Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 284
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Altro
    Mancata previa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte rileva la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 29720010022626286000 e 29720031004995865000 perché sospese a tempo indeterminato a seguito del decreto di esdebitazione.

  • Altro
    Infondatezza del titolo esecutivo per intervenuta esdebitazione

    La Corte rileva la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 29720010022626286000 e 29720031004995865000 perché sospese a tempo indeterminato a seguito del decreto di esdebitazione.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 29720010022626286000 e 29720031004995865000 perché sospese a tempo indeterminato a seguito del decreto di esdebitazione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il ricorso si manifesta inammissibile perché proposto in data 17.7.2025, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n° 546/1992 dalla notifica dell'atto impugnato perfezionatasi in data 16.3.2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 284
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 284
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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