Articolo 376 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 375Articolo 377
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9 ottobre 2010
Art. 376. Persone esenti dalla requisizione di servizi 1. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a) i minori di eta'; b) le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni; c) coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto; d) ogni altra persona che e' esentata per particolari disposizioni di legge.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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