Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1148/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1148/2023 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia;
vertente
Tra:
, nata a [...] il [...], ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via Nazionale n. 832 presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Anna Izzo che la rappresenta e difende in virtù del mandato in atti;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nappo, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica al Viale Gen. C. A. Dalla Chiesa - Edificio “La Salle”;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento
[...]
delle lesioni subite in seguito ad un incidente avvenuto in Torre del Greco, il giorno 25/05/2022 alle ore 11:00 circa, allorché, mentre percorreva a piedi la via Ignazio Sorrentino in direzione mare, nell'attraversare la strada dal lato destro al sinistro, cadeva a causa di una buca presente sul manto stradale non visibile, in quanto ricoperta da acqua e detriti, riportando lesioni. In particolare, riferiva parte attorea che a seguito dell'incidente ebbe a riportare una “frattura chiusa di parte non specificata dell'omero – trauma cranico facciale con edema del labbro ed escoriazioni al mento. Trauma contusivo distorsivo spalla sinistra con frattura scomposta del terzo prossimale con diastasi dei frammenti. Trauma contusivo distorsivo ginocchio destro con abrasione, escoriazioni multiple del corpo”, così come diagnosticato dai sanitari del
Pronto Soccorso dell'ospedale di Torre del Greco. Pertanto, chiedeva accertarsi la responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni per le lesioni subite, oltre spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il , in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., che eccepiva, preliminarmente, la nullità della domanda attorea, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. ed in particolare l'assoluta incertezza circa il luogo dell'avvenuto sinistro e la data dell'evento, individuata, in una prima messa in mora indirizzata al Comune, nel giorno
25.05.22; in seguito corretta, con successiva comunicazione, nel giorno
26.05.22 e nuovamente indicata, in citazione, nel giorno 25.02.2022; nel merito, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e, quindi, rassegnate le conclusioni all'udienza del 6.12.2024, la causa, con ordinanza del 03.01.2025 resa a seguito della detta udienza cartolare, era riservata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164
c.p.c. formulata dal convenuto per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attrice, tanto da permettere al
[...]
di articolare le proprie difese. Ed, infatti, in base Controparte_1 all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Tribunale Foggia, 9 febbraio
2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2009, n.
18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n.
11751 del 15/05/2013).
Nel merito, la domanda attorea non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
Ed infatti, nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti perché si possa
CP_ ritenere la sussistenza della responsabilità dell' per cose in custodia ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice nell'atto di citazione in alternativa alla responsabilità ex art. 2043 c.c.
In proposito, occorre evidenziare che al tradizionale insegnamento della giurisprudenza – secondo il quale le pubbliche amministrazioni non sono, di norma, soggette alla responsabilità per i danni cagionati dalla custodia dei loro beni - si è andato recentemente contrapponendo un diverso orientamento interpretativo, che appare preferibile, secondo il quale l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio della pubblica amministrazione e il suo uso diretto da parte di un numero rilevantissimo di utenti – aspetti che la precedente giurisprudenza aveva assunto ad elementi idonei ad escludere l'operatività dell'art. 2051 c.c. – sono solo indici sintomatici dell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene, ma non la attestano in modo automatico, sicchè l'art. 2051 c.c. trova applicazione ogni qualvolta nel caso concreto non sia ravvisabile soggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia, determinata appunto dal suo uso generale da parte dei terzi e dalla sua notevole estensione (cfr. Cass. 2006, n.
16770; Cass. 2006, n. 15779). In quest'ottica, relativamente ai sinistri avvenuti sulle strade dei centri urbani, l'elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso (cfr. Cass. 2006, n. 15283; Cass. 2006, n. 3851; Cass. CP_1
2005, n. 14749). Deve ritenersi, pertanto, applicabile nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., perché è pacifico che la strada su cui si è verificato il sinistro rientra nel perimetro urbano del Controparte_1
, con la conseguenza che il predetto ente era nella significativa e concreta
[...]
possibilità di operare un controllo costante e completo sulla stessa.
Ne discende che, qualora si configuri la possibilità del rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c., il custode ha la possibilità di liberarsi della responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (cfr. Cass. 2006,
n. 3651). Ed in tale ambito va valutato pure l'eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) che può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (Cass. 2006, n. 15779; Cass. 2006, n. 15383).
Ciò posto, nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza di tale responsabilità a carico dell'ente.
Invero, va rilevato che la buca o disconnessione esistente sul manto stradale per cui è causa risulta di estensione non modesta, come si desume in modo evidente dalle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice e riconosciute dai testi escussi. Il teste escussa all'udienza del 08.01.2024 ha, in Testimone_1 particolare, riferito che “La buca era di circa 40-50 cm di diametro”. Deve ritenersi, pertanto, che tale disconnessione, anche se coperta da “fogliame e spazzatura” come riferito dal teste all'udienza del Testimone_2
18.03.2024, era certamente visibile, sia per le menzionate dimensioni della stessa, sia perché il sinistro in questione (per come dedotto da parte attrice e confermato dai testi escussi) è avvenuto alle ore 11,00 circa di mattina, in condizioni di luminosità. Senza considerare che, anche a volere ritenere non visibile una buca o disconnessione ricoperta da fogliame e spazzatura, certamente erano visibili queste ultime, per cui ben avrebbe potuto l'attrice evitare di poggiare i piedi su tali rifiuti. Invero, come non è prudente camminare su una buca, neppure è prudente camminare su fogliame, cartacce e rifiuti, che avrebbero potuto nascondere ogni genere di pericolo;
onde la condotta del soggetto leso si pone come idonea ad assumere in via esclusiva la causalità dell'evento, per omissione di cautele doverose, “in primis” quella di aggirare – nella deambulazione – l'ostacolo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, deve concludersi che la caduta in questione è stata determinata da un comportamento distratto od imprudente della stessa attrice, la quale avrebbe dovuto prestare attenzione alle condizioni della strada.
La circostanza che l'infortunio si sia verificato a causa della disattenzione e scarsa diligenza della stessa danneggiata rompe il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso ed esclude, pertanto, l'applicabilità della presunzione di cui al menzionato art. 2051 c.c.
Ad analoghe conclusioni si giunge anche nell'ipotesi in cui si volesse accertare una responsabilità ex art. 2043 c.c. da parte dell'ente convenuto, non sussistendo i requisiti del pericolo occulto connotato dalla cosiddetta “insidia e trabocchetto” (cui fa riferimento l'orientamento tradizionale della giurisprudenza che inquadra nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. l'ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione di strada adibita a pubblico transito), difettando nella specie - per quanto sopra evidenziato - sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento dannoso.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della qualità delle parti, dell'effettivo non perfetto stato di manutenzione del manto stradale e dell'effettiva produzione di un danno nella sfera personale dell'attrice, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace, dott.ssa Immacolata Cesarano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Torre Annunziata, lì 30.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Immacolata Cesarano