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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 29.04.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Galotto;
Parte_1
e
”, in persona del Ministero pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla dott.ssa M. Romiti.
nonché
nei confronti dei controinteressati rimasti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.07.2024, l'istante conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, il Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “ 1) in via principale, accertare e
[...] dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'infondatezza dell'esclusione della
1 ricorrente dalla procedura di attribuzione della Fascia Economica retributiva F6 della III Area così come adottata con provvedimento prot. 14086 del 12.12.2019 del –Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Controparte_1
Personale e dei Servizi –Direzione Generale del Personale e della Formazione - per i motivi meglio dedotti in narrativa - ovvero per difetto di motivazione e/o contraddittoria motivazione e/o per quelli diversi ulteriori che dovessero emergere in corso di giudizio, previa disapplicazione della stessa;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione della Fascia economica retributiva F6 della III Area, con relativo inquadramento contrattuale, con decorrenza giuridica ed economica iniziale a far data dall'01.01.2018, o da quella differente data che dovesse emergere in corso di giudizio e, per l'effetto;
3) condannare il alla corresponsione in favore della Controparte_1
ricorrente del trattamento economico retributivo differenziale tra le fasce retributive F5 ed F6 della III Area dall'01.01.2018 al 31.12.2022; 4) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione della Fascia economica retributiva F7 della III Area, con relativo inquadramento contrattuale, con decorrenza giuridica ed economica iniziale a far data dall'01.01.2023, o da quella differente data che dovesse emergere in corso di giudizio e, per l'effetto;
5) condannare il alla corresponsione in favore della Controparte_1
ricorrente del trattamento economico retributivo differenziale tra F6 ed F7 della
III Area maturato dall'01.01.2023 sino a tutt'oggi; 6) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da perdita di chance per le suddette illegittime esclusioni dall'attribuzione delle
Fasce economiche retributive F6 e F7 della III Area e, per l'effetto; 7) condannare il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma complessiva di € 24.000,00 o di quella differente somma maggiore o minore risultante in corso di causa, anche a mezzo di nomina CTU;
o di quella differente somma maggiore o minore ritenuta equa ex art. 432 c.p.c; 8) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario con vittoria di spese da distrarsi”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande.
2 Con ordinanza del 10.02.2025 veniva disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati rimasti contumaci.
La domanda principale proposta dalla ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
1.In via preliminare va ricordato che ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 150/09 (cd. riforma Brunetta), “ … le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche ….”.
Si tratta, quindi, delle progressioni all'interno della stessa area funzionale che
“avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l' attribuzione di fasce di merito”.
Ai sensi dell'art. 18 del CCNL Comparto del 14.09.2007, rubricato CP_2
“Procedure e criteri per lo sviluppo economico all'interno dell'area”, “ ….
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che ricoprono incarichi di natura organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo ….
6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri e principi di meritocrazia: a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio, culturali e pubblicazioni, tutti coerenti con la attività del profilo, nonché ulteriori titoli culturali e professionali non altrimenti valutabili;
c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata. Ove le Amministrazioni non garantiscano
3 la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato … 7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali, da definirsi a tale livello, e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro. Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare ….”
Parte ricorrente formula una richiesta di accertamento della illegittimità dell'esclusione dalla procedura di attribuzione della fascia economica retributiva
F6 della III Area così come adottata con provvedimento del 12.12.2019 del con le relative conseguenze giuridiche ed economiche, Controparte_1
nonché il riconoscimento del diritto alla attribuzione della fascia economica retributiva F7 della III Area con decorrenza giuridica ed economica iniziale a far data dall'01.01.2023 e con le relative conseguenze giuridiche ed economiche.
A tal proposito va osservato che il diritto soggettivo al conferimento della posizione superiore è subordinato alla realizzazione di una pluralità di condizioni che, in quanto elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, devono essere provate da parte di chi assume di essere titolare del diritto.
La Suprema Corte, pronunciando sulla tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o da quello che assume di non essere stato correttamente valutato, ha affermato che il dipendente
è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n.
268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera
4 fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (cfr Cass. n. 18198/2005; Cass. Sez. lav., n.22029 del 2022). ..."
Orbene, anche in ragione di alcuna contestazione specifica mossa da parte del resistente alla allegazione contenuta nel ricorso e della CP_1 documentazione prodotta dall'istante, si può ben affermare che, qualora la ricorrente non fosse stata illegittimamente esclusa dalla procedura indetta nel
2019 avrebbe totalizzato un punteggio pari a punti 49,00, collocandosi in posizione utile della graduatoria, considerato che l'ultimo candidato risultato vincitore in quarta posizione ha totalizzato il punteggio inferiore pari a punti
45,00.
Sulla base dell'art. 4 dell'Avviso dell'08.04.2019, il punteggio pari a punti 49,00 risulta calcolato nei seguenti termini: 1) esperienza professionale maturata – tipologia di servizio A: punti 12 (1,5 x 8 anni – o frazioni superiori a sei mesi);
2) valutazione delle prestazioni (performance): punti 10; 3) titolo di studio più elevato posseduto e diploma di Laurea Magistrale: punti 27 (Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Vecchio Ordinamento) (cfr. doc. 8; doc. 19; doc. 21; doc.
22 del fascicolo dell'istante).
Peraltro dalla lettura della memoria di costituzione si evince che la esclusione della procedura selettiva sia dipesa da un duplice errore commesso da parte dello stesso sanato solo in un momento successivo. Infatti a Controparte_1
pag. 3 della memoria di costituzione del si afferma che Controparte_1
“ …. la pretesa della ricorrente muove in realtà da un asserito duplice errore del resistente in ordine all'inquadramento nella fascia economica: in CP_1 particolare, la dipendente, sostiene di avere diritto all'inquadramento nella fascia
F6 fin dal 1 gennaio 2018, a seguito della mancata ed illegittima esclusione dalla precedente procedura indetta l' 8 aprile 2019 e, per tale motivo, ha presentato la domanda di partecipazione alla più recente progressione del 21 settembre 2023 per ottenere la fascia F7….Dalla documentazione prodotta si evince che tale circostanza è dipesa effettivamente da un mero errore materiale contenuto nel
Foglio Matricolare Sintetico relativo alla dipendente, che è stato poi evidentemente recepito anche dal sistema digitale di gestione del personale
(SUP) ….)”.
2. Con riferimento al diritto della ricorrente all'attribuzione della Fascia economica retributiva F7 della III Area, il resistente si limita a rilevare CP_1
5 che “ … in ogni caso, la ricorrente, anche laddove fosse stata inquadrata nella fascia F6 a decorrere dal 01.01.2018 come richiesto e, dunque, avesse potuto concorrere successivamente per la superiore fascia economica F7, contrariamente a quanto sostenuto, non avrebbe comunque ottenuto un punteggio sufficiente a collocarsi utilmente nella relativa graduatoria. Infatti, la suddetta avrebbe ottenuto una valutazione pari a 65,20 a fronte del più alto punteggio dell'ultimo dipendente utilmente collocato nella graduatoria di cui trattasi, pari a 66,85 … ” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Si tratta di una ricostruzione generica, in quanto la difesa del non CP_1
spiega quali sono i criteri utilizzati per la indicazione del punteggio 65,20.
Dall'esame del bando del e dell' Accordo sottoscritto Controparte_1
in data 22.03.2023, il punteggio attribuibile alla ricorrente avrebbe dovuto essere pari a punti 76,70, calcolato nei seguenti termini: 1) esperienza professionale maturata – tipologia di servizio A: punti 16,5 (1. 0,5 per ogni anno – o frazioni superiori a sei mesi – fino al quinto anno di servizio – 2. 2 punti per ogni anno –
o frazioni superiori a sei mesi – dopo il quinto anno di servizio;
2) esperienza professionale maturata in altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto – tipologia di servizio C: punti 3,2 (0,2 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi); 3) titolo di studio più elevato posseduto e diploma di Laurea Magistrale: punti 27 (Laurea Magistrale in Giurisprudenza
– vecchio ordinamento); 4) valutazione delle prestazioni (performance): punti
30 (valutazioni sempre positive Anni 2019 – 2020 - 2021).
In sostanza alla ricorrente viene attribuita la fascia economica retributiva F6 dell'Area III solo con decorrenza 01.01.2023, quando, invece, l'attribuzione avrebbe dovuto avere decorrenza a far tempo 01.01.2018, mentre invece l'attribuzione F7 avrebbe dovuto avere decorrenza dal 01.01.2023.
Peraltro, appare evidente la contraddizione dello stesso Controparte_1
che nella memoria difensiva a pag. 4 dichiara che alla ricorrente è stata attribuita la fascia F6 con decorrenza 01.01.2018 con punteggio pari a 73,50, mentre per il passaggio a F7 dovrebbe essere attribuito un punteggio di 65,70 nonostante l'utilizzo degli stessi parametri valutativi.
Alla stregua delle considerazioni esplicitate le domande principali devono essere accolte così come precisato nel dispositivo.
6 Le spese di lite tra la ricorrente ed il , liquidate come in Controparte_1
dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 24.07.2024, nei confronti Parte_1
del e notificato nei confronti dei Controparte_1
controinteressati di cui alle procedure selettive indicate, così provvede:
1)dichiara l'illegittimità della esclusione della ricorrente dalla procedura di attribuzione della fascia economica retributiva F6 della III Area così come adottata con provvedimento del 12.12.2019 del ed il Controparte_1
diritto della ricorrente all'attribuzione della Fascia economica retributiva F6 della III Area con decorrenza giuridica ed economica a far tempo dal 1.01.2018;
2)condanna il alla corresponsione in favore della Controparte_1
ricorrente delle differenze retributive tra le fasce retributive F5 ed F6 della III
Area dal 1.01.2018 al 31.12.2022, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
3) dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione della fascia economica retributiva F7 della III Area, con decorrenza giuridica ed economica iniziale a far data dal 1.01.2023;
4) condanna il alla corresponsione in favore della Controparte_1
ricorrente delle differenze retributive tra le fasce F6 e F7 della III Area maturate a far tempo dal 1.01.2023 sino alla data di deposito del ricorso, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
5) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. G. Galotto dichiaratosi anticipatario.
7 Milano, 29.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 29.04.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Galotto;
Parte_1
e
”, in persona del Ministero pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla dott.ssa M. Romiti.
nonché
nei confronti dei controinteressati rimasti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.07.2024, l'istante conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, il Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “ 1) in via principale, accertare e
[...] dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'infondatezza dell'esclusione della
1 ricorrente dalla procedura di attribuzione della Fascia Economica retributiva F6 della III Area così come adottata con provvedimento prot. 14086 del 12.12.2019 del –Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Controparte_1
Personale e dei Servizi –Direzione Generale del Personale e della Formazione - per i motivi meglio dedotti in narrativa - ovvero per difetto di motivazione e/o contraddittoria motivazione e/o per quelli diversi ulteriori che dovessero emergere in corso di giudizio, previa disapplicazione della stessa;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione della Fascia economica retributiva F6 della III Area, con relativo inquadramento contrattuale, con decorrenza giuridica ed economica iniziale a far data dall'01.01.2018, o da quella differente data che dovesse emergere in corso di giudizio e, per l'effetto;
3) condannare il alla corresponsione in favore della Controparte_1
ricorrente del trattamento economico retributivo differenziale tra le fasce retributive F5 ed F6 della III Area dall'01.01.2018 al 31.12.2022; 4) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione della Fascia economica retributiva F7 della III Area, con relativo inquadramento contrattuale, con decorrenza giuridica ed economica iniziale a far data dall'01.01.2023, o da quella differente data che dovesse emergere in corso di giudizio e, per l'effetto;
5) condannare il alla corresponsione in favore della Controparte_1
ricorrente del trattamento economico retributivo differenziale tra F6 ed F7 della
III Area maturato dall'01.01.2023 sino a tutt'oggi; 6) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da perdita di chance per le suddette illegittime esclusioni dall'attribuzione delle
Fasce economiche retributive F6 e F7 della III Area e, per l'effetto; 7) condannare il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma complessiva di € 24.000,00 o di quella differente somma maggiore o minore risultante in corso di causa, anche a mezzo di nomina CTU;
o di quella differente somma maggiore o minore ritenuta equa ex art. 432 c.p.c; 8) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario con vittoria di spese da distrarsi”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande.
2 Con ordinanza del 10.02.2025 veniva disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati rimasti contumaci.
La domanda principale proposta dalla ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
1.In via preliminare va ricordato che ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 150/09 (cd. riforma Brunetta), “ … le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche ….”.
Si tratta, quindi, delle progressioni all'interno della stessa area funzionale che
“avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l' attribuzione di fasce di merito”.
Ai sensi dell'art. 18 del CCNL Comparto del 14.09.2007, rubricato CP_2
“Procedure e criteri per lo sviluppo economico all'interno dell'area”, “ ….
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che ricoprono incarichi di natura organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo ….
6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri e principi di meritocrazia: a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio, culturali e pubblicazioni, tutti coerenti con la attività del profilo, nonché ulteriori titoli culturali e professionali non altrimenti valutabili;
c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata. Ove le Amministrazioni non garantiscano
3 la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato … 7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali, da definirsi a tale livello, e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro. Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare ….”
Parte ricorrente formula una richiesta di accertamento della illegittimità dell'esclusione dalla procedura di attribuzione della fascia economica retributiva
F6 della III Area così come adottata con provvedimento del 12.12.2019 del con le relative conseguenze giuridiche ed economiche, Controparte_1
nonché il riconoscimento del diritto alla attribuzione della fascia economica retributiva F7 della III Area con decorrenza giuridica ed economica iniziale a far data dall'01.01.2023 e con le relative conseguenze giuridiche ed economiche.
A tal proposito va osservato che il diritto soggettivo al conferimento della posizione superiore è subordinato alla realizzazione di una pluralità di condizioni che, in quanto elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, devono essere provate da parte di chi assume di essere titolare del diritto.
La Suprema Corte, pronunciando sulla tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o da quello che assume di non essere stato correttamente valutato, ha affermato che il dipendente
è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n.
268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera
4 fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (cfr Cass. n. 18198/2005; Cass. Sez. lav., n.22029 del 2022). ..."
Orbene, anche in ragione di alcuna contestazione specifica mossa da parte del resistente alla allegazione contenuta nel ricorso e della CP_1 documentazione prodotta dall'istante, si può ben affermare che, qualora la ricorrente non fosse stata illegittimamente esclusa dalla procedura indetta nel
2019 avrebbe totalizzato un punteggio pari a punti 49,00, collocandosi in posizione utile della graduatoria, considerato che l'ultimo candidato risultato vincitore in quarta posizione ha totalizzato il punteggio inferiore pari a punti
45,00.
Sulla base dell'art. 4 dell'Avviso dell'08.04.2019, il punteggio pari a punti 49,00 risulta calcolato nei seguenti termini: 1) esperienza professionale maturata – tipologia di servizio A: punti 12 (1,5 x 8 anni – o frazioni superiori a sei mesi);
2) valutazione delle prestazioni (performance): punti 10; 3) titolo di studio più elevato posseduto e diploma di Laurea Magistrale: punti 27 (Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Vecchio Ordinamento) (cfr. doc. 8; doc. 19; doc. 21; doc.
22 del fascicolo dell'istante).
Peraltro dalla lettura della memoria di costituzione si evince che la esclusione della procedura selettiva sia dipesa da un duplice errore commesso da parte dello stesso sanato solo in un momento successivo. Infatti a Controparte_1
pag. 3 della memoria di costituzione del si afferma che Controparte_1
“ …. la pretesa della ricorrente muove in realtà da un asserito duplice errore del resistente in ordine all'inquadramento nella fascia economica: in CP_1 particolare, la dipendente, sostiene di avere diritto all'inquadramento nella fascia
F6 fin dal 1 gennaio 2018, a seguito della mancata ed illegittima esclusione dalla precedente procedura indetta l' 8 aprile 2019 e, per tale motivo, ha presentato la domanda di partecipazione alla più recente progressione del 21 settembre 2023 per ottenere la fascia F7….Dalla documentazione prodotta si evince che tale circostanza è dipesa effettivamente da un mero errore materiale contenuto nel
Foglio Matricolare Sintetico relativo alla dipendente, che è stato poi evidentemente recepito anche dal sistema digitale di gestione del personale
(SUP) ….)”.
2. Con riferimento al diritto della ricorrente all'attribuzione della Fascia economica retributiva F7 della III Area, il resistente si limita a rilevare CP_1
5 che “ … in ogni caso, la ricorrente, anche laddove fosse stata inquadrata nella fascia F6 a decorrere dal 01.01.2018 come richiesto e, dunque, avesse potuto concorrere successivamente per la superiore fascia economica F7, contrariamente a quanto sostenuto, non avrebbe comunque ottenuto un punteggio sufficiente a collocarsi utilmente nella relativa graduatoria. Infatti, la suddetta avrebbe ottenuto una valutazione pari a 65,20 a fronte del più alto punteggio dell'ultimo dipendente utilmente collocato nella graduatoria di cui trattasi, pari a 66,85 … ” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Si tratta di una ricostruzione generica, in quanto la difesa del non CP_1
spiega quali sono i criteri utilizzati per la indicazione del punteggio 65,20.
Dall'esame del bando del e dell' Accordo sottoscritto Controparte_1
in data 22.03.2023, il punteggio attribuibile alla ricorrente avrebbe dovuto essere pari a punti 76,70, calcolato nei seguenti termini: 1) esperienza professionale maturata – tipologia di servizio A: punti 16,5 (1. 0,5 per ogni anno – o frazioni superiori a sei mesi – fino al quinto anno di servizio – 2. 2 punti per ogni anno –
o frazioni superiori a sei mesi – dopo il quinto anno di servizio;
2) esperienza professionale maturata in altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto – tipologia di servizio C: punti 3,2 (0,2 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi); 3) titolo di studio più elevato posseduto e diploma di Laurea Magistrale: punti 27 (Laurea Magistrale in Giurisprudenza
– vecchio ordinamento); 4) valutazione delle prestazioni (performance): punti
30 (valutazioni sempre positive Anni 2019 – 2020 - 2021).
In sostanza alla ricorrente viene attribuita la fascia economica retributiva F6 dell'Area III solo con decorrenza 01.01.2023, quando, invece, l'attribuzione avrebbe dovuto avere decorrenza a far tempo 01.01.2018, mentre invece l'attribuzione F7 avrebbe dovuto avere decorrenza dal 01.01.2023.
Peraltro, appare evidente la contraddizione dello stesso Controparte_1
che nella memoria difensiva a pag. 4 dichiara che alla ricorrente è stata attribuita la fascia F6 con decorrenza 01.01.2018 con punteggio pari a 73,50, mentre per il passaggio a F7 dovrebbe essere attribuito un punteggio di 65,70 nonostante l'utilizzo degli stessi parametri valutativi.
Alla stregua delle considerazioni esplicitate le domande principali devono essere accolte così come precisato nel dispositivo.
6 Le spese di lite tra la ricorrente ed il , liquidate come in Controparte_1
dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 24.07.2024, nei confronti Parte_1
del e notificato nei confronti dei Controparte_1
controinteressati di cui alle procedure selettive indicate, così provvede:
1)dichiara l'illegittimità della esclusione della ricorrente dalla procedura di attribuzione della fascia economica retributiva F6 della III Area così come adottata con provvedimento del 12.12.2019 del ed il Controparte_1
diritto della ricorrente all'attribuzione della Fascia economica retributiva F6 della III Area con decorrenza giuridica ed economica a far tempo dal 1.01.2018;
2)condanna il alla corresponsione in favore della Controparte_1
ricorrente delle differenze retributive tra le fasce retributive F5 ed F6 della III
Area dal 1.01.2018 al 31.12.2022, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
3) dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione della fascia economica retributiva F7 della III Area, con decorrenza giuridica ed economica iniziale a far data dal 1.01.2023;
4) condanna il alla corresponsione in favore della Controparte_1
ricorrente delle differenze retributive tra le fasce F6 e F7 della III Area maturate a far tempo dal 1.01.2023 sino alla data di deposito del ricorso, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
5) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. G. Galotto dichiaratosi anticipatario.
7 Milano, 29.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
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