Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01903/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2024, proposto da
IM EL Nista, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Tovoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 322/24, pubblicata in data 17.4.24, emessa dal Tribunale di Livorno - sezione lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
2. Nella camera di consiglio del 22 maggio 2025 è stata segnalata al difensore di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, stante il mancato deposito in giudizio del certificato di passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare.
Il difensore della parte ricorrente ha chiesto un rinvio per poter depositare la documentazione mancante.
La causa è stata trattenuta in decisione.
3. Visto quanto precede, si rammenta innanzi tutto che, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che, in base alla disposizione richiamata, è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato dei provvedimenti del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, indicati nell’art. 112, comma 2, lettera b) c.p.a. (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 dicembre 2019, n. 3020; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha omesso di depositare la sentenza da ottemperare, la documentazione a comprova della notifica della sentenza all’Amministrazione debitrice, necessaria per verificare il decorso dei 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e - in particolare - il certificato di cui all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., rilasciato dal cancelliere del Tribunale di Livorno che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, attestante il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Considerato il mancato deposito della documentazione suddetta, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
Non è peraltro possibile tenere conto della documentazione depositata dalla parte ricorrente oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1 c.p.a., né disporre il rinvio richiesto, che costituirebbe una illegittima rimessione in termini, non giustificata dalle eccezionali circostanze di cui all’art. 37 c.p.a..
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della costituzione meramente formale dell’Amministrazione debitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO