Ordinanza cautelare 15 giugno 2018
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/07/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00618/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2018, proposto da
NG AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Valentini, Gianluca Saccomandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli 36;
contro
Comune di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Gattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco SA Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
NO UN, IZ NI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 314 del 15/3/2018 avente ad oggetto “movimento franoso strada dell’Altarello - adempimento a carico dei proprietari”;
- in via di mero subordine e per quanto possano incidere sulla posizione della ricorrente, delle ordinanze Sindacali di sgombero temporaneo n. 298 del 12/3/2018 e n. 313 del 15/3/2018, nonché del provvedimenti VVFF di SA e Urbino prot. 3498 dell’11/3/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di SA e di Comando Provinciale Vigili del Fuoco SA Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 25 giugno 2025, il pres. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota depositata in data 22.5.2025, con cui il Comune di SA rappresenta che, con ordinanza n. 1078 del 21.5.2025, ha disposto la revoca dell’impugnata ordinanza sindacale n. 314 del 15.3.2018 e, pertanto, chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio;
Vista la nota depositata in data 26.5.2025, con cui la parte ricorrente, preso atto della sopravvenuta revoca della ordinanza Sindacale n. 314 del 15.3.2018 disposta ordinanza n. 1078 del 21.5.2025, ha aderito all’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto, conseguentemente, che, nella specie, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere , in quanto la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio, anche tenuto conto della peculiarità della vicenda dedotta in contenzioso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere , ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO