Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2168 del 2018 - Pag. 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2168 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente TRA
C.F. , parte nata a CORIGLIANO in [...] Parte_1 C.F._1
22.03.66 e C.F. , parte nata a Parte_2 C.F._2
CORIGLIANO CALABRO in data 11.06.69, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SERVIDIO
GIOVANNI e dall'avv. LUIGINA MARIA CARUSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI–
E
, C.F. , parte nata a Controparte_1 C.F._3
CORIGLIANO CALABRO in data 4.06.1978, rappresentata e difesa dall'avv. ROMANELLO
PAOLO e dall'avv. ANGRISANI ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO – E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_2 C.F._4
CALABRO in data 23.08.1970, quale procuratore speciale di C.F. Parte_3
parte nata a [...] in data [...], rappresentata e C.F._5 difesa dall'avv. NATALE VITERITTI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- INTERVENUTO –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 25.7.18, gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio Controparte_1
.La loro difesa ha dedotto che:
[...]
- In data 08.09.17 veniva pubblicato presso lo studio notarile di Corigliano Per_1
Calabro il testamento olografo di nata a [...] in data [...] e ivi _2 deceduta in data 4.9.17;
- Presso il suddetto studio compariva , il quale faceva Controparte_1 istanza di pubblicazione e deposito del testamento olografo redatto dalla de cuius, che consegnava al Notaio;
- Il suddetto testamento risulta composto da n. 1 foglio di quaderno di computisteria scritto a mano e composto da 26 righe, oltre due righe recanti data e firma;
- Con il testamento in parola, la nominava erede universale di tutti i suoi beni Per_2 mobili e immobili l'odierno convenuto;
faceva altresì obbligo allo stesso di far celebrare in maniera perenne e perpetua delle messe in suffragio dei suoi cari e indicava in maniera analitica i luoghi di celebrazione delle suddette messe;
- La risultava, in particolare, proprietaria non solo degli immobili _2 analiticamente indicati, ma anche di beni mobili e di tutti i depositi presenti presso la
Banca Carime. Tali somme venivano affidate alle cure del sulla base di un CP_1 testamento che non era vergato dalla mano della Per_2
- Gli odierni attori sono eredi legittimi della in quanto cugini di primo _2 grado, come risulta dall'allegato atto notorio: la stessa, infatti, non era coniugata e non aveva fratelli o sorelle;
- Gli odierni attori venivano a conoscenza casualmente sia del decesso della sia Per_2 della pubblicazione del testamento. Pertanto, si recavano presso lo studio notarile del e prendevano visione del testamento e si rendevano conto che la firma apposta Per_1 in calce allo stesso non era riconducibile alla Per_2
- Gli attori, quindi, affidavano l'incarico ad un perito calligrafo, dott. Avv. Panebianco, il quale, accettato l'incarico conferito, faceva tutte le ispezioni del caso, al fine di trovare dei documenti firmati dalla de cuius e compararli con il testamento di cui si discute;
- Successivamente, il professionista si recava presso il Comune di Corigliano Rossano, dove prendeva visione dei cartellini del tesserino di identità, nei quali era apposta la firma in originale della e, successivamente, si recava presso lo studio Per_2 Per_1 dove era stato pubblicato il testamento olografo in originale, al fine di comparare le due firme;
- All'esito si procedeva a redigere elaborato peritale dal quale risultava che la firma apposta sull'atto testamentario era difforme rispetto all'originale impressa sul cartellino riferito alla carta di identità della inoltre, il perito concludeva nel senso che Per_2 l'intero testamento non risultava redatto dalla Per_2
- Ne deriva, quindi, la nullità delle disposizioni testamentarie presenti nello stesso, atteso che la scheda testamentaria olografa non risultava essere scritta di pugno proprio dalla de cuius, ma con scrittura diversa;
- Pertanto, il testamento olografo citato in narrativa è nullo, non essendo la firma apposta in calce riconducibile alla testatrice E' interesse degli attori, quindi, _2 procedere alla presente azione giudiziaria, al fine di far dichiarare la nullità/annullabilità/inesistenza del testamento olografo redatto in data 3.5.17 e pubblicato in data 8.9.17; Tanto premesso, gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di:
a. Accertare la non provenienza del testamento olografo redatto in data 3.5.17 e pubblicato in data 8.9.17 da chi apparentemente ne risulta l'autore e, per l'effetto, dichiarare la invalidità e/o inesistenza del testamento;
b. Condannare il a restituire alla eredità tutto quanto attualmente detenuto senza CP_1 titolo di proprietà della defunta oltre che quanto prelevato dai conti correnti _2 instestati alla _2
c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.3.19, si è costituito
. La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Deve in primo luogo rilevarsi che la SI.ra era una cugina di “primo _2 grado” della madre, rectius parente di quinto grado in linea collaterale, dell'odierno convenuto;
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- La compianta SI.ra non coniugata e senza figli, durante l'arco della _2 propria vita aveva istaurato un intenso legame affettivo con i genitori del SI.
[...]
i quali, a loro volta, erano molto legati alla SI.ra in quanto la Persona_3 Per_2 stessa frequentava assiduamente la propria casa;
- Invero, nel corso degli anni, e con l'avanzare dell'età, trovandosi sola si appoggiava spesso e volentieri all' “aiuto” offertole dall'odierno convenuto nell'espletamento delle comuni attività di vita quotidiana, oltre che nella gestione delle proprietà immobiliari ad ella intestate.
- in data 04.09.2017 la SI.ra decedeva senza lasciare a se superstiti ne il _2 coniuge ne figli, ne genitori, ne altri ascendenti, ai sensi dell'art. 570 c.c., non sembra affatto inverosimile che la stessa avesse deciso di devolvere l'intero suo patrimonio in favore della persona che, quantomeno nell'ultimo decennio, era stata a lei più cara.
- alla morte della SI.ra l'odierno convenuto, occupatosi peraltro insieme alla sua Per_2 famiglia dei funerali e della sepoltura della defunta, rinveniva all'interno dell'abitazione di quest'ultima, alla presenza anche di una sua amica, SI.ra il Persona_4 testamento olografo per cui è causa e, come per legge, provvedeva a recarsi dal notaio per l'espletamento delle rituali attività di pubblicazione;
- Pare doveroso sottolineare un'affermazione contenuta nel medesimo atto introduttivo, secondo cui, a dire dagli attori, gli stessi sarebbero venuti a conoscenza “casualmente sia del decesso della SI.ra , sia della pubblicazione del Testamento”. _2
Ebbene, tale affermazione, oltre ad essere pretestuosa, costituisce un incontrovertibile confessione circa il fatto che gli attori non avessero alcun rapporto oramai da anni né con la SI.ra né con il SI. , che si è occupato insieme Per_2 Controparte_1 alla propria famiglia di tutti i bisogni di vita quotidiana della “zia”, nonché da ultimo dei suoi funerali;
- anche l'affermazione degli attori secondo cui “prendendo visione del testamento… si rendevano conto che la firma apposta in calce allo stesso non era riconducibile alla SI.ra ”, pare del tutto inverosimile: dato che per loro stessa ammissione, _2 essi non avevano alcun rapporto con la de cuius;
- Il testamento impugnato deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Ebbene, appare ictu oculi evidente che tutti i requisiti previsti e disciplinati dall'art. 602 c.c. sono stati rispettati nel testamento per cui è causa;
- L'azione esperita rappresenta un'ipotesi di contestazione dell'autenticità del testamento olografo e, dunque, un'azione di accertamento negativo, ai fini della validità della domanda, occorre in via preliminare verificare l'assolvimento da parte degli attori dell'onere della prova imposto dall'art. 2697 c.c. E gli attori non hanno assolto al proprio onere.
- Infatti, per poter procedere ad una azione di “accertamento negativo”, i riscontri devono necessariamente avvenire tra documenti coevi, riferirsi a periodi omogenei della vita dello scrivente. La CTP ha la pretesa di giungere alla conclusione di falsità basando il confronto esclusivamente su due firme, peraltro non coeve alla data presente del testamento, ma notevolmente antecedenti ad esso (precisamente del 23.01.2009), e pertanto inadeguate sia per numero che per qualità del riscontro.
- Inoltre, appare evidente che il testamento presenta un ritmo scritturale omogeneo, coerente e privo di discordanze e di elementi primari di artificiosità.
Ciò posto, ha concluso chiedendo al Tribunale Controparte_1 adito di: a. Dichiarare l'infondatezza della domanda in quanto la scheda testamentaria del 03.05.2017 proveniva dalla compianta SI.ra e, per l'effetto dichiarare che la successione _2 testamentaria della de cuius è regolata dal testamento olografo del 03.05.2017; R.G. n. 2168 del 2018 - Pag. 4 di 9
b. Dichiarare che il SI. è erede testamentario della sig.ra Controparte_1 [...] di tutti i beni immobili, mobili, contanti e/o titoli di qualsiasi genere di proprietà Per_2 dalla de cuius alla data della sua morte;
c. Per l'effetto, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata dagli attori presso la competente conservatoria, ad esclusive spese degli stessi;
d. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del valore e della qualità della causa. Con comparsa depositata in data 25.3.19, si è costituito , quale Controparte_2 procuratore speciale di , spiegando un proprio intervento volontario. La sua Parte_3 difesa ha dedotto che:
- sussiste l'interesse di di prender parte al presente giudizio: infatti, Parte_3 dall'accoglimento della domanda attorea deriverebbe caducazione successione testamentaria e apertura successione legittima;
il è unico erede legittimo della Pt_3 de cuius, con esclusione degli stessi attori;
- pertanto, aderisce parzialmente alla domanda avanzata dagli attori, facendo proprio l'elaborato calligrafico del dott. Panebianco prodotto dagli attori e, ad ulteriore supporto, osserva la non riconducibilità a del testamento, alla luce delle _2 macroscopiche differenze tra la firma autografa della medesima sul documento del
23.1.09 prodotto dagli attori e la firma risultante dalla impugnata scheda testamentaria, apparentemente redatta circa 8 anni dopo, cioè in data 3.5.17;
- mentre la firma risultante dalla impugnata scheda testamentaria (apparentemente rilasciata quando aveva circa 66 anni e versava in precarie condizioni di _2 salute, dovute alle gravi patologie che do lì a quattro mesi ne avrebbero causato il decesso) presenta un tratto fluido, sicuro e lineare, altrettanto non può dirsi circa la firma rilasciata “circa 8 anni prima”, cioè alla età di 58 anni, quando la era più Per_2 giovane e godeva di buone condizioni di salute. Ci si trova in presenza di un falso grossolano, che non sfugge neppure a chi è privo di conoscenze specialistiche;
- accertata la nullità del testamento, verrebbe meno il presupposto della successione testamentaria e si aprirebbe la successione legittima;
l'eredità, pertanto, nel caso in esame sarebbe devoluta ex art. 572 c.c. al solo , con esclusione degli Parte_3 attori;
- , infatti, in quanto parente di 3 grado in linea collaterale andrà preferito Parte_3 agli attori, i quali restano esclusi, essendo parenti meno prossimi, ovvero legati alla de cuius da vincolo di parentela di 4 grado;
- Esemplificando, l'interveniente è l'unico zio vivente di Parte_3 _2
(fratello di sua madre , viceversa gli attori sono figli di Persona_5 Per_6
sorella del padre della de cuius;
[...]
- Il convenuto, pertanto, all'esito della declaratoria di nullità dell'impugnato testamento olografo, dovrà rilasciare e consegnare a , nella sua qualità di unico Parte_3 erede legittimo, tutti i beni mobili ed immobili compresi nella eredità di _2 nonché corrispondergli i relativi frutti, come pure gli indennizzi dovuti per l'occupazione sine titulo dei beni immobili, unitamente alle somme prelevate dai conti correnti;
Per l'effetto, la parte intervenuta ha concluso come in atti. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita attraverso le produzioni documentali in atti nonché per mezzo della disposta Consulenza Tecnica d'ufficio.
2. Conclusioni delle parti.
All'udienza del giorno 17.12.24 le parti hanno concluso come in atti. R.G. n. 2168 del 2018 - Pag. 5 di 9
3. Ragione più liquida.
In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016).
Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ). Per l'effetto, accanto agli evocati principi in rito (notifiche e contraddittorio) l'evocazione del principio nel caso di specie è utile anche per sterilizzare qualsiasi questione relativa alla qualità di potenziali chiamati della parte attrice e della parte intervenuta, le quali non hanno depositato neppure certificazione idonea a provare le loro rispettive qualità, come sottolineato dalla parte convenuta.
4. Nel merito.
Le domande esperite dalla parte attrice e dalla parte intervenuta sono infondate e non possono essere accolte.
4.1. Infatti, come emerso all'esito di una accurata analisi del Consulente tecnico nominato, il testo del testamento olografo e la firma apposta in calce allo stesso appartengono alla mano della de cuius Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice e dalla parte intervenuta, _2 sono emerse congruenze sostanziali con gli altri documenti prodotti recanti la firma della de cuius, con rilevanti analogie tra gli stessi relative ad aspetti formali, dinamici e strutturali.
4.2. Questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata.
Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del
2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007. Ancor più recentemente, v. Cass. Civ. n. 33742 del 2022, secondo cui “…il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce R.G. n. 2168 del 2018 - Pag. 6 di 9
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”). Nel caso in esame, peraltro, è doveroso evidenziare l'accuratezza delle indagini espletate sia sull'originale del documento, mediante analisi ad infrarossi o nel NIR (che rileva aggiunte di inchiostro); ad ultravioletti o UV (che rileva macchie chimiche sulla carta, assottigliamenti per cancellazione); a luce radente (che rileva carta maltrattata, sovrapposizioni, solco cieco); a luce trasmessa (che rileva anomalia della carta). Sia mediante la comparazione del testamento e della firma ivi apposta con il documento denominato “scheda di proposta per l'accesso ai servizi territoriali”, con le firme apposte sul cartellino di identità nonché con le firme apposte sui documenti di delega del settembre del 2016.
E non può non evidenziarsi altresì la scientifica analisi condotta dal c.t.u. anche nella analitica risposta a tutte le osservazioni formulate dai c.t.p. di parte.
4.3. Quanto ai rilievi in rito della parte intervenuta, nella misura in cui sono rivolti ad eccepire la nullità della c.t.u. e la c.d. “inutilizzabilità” delle scritture di comparazione allegate dalla parte convenuta, sono infondati e strumentali.
In relazione alla infondatezza, in primo luogo, è opportuno precisare che le sezioni unite della Suprema Corte hanno evidenziato che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio,
o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso” (v. Cass. Civ. S.U. n. 5624 del 2022). L'eccezione di nullità avrebbe dovuto, quindi, essere rilevata alla udienza del 7.11.23; in quella sede, tuttavia, il difensore della parte intervenuta ha richiesto semplicemente il rinnovo della consulenza “alla luce delle osservazioni cristallizzate dal proprio consulente”, senza altro riferimento.
In secondo luogo, sempre in relazione alla infondatezza, si osserva che le scritture (modelli delega del settembre del 2016) sono stati tempestivamente depositati dalla parte convenuta nel rispetto delle preclusioni di cui agli art. 183 c. 6 c.p.c., senza che la parte intervenuta, che se ne duole, abbia contestato – in maniera specifica e, quindi, idonea allo scopo - la loro conformità all'originale. Il Consulente, quindi, ha provveduto semplicemente ad acquisire l'originale delle scritture già depositate, come indicato in maniera specifica nel quesito formulato dall'odierno relatore.
In terzo luogo, è assorbente il rilievo per cui il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi, come nel caso di specie, non siano diretti a provare i c.d. “fatti avventizi”, che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (v. Cass.
Civ. S.U. n. 3086 del 2022).
Le stesse, quindi, avrebbero potuto essere acquisite anche ove non prodotte dalle parti (v. sul punto, proprio in materia Cass. Civ. n. 21903 del 2023, ove la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti). R.G. n. 2168 del 2018 - Pag. 7 di 9
4.4. Peraltro, le deduzioni di parte intervenuta, oltre che infondate, appaiono strumentali. Infatti, nella misura in cui la parte intervenuta fa riferimento all'art. 217 c.p.c. non coglie pienamente la portata dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la contestazione della autenticità del testamento olografo non è domanda volta al disconoscimento/verificazione/querela di falso della scrittura privata, ma una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura;
con l'effetto che l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa che esperisce l'azione (v. Cass. Civ. S.U. n. 12307 del 2015).
Inoltre, non si comprende affatto la ragione per cui il Consulente legittimamente avrebbe proceduto all'analisi dell'originale del testamento (non depositato dalla parte intervenuta in originale) e non avrebbe dovuto, invece, provvedere alla medesima attività acquisitiva in relazione alle scritture depositate da parte convenuta. Invero, l'unica acquisizione tecnicamente intesa è quella relativa alla scheda proposta per l'accesso ai servizi territoriali, richiesta proprio dalle parti attrici e dalla parte intervenuta.
Infine, è evidente, ad una attenta analisi delle controdeduzioni del c.t.p. della stessa parte intervenuta, che le contestazioni relative all'elaborato peritale muovono proprio dalle firme apposte alle scritture (deleghe del settembre del 2016) che il difensore chiede di espungere. 4.5. Fermo quanto già esposto e a meri fini di completezza della decisione, non può non evidenziarsi che la dott.ssa ha risposto in maniera precisa, puntuale e scientificamente fondata CP_3
a tutti i rilievi mossi dai c.t.p. di parte., dedicando un'apposita sezione dell'elaborato peritale alla analisi delle controdeduzioni. In particolare:
- i rilievi del c.t.p. di parte intervenuta in ordine all'omesso riferimento alle informazioni mediche sono del tutto infondati, dal momento che è onere della parte che esperisce la domanda provare e documentare lo stato di salute della de cuius al momento della redazione del testamento: documenti mai depositati e prove mai articolate sul tema né dalla parte attrice né dalla parte intervenuta;
- gli errori di ortografia sono stati ampiamenti spiegati dal consulente (pag. 71 c.t.u.), trattandosi di meri errori di produzione, così come i c.d. “tremori”. Si noti, poi, che in comparsa conclusionale, con mero artificio retorico, la parte intervenuta evoca la eventualità di una causalità alternativa e di un falso, senza mai seriamente individuarla e senza neppure esplicitare in maniera scientifica il percorso che consentirebbe di verificare tale deduzione, volta solo ad infirmare le conclusioni del consulente;
- la coerenza tra firma e testo è stata ampiamente esplicitata dal consulente, attraverso un preciso approfondimento. Si sottolinea, peraltro, che la firma sia stata apposta dalla stessa persona che ha redatto il testo della scheda testamentaria non è stato neppure mai contestato dalle parti attrici né dalla parte intervenuta;
- come già evidenziato in ordine alla strumentalità delle difese della parte intervenuta, poi, le contestazioni mosse dal c.t.p. della parte intervenuta muovono dalle discordanze tra le firme evidenziate con quelle delle deleghe del 2016, scritture di cui lo stesso difensore di parte intervenuta chiede l'espunzione;
- di minima consistenza, invece, i rilievi relativi alle plurime congruenze evidenziate tra il testamento e il documento acquisito su istanza della stessa parte intervenuta nonché con le firme apposte in calce al documento di identità. E' evidente, ad una attenta lettura, che le contestazioni del c.t.p. non intaccano la congruenza tra questi documenti precisamente evidenziata dal consulente (pag. 32 e seguenti dell'elaborato peritale);
- l'ulteriore precisazione secondo cui “a tutte le anomalie evidenziate nelle firme datate
2016, che si discostano palesemente dalle altre firme autografe, bisogna considerare il fatto che la c.t.u. non è a conoscenza della anamnesi prossima della de cuius”, oltre ad evidenziare quanto sopra esposto, esplicita semplicemente che carenze assertive e probatorie di coloro che hanno proposto la domanda, trattando di temi (quello relativo alle condizioni di salute della de cuius) estranei alla indagine peritale;
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- quanto, poi, alla complessiva congruenza delle scritture (senza che sia stata mai smentita la congruenza tra quella del testamento e quelle indicate dal consulente come X1 e X2) si rimanda non solo all'approfondimento dell'elaborato peritale, ma anche alla precisa risposta alle osservazioni del consulente, di cui alle pag. 74 e seguenti dell'elaborato peritale. E' evidente, infatti, che entrambi i c.t.p. di parte intervenuta e di parte attrice provano a scalfire la fondatezza dell'elaborato evidenziando i punti di divergenza tra le scritture, senza considerare, invece, le congruenze evidenziate e, quindi, il complessivo quadro emergente dalla attività peritale posta in essere.
Peraltro, in presenza di leggi necessariamente probabilistiche, attesa la relatività di tutta la gnoseologia umana, nel caso di specie, come correttamente sottolineato dal consulente, le concordanze sono nettamente prevalenti rispetto alle discordanze e tali da consentire di concludere, anche alla luce dell'assenza di qualsiasi altra prova articolata dalle parti che ne erano onerati, che il testamento e la firma apposta in calce siano proprio della de cuius.
4.6. La domanda della parte attrice e della parte intervenuta, quindi, sono infondate e devono essere rigettate.
5. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che va disposta la condanna in solido delle parti attrici e della parte intervenuta, in quanto la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi (v. Cass. civ.
n. 17281 del 2011), comunanza costituita nel caso di specie dalla medesima domanda azionata;
b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”, aggiornati sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022; c) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n° 17405);
d) del valore della presente controversia;
e) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) della identica posizione processuale – sia in fatto sia in diritto – della parte attrice e della parte intervenuta, che non ha ingenerato trattazione di questioni diverse, ma una opera difensiva sostanzialmente unitaria del difensore della parte convenuta;
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati o diminuiti nella misura prevista dalla legge;
Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della parte convenuta per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA le domande proposte dalla parte attrice e dalla parte intervenuta;
B. CONDANNA le parti attrici e la parte intervenuta al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_1 R.G. n. 2168 del 2018 - Pag. 9 di 9
complessivi € 7.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del difensore di parte convenuta per dichiarato anticipo;
C. PONE definitivamente a carico della parte attrice e della parte intervenuta – in egual quota tra loro - le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 8.11.23. D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.25.
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
Il Giudice relatore ed estensore dott. Alessandro Caronia