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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1589/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29720239001051700000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 1997
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29720239001051700000 IVA-ALTRO 1997 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 17.7.2025 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e all'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, successivamente depositato presso questa Corte il 24.7.2025, il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso, giusta procura allegata allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Modica (RG), Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso l'intimazione di pagamento n. 29720239001051700000, notificata in data 9/6/2025, portante una richiesta di pagamento di € 38.986,54, fondata su tre cartelle di pagamento sottostanti: n. 29720010022626286000, n. 29720031004995865000 e n. 2972017001184844000, inerenti a IRPEF, IVA, Contributo sanitario nazionale, Ritenute IRPEF e interessi di sospensione delle imposte dirette e relative a periodi d'imposta rispettivamente 1993, 1997 e 2006.
Il ricorrente premetteva:
- di essere stato socio assieme alla moglie di una società dichiarata fallita;
- che il 25/08/2014 il Tribunale di Ragusa dichiarava con decreto chiusa la procedura fallimentare per riparto finale dell'attivo e il 9/12/2014 i soci presentavano ricorso per l'esdebitazione presso il medesimo Tribunale;
- che con Provvedimento di esdebitazione del 15 aprile 2015 il Presidente del Tribunale dichiarava inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti integralmente nella procedura fallimentare in parola, di conseguenza anche quelli reclamati con l'intimazione impugnata;
- che, nelle more della procedura fallimentare, l'agente della riscossione aveva notificato la cartella di pagamento n. 29720010022626286000, portante un carico complessivo di € 19.925,01, relativa all'anno d'imposta 1993, nonché la cartella di pagamento n. 29720031004995865000, portante un carico complessivo si € 17.870,32 relativa all'anno d'imposta 1997;
- che successivamente alla chiusura della procedura veniva altresì notificata la cartella di pagamento n.
2972017001184844000, portante un carico di € 106,67 relativa all'anno 2006.
Rilevava l'illegittimità dell'intimazione impugnata per mancata previa notifica delle suddette cartelle e per infondatezza del titolo esecutivo relativamente al credito portato dalle cartelle di pagamento n.
29720010022626286000 e n. 29720031004995865000, in quanto estinto a seguito del provvedimento di esdebitazione del 15 aprile 2015.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito oggetto delle cartelle di pagamento n.
29720010022626286000 e n. 29720031004995865000.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione dell'intimazione impugnata di dichiararla illegittima e di annullare le iscrizioni a ruolo nella stessa contenute, con rifusione di spese e onorari di causa e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 9.10.2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché notificato il 17.7.2025, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella impugnata, che riteneva essersi perfezionata in data 16.3.2025.
Chiedeva di dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alle cartelle numeri 29720010022626286000 e 29720031004995865000, in quanto a seguito del decreto di esdebitazione erano state sospese a tempo indeterminato.
Ribadiva la validità della cartella n. 2972017001184844000 non insinuata e rimasta fuori dal suddetto decreto in quanto relativa ad iscrizione a ruolo successiva alla chiusura del fallimento.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, di rigettare l'istanza di sospensione;
di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere ex art 46 del D.Lgs 546/1992, con compensazione delle spese di lite;
di dichiarare inammissibile il ricorso avverso la cartella n. 2972017001184844000 ed in subordine di rigettarla.
Con ordinanza n° 994/2025 depositata il 6.11.2025 la Corte dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione a seguito della rinuncia alla stessa da parte del ricorrente.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 18.2.2026 erano presente per il ricorrente, l'avv. Difensore_1, il quale dichiarava di aderire alla richiesta formulata dall'Agenzia delle Entrate in sede di controdeduzioni, nulla obiettando il rappresentate dell'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa. La Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avessero ricevuto a mezzo pec la notifica del ricorso introduttivo il 17.7.2025.
La Corte, preso atto della concorde richiesta delle parti costituite ed esaminati gli atti del giudizio, rileva la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al gravame proposto avverso le cartelle numeri
29720010022626286000 e 29720031004995865000, perché sospese a tempo indeterminato.
Con riguardo al residuo contenzioso relativo all'impugnazione della cartella n° 2972017001184844000 il ricorso si manifesta inammissibile perché proposto in data 17.7.2025, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n° 546/1992 dalla notifica dell'atto impugnato perfezionatasi in data 16.3.2025, come dimostrato dall'Agenzia delle Entrate con la produzione documentale allegata alle controdeduzioni.
Su tali conclusioni e sulla compensazione integrale delle spese hanno concordato le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle numeri
29720010022626286000 e 29720031004995865000 e dichiara inammissibile per il resto il ricorso di cui in premessa.
Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Ragusa lì 18/2/2026
IL PRESIDENTE E RELATORE
US AL
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1589/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29720239001051700000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 1997
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29720239001051700000 IVA-ALTRO 1997 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 17.7.2025 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e all'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, successivamente depositato presso questa Corte il 24.7.2025, il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1 , rappresentato e difeso, giusta procura allegata allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Modica (RG), Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso l'intimazione di pagamento n. 29720239001051700000, notificata in data 9/6/2025, portante una richiesta di pagamento di € 38.986,54, fondata su tre cartelle di pagamento sottostanti: n. 29720010022626286000, n. 29720031004995865000 e n. 2972017001184844000, inerenti a IRPEF, IVA, Contributo sanitario nazionale, Ritenute IRPEF e interessi di sospensione delle imposte dirette e relative a periodi d'imposta rispettivamente 1993, 1997 e 2006.
Il ricorrente premetteva:
- di essere stato socio assieme alla moglie di una società dichiarata fallita;
- che il 25/08/2014 il Tribunale di Ragusa dichiarava con decreto chiusa la procedura fallimentare per riparto finale dell'attivo e il 9/12/2014 i soci presentavano ricorso per l'esdebitazione presso il medesimo Tribunale;
- che con Provvedimento di esdebitazione del 15 aprile 2015 il Presidente del Tribunale dichiarava inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti integralmente nella procedura fallimentare in parola, di conseguenza anche quelli reclamati con l'intimazione impugnata;
- che, nelle more della procedura fallimentare, l'agente della riscossione aveva notificato la cartella di pagamento n. 29720010022626286000, portante un carico complessivo di € 19.925,01, relativa all'anno d'imposta 1993, nonché la cartella di pagamento n. 29720031004995865000, portante un carico complessivo si € 17.870,32 relativa all'anno d'imposta 1997;
- che successivamente alla chiusura della procedura veniva altresì notificata la cartella di pagamento n.
2972017001184844000, portante un carico di € 106,67 relativa all'anno 2006.
Rilevava l'illegittimità dell'intimazione impugnata per mancata previa notifica delle suddette cartelle e per infondatezza del titolo esecutivo relativamente al credito portato dalle cartelle di pagamento n.
29720010022626286000 e n. 29720031004995865000, in quanto estinto a seguito del provvedimento di esdebitazione del 15 aprile 2015.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito oggetto delle cartelle di pagamento n.
29720010022626286000 e n. 29720031004995865000.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione dell'intimazione impugnata di dichiararla illegittima e di annullare le iscrizioni a ruolo nella stessa contenute, con rifusione di spese e onorari di causa e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 9.10.2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché notificato il 17.7.2025, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella impugnata, che riteneva essersi perfezionata in data 16.3.2025.
Chiedeva di dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alle cartelle numeri 29720010022626286000 e 29720031004995865000, in quanto a seguito del decreto di esdebitazione erano state sospese a tempo indeterminato.
Ribadiva la validità della cartella n. 2972017001184844000 non insinuata e rimasta fuori dal suddetto decreto in quanto relativa ad iscrizione a ruolo successiva alla chiusura del fallimento.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, di rigettare l'istanza di sospensione;
di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere ex art 46 del D.Lgs 546/1992, con compensazione delle spese di lite;
di dichiarare inammissibile il ricorso avverso la cartella n. 2972017001184844000 ed in subordine di rigettarla.
Con ordinanza n° 994/2025 depositata il 6.11.2025 la Corte dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione a seguito della rinuncia alla stessa da parte del ricorrente.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 18.2.2026 erano presente per il ricorrente, l'avv. Difensore_1, il quale dichiarava di aderire alla richiesta formulata dall'Agenzia delle Entrate in sede di controdeduzioni, nulla obiettando il rappresentate dell'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa. La Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avessero ricevuto a mezzo pec la notifica del ricorso introduttivo il 17.7.2025.
La Corte, preso atto della concorde richiesta delle parti costituite ed esaminati gli atti del giudizio, rileva la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al gravame proposto avverso le cartelle numeri
29720010022626286000 e 29720031004995865000, perché sospese a tempo indeterminato.
Con riguardo al residuo contenzioso relativo all'impugnazione della cartella n° 2972017001184844000 il ricorso si manifesta inammissibile perché proposto in data 17.7.2025, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n° 546/1992 dalla notifica dell'atto impugnato perfezionatasi in data 16.3.2025, come dimostrato dall'Agenzia delle Entrate con la produzione documentale allegata alle controdeduzioni.
Su tali conclusioni e sulla compensazione integrale delle spese hanno concordato le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle numeri
29720010022626286000 e 29720031004995865000 e dichiara inammissibile per il resto il ricorso di cui in premessa.
Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Ragusa lì 18/2/2026
IL PRESIDENTE E RELATORE
US AL