione ribadisce che, in punto di quantificazione della pena, i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) 4 Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, veniva rilevato che l'incensuratezza non poteva essere la base della concessione delle attenuanti generiche e che la collaborazione prestata dagli imputati si era, invero, tradotta nell'esercizio legittimo della facoltà di difesa (pag. 5 della sentenza impugnata), il che consentiva di ritenere congrua la sanzione inflitta/ Q- i«t,o ut Meg- 1.410 "te\ ARA: 2.-CC.041/t. - Anche in questo caso la sanzione non si presta ad alcuna censura. 5.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NE TA e FA CK e antiusura Pomigliano per la legalità IC VI, che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro 4.440,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NE TA e FA CK e antiusura Pomigliano per la legalità IC VI, che liquida in complessivi euro 4.440 oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023 L'estensore Il Presi ente